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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024 1298
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Il Giudice, dott. Michele Basta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa previdenziale in materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. promossa da
, C.F.: , nato a [...] il [...], detenuto nella Parte_1 CodiceFiscale_1 Casa Circondariale di Cuneo, in regime di sorveglianza speciale di cui all'art. 41-bis, co. 2, con domicilio eletto a Nola (NA), Via Luigi Tansillo, 11, presso lo Studio Legale dell'avv. Giuseppe Di Monda (C.F.: C.F._2
),
[...]
RICORRENTE
Contro
- C.F. , con Sede in Controparte_1 P.IVA_1 Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dipendenti a ciò designato con O. d. S. del Direttore di Sede n. 2020/2700/20 del 22/06/2020, Controparte_2 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale ed elettivamente domiciliato in CUNEO, presso la Sede provinciale dell , CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni:
“1) nominare un Consulente Tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445-bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del Sig. avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai Parte_1 portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92;
2) omologare, in caso di esito positivo per l'odierna Ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del C.T.U.;
3) condannare l in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, con CP_1 attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Si chiede che la S.V. voglia dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso e comunque accertare l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio richiesto.
In caso di soccombenza della parte ricorrente, si richiede la condanna al pagamento delle spese ed onorari, in favore dell ancorché CP_1 difeso da funzionario dell'Istituto (Civile Ord. Sez. L Num. 34184 Anno 2022).).”. Tanto premesso, in corso di causa il dott. CTU incaricato, ha evidenziato la mancanza nel fascicolo Persona_1 del verbale dell , rilevando l'impossibilità ad effettuare la CTU medico legale in quanto il quesito afferisce Pt_2 all'accertamento o meno in capo alla parte ricorrente della condizione di Handicap grave ex art. 3, co.3, legge n.104/1992.
La stessa parte resistente ha confermato tale circostanza di fatto rilevando che non risultano verbali di accertamento ai fini di riconoscimento di Handicap Grave ex l 104/92, a rettifica di quanto dedotto in memoria difensiva per errore materiale.
RITENUTO CHE
La richiesta di accertamento tecnico preventivo è subordinata alla preventiva presentazione della domanda amministrativa e dei ricorsi amministrativi ove previsti, incontrando il procedimento sommario le medesime preclusioni del procedimento ordinario di cognizione.
È noto, infatti, che in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali la domanda amministrativa all'ente erogatore, ex art. 7 legge n. 533 del 1973, è condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, avendo il legislatore disposto che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto. ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale l'obbligo dell'ente previdenziale sorge soltanto dopo la presentazione della domanda amministrativa (Cass. 15 gennaio 2007, n, 732; Cass. 29 dicembre 2004, n. 24103).
Tanto premesso, nel caso di specie tale condizione di proponibilità della domanda giudiziale non è stata rispettata, in quanto come correttamente evidenziato dal CTU, dott. manca il verbale della visita legale dinanzi Persona_1 alla commissione medica dell per l'accertamento in capo alla parte ricorrente dello status di handicap con CP_1 connotazioni di gravità, circostanza di fatto, quest'ultima, confermata dalla stessa parte resistente, la quale ha dato atto che non risultano verbali di accertamento ai fini di riconoscimento di Handicap Grave ex l 104/92, a rettifica di quanto dedotto in memoria difensiva per errore materiale.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'improponibilità del ricorso.
Appare equo, infine, compensare integralmente le spese processuali tra le parti in ragione della particolarità della questione giuridica esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, così dispone:
1) dichiara improponibile il ricorso;
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Cuneo, 11/04/2025
Il Giudice dott. Michele Basta
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Il Giudice, dott. Michele Basta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa previdenziale in materia di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. promossa da
, C.F.: , nato a [...] il [...], detenuto nella Parte_1 CodiceFiscale_1 Casa Circondariale di Cuneo, in regime di sorveglianza speciale di cui all'art. 41-bis, co. 2, con domicilio eletto a Nola (NA), Via Luigi Tansillo, 11, presso lo Studio Legale dell'avv. Giuseppe Di Monda (C.F.: C.F._2
),
[...]
RICORRENTE
Contro
- C.F. , con Sede in Controparte_1 P.IVA_1 Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dipendenti a ciò designato con O. d. S. del Direttore di Sede n. 2020/2700/20 del 22/06/2020, Controparte_2 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale ed elettivamente domiciliato in CUNEO, presso la Sede provinciale dell , CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni:
“1) nominare un Consulente Tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445-bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del Sig. avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai Parte_1 portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/92;
2) omologare, in caso di esito positivo per l'odierna Ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del C.T.U.;
3) condannare l in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, con CP_1 attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Si chiede che la S.V. voglia dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso e comunque accertare l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il beneficio richiesto.
In caso di soccombenza della parte ricorrente, si richiede la condanna al pagamento delle spese ed onorari, in favore dell ancorché CP_1 difeso da funzionario dell'Istituto (Civile Ord. Sez. L Num. 34184 Anno 2022).).”. Tanto premesso, in corso di causa il dott. CTU incaricato, ha evidenziato la mancanza nel fascicolo Persona_1 del verbale dell , rilevando l'impossibilità ad effettuare la CTU medico legale in quanto il quesito afferisce Pt_2 all'accertamento o meno in capo alla parte ricorrente della condizione di Handicap grave ex art. 3, co.3, legge n.104/1992.
La stessa parte resistente ha confermato tale circostanza di fatto rilevando che non risultano verbali di accertamento ai fini di riconoscimento di Handicap Grave ex l 104/92, a rettifica di quanto dedotto in memoria difensiva per errore materiale.
RITENUTO CHE
La richiesta di accertamento tecnico preventivo è subordinata alla preventiva presentazione della domanda amministrativa e dei ricorsi amministrativi ove previsti, incontrando il procedimento sommario le medesime preclusioni del procedimento ordinario di cognizione.
È noto, infatti, che in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali la domanda amministrativa all'ente erogatore, ex art. 7 legge n. 533 del 1973, è condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, avendo il legislatore disposto che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto. ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale l'obbligo dell'ente previdenziale sorge soltanto dopo la presentazione della domanda amministrativa (Cass. 15 gennaio 2007, n, 732; Cass. 29 dicembre 2004, n. 24103).
Tanto premesso, nel caso di specie tale condizione di proponibilità della domanda giudiziale non è stata rispettata, in quanto come correttamente evidenziato dal CTU, dott. manca il verbale della visita legale dinanzi Persona_1 alla commissione medica dell per l'accertamento in capo alla parte ricorrente dello status di handicap con CP_1 connotazioni di gravità, circostanza di fatto, quest'ultima, confermata dalla stessa parte resistente, la quale ha dato atto che non risultano verbali di accertamento ai fini di riconoscimento di Handicap Grave ex l 104/92, a rettifica di quanto dedotto in memoria difensiva per errore materiale.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'improponibilità del ricorso.
Appare equo, infine, compensare integralmente le spese processuali tra le parti in ragione della particolarità della questione giuridica esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, così dispone:
1) dichiara improponibile il ricorso;
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Cuneo, 11/04/2025
Il Giudice dott. Michele Basta