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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2024, al numero
1746, promossa con domanda depositata in data 17.5.2024
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro d'Ambrosio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo stesso in Cassino (FR), in Via Cimarosa n.4
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Controparte_1
Di Tomassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via Isonzo n. 5
resistente
Oggetto del giudizio: impugnativa di licenziamento
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate e comunque trascritte in sede di descrizione dello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.414 c.p.c., ha convenuto in giudizio dinanzi il Giudice Parte_1
del Lavoro del Tribunale di Frosinone la chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_1
l'illegittimità del licenziamento irrogatogli in data 26.5.2023 dalla società convenuta, per assenza di giusta causa e, in conseguenza, di condannare la società convenuta a corrispondergli la somma di €
65.829,66 a titolo di risarcimento del danno.
A sostegno delle sue domande l'attore ha dedotto che: 1) era stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 20.2.2023 con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo determinato della durata 36 mesi e con mansioni di apprendista impiegato, addetto alla redazione di capitolati tecnici;
2) aveva prestato la propria attività presso la sede di Strangolagalli della società; 3) nel contratto stipulato era stato pattuito un periodo di prova di 30 giorni dalla data di assunzione;
4) era stato stato licenziato in data 26.05.2023 per mancato superamento del periodo di prova;
5) il suddetto licenziamento era da ritenere illegittimo per assenza di giusta causa, in quanto irrogato a distanza di due mesi dallo scadere del periodo di prova.
Si è costituita la società convenuta, deducendo che il primo atto con cui il lavoratore aveva impugnava il recesso risultava datato 9.11.2023, dunque decorsi ben più dei sessanta giorni normativamente previsti per l'impugnativa stragiudiziale del recesso. Inoltre, il ricorso giudiziale era stato depositato in data 10.05.2024, dunque decorso anche il termine di 180 giorni previsto dalla legge. Tale eccepita decadenza impediva di entrare nella valutazione del merito delle ragioni sottese al recesso intimato ed impugnato, con esclusione di ogni sindacato da parte del Giudice adito e con la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Su queste premesse, la convenuta ha chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, di dichiarare l'intervenuta decadenza in capo al ricorrente del diritto di impugnare il licenziamento, con ogni conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza sollevata, la convenuta ha chiesto rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione.
All'udienza dell'8.1.2025, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi è stata decisa dal Giudice con sentenza di cui si è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto, per i motivi appresso indicati.
L'attore ha impugnato il licenziamento irrogatogli dalla convenuta in data 26.5.2023 con la motivazione del mancato superamento del periodo di prova (all. n.4 , deducendone la Parte_1 illegittimità per essere stato il recesso intimato dopo la scadenza del periodo di prova. L'attore non ha, invece, contestato la validità del patto di prova, né l'effettiva esecuzione della prova. Nelle conclusioni del ricorso, l'attore ha POI chiesto di accertare la illegittimità del recesso per mancanza della giusta causa.
Orbene, osserva il Giudicante che il patto di prova costituisce un elemento accidentale del contratto, che non sussiste né può produrre effetto se non espressamente previsto dalle parti nel contratto individuale. A mente dell'art.2096 cod. civ., poi, scaduto il termine di durata della prova, ciascuna parte può recedere dal rapporto, divenendo in caso contrario definitiva l'assunzione. Deve poi osservarsi che il licenziamento intimato a motivo del mancato superamento della prova, quando non sussista un valido patto in tal senso ovvero quando sia scaduto il termine di durata della prova, à viziato sotto il profilo dell'inidoneità della causale addotta a giustificazione del recesso. Occorre infatti evidenziare che il recesso per mancato superamento della prova si iscrive nell'eccezionale fattispecie di recesso ad nutum di cui all'art.2096 c.c, esentato dall'applicabilità dell'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento. Il licenziamento posto al di fuori di tale area
è, invece, normalmente soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza, o meno, della giusta causa o del giustificato motivo e, in tale ambito, il richiamo al mancato superamento della prova è totalmente inidoneo a costituire giusta causa o giustificato motivo (Cass. n.16214 del 3/08/2016).
Quanto osservato consente di affermare che nel caso di specie l'impugnato licenziamento avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine di 60 giorni previsto a pena di decadenza dall'art.6 della L.
n.604/1966, che si applica all'impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell'ambito della disciplina dettata dalla stessa L. n.604/1966 e dalla L. n.300/1970. Invero, l'art.10 della L. n.604 del 1966 statuisce che “Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie, come osservato, il licenziamento è stato irrogato dopo la scadenza del termine di durata della prova e quindi quando l'assunzione dell'attore era ormai divenuta definitiva, rendendo applicabile all'impugnato recesso l'intera disciplina dettata dalla L. n.604/1966 e quindi anche la disciplina decadenziale di cui all'art.6 della legge predetta.
Si consideri poi che in caso – che è quello oggetto di causa - di legittima apposizione del patto di prova, ma di licenziamento illegittimo, l'onere di impugnazione del recesso datoriale deriva anche dalla previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 32 della L. n.183/2010 ("Collegato Lavoro"), secondo cui il termine decadenziale di cui all'art.6 della L. n.604/1966 si applica a tutti i casi di invalidità del licenziamento.
L'impugnativa del licenziamento oggetto di causa è stata effettuata dall'attore soltanto in data
9.11.2023 (all. n.5 , ormai decorsi i sessanta giorni normativamente previsti per Parte_1
l'impugnativa stragiudiziale del recesso. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza dall'impugnativa del licenziamento intimato al ricorrente in data
26.5.2023.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'attore secondo la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso, per intervenuta decadenza dall'impugnativa del licenziamento intimato al ricorrente in data 26.5.2023; b) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in complessivi
€.1.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali.
Frosinone, 8/01/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi