CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1134/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1134 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Pisapia per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
, nato a [...] il [...] ); Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Dell'Elce per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Controparte_1
Salerno alla via S. Leonardo n. 120 (p.iva ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Feola per procura allegata alla comparsa di risposta;
Controparte_2
, con sede in Salerno alla via S. Leonardo;
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Colantuono per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellanti incidentali -
E
1 nata a [...] il [...] ( ) CP_3 C.F._3
e nato a [...] il [...] CP_4
( ), in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità C.F._4 genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...]; Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Della Monica per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4486/2024, pubblicata il 26/09/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “….. 4) In via principale, in accoglimento del proposto appello, siccome tempestivo, ammissibile e fondato, riformare la gravata sentenza n.
4486/2024 del Tribunale di Salerno IIa Sez. Civ. - G.U. dott. Ansalone Antonio relativamente al capo 1 del
PQM
nel senso di rigettare nei confronti del dott.
anche la domanda avanzata da e , Parte_1 CP_3 CP_4 in proprio, al risarcimento del danno da lesione del diritto ad una maternità/paternità consapevole e da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario, in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché non provata nei confronti dell'odierno appellante per tutto quanto esposto;
5) Per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal dott. nei Parte_1 confronti dei sigg. D'amato e per la predetta causale e/o per CP_3 CP_4 qualunque altra ragione connessa e/o dipendente dalla riformanda sentenza di prime cure;
6) Parimenti in via principale, confermare la gravata sentenza n.
4486/2024 del Tribunale di Salerno IIa Sez. Civ. - G.U. dott. Ansalone Antonio relativamente al capo 2 del
PQM
, ove si è così statuito: “rigetta le ulteriori domande formulate in proprio dagli attori e quelle formulate in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore”; 7) Per l'effetto, in integrale accoglimento dello spiegato appello, riformare la gravata sentenza n. 4486/2024 del Tribunale di Salerno IIa Sez. Civ .- G.U. dott. Ansalone Antonio relativamente al capo 3 del
PQM
e, in considerazione della soccombenza dei sigg. Pt_3 in ordine a tutte le domande spiegate, condannare gli stessi al pagamento
[...] delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio, con maggiorazione del 15%, CAP ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario dell'appellante. Spese di CTU, altresì, a definitivo carico degli appellati medesimi;
8) In via subordinata e meramente residuale, nella denegata e
2 non creduta ipotesi che si ritenga meritevole di accoglimento la domanda attorea al risarcimento del danno da lesione del diritto alla maternità/paternità consapevole, riformare comunque la gravata sentenza n. 4486/2024 del Tribunale di Salerno IIa
Sez. Civ.-G.U. dott. Ansalone Antonio relativamente al capo 1 del
PQM
nel senso di graduare le responsabilità dei convenuti in considerazione della diversa incidenza delle loro condotte per come sopra esposto e, per l'effetto, riconoscere una responsabilità del dott. – con conseguente obbligo risarcitorio - in Parte_1 misura non superiore al 5%, anziché in via solidale, sempre con condanna degli attori alle refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellante incidentale : “In riforma della sentenza n. Parte_2
4486/2024 pronunciata dal Tribunale di Salerno, IIa Sez. Civ.-G.U. dott. Ansalone
Antonio in data 25/09/2024, pubblicata in data 26/09/2024 accogliere le conclusioni del giudizio di primo grado (qui riportate). - In via preliminare: accertare e per l'effetto dichiarare la propria incompetenza territoriale, per quanto di ragione, a favore del Tribunale di Nocera Inferiore per le motivazioni esposte in narrativa. - sempre in via preliminare: dichiarare inammissibili le domande di individuazione e quantificazione danni come formulate nella citazione introduttiva poiché in difetto dei presupposti di legge e, per tutte le ragioni dedotte nella presente comparsa. - Nel merito, respingere, siccome infondate, in fatto e in diritto, le domande tutte in causa spiegate dall'attore per le ragioni esposte;
- In via subordinata: accertare e dichiarare che nulla è dovuto a parte attrice per fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.; - In via Istruttoria: si chiede all'Ill.mo
Giudice adìto di procedere, anche ex artt. 177 e 196 c.p.c. alla sostituzione dei nominati Consulenti Tecnici di Ufficio ed all'affidamento dell'incarico ad altri idonei Consulenti, al fine di provvedere alla rinnovazione della CTU. In caso di mancata rinnovazione della CTU, dato che i CCTTUU non hanno risposto con chiarezza a tutti i quesiti posti dal magistrato, e che la CTU è in palese contrasto con i più accreditati protocolli in essere all'epoca dei fatti, si chiede che il giudice chiami i CCTTUU a chiarimenti sui punti da 1 a 11 riportati nelle note scritte depositate in primo grado per l'udienza del 14.6.2021. In ogni caso: condannare la sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: CP_3
, ed il sig. , nato a [...] il C.F._3 CP_4
26.05.1982, C.F.: , in proprio ed in qualità di esercenti la C.F._4 responsabilità genitoriale sul minore a CA DE IR (SA) Persona_2 il 27/10/2014, C.F.: e/o chiunque abbiamo percepito somme C.F._5
3 da (assicurazione del dott. ) e/o direttamente dal dott. CP_5 Pt_2 Pt_2 sulla base e/o in esecuzione della sentenza di primo grado alla restituzione e/o ripetizione delle somme ricevute;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte. … Si chiede in riforma della sentenza impugnata, nel caso di parziale accoglimento delle domande avversarie, la compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite del primo grado di giudizio”.
Per l'appellante incidentale “1) Rigettare nel merito il gravame ex CP adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Nel merito ritenere fondati i motivi esposti e Rigettare il gravame “ex adverso” proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui statuisce la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della attori e delle spese di lite con la estromissione di e la manleva nei CP suoi confronti da parte del CO collaboratore esperto Dr. ; In via Pt_2 subordinata e qualora si ritenga di poter accogliere la domanda degli attori Voglia
l'On.le Corte graduare una diversa percentuale di responsabilità a carico di tutte le parti convenute in considerazione della diversa incidenza delle loro condotte. 4)
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per l'appellante incidentale Azienda ospedaliera: “nel merito, accogliere il gravame proposto dal Dott. riformando, anche parzialmente, la Parte_1 sentenza n. 4486/2024 e statuendo così che nulla è dovuto agli appellati od anche che alcuna responsabilità è ascrivibile alla comparente CP_2 Controparte_6
e ciò in ragione di tutto quanto sin
[...] Controparte_2 qui innanzi esposto e rappresentato sia in fatto che in diritto;
• in via gradata ed in caso di mancato accoglimento di quanto innanzi richiesto, si chiede che la Corte anche all'esito della CTU richiesta dall'appellante ed eventualmente disposta, stabilisca il grado di eventuale corresponsabilità del comparente Ente nella causazione dell'evento de quo conseguenzialmente rideterminando il quantum risarcitorio dovuto in favore dei Sigg.ri e attori in primo grado. CP_4 CP_3
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per gli appellati e : “rigettare il proposto CP_3 CP_4 appello per i motivi innanzi indicati e per l'effetto confermare la sentenza
4 impugnata. Condannare parte appellante alla corresponsione per il presente grado delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Premesso che è nato in data [...] presso il nosocomio di Persona_1
CA DE IR con una malformazione (ectromelia longitudinale dell'avambraccio destro con interessamento dell'ulna e delle ultime tre dita), la sentenza in oggetto accerta, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza della colpa del ginecologo che aveva eseguito visite specialistiche durante la gravidanza (il dott. ), della struttura sanitaria presso cui Parte_1 era stato effettuato il parto (l Controparte_2
), della struttura privata che aveva effettuato
[...]
l'ecografia morfologica alla 22^ settimana di gestazione (
[...]
e del CO specialista dipendente della Controparte_1 struttura privata (il dott. , chiamato in causa) per aver omesso la Parte_2 diagnosi di malformazione del feto.
Conseguentemente, la sentenza afferma la responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie per l'inadempimento dell'obbligo di informazione dei genitori e li condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto ad una maternità consapevole in favore della madre ( e CP_3 del padre ) del minore, che liquida nella misura di € 25.000,00 per CP_4 ciascuno oltre interessi legali (capo 1).
Il giudice di primo grado espone che non è risarcibile, nel caso in esame, un danno da nascita indesiderata per lesione del diritto all'interruzione della gravidanza, sia perché non ricorrono i presupposti di cui all'art. 6 della legge n.
194/78 che consentono alla donna, dopo i 90 giorni, di determinarsi alla scelta della interruzione della gravidanza (ovvero quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o quando siano accertati processi patologici, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna), sia perché manca la prova, pur in via presuntiva, della circostanza che la madre, ove correttamente informata, avrebbe interrotto la gravidanza, ed anzi emergono elementi presuntivi di segno contrario;
che, tuttavia, l'omessa diagnosi determina la lesione del diritto ad una maternità consapevole, inteso come
“possibilità di prepararsi psicologicamente ed anche materialmente alla nascita di
5 un bambino con possibili problemi, che potrebbe necessitare di un particolare accudimento, di una elaborazione del fatto da parte dei genitori, della accettazione
e predisposizione di una diversa organizzazione di vita” (Cass., 28.2.2017, n. 5004, in motivazione); che agli attori deve essere, perciò, negato il diritto al risarcimento del danno da nascita indesiderata, richiesto in via principale, “mentre deve essere riconosciuta alla madre, e di riflesso anche al padre, la lesione del diritto ad una maternità/paternità consapevole, intesa quale lesione di un bene costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 2 Cost.”; che, non sussistendo un danno da nascita indesiderata, non può essere riconosciuto il danno patrimoniale richiesto (il rimborso delle spese sostenute e da sostenere “per il mantenimento di un figlio affetto da deficit” fino a quando quest'ultimo non sarà indipendente economicamente) ma solo il risarcimento del danno non patrimoniale da omessa e corretta informazione sullo stato di salute del feto;
che, trattandosi di danno morale puro, il pregiudizio subito dai coniugi deve essere liquidato con criterio puramente equitativo, facendo applicazione delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale e, in particolare, dei “criteri che l'Osservatorio ha elaborato per la specifica liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario, alla stregua dei quali stimasi equo liquidare tale voce di danno nella somma di euro 25.000,00 in favore di ciascun genitore, così determinato facendo riferimento ai criteri elaborati in ipotesi di danno all'autodeterminazione di eccezionale entità
(liquidazione oltre € 20.000,00). Tanto in ragione della gravissima sofferenza interiore conseguente al trauma provocato dalla nascita di un figlio affetta dalla descritta malformazione, non preceduta da adeguata informazione sulle reali condizioni di salute del nascituro”.
La sentenza rigetta, perciò, le ulteriori domande formulate in proprio dagli attori e quelle formulate in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (capo 2), ritenendo il minore privo di titolarità sostanziale della pretesa risarcitoria, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 25767/15, che hanno escluso il diritto del nato al risarcimento di un preteso diritto a non nascere o a non nascere se non sano, quando il responsabile non abbia cagionato le malformazioni con il proprio operato, ma soltanto omesso di rilevarle nella vita prenatale.
Avverso la sentenza di primo grado propongono appello, sia (in Parte_1 via principale), sia (appellante incidentale), sia la società Parte_2 CP_7
[...
[...] [
(appellante incidentale), sia l
[...] Controparte_2
(appellante incidentale implicito).
[...]
e , in proprio ed in qualità di esercenti la CP_3 CP_4 responsabilità genitoriale sul figlio minore , costituitisi, resistono. Persona_1
L'appello principale propone appello avverso la sentenza, per avergli erroneamente Parte_1 addebitato la responsabilità per omessa diagnosi di malformazione del feto.
Sostiene che l'ecografia morfologica è stata effettuata alla 22a settimana dal dr.
presso il Parte_2 Controparte_1
e non dall'appellante, ginecologo e non radiologo, non abilitato ad eseguire
[...] tale accertamento;
che, pertanto, non può rispondere di un errore diagnostico per non aver rilevato la malformazione da tale ecografia, dato che la malformazione non risultava in alcun modo dal referto;
che non può rispondere di non aver effettuato personalmente una ecografia morfologica, poiché “non rientrante nel campo delle sue competenze, trattandosi di un tipo di ecografia notevolmente complessa da praticare presso centri specializzati, tant'è vero che la sig.ra
- su consiglio della di lei sorella - si è rivolta a tal fine al CP_3 [...] ed al dott. ”; che “dunque il dott. non poteva CP Parte_2 Pt_1 osservare e refertare la malformazione dell'avambraccio e della mano di destra del feto, visto che non ha effettuato mai ecografie morfologiche”; che il reparto di
Ginecologia dell'Ospedale di CA DE IR, ove prestava servizio all'epoca dei fatti ed ove ha visitato la sig.ra durante la gravidanza, era munito di un CP_3 apparecchio GE Logiq 400pro, ecografo datato e non adatto per diagnosi specifiche, per le quali occorre necessariamente una ecografia morfologica;
che, per tale Con motivo, ha consigliato alla sig.ra di rivolgersi ad un centro di CP_3 propria fiducia che fosse specializzato nell'effettuazione di tale tipologia di ecografie con ecografisti accreditati e apparecchiature più avanzate ed idonee a tale diagnostica (come da linee guida); che la sig.ra si è rivolta al CP_3 in quanto struttura precedentemente scelta anche dalla sorella Controparte_1 per la sua gravidanza;
che il dott. non ha fatto altro che leggere la Parte_1 diagnosi dell'ecografia morfologica praticata presso il dal dott. Controparte_1
da cui non è emersa, purtroppo, la malformazione del feto;
che il dottor Pt_2
aveva invitato la signora ad effettuare successivamente, e Pt_2 CP_3 precisamente alla 32/34 settimana di gestazione, un'altra ecografia al fine di un ulteriore e più accurato controllo, ma la gestante ha negligentemente disatteso tale
7 prescrizione, configurandosi così quantomeno un concorso colposo della paziente nel determinare e/o aggravare le conseguenze negative della presunta omessa diagnosi di malformazioni del feto;
che, inoltre, la sig.ra ha CP_3 consapevolmente rifiutato l'effettuazione dell'amniocentesi; che il giudice di primo grado gli ha addebitato la stessa percentuale di responsabilità a carico di tutte le parti convenute, condannandolo in solido al risarcimento del danno, nonostante il diverso peso delle presunte omissioni e nonostante la condotta della stessa sig.ra la quale non si è sottoposta all'ecografia di controllo raccomandata CP_3 dal dott. per la 32a-34a settimana di gestazione e facesse uso di marijuana Pt_2 nel terzo trimestre di gravidanza, che per la letteratura scientifica ha un nesso causale con la malformazione all'arto superiore;
che le finalità dell'esame ecografico nel terzo trimestre sono riportate a pag. 17 delle Linee Guida, ove si parla solo di valutazione della crescita fetale e valutazione della quantità di liquido amniotico e dell'inserzione placentare, mai delle malformazioni non rilevabili nel secondo trimestre;
che, travisando il contenuto delle Linee Guida, i consulenti gli hanno erroneamente addossato la colpa di non aver diagnosticato nelle ecografie del terzo trimestre la malformazione all'arto superiore, che dalla letteratura scientifica consultata, vista la sua peculiarità, viene messa in relazione con il consumo di marijuana.
Gli appelli incidentali chiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, Parte_2 deduce la sua nullità (dato che l'udienza per il conferimento dell'incarico non si è mai svolta) e censura la sentenza di primo grado per averne condiviso completamente il contenuto, ignorando del tutto le osservazioni dei consulenti di parte.
L'appellante incidentale svolge critiche alla consulenza d'ufficio nella parte in cui: - ha ritenuto ininfluente l'annotazione nel referto dell'ecografia del secondo trimestre di un ulteriore controllo a 34-35 settimane, cui la signora si sarebbe sottratta (“in quanto la refertazione dell'ecografia morfostrutturale a 20 settimane doveva necessariamente essere esaustiva e completa ed eliminare ogni dubbio di eventuali anomalie fetali”); ad avviso dell'appellante, invece, “l'ecografia del terzo trimestre è importante per la valutazione delle patologie evolutive fetali, come parzialmente quelle in questione, dove la dismetria tra i due avambracci non era evidente nel secondo trimestre, ma avrebbe potuto evidenziarsi nel terzo trimestre”;
- non dimostra la possibilità di diagnosi della malformazione;
- omette la
8 segnalazione del fattore di rischio anamnestico dell'assunzione di droghe da parte della gestante, benché questo fosse chiaramente riportato nella cartella clinica ospedaliera (la conoscenza di questo fattore di rischio avrebbe reso l'ecografia a 20 settimane, effettuata dal dott. , non un'ecografia morfologica in primigravida Pt_2 con anamnesi negativa, ma un'ecografia in gestante con rischio specifico e avrebbe indirizzato l'ecografia alla ricerca di quella tipologia mal formativa, proprio possibile conseguenza dell'uso dell'assunzione di droghe;
infatti la conta della dita non è prevista nelle Linee Guida per un'ecografia del secondo trimestre senza fattori di rischio specifico); - non considera che l'obesità della gestante, valutata dai consulenti come fattore di rischio di una anomalia e ritardo di crescita, è anche un fattore di impedimento ad una buona risoluzione ecografica;
- non ha evidenziato che sono due dita e non tre le dita mancanti e la pronazione completa della mano destra senza differenza con la contro laterale, con la possibilità di flettere la mano destra a livello del polso poggiandola sul piano;
- ha erroneamente rappresentato una sindrome pluri-malformativa dell'arto superiore (più organi e sistemi interessati), che può prevedere l'interruzione della gravidanza ai sensi della legge
194, anziché un'anomalia isolata;
- è palesemente in contrasto con le Linee Guida
SIOG 2010: “Visualizzazione (esclusivamente in termini di presenza/assenza) delle estremità (mani e piedi) senza identificazione delle dita”; - non ha risposto alle contestazioni riguardanti le spese sostenute e documentate non a carico del SSN.
La società - Controparte_1 contesta, anzitutto, la qualifica di struttura sanitaria, avendo depositato la visura camerale da cui risulta che si tratta di un laboratorio di analisi che non ha in cura pazienti, come nel caso in esame, nel quale ha eseguito solo un'ecografia alla 22^ settimana di gestazione. Per tale ragione ha chiamato in causa il dott. , con il Pt_2 quale ha un contratto di lavoro di collaborazione come consulente esperto, per essere manlevata da responsabilità anche in caso di condanna.
Contrasta, comunque, l'affermazione di responsabilità anche del proprio CO
“collaboratore esperto”, il quale si è attenuto alle linee guida in caso di gravidanza senza rischio specifico, che prescrivono testualmente l'ottemperanza dei seguenti requisiti: - Visualizzazione delle ossa lunghe dei quattro arti;
- Visualizzazione
(esclusivamente in termini di presenza/assenza) delle estremità (mani e piedi) senza identificazione delle dita;
- Misura della lunghezza di un femore. Evidenzia che l'indagine ecografica aveva escluso le anomalie maggiori e non era indicato approfondimento diagnostico con amniocentesi od altre indagini e che, a fini
9 prudenziali, il dott. aveva invitato la gestante a sottoporsi ad un ulteriore Pt_2 controllo ecografico presso il suo studio a 32/34 settimane ai fini di escludere insufficienza placentare, aritmie cardiache, difetti di crescita globali o segmentari degli arti, ecc. Prescrizione medica di ulteriore controllo disattesa dalla la gestante.
Aggiunge che l'esplorazione delle dita della mano è più agevole tra la 12^ e la
16^ settimana, quando, essendo notevole la quantità di liquido amniotico, il feto può muovere gli arti liberamente con apertura della mano, non alla 22^ settimana, quando la limitazione fisiologica dei movimenti fetali è incrementata dal liquido amniotico appena sufficiente e l'atteggiamento fetale prevalente e perdurante nel tempo è con l'estremità cefalica in basso e con pugni chiusi al lato della testa;
che in tali condizioni le mani sono riconoscibili, ma essendo le stesse a pugno chiuso non si può verificare la presenza di tutte le cinque dita;
che al tempo dell'ecografia morfologica eseguita dal dott. non erano presenti fattori anamnestici Pt_2
(dichiarata esposizione a farmaci o droghe nel primo trimestre di gravidanza, precedenti figli o congiunti con anomalie scheletriche) che potessero motivare una esplorazione ecografica finalizzata alla conta delle dita;
che l'omessa diagnosi della anomalia digitale è imputabile unicamente alla posizione del feto (pugni chiusi) al momento dell'esame ecografico, ed alla omessa osservanza da parte della gestante della prescrizione del dott. di sottoporsi a controllo ecografico a 32/34 Pt_2 settimane;
che l'esame ecografico eseguito dal dott. ha escluso tutte le Pt_2 anomalie che potevano autorizzare l'interruzione della gravidanza ai sensi della legge n. 194; che la strumentazione in suo uso era all'avanguardia ed in 3D, tale da consentire una esplorazione ecografica precisa puntuale.
L'appellante incidentale ripropone, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti del dott. , “tenuto a garantire questa convenuta dalle Parte_2 conseguenze economiche di eventuale condanna e, conseguentemente condannarlo al pagamento in favore degli attori della somma che sarà liquidata a titolo di risarcimento danni e spese di lite”.
L Controparte_2
afferma la sua estraneità alla vicenda, dato che le prestazioni sanitarie
[...] contestate sono state eseguite da altre strutture e da sanitari non appartenenti all . Precisa che il dott. ha svolto la sua attività Controparte_8 Parte_1 esclusivamente come libero professionista e non nella qualità di dirigente dell che non v'è prova che le sue prestazioni siano state svolte in nome e CP_2 per conto dell in regime di intramoenia, che l'attività in intramoenia sia CP_2
10 stata formalmente autorizzata e che le prestazioni siano state pagate. Aderisce, inoltre, all'appello del dott. , confermando che una mancata Parte_1 diagnosi della malformazione può essere imputata esclusivamente all'ecografia morfologica eseguita presso altra struttura e alla stessa gestante, la quale ha disatteso l'invito del dott. ad effettuare un'altra ecografia alla 32/34 Pt_2 settimana di gestazione. Censura, infine, la sentenza per aver condannato tutte le parti coinvolte al risarcimento dei danni senza stabilire l'eventuale gradazione di responsabilità in capo ad ognuna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale implicito proposto dall Controparte_2
.
[...]
L'Azienda ospedaliera non ha dichiarato espressamente di proporre appello incidentale;
tuttavia, ha censurato la sentenza di primo grado su alcuni punti al fine di provocare un riesame della causa nel merito ed ha concluso per la sua riforma poiché “alcuna responsabilità è ascrivibile alla comparente Azienda Ospedaliera
San Giovanni di Dio E Ruggi D'Aragona di Salerno” e, in via gradata, per la rideterminazione del quantum risarcitorio dovuto ai coniugi e in CP_4 CP_3 base al “grado di eventuale corresponsabilità del comparente Ente nella causazione dell'evento”. Non occorrono, infatti, formule sacramentali per la proposizione dell'appello incidentale, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco, come nel caso di specie, la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (Cass. 15.11.2004, n. 21615).
L'appello incidentale è stato, però, inammissibilmente proposto con la comparsa di risposta depositata in data 6.2.2025, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello (per il 3.2.2025), ai sensi dell'art. 343 c.p.c.), anche se il termine per impugnare non era ancora decorso.
Ancora in via preliminare, l'appellante incidentale ha riproposto Parte_2 nelle conclusioni l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di primo grado, essendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore, ma non ha svolto alcun motivo di censura sull'omessa pronuncia, né ha riproposto le ragioni della competenza esclusiva del foro nocerino.
11 Nel merito, va anzitutto precisata la natura della responsabilità, anche in ragione della domanda di manleva riproposta dalla società nei confronti del CP dott. , che sarà successivamente esaminata. Parte_2
In primo grado la società ha chiamato in causa il dott. CP Pt_2
per essere manlevata dall'“esecutore materiale dell'esplorazione
[...] ecografica prenatale” e “specialista in genetica medica e diagnostica prenatale, direttore del centro “ , con rapporto di collaborazione come consulente CP esperto”. Questa rappresentazione implica che il contratto non scritto di prestazione professionale avente ad oggetto l'esecuzione dell'ecografia morfostrutturale del feto e la sua refertazione è stato concluso da con la società CP_3 CP la quale si è avvalsa del dott. . Non si tratta, invece, di un contratto Parte_2 concluso direttamente il dott. , quale libero professionista che si è Parte_2 avvalso della struttura. Ne consegue che dell'inesattezza di esecuzione della prestazione diagnostica ne rispondono, sia la società quale parte del CP contratto, sia il dott. , anche se quest'ultimo resta estraneo al rapporto Pt_2 contrattuale tra e la società, derivando il suo rapporto contrattuale CP_3 di fatto dal semplice “contatto sociale”, che si determina nel momento in cui il CO-persona fisica “prende in carico” la gestante. Si configura, per la struttura, come meglio si dirà in seguito, una responsabilità (contrattuale) diretta dell'ente per fatto altrui, ex art. 1228 c.c. Inoltre, come già chiarito dal giudice di prime cure, anche dopo la c.d. legge Balduzzi (decreto-legge 13.9.2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla l. 8.11.2012, n. 189, entrata in vigore il 1.1.2013), applicabile ratione temporis, e prima della legge c.d. Gelli-Bianco (legge l. 8.3.2017, n. 24), la responsabilità dei medici ha mantenuto la natura contrattuale, come quella delle strutture sanitarie.
Fatta questa precisazione in punto di diritto, va ulteriormente chiarito che la responsabilità contrattuale sussiste, nel caso di specie, se risultano integrati i seguenti elementi costitutivi: a) la sussistenza dell'obbligo dei sanitari (e delle strutture in cui hanno operato) di formulare la diagnosi di malformazione dell'arto superiore destro del feto e, conseguentemente, dell'obbligo di fornire l'informazione alla madre e al padre del nascituro;
b) l'inadempimento dell'obbligo;
c) la relazione di causalità tra l'inadempimento e un evento di danno;
d) la colpa, che consiste nell'imputabilità dell'inadempimento.
In merito ai primi due elementi (la sussistenza dell'obbligo e l'inadempimento), assumono rilevanza alcuni dati di fatto pacifici: - era portatrice di CP_3
12 un feto con una malformazione caratterizzata da anomalia della lunghezza del radio e dell'ulna di destra (c.d. ectromelia longitudinale mesomelica) con deficit funzionali dell'articolazione del gomito e una malformazione della mano (presenza di 3 dita di cui 2 con sindattilia); - durante la gravidanza furono effettuate indagini diagnostiche, sia nel II trimestre (un'ecografia morfologica presso il centro CP alla 20^ settimana di gravidanza, refertata dal dott. ), sia nel III
[...] Parte_2 trimestre (ecografie office effettuate in data 2.9.2014 e 30.9.2014 dal ginecologo di fiducia, dott. ); - da nessuna indagine emerse la diagnosi di Parte_1 malformazione dell'arto superiore destro del feto (in particolare, il referto dell'ecografia morfologica del dott. concluse erroneamente per una Pt_2
“anatomia fetale nella norma”).
L'appellante principale ( ) e l'Azienda ospedaliera (appellante Parte_1 incidentale implicito) avversano la sussistenza dell'obbligo; quest'ultima sostiene di essere estranea alle prestazioni diagnostiche. La sua censura, però, non può essere esaminata per l'inammissibilità dell'appello incidentale implicito.
Anche ritiene non sussistente alcun obbligo, da parte sua, di Parte_1 effettuare un'indagine diagnostica su eventuali malformazioni del feto, sia perché è un ginecologo e non un radiologo, sia perché il reparto di ginecologia dell'ospedale di CA DE IR, ove prestava servizio, non era munito di un apparecchio in grado di effettuare un'ecografia morfologica, sia perché tale esame era stato svolto, su suo consiglio, in un centro privato ( ed il referto rilasciato dal CP CO ( ) non aveva rilevato anomalie, sia perché l'esame Parte_2 ecografico che ha eseguito nel terzo trimestre di gravidanza non è diretto a indagare su eventuali malformazioni. In sintesi, secondo il dott. solo il dott. , Pt_1 Pt_2 che aveva refertato l'ecografia morfostrutturale, aveva l'obbligo di diagnosticare la malformazione.
Va osservato, sul punto, che la sentenza di primo grado non pone a carico del dott. l'obbligo di refertare correttamente l'ecografia morfostrutturale Pt_1 effettuata presso il centro e di correggere il referto errato del dott. CP
. Gli addebita, invece, l'inadempimento dell'obbligo di diagnosticare Pt_2
l'anomalia fetale in base agli esami ecografici (office e non standard) effettuati nel
III trimestre di gravidanza (in data 2.9.2014 e 30.9.2014).
Dalla consulenza tecnica d'ufficio si evince che gli errori diagnostici commessi dal dott. , che gli hanno impedito di osservare e refertare la malformazione Pt_1 dell'avambraccio e della mano destra, consistono nell'aver eseguito ecografie office
13 (che sono solo un supporto alla visita ostetrica o ginecologica finalizzato alla ricerca di elementi diagnostici che possono essere utilizzati a completamento del controllo clinico), anziché, secondo quanto previsto dalle Linee Guida nel II e III trimestre, ecografie standard, nonché nel non aver formulato una diagnosi di feto affetto da
IUGR (Intrauterine Growth Restricted - ritardo di crescita intrauterina -) attraverso le valutazioni biometriche (non previste con le ecografie office) del diametro biparietale (BPD), dell'eventuale Circonferenza Cranica (CC), della Circonferenza
Addominale (CA) e della Lunghezza Femorale (FL), omettendo un adeguato management in questa patologia, che prevede un iter diagnostico particolare, omesso nell'assistenza alla gravidanza della sig.ra CP_3
Precisano i consulenti che il ginecologo avrebbe dovuto diagnosticare un ritardo di accrescimento, oltre che con una indagine ecografica standard, anche mediante la visita clinica e la misurazione della distanza dalla sinfisi pubica al fondo uterino;
che le Linee Guida SIEOG 2010 ribadiscono che tra le finalità dell'ecografia del III trimestre sono incluse l'individuazione dei ritardi di crescita, delle malformazioni non rilevabili nel secondo trimestre, la localizzazione della placenta e la valutazione del liquido amniotico;
che le ecografie eseguite nel III trimestre non hanno segnalato che vi erano anomalie che non erano state rilevate nel corso della ecografia morfostrutturale del II trimestre.
Risultano, perciò, infondate le censure dell'appellante principale sull'obbligo di diagnosticare la malformazione, che sussisteva non solo in capo al CO (dott.
) e alla struttura ( a cui si è rivolta per Parte_2 CP CP_3 effettuare l'ecografia morfostrutturale nel secondo trimestre di gravidanza, ma anche in capo al ginecologo di fiducia (dott. ) che ha eseguito le Parte_1 ecografie nel terzo trimestre, anche se la sua specializzazione è quella di ginecologo e non di radiologo. Rivolgendosi al dott. per le visite periodiche di Pt_1 controllo nel terzo trimestre di gravidanza, ha concluso un contratto CP_3 non scritto (come in precedenza l'aveva concluso con il dott. e con il suo Pt_2 centro diagnostico) che comprendeva l'obbligo di fornire l'assistenza diagnostica prevista dalle linee guida nel terzo trimestre anche rispetto ad eventuali malformazioni del feto e tale obbligazione non è stata adempiuta.
Altre censure svolte dagli appellanti investono l'elemento strutturale della colpa che, nell'ambito della responsabilità contrattuale, si presume (il debitore risponde, ai sensi dell'art. 1218 c.c., “se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
14 imputabile”). In tal senso, è onere dei sanitari (e delle strutture) dimostrare, per esimersi da responsabilità, che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essere mosso, avendo impiegato, in quelle circostanze, lo sforzo diligente richiesto dalla natura della prestazione. Rileva, non l'atteggiamento psichico, ma l'obiettiva deviazione dagli standard normativi di condotta.
Facendo applicazione di questi criteri regolatori dell'onere probatorio nell'ambito della responsabilità contrattuale, deve ritenersi insussistente la colpa medica solo se si accerti, con onere probatorio a carico del CO, che l'omessa diagnosi di malformazione del feto, secondo la scienza medica, era inevitabile;
oppure che l'omissione era evitabile e, tuttavia, che si è verificata, non per negligenza o imperizia nell'esecuzione della prestazione diagnostica, ma per causa non imputabile.
Ora, l'appello incidentale di respinge l'addebito della colpa in Parte_2 base ai seguenti argomenti: l'immagine in 2D e 3D del feto non evidenzia la malformazione;
la donna non aveva segnalato il fattore di rischio anamnestico costituito dall'assunzione di droghe (nel qual caso il dott. non avrebbe Pt_2 proceduto ad una ecografia morfologica in primigravida con anamnesi negativa, ma ad un'ecografia in gestante con rischio specifico e avrebbe indirizzato l'ecografia alla ricerca di quella tipologia mal formativa, possibile proprio conseguenza dell'uso dell'assunzione di droghe;
infatti la conta della dita non è prevista nelle
Linee Guida per un'ecografia del secondo trimestre senza fattori di rischio specifico); l'obesità della gestante è un fattore di impedimento ad una buona risoluzione ecografica;
le dita della mano mancanti sono due e non tre;
vi era pronazione completa della mano destra senza differenza con la contro laterale, con la possibilità di flettere la mano destra a livello del polso poggiandola sul piano;
le
Linee Guida SIOG 2010 prevedono solo la visualizzazione (in termini di presenza/assenza) delle estremità (mani e piedi) senza identificazione delle dita.
Analoghe difese sono svolte nell'appello incidentale di secondo cui: CP il dott. si è attenuto alle linee guida in caso di gravidanza senza rischio Pt_2 specifico, che prescrivono solo la visualizzazione delle ossa lunghe dei quattro arti, delle estremità (mani e piedi) senza identificazione delle dita e la misura della lunghezza di un femore;
l'esplorazione delle dita della mano è più agevole tra la
12^ e la 16^ settimana (quando, essendo notevole la quantità di liquido amniotico, il feto può muovere gli arti liberamente con apertura della mano) rispetto alla 22^ settimana (quando la limitazione fisiologica dei movimenti fetali è incrementata dal
15 liquido amniotico appena sufficiente e l'atteggiamento fetale prevalente e perdurante nel tempo è con l'estremità cefalica in basso e con pugni chiusi al lato della testa); in tali condizioni le mani sono riconoscibili, ma essendo le stesse a pugno chiuso non si può verificare la presenza di tutte le cinque dita;
non erano stati segnalati fattori anamnestici (dichiarata esposizione a farmaci o droghe nel primo trimestre di gravidanza, precedenti figli o congiunti con anomalie scheletriche) che potessero motivare una esplorazione ecografica finalizzata alla conta delle dita;
l'omessa diagnosi della anomalia digitale è imputabile unicamente alla posizione del feto (pugni chiusi) al momento dell'esame ecografico;
l'esame ecografico eseguito dal dott. ha escluso tutte le anomalie che potevano autorizzare Pt_2
l'interruzione della gravidanza ai sensi della legge n. 194; la strumentazione in suo uso era all'avanguardia ed in 3D, tale da consentire una esplorazione ecografica precisa puntuale.
Orbene, tutte le circostanze addotte dagli appellanti incidentali si scontrano con l'accertamento compiuto dai consulenti tecnici d'ufficio, i quali hanno esaminato con molta attenzione la videoregistrazione dell'ecografia strutturale eseguita presso il di Salerno in data 14.6.2014 ed hanno rilevato che alle 16:03:52 CP viene ripetutamente eseguita “la scansione dell'avambraccio superiore destro in cui
è presente un radio curvo di dimensioni inferiori al controlaterale ed una ulna più corta, mentre si identifica facilmente una mano malformata rispetto all'avambraccio sinistro in cui si riconosce facilmente il radio, l'ulna e la mano normoconformata”. I consulenti hanno anche messo in evidenza che l'apparecchiatura, sicuramente idonea a porre esatta diagnosi, era dotata anche di modulo 3 D, che al minimo sospetto andava utilizzato, e che era stato utilizzato per visualizzare il viso del feto, il quale gli avrebbe facilmente permesso di identificare la malformazione dell'avambraccio e perfino delle dita della mano.
La verifica dei consulenti conferma il dott. era in grado di percepire Pt_2 visivamente, dalle immagini della videoregistrazione ecografica, che la mano destra aveva una malformazione e, perciò, avrebbe dovuto approfondire l'esame utilizzando il modulo 3D, che gli “avrebbe facilmente permesso di identificare la malformazione dell'avambraccio e perfino delle dita della mano”.
In questo senso, sono prive di rilevanza le circostanze addotte a difesa (la mancata segnalazione di assunzione di marijuana, che avrebbe indirizzato verso un'ecografia in gestante con rischio specifico, l'obesità della gestante che poteva impedire una buona risoluzione ecografica, le linee guida che non prescrivono la
16 conta delle dita della mano;
i pugni chiusi che non consentivano la conta delle dita, ecc.), poiché quello che è stato percepito dai consulenti d'ufficio attraverso la visione della videoregistrazione, avrebbe potuto e dovuto essere percepito anche dal dott. . Questi era in condizione di vedere la malformazione della Parte_2 mano e di utilizzare il modulo 3D per avere un'immagine meglio definita. Ciò conferma la sussistenza anche dell'elemento della colpa, dato che la diagnosi di malformazione da parte del dott. era possibile (non inevitabile) e non è stata Pt_2 formulata per negligenza nell'esecuzione della prestazione, non per causa non imputabile.
Le altre censure svolte configurano un concorso colposo di la CP_3 quale avrebbe negligentemente rifiutato l'effettuazione dell'amniocentesi e disatteso la prescrizione data nel referto dell'ecografica morfostrutturale del dott.
, che consigliava un “ulteriore controllo 34-35 w”. L'eccezione di concorso Pt_2 del fatto colposo del creditore-danneggiato, riproposta in appello, richiede una precisazione in punto di qualificazione giuridica.
Il concorso colposo regolato dal primo comma dell'art. 1227 c.c. considera l'ipotesi in cui l'evento di danno sia stato causato anche dalla condotta colposa del danneggiato. Il concorso colposo previsto nel secondo comma considera, invece,
l'ipotesi in cui il danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire a causarlo, ovvero non abbia contribuito a ridurne l'entità, dopo che il fatto produttivo di esso si era già verificato (ex plurimis, Cass., 6.5.2016, n. 9241).
L'eccezione proposta è riconducibile alla prima ipotesi, poiché gli appellanti non addebitano ai genitori di aver aggravato le conseguenze dell'inadempimento dei medici convenuti, ma di aver concorso a produrre l'evento di danno con una condotta omissiva. Il danno sarebbe conseguenza anche del comportamento colposo di che non ha eseguito l'amniocentesi, né una nuova ecografia CP_3 strutturale. L'assunto è, però, infondato.
In primo luogo, perché la condotta omissiva della creditrice che, CP_3 secondo gli appellanti, avrebbe evitato l'evento di danno, non era esigibile e non integra una negligenza della creditrice. L'esigibilità della condotta della creditrice della prestazione diagnostica e la sua negligenza presuppongono che il ginecologo di fiducia abbia prescritto l'amniocentesi e che il medesimo e/o il dott. abbia Pt_2 consigliato espressamente a di ripetere l'ecografia morfostrutturale CP_3 nel terzo trimestre, oltre alle ecografie office. Ciò, però, non risulta, neppure dal
17 generico consiglio di un “ulteriore controllo 34-35 w” contenuto nel referto dell'ecografia morfostrutturale, che non specifica la tipologia di esame.
In secondo luogo, perché la gestante non si è sottratta ad ulteriori controlli, ma anzi si è poi rivolta al ginecologo di fiducia, dott. , che ha eseguito i Pt_1 controlli ecografici nel terzo trimestre di gravidanza.
In terzo luogo, perché, anche a voler ipotizzare che la gestante sia stata avvertita dell'opportunità di un'amniocentesi e/o di un'altra ecografia strutturale nel terzo trimestre, in ogni caso la sua omissione non ha concorso a cagionare il danno, ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1127 c.c. Il fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso deve concorrere con quella del debitore nella produzione dell'evento sì che entrambi risultano coautori del fatto dannoso. Il fatto colposo deve inserirsi nella c.d. causalità materiale e considera l'ipotesi in cui l'evento di danno sia stato causato anche dalla condotta colposa del debitore. Nel caso di specie, l'evento di danno risarcito dalla sentenza di primo grado consiste nella lesione del diritto dei genitori (non a scegliere la nascita o l'interruzione di gravidanza, come evidenziato dal primo giudice, bensì) a prepararsi ad una maternità e paternità consapevole della malformazione anatomica del nascituro. Questo evento di danno è stato cagionato, senza alcun concorso della gestante, dall'inadempimento del dott. , nel momento in cui il Parte_2 sanitario ha refertato l'ecografia strutturale, e dall'inadempimento del dotto Pt_1
, anche in questo caso senza alcun concorso della gestante, nel momento in
[...] cui ha eseguito le ecografie nel terzo trimestre. In entrambi i casi i medici sono venuti meno all'obbligo di diagnosticare la malformazione e di avvertire i genitori, cagionando l'evento di danno. La circostanza che l'amniocentesi e/o un'altra ecografia strutturale avrebbe messo i genitori in condizione di acquisire l'informazione omessa dal dott. e dal dott. non incide sulla Pt_2 Pt_1 produzione dell'evento di danno, già verificatosi, ma poteva solo eliminare le conseguenze di un evento di danno già prodotto.
lamenta l'omissione da parte del giudice di prime cure della Parte_1 graduazione delle sue responsabilità. Premesso che la richiesta non è stata proposta in primo grado, comunque il suo inadempimento si riferisce ad una prestazione diagnostica alla quale era tenuto in base al contratto concluso con CP_3 che concorre allo stesso modo alla produzione del medesimo evento di danno con l'inadempimento del contratto concluso dalla predetta con il il dott. . Pt_2
18 È, invece, parzialmente fondata la domanda di rivalsa della società CP non esaminata dal primo giudice e riproposta nell'appello incidentale.
Anche prima della legge c.d. , la Suprema Corte affermava che la Parte_4 responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata che si serve di ausiliari quale strumento di attuazione dell'obbligazione contrattuale verso il paziente è sussumibile nella fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio ex art. 1228
c.c., fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario. L'ente risponde dell'inadempimento o inesatto adempimento del CO incaricato di eseguire la prestazione a cui l'ente è tenuto verso il paziente-creditore. Da essa va distinta la fattispecie della responsabilità indiretta per fatto altrui (concordemente ritenuta di tipo oggettivo) dell'imprenditore per i fatti dei propri dipendenti, disciplinata dall'art. 2049 c.c., nella quale l'ente risponde dei danni cagionati da fatto illecito dei propri ausiliari che non si traduce nella mancata o inesatta esecuzione della prestazione sanitaria a cui l'ente è tenuto verso il paziente.
Diversamente dalla fattispecie di cui all'art. 2049 c.c., in cui l'imprenditore è corresponsabile solidalmente con l'ausiliario nei confronti del danneggiato, ma può agire in regresso per l'intero e non pro quota contro l'ausiliario, essendo questo il solo autore del fatto, nella fattispecie ex art. 1228 c.c., invece, la responsabilità del debitore che incaricato l'ausiliario è per fatto proprio, e non altrui, per cui i loro rapporti interni sono regolati dagli artt. 1298 e 2055 c.c., a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità.
La misura del regresso varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Tuttavia, l'art. 2055, comma 3,
c.c. detta una presunzione “iuris tantum” di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al “solvens” di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro;
dal suo canto, l'art. 1298, cod. civ., detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti che si presumono eguali, “se non risulti diversamente” (Cass.,
20.10.2021, n. 29001).
E' stato, perciò, affermato che, in caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire in rivalsa nei confronti del CO ritenuto responsabile, ma non per l'intero
19 importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore CO sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività. Si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del CO debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (Cass.,
7.11.2024, n. 28642).
Nel caso di specie, in assenza di una gravità della responsabilità del CO, tale da assorbire quella della struttura per la sua caratteristica di straordinarietà, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui agli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.
In definitiva, l'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1
devono essere rigettati. Va, invece, accolto parzialmente l'appello Parte_2 incidentale rivolto da nei confronti del dott. , con la CP Parte_2 condanna di quest'ultimo a tenere indenne detta società nella misura della metà di quanto è tenuta a versare ai danneggiati.
Il regolamento delle spese processuali di primo grado (capo 3 della sentenza impugnata) resta fermo, dato il rigetto dell'appello di e di Parte_1 Pt_2
, nonché l'infondatezza dell'appello incidentale di nella parte in
[...] CP cui impugna la sua condanna in solido nei confronti dei danneggiati. I predetti e l'Azienda ospedaliera vanno condannati al rimborso delle spese processuali di secondo grado, che si liquidano come in dispositivo (valore € 50.000,00). Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi sono distratti in favore del difensore.
L'accoglimento parziale dell'appello nella parte in cui impugna l'omessa pronuncia della domanda subordinata di rivalsa nei confronti di Parte_2 richiede il regolamento delle spese processuali nei loro confronti di primo e secondo grado. Sul punto, la presunzione di pari responsabilità interna giustifica la compensazione tra loro delle spese di primo e secondo grado.
20 L'inammissibilità dell'appello incidentale implicito dell' ospedaliera ed CP_2 il rigetto integrale delle impugnazioni di e Parte_1 Parte_2 comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte di detti appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1134/2024, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale implicito dell
[...]
; Controparte_2
2. rigetta l'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1 Pt_2
;
[...]
3. accoglie parzialmente l'appello incidentale di e, per l'effetto, CP condanna a tenere indenne detta società nella misura della metà Parte_2 di quanto essa è tenuta a versare a e a titolo di CP_3 CP_4 risarcimento dei danni;
4. condanna , , e l' Parte_1 Parte_2 CP [...]
, in Controparte_2 solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del grado di appello in favore di e , che liquida in € 6.000,00 per onorari di CP_3 CP_4 difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Ugo Della Monica, per dichiarato anticipo.
5. compensa interamente le spese processuali di primo e secondo grado tra CP
e ;
[...] Parte_2
6. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte degli appellanti Pt_1
, , e
[...] Parte_2 CP [...]
dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 01/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1134 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Pisapia per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
, nato a [...] il [...] ); Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Dell'Elce per procura allegata alla comparsa di risposta;
con sede in Controparte_1
Salerno alla via S. Leonardo n. 120 (p.iva ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Feola per procura allegata alla comparsa di risposta;
Controparte_2
, con sede in Salerno alla via S. Leonardo;
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Colantuono per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellanti incidentali -
E
1 nata a [...] il [...] ( ) CP_3 C.F._3
e nato a [...] il [...] CP_4
( ), in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità C.F._4 genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il [...]; Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Della Monica per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4486/2024, pubblicata il 26/09/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “….. 4) In via principale, in accoglimento del proposto appello, siccome tempestivo, ammissibile e fondato, riformare la gravata sentenza n.
4486/2024 del Tribunale di Salerno IIa Sez. Civ. - G.U. dott. Ansalone Antonio relativamente al capo 1 del
PQM
nel senso di rigettare nei confronti del dott.
anche la domanda avanzata da e , Parte_1 CP_3 CP_4 in proprio, al risarcimento del danno da lesione del diritto ad una maternità/paternità consapevole e da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario, in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché non provata nei confronti dell'odierno appellante per tutto quanto esposto;
5) Per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal dott. nei Parte_1 confronti dei sigg. D'amato e per la predetta causale e/o per CP_3 CP_4 qualunque altra ragione connessa e/o dipendente dalla riformanda sentenza di prime cure;
6) Parimenti in via principale, confermare la gravata sentenza n.
4486/2024 del Tribunale di Salerno IIa Sez. Civ. - G.U. dott. Ansalone Antonio relativamente al capo 2 del
PQM
, ove si è così statuito: “rigetta le ulteriori domande formulate in proprio dagli attori e quelle formulate in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore”; 7) Per l'effetto, in integrale accoglimento dello spiegato appello, riformare la gravata sentenza n. 4486/2024 del Tribunale di Salerno IIa Sez. Civ .- G.U. dott. Ansalone Antonio relativamente al capo 3 del
PQM
e, in considerazione della soccombenza dei sigg. Pt_3 in ordine a tutte le domande spiegate, condannare gli stessi al pagamento
[...] delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio, con maggiorazione del 15%, CAP ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario dell'appellante. Spese di CTU, altresì, a definitivo carico degli appellati medesimi;
8) In via subordinata e meramente residuale, nella denegata e
2 non creduta ipotesi che si ritenga meritevole di accoglimento la domanda attorea al risarcimento del danno da lesione del diritto alla maternità/paternità consapevole, riformare comunque la gravata sentenza n. 4486/2024 del Tribunale di Salerno IIa
Sez. Civ.-G.U. dott. Ansalone Antonio relativamente al capo 1 del
PQM
nel senso di graduare le responsabilità dei convenuti in considerazione della diversa incidenza delle loro condotte per come sopra esposto e, per l'effetto, riconoscere una responsabilità del dott. – con conseguente obbligo risarcitorio - in Parte_1 misura non superiore al 5%, anziché in via solidale, sempre con condanna degli attori alle refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellante incidentale : “In riforma della sentenza n. Parte_2
4486/2024 pronunciata dal Tribunale di Salerno, IIa Sez. Civ.-G.U. dott. Ansalone
Antonio in data 25/09/2024, pubblicata in data 26/09/2024 accogliere le conclusioni del giudizio di primo grado (qui riportate). - In via preliminare: accertare e per l'effetto dichiarare la propria incompetenza territoriale, per quanto di ragione, a favore del Tribunale di Nocera Inferiore per le motivazioni esposte in narrativa. - sempre in via preliminare: dichiarare inammissibili le domande di individuazione e quantificazione danni come formulate nella citazione introduttiva poiché in difetto dei presupposti di legge e, per tutte le ragioni dedotte nella presente comparsa. - Nel merito, respingere, siccome infondate, in fatto e in diritto, le domande tutte in causa spiegate dall'attore per le ragioni esposte;
- In via subordinata: accertare e dichiarare che nulla è dovuto a parte attrice per fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c.; - In via Istruttoria: si chiede all'Ill.mo
Giudice adìto di procedere, anche ex artt. 177 e 196 c.p.c. alla sostituzione dei nominati Consulenti Tecnici di Ufficio ed all'affidamento dell'incarico ad altri idonei Consulenti, al fine di provvedere alla rinnovazione della CTU. In caso di mancata rinnovazione della CTU, dato che i CCTTUU non hanno risposto con chiarezza a tutti i quesiti posti dal magistrato, e che la CTU è in palese contrasto con i più accreditati protocolli in essere all'epoca dei fatti, si chiede che il giudice chiami i CCTTUU a chiarimenti sui punti da 1 a 11 riportati nelle note scritte depositate in primo grado per l'udienza del 14.6.2021. In ogni caso: condannare la sig.ra nata a [...] il [...], C.F.: CP_3
, ed il sig. , nato a [...] il C.F._3 CP_4
26.05.1982, C.F.: , in proprio ed in qualità di esercenti la C.F._4 responsabilità genitoriale sul minore a CA DE IR (SA) Persona_2 il 27/10/2014, C.F.: e/o chiunque abbiamo percepito somme C.F._5
3 da (assicurazione del dott. ) e/o direttamente dal dott. CP_5 Pt_2 Pt_2 sulla base e/o in esecuzione della sentenza di primo grado alla restituzione e/o ripetizione delle somme ricevute;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte. … Si chiede in riforma della sentenza impugnata, nel caso di parziale accoglimento delle domande avversarie, la compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite del primo grado di giudizio”.
Per l'appellante incidentale “1) Rigettare nel merito il gravame ex CP adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) Nel merito ritenere fondati i motivi esposti e Rigettare il gravame “ex adverso” proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare la sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui statuisce la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della attori e delle spese di lite con la estromissione di e la manleva nei CP suoi confronti da parte del CO collaboratore esperto Dr. ; In via Pt_2 subordinata e qualora si ritenga di poter accogliere la domanda degli attori Voglia
l'On.le Corte graduare una diversa percentuale di responsabilità a carico di tutte le parti convenute in considerazione della diversa incidenza delle loro condotte. 4)
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per l'appellante incidentale Azienda ospedaliera: “nel merito, accogliere il gravame proposto dal Dott. riformando, anche parzialmente, la Parte_1 sentenza n. 4486/2024 e statuendo così che nulla è dovuto agli appellati od anche che alcuna responsabilità è ascrivibile alla comparente CP_2 Controparte_6
e ciò in ragione di tutto quanto sin
[...] Controparte_2 qui innanzi esposto e rappresentato sia in fatto che in diritto;
• in via gradata ed in caso di mancato accoglimento di quanto innanzi richiesto, si chiede che la Corte anche all'esito della CTU richiesta dall'appellante ed eventualmente disposta, stabilisca il grado di eventuale corresponsabilità del comparente Ente nella causazione dell'evento de quo conseguenzialmente rideterminando il quantum risarcitorio dovuto in favore dei Sigg.ri e attori in primo grado. CP_4 CP_3
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per gli appellati e : “rigettare il proposto CP_3 CP_4 appello per i motivi innanzi indicati e per l'effetto confermare la sentenza
4 impugnata. Condannare parte appellante alla corresponsione per il presente grado delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Premesso che è nato in data [...] presso il nosocomio di Persona_1
CA DE IR con una malformazione (ectromelia longitudinale dell'avambraccio destro con interessamento dell'ulna e delle ultime tre dita), la sentenza in oggetto accerta, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza della colpa del ginecologo che aveva eseguito visite specialistiche durante la gravidanza (il dott. ), della struttura sanitaria presso cui Parte_1 era stato effettuato il parto (l Controparte_2
), della struttura privata che aveva effettuato
[...]
l'ecografia morfologica alla 22^ settimana di gestazione (
[...]
e del CO specialista dipendente della Controparte_1 struttura privata (il dott. , chiamato in causa) per aver omesso la Parte_2 diagnosi di malformazione del feto.
Conseguentemente, la sentenza afferma la responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie per l'inadempimento dell'obbligo di informazione dei genitori e li condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto ad una maternità consapevole in favore della madre ( e CP_3 del padre ) del minore, che liquida nella misura di € 25.000,00 per CP_4 ciascuno oltre interessi legali (capo 1).
Il giudice di primo grado espone che non è risarcibile, nel caso in esame, un danno da nascita indesiderata per lesione del diritto all'interruzione della gravidanza, sia perché non ricorrono i presupposti di cui all'art. 6 della legge n.
194/78 che consentono alla donna, dopo i 90 giorni, di determinarsi alla scelta della interruzione della gravidanza (ovvero quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o quando siano accertati processi patologici, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna), sia perché manca la prova, pur in via presuntiva, della circostanza che la madre, ove correttamente informata, avrebbe interrotto la gravidanza, ed anzi emergono elementi presuntivi di segno contrario;
che, tuttavia, l'omessa diagnosi determina la lesione del diritto ad una maternità consapevole, inteso come
“possibilità di prepararsi psicologicamente ed anche materialmente alla nascita di
5 un bambino con possibili problemi, che potrebbe necessitare di un particolare accudimento, di una elaborazione del fatto da parte dei genitori, della accettazione
e predisposizione di una diversa organizzazione di vita” (Cass., 28.2.2017, n. 5004, in motivazione); che agli attori deve essere, perciò, negato il diritto al risarcimento del danno da nascita indesiderata, richiesto in via principale, “mentre deve essere riconosciuta alla madre, e di riflesso anche al padre, la lesione del diritto ad una maternità/paternità consapevole, intesa quale lesione di un bene costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 2 Cost.”; che, non sussistendo un danno da nascita indesiderata, non può essere riconosciuto il danno patrimoniale richiesto (il rimborso delle spese sostenute e da sostenere “per il mantenimento di un figlio affetto da deficit” fino a quando quest'ultimo non sarà indipendente economicamente) ma solo il risarcimento del danno non patrimoniale da omessa e corretta informazione sullo stato di salute del feto;
che, trattandosi di danno morale puro, il pregiudizio subito dai coniugi deve essere liquidato con criterio puramente equitativo, facendo applicazione delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale e, in particolare, dei “criteri che l'Osservatorio ha elaborato per la specifica liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario, alla stregua dei quali stimasi equo liquidare tale voce di danno nella somma di euro 25.000,00 in favore di ciascun genitore, così determinato facendo riferimento ai criteri elaborati in ipotesi di danno all'autodeterminazione di eccezionale entità
(liquidazione oltre € 20.000,00). Tanto in ragione della gravissima sofferenza interiore conseguente al trauma provocato dalla nascita di un figlio affetta dalla descritta malformazione, non preceduta da adeguata informazione sulle reali condizioni di salute del nascituro”.
La sentenza rigetta, perciò, le ulteriori domande formulate in proprio dagli attori e quelle formulate in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (capo 2), ritenendo il minore privo di titolarità sostanziale della pretesa risarcitoria, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 25767/15, che hanno escluso il diritto del nato al risarcimento di un preteso diritto a non nascere o a non nascere se non sano, quando il responsabile non abbia cagionato le malformazioni con il proprio operato, ma soltanto omesso di rilevarle nella vita prenatale.
Avverso la sentenza di primo grado propongono appello, sia (in Parte_1 via principale), sia (appellante incidentale), sia la società Parte_2 CP_7
[...
[...] [
(appellante incidentale), sia l
[...] Controparte_2
(appellante incidentale implicito).
[...]
e , in proprio ed in qualità di esercenti la CP_3 CP_4 responsabilità genitoriale sul figlio minore , costituitisi, resistono. Persona_1
L'appello principale propone appello avverso la sentenza, per avergli erroneamente Parte_1 addebitato la responsabilità per omessa diagnosi di malformazione del feto.
Sostiene che l'ecografia morfologica è stata effettuata alla 22a settimana dal dr.
presso il Parte_2 Controparte_1
e non dall'appellante, ginecologo e non radiologo, non abilitato ad eseguire
[...] tale accertamento;
che, pertanto, non può rispondere di un errore diagnostico per non aver rilevato la malformazione da tale ecografia, dato che la malformazione non risultava in alcun modo dal referto;
che non può rispondere di non aver effettuato personalmente una ecografia morfologica, poiché “non rientrante nel campo delle sue competenze, trattandosi di un tipo di ecografia notevolmente complessa da praticare presso centri specializzati, tant'è vero che la sig.ra
- su consiglio della di lei sorella - si è rivolta a tal fine al CP_3 [...] ed al dott. ”; che “dunque il dott. non poteva CP Parte_2 Pt_1 osservare e refertare la malformazione dell'avambraccio e della mano di destra del feto, visto che non ha effettuato mai ecografie morfologiche”; che il reparto di
Ginecologia dell'Ospedale di CA DE IR, ove prestava servizio all'epoca dei fatti ed ove ha visitato la sig.ra durante la gravidanza, era munito di un CP_3 apparecchio GE Logiq 400pro, ecografo datato e non adatto per diagnosi specifiche, per le quali occorre necessariamente una ecografia morfologica;
che, per tale Con motivo, ha consigliato alla sig.ra di rivolgersi ad un centro di CP_3 propria fiducia che fosse specializzato nell'effettuazione di tale tipologia di ecografie con ecografisti accreditati e apparecchiature più avanzate ed idonee a tale diagnostica (come da linee guida); che la sig.ra si è rivolta al CP_3 in quanto struttura precedentemente scelta anche dalla sorella Controparte_1 per la sua gravidanza;
che il dott. non ha fatto altro che leggere la Parte_1 diagnosi dell'ecografia morfologica praticata presso il dal dott. Controparte_1
da cui non è emersa, purtroppo, la malformazione del feto;
che il dottor Pt_2
aveva invitato la signora ad effettuare successivamente, e Pt_2 CP_3 precisamente alla 32/34 settimana di gestazione, un'altra ecografia al fine di un ulteriore e più accurato controllo, ma la gestante ha negligentemente disatteso tale
7 prescrizione, configurandosi così quantomeno un concorso colposo della paziente nel determinare e/o aggravare le conseguenze negative della presunta omessa diagnosi di malformazioni del feto;
che, inoltre, la sig.ra ha CP_3 consapevolmente rifiutato l'effettuazione dell'amniocentesi; che il giudice di primo grado gli ha addebitato la stessa percentuale di responsabilità a carico di tutte le parti convenute, condannandolo in solido al risarcimento del danno, nonostante il diverso peso delle presunte omissioni e nonostante la condotta della stessa sig.ra la quale non si è sottoposta all'ecografia di controllo raccomandata CP_3 dal dott. per la 32a-34a settimana di gestazione e facesse uso di marijuana Pt_2 nel terzo trimestre di gravidanza, che per la letteratura scientifica ha un nesso causale con la malformazione all'arto superiore;
che le finalità dell'esame ecografico nel terzo trimestre sono riportate a pag. 17 delle Linee Guida, ove si parla solo di valutazione della crescita fetale e valutazione della quantità di liquido amniotico e dell'inserzione placentare, mai delle malformazioni non rilevabili nel secondo trimestre;
che, travisando il contenuto delle Linee Guida, i consulenti gli hanno erroneamente addossato la colpa di non aver diagnosticato nelle ecografie del terzo trimestre la malformazione all'arto superiore, che dalla letteratura scientifica consultata, vista la sua peculiarità, viene messa in relazione con il consumo di marijuana.
Gli appelli incidentali chiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, Parte_2 deduce la sua nullità (dato che l'udienza per il conferimento dell'incarico non si è mai svolta) e censura la sentenza di primo grado per averne condiviso completamente il contenuto, ignorando del tutto le osservazioni dei consulenti di parte.
L'appellante incidentale svolge critiche alla consulenza d'ufficio nella parte in cui: - ha ritenuto ininfluente l'annotazione nel referto dell'ecografia del secondo trimestre di un ulteriore controllo a 34-35 settimane, cui la signora si sarebbe sottratta (“in quanto la refertazione dell'ecografia morfostrutturale a 20 settimane doveva necessariamente essere esaustiva e completa ed eliminare ogni dubbio di eventuali anomalie fetali”); ad avviso dell'appellante, invece, “l'ecografia del terzo trimestre è importante per la valutazione delle patologie evolutive fetali, come parzialmente quelle in questione, dove la dismetria tra i due avambracci non era evidente nel secondo trimestre, ma avrebbe potuto evidenziarsi nel terzo trimestre”;
- non dimostra la possibilità di diagnosi della malformazione;
- omette la
8 segnalazione del fattore di rischio anamnestico dell'assunzione di droghe da parte della gestante, benché questo fosse chiaramente riportato nella cartella clinica ospedaliera (la conoscenza di questo fattore di rischio avrebbe reso l'ecografia a 20 settimane, effettuata dal dott. , non un'ecografia morfologica in primigravida Pt_2 con anamnesi negativa, ma un'ecografia in gestante con rischio specifico e avrebbe indirizzato l'ecografia alla ricerca di quella tipologia mal formativa, proprio possibile conseguenza dell'uso dell'assunzione di droghe;
infatti la conta della dita non è prevista nelle Linee Guida per un'ecografia del secondo trimestre senza fattori di rischio specifico); - non considera che l'obesità della gestante, valutata dai consulenti come fattore di rischio di una anomalia e ritardo di crescita, è anche un fattore di impedimento ad una buona risoluzione ecografica;
- non ha evidenziato che sono due dita e non tre le dita mancanti e la pronazione completa della mano destra senza differenza con la contro laterale, con la possibilità di flettere la mano destra a livello del polso poggiandola sul piano;
- ha erroneamente rappresentato una sindrome pluri-malformativa dell'arto superiore (più organi e sistemi interessati), che può prevedere l'interruzione della gravidanza ai sensi della legge
194, anziché un'anomalia isolata;
- è palesemente in contrasto con le Linee Guida
SIOG 2010: “Visualizzazione (esclusivamente in termini di presenza/assenza) delle estremità (mani e piedi) senza identificazione delle dita”; - non ha risposto alle contestazioni riguardanti le spese sostenute e documentate non a carico del SSN.
La società - Controparte_1 contesta, anzitutto, la qualifica di struttura sanitaria, avendo depositato la visura camerale da cui risulta che si tratta di un laboratorio di analisi che non ha in cura pazienti, come nel caso in esame, nel quale ha eseguito solo un'ecografia alla 22^ settimana di gestazione. Per tale ragione ha chiamato in causa il dott. , con il Pt_2 quale ha un contratto di lavoro di collaborazione come consulente esperto, per essere manlevata da responsabilità anche in caso di condanna.
Contrasta, comunque, l'affermazione di responsabilità anche del proprio CO
“collaboratore esperto”, il quale si è attenuto alle linee guida in caso di gravidanza senza rischio specifico, che prescrivono testualmente l'ottemperanza dei seguenti requisiti: - Visualizzazione delle ossa lunghe dei quattro arti;
- Visualizzazione
(esclusivamente in termini di presenza/assenza) delle estremità (mani e piedi) senza identificazione delle dita;
- Misura della lunghezza di un femore. Evidenzia che l'indagine ecografica aveva escluso le anomalie maggiori e non era indicato approfondimento diagnostico con amniocentesi od altre indagini e che, a fini
9 prudenziali, il dott. aveva invitato la gestante a sottoporsi ad un ulteriore Pt_2 controllo ecografico presso il suo studio a 32/34 settimane ai fini di escludere insufficienza placentare, aritmie cardiache, difetti di crescita globali o segmentari degli arti, ecc. Prescrizione medica di ulteriore controllo disattesa dalla la gestante.
Aggiunge che l'esplorazione delle dita della mano è più agevole tra la 12^ e la
16^ settimana, quando, essendo notevole la quantità di liquido amniotico, il feto può muovere gli arti liberamente con apertura della mano, non alla 22^ settimana, quando la limitazione fisiologica dei movimenti fetali è incrementata dal liquido amniotico appena sufficiente e l'atteggiamento fetale prevalente e perdurante nel tempo è con l'estremità cefalica in basso e con pugni chiusi al lato della testa;
che in tali condizioni le mani sono riconoscibili, ma essendo le stesse a pugno chiuso non si può verificare la presenza di tutte le cinque dita;
che al tempo dell'ecografia morfologica eseguita dal dott. non erano presenti fattori anamnestici Pt_2
(dichiarata esposizione a farmaci o droghe nel primo trimestre di gravidanza, precedenti figli o congiunti con anomalie scheletriche) che potessero motivare una esplorazione ecografica finalizzata alla conta delle dita;
che l'omessa diagnosi della anomalia digitale è imputabile unicamente alla posizione del feto (pugni chiusi) al momento dell'esame ecografico, ed alla omessa osservanza da parte della gestante della prescrizione del dott. di sottoporsi a controllo ecografico a 32/34 Pt_2 settimane;
che l'esame ecografico eseguito dal dott. ha escluso tutte le Pt_2 anomalie che potevano autorizzare l'interruzione della gravidanza ai sensi della legge n. 194; che la strumentazione in suo uso era all'avanguardia ed in 3D, tale da consentire una esplorazione ecografica precisa puntuale.
L'appellante incidentale ripropone, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti del dott. , “tenuto a garantire questa convenuta dalle Parte_2 conseguenze economiche di eventuale condanna e, conseguentemente condannarlo al pagamento in favore degli attori della somma che sarà liquidata a titolo di risarcimento danni e spese di lite”.
L Controparte_2
afferma la sua estraneità alla vicenda, dato che le prestazioni sanitarie
[...] contestate sono state eseguite da altre strutture e da sanitari non appartenenti all . Precisa che il dott. ha svolto la sua attività Controparte_8 Parte_1 esclusivamente come libero professionista e non nella qualità di dirigente dell che non v'è prova che le sue prestazioni siano state svolte in nome e CP_2 per conto dell in regime di intramoenia, che l'attività in intramoenia sia CP_2
10 stata formalmente autorizzata e che le prestazioni siano state pagate. Aderisce, inoltre, all'appello del dott. , confermando che una mancata Parte_1 diagnosi della malformazione può essere imputata esclusivamente all'ecografia morfologica eseguita presso altra struttura e alla stessa gestante, la quale ha disatteso l'invito del dott. ad effettuare un'altra ecografia alla 32/34 Pt_2 settimana di gestazione. Censura, infine, la sentenza per aver condannato tutte le parti coinvolte al risarcimento dei danni senza stabilire l'eventuale gradazione di responsabilità in capo ad ognuna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale implicito proposto dall Controparte_2
.
[...]
L'Azienda ospedaliera non ha dichiarato espressamente di proporre appello incidentale;
tuttavia, ha censurato la sentenza di primo grado su alcuni punti al fine di provocare un riesame della causa nel merito ed ha concluso per la sua riforma poiché “alcuna responsabilità è ascrivibile alla comparente Azienda Ospedaliera
San Giovanni di Dio E Ruggi D'Aragona di Salerno” e, in via gradata, per la rideterminazione del quantum risarcitorio dovuto ai coniugi e in CP_4 CP_3 base al “grado di eventuale corresponsabilità del comparente Ente nella causazione dell'evento”. Non occorrono, infatti, formule sacramentali per la proposizione dell'appello incidentale, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco, come nel caso di specie, la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (Cass. 15.11.2004, n. 21615).
L'appello incidentale è stato, però, inammissibilmente proposto con la comparsa di risposta depositata in data 6.2.2025, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello (per il 3.2.2025), ai sensi dell'art. 343 c.p.c.), anche se il termine per impugnare non era ancora decorso.
Ancora in via preliminare, l'appellante incidentale ha riproposto Parte_2 nelle conclusioni l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di primo grado, essendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore, ma non ha svolto alcun motivo di censura sull'omessa pronuncia, né ha riproposto le ragioni della competenza esclusiva del foro nocerino.
11 Nel merito, va anzitutto precisata la natura della responsabilità, anche in ragione della domanda di manleva riproposta dalla società nei confronti del CP dott. , che sarà successivamente esaminata. Parte_2
In primo grado la società ha chiamato in causa il dott. CP Pt_2
per essere manlevata dall'“esecutore materiale dell'esplorazione
[...] ecografica prenatale” e “specialista in genetica medica e diagnostica prenatale, direttore del centro “ , con rapporto di collaborazione come consulente CP esperto”. Questa rappresentazione implica che il contratto non scritto di prestazione professionale avente ad oggetto l'esecuzione dell'ecografia morfostrutturale del feto e la sua refertazione è stato concluso da con la società CP_3 CP la quale si è avvalsa del dott. . Non si tratta, invece, di un contratto Parte_2 concluso direttamente il dott. , quale libero professionista che si è Parte_2 avvalso della struttura. Ne consegue che dell'inesattezza di esecuzione della prestazione diagnostica ne rispondono, sia la società quale parte del CP contratto, sia il dott. , anche se quest'ultimo resta estraneo al rapporto Pt_2 contrattuale tra e la società, derivando il suo rapporto contrattuale CP_3 di fatto dal semplice “contatto sociale”, che si determina nel momento in cui il CO-persona fisica “prende in carico” la gestante. Si configura, per la struttura, come meglio si dirà in seguito, una responsabilità (contrattuale) diretta dell'ente per fatto altrui, ex art. 1228 c.c. Inoltre, come già chiarito dal giudice di prime cure, anche dopo la c.d. legge Balduzzi (decreto-legge 13.9.2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla l. 8.11.2012, n. 189, entrata in vigore il 1.1.2013), applicabile ratione temporis, e prima della legge c.d. Gelli-Bianco (legge l. 8.3.2017, n. 24), la responsabilità dei medici ha mantenuto la natura contrattuale, come quella delle strutture sanitarie.
Fatta questa precisazione in punto di diritto, va ulteriormente chiarito che la responsabilità contrattuale sussiste, nel caso di specie, se risultano integrati i seguenti elementi costitutivi: a) la sussistenza dell'obbligo dei sanitari (e delle strutture in cui hanno operato) di formulare la diagnosi di malformazione dell'arto superiore destro del feto e, conseguentemente, dell'obbligo di fornire l'informazione alla madre e al padre del nascituro;
b) l'inadempimento dell'obbligo;
c) la relazione di causalità tra l'inadempimento e un evento di danno;
d) la colpa, che consiste nell'imputabilità dell'inadempimento.
In merito ai primi due elementi (la sussistenza dell'obbligo e l'inadempimento), assumono rilevanza alcuni dati di fatto pacifici: - era portatrice di CP_3
12 un feto con una malformazione caratterizzata da anomalia della lunghezza del radio e dell'ulna di destra (c.d. ectromelia longitudinale mesomelica) con deficit funzionali dell'articolazione del gomito e una malformazione della mano (presenza di 3 dita di cui 2 con sindattilia); - durante la gravidanza furono effettuate indagini diagnostiche, sia nel II trimestre (un'ecografia morfologica presso il centro CP alla 20^ settimana di gravidanza, refertata dal dott. ), sia nel III
[...] Parte_2 trimestre (ecografie office effettuate in data 2.9.2014 e 30.9.2014 dal ginecologo di fiducia, dott. ); - da nessuna indagine emerse la diagnosi di Parte_1 malformazione dell'arto superiore destro del feto (in particolare, il referto dell'ecografia morfologica del dott. concluse erroneamente per una Pt_2
“anatomia fetale nella norma”).
L'appellante principale ( ) e l'Azienda ospedaliera (appellante Parte_1 incidentale implicito) avversano la sussistenza dell'obbligo; quest'ultima sostiene di essere estranea alle prestazioni diagnostiche. La sua censura, però, non può essere esaminata per l'inammissibilità dell'appello incidentale implicito.
Anche ritiene non sussistente alcun obbligo, da parte sua, di Parte_1 effettuare un'indagine diagnostica su eventuali malformazioni del feto, sia perché è un ginecologo e non un radiologo, sia perché il reparto di ginecologia dell'ospedale di CA DE IR, ove prestava servizio, non era munito di un apparecchio in grado di effettuare un'ecografia morfologica, sia perché tale esame era stato svolto, su suo consiglio, in un centro privato ( ed il referto rilasciato dal CP CO ( ) non aveva rilevato anomalie, sia perché l'esame Parte_2 ecografico che ha eseguito nel terzo trimestre di gravidanza non è diretto a indagare su eventuali malformazioni. In sintesi, secondo il dott. solo il dott. , Pt_1 Pt_2 che aveva refertato l'ecografia morfostrutturale, aveva l'obbligo di diagnosticare la malformazione.
Va osservato, sul punto, che la sentenza di primo grado non pone a carico del dott. l'obbligo di refertare correttamente l'ecografia morfostrutturale Pt_1 effettuata presso il centro e di correggere il referto errato del dott. CP
. Gli addebita, invece, l'inadempimento dell'obbligo di diagnosticare Pt_2
l'anomalia fetale in base agli esami ecografici (office e non standard) effettuati nel
III trimestre di gravidanza (in data 2.9.2014 e 30.9.2014).
Dalla consulenza tecnica d'ufficio si evince che gli errori diagnostici commessi dal dott. , che gli hanno impedito di osservare e refertare la malformazione Pt_1 dell'avambraccio e della mano destra, consistono nell'aver eseguito ecografie office
13 (che sono solo un supporto alla visita ostetrica o ginecologica finalizzato alla ricerca di elementi diagnostici che possono essere utilizzati a completamento del controllo clinico), anziché, secondo quanto previsto dalle Linee Guida nel II e III trimestre, ecografie standard, nonché nel non aver formulato una diagnosi di feto affetto da
IUGR (Intrauterine Growth Restricted - ritardo di crescita intrauterina -) attraverso le valutazioni biometriche (non previste con le ecografie office) del diametro biparietale (BPD), dell'eventuale Circonferenza Cranica (CC), della Circonferenza
Addominale (CA) e della Lunghezza Femorale (FL), omettendo un adeguato management in questa patologia, che prevede un iter diagnostico particolare, omesso nell'assistenza alla gravidanza della sig.ra CP_3
Precisano i consulenti che il ginecologo avrebbe dovuto diagnosticare un ritardo di accrescimento, oltre che con una indagine ecografica standard, anche mediante la visita clinica e la misurazione della distanza dalla sinfisi pubica al fondo uterino;
che le Linee Guida SIEOG 2010 ribadiscono che tra le finalità dell'ecografia del III trimestre sono incluse l'individuazione dei ritardi di crescita, delle malformazioni non rilevabili nel secondo trimestre, la localizzazione della placenta e la valutazione del liquido amniotico;
che le ecografie eseguite nel III trimestre non hanno segnalato che vi erano anomalie che non erano state rilevate nel corso della ecografia morfostrutturale del II trimestre.
Risultano, perciò, infondate le censure dell'appellante principale sull'obbligo di diagnosticare la malformazione, che sussisteva non solo in capo al CO (dott.
) e alla struttura ( a cui si è rivolta per Parte_2 CP CP_3 effettuare l'ecografia morfostrutturale nel secondo trimestre di gravidanza, ma anche in capo al ginecologo di fiducia (dott. ) che ha eseguito le Parte_1 ecografie nel terzo trimestre, anche se la sua specializzazione è quella di ginecologo e non di radiologo. Rivolgendosi al dott. per le visite periodiche di Pt_1 controllo nel terzo trimestre di gravidanza, ha concluso un contratto CP_3 non scritto (come in precedenza l'aveva concluso con il dott. e con il suo Pt_2 centro diagnostico) che comprendeva l'obbligo di fornire l'assistenza diagnostica prevista dalle linee guida nel terzo trimestre anche rispetto ad eventuali malformazioni del feto e tale obbligazione non è stata adempiuta.
Altre censure svolte dagli appellanti investono l'elemento strutturale della colpa che, nell'ambito della responsabilità contrattuale, si presume (il debitore risponde, ai sensi dell'art. 1218 c.c., “se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
14 imputabile”). In tal senso, è onere dei sanitari (e delle strutture) dimostrare, per esimersi da responsabilità, che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essere mosso, avendo impiegato, in quelle circostanze, lo sforzo diligente richiesto dalla natura della prestazione. Rileva, non l'atteggiamento psichico, ma l'obiettiva deviazione dagli standard normativi di condotta.
Facendo applicazione di questi criteri regolatori dell'onere probatorio nell'ambito della responsabilità contrattuale, deve ritenersi insussistente la colpa medica solo se si accerti, con onere probatorio a carico del CO, che l'omessa diagnosi di malformazione del feto, secondo la scienza medica, era inevitabile;
oppure che l'omissione era evitabile e, tuttavia, che si è verificata, non per negligenza o imperizia nell'esecuzione della prestazione diagnostica, ma per causa non imputabile.
Ora, l'appello incidentale di respinge l'addebito della colpa in Parte_2 base ai seguenti argomenti: l'immagine in 2D e 3D del feto non evidenzia la malformazione;
la donna non aveva segnalato il fattore di rischio anamnestico costituito dall'assunzione di droghe (nel qual caso il dott. non avrebbe Pt_2 proceduto ad una ecografia morfologica in primigravida con anamnesi negativa, ma ad un'ecografia in gestante con rischio specifico e avrebbe indirizzato l'ecografia alla ricerca di quella tipologia mal formativa, possibile proprio conseguenza dell'uso dell'assunzione di droghe;
infatti la conta della dita non è prevista nelle
Linee Guida per un'ecografia del secondo trimestre senza fattori di rischio specifico); l'obesità della gestante è un fattore di impedimento ad una buona risoluzione ecografica;
le dita della mano mancanti sono due e non tre;
vi era pronazione completa della mano destra senza differenza con la contro laterale, con la possibilità di flettere la mano destra a livello del polso poggiandola sul piano;
le
Linee Guida SIOG 2010 prevedono solo la visualizzazione (in termini di presenza/assenza) delle estremità (mani e piedi) senza identificazione delle dita.
Analoghe difese sono svolte nell'appello incidentale di secondo cui: CP il dott. si è attenuto alle linee guida in caso di gravidanza senza rischio Pt_2 specifico, che prescrivono solo la visualizzazione delle ossa lunghe dei quattro arti, delle estremità (mani e piedi) senza identificazione delle dita e la misura della lunghezza di un femore;
l'esplorazione delle dita della mano è più agevole tra la
12^ e la 16^ settimana (quando, essendo notevole la quantità di liquido amniotico, il feto può muovere gli arti liberamente con apertura della mano) rispetto alla 22^ settimana (quando la limitazione fisiologica dei movimenti fetali è incrementata dal
15 liquido amniotico appena sufficiente e l'atteggiamento fetale prevalente e perdurante nel tempo è con l'estremità cefalica in basso e con pugni chiusi al lato della testa); in tali condizioni le mani sono riconoscibili, ma essendo le stesse a pugno chiuso non si può verificare la presenza di tutte le cinque dita;
non erano stati segnalati fattori anamnestici (dichiarata esposizione a farmaci o droghe nel primo trimestre di gravidanza, precedenti figli o congiunti con anomalie scheletriche) che potessero motivare una esplorazione ecografica finalizzata alla conta delle dita;
l'omessa diagnosi della anomalia digitale è imputabile unicamente alla posizione del feto (pugni chiusi) al momento dell'esame ecografico;
l'esame ecografico eseguito dal dott. ha escluso tutte le anomalie che potevano autorizzare Pt_2
l'interruzione della gravidanza ai sensi della legge n. 194; la strumentazione in suo uso era all'avanguardia ed in 3D, tale da consentire una esplorazione ecografica precisa puntuale.
Orbene, tutte le circostanze addotte dagli appellanti incidentali si scontrano con l'accertamento compiuto dai consulenti tecnici d'ufficio, i quali hanno esaminato con molta attenzione la videoregistrazione dell'ecografia strutturale eseguita presso il di Salerno in data 14.6.2014 ed hanno rilevato che alle 16:03:52 CP viene ripetutamente eseguita “la scansione dell'avambraccio superiore destro in cui
è presente un radio curvo di dimensioni inferiori al controlaterale ed una ulna più corta, mentre si identifica facilmente una mano malformata rispetto all'avambraccio sinistro in cui si riconosce facilmente il radio, l'ulna e la mano normoconformata”. I consulenti hanno anche messo in evidenza che l'apparecchiatura, sicuramente idonea a porre esatta diagnosi, era dotata anche di modulo 3 D, che al minimo sospetto andava utilizzato, e che era stato utilizzato per visualizzare il viso del feto, il quale gli avrebbe facilmente permesso di identificare la malformazione dell'avambraccio e perfino delle dita della mano.
La verifica dei consulenti conferma il dott. era in grado di percepire Pt_2 visivamente, dalle immagini della videoregistrazione ecografica, che la mano destra aveva una malformazione e, perciò, avrebbe dovuto approfondire l'esame utilizzando il modulo 3D, che gli “avrebbe facilmente permesso di identificare la malformazione dell'avambraccio e perfino delle dita della mano”.
In questo senso, sono prive di rilevanza le circostanze addotte a difesa (la mancata segnalazione di assunzione di marijuana, che avrebbe indirizzato verso un'ecografia in gestante con rischio specifico, l'obesità della gestante che poteva impedire una buona risoluzione ecografica, le linee guida che non prescrivono la
16 conta delle dita della mano;
i pugni chiusi che non consentivano la conta delle dita, ecc.), poiché quello che è stato percepito dai consulenti d'ufficio attraverso la visione della videoregistrazione, avrebbe potuto e dovuto essere percepito anche dal dott. . Questi era in condizione di vedere la malformazione della Parte_2 mano e di utilizzare il modulo 3D per avere un'immagine meglio definita. Ciò conferma la sussistenza anche dell'elemento della colpa, dato che la diagnosi di malformazione da parte del dott. era possibile (non inevitabile) e non è stata Pt_2 formulata per negligenza nell'esecuzione della prestazione, non per causa non imputabile.
Le altre censure svolte configurano un concorso colposo di la CP_3 quale avrebbe negligentemente rifiutato l'effettuazione dell'amniocentesi e disatteso la prescrizione data nel referto dell'ecografica morfostrutturale del dott.
, che consigliava un “ulteriore controllo 34-35 w”. L'eccezione di concorso Pt_2 del fatto colposo del creditore-danneggiato, riproposta in appello, richiede una precisazione in punto di qualificazione giuridica.
Il concorso colposo regolato dal primo comma dell'art. 1227 c.c. considera l'ipotesi in cui l'evento di danno sia stato causato anche dalla condotta colposa del danneggiato. Il concorso colposo previsto nel secondo comma considera, invece,
l'ipotesi in cui il danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire a causarlo, ovvero non abbia contribuito a ridurne l'entità, dopo che il fatto produttivo di esso si era già verificato (ex plurimis, Cass., 6.5.2016, n. 9241).
L'eccezione proposta è riconducibile alla prima ipotesi, poiché gli appellanti non addebitano ai genitori di aver aggravato le conseguenze dell'inadempimento dei medici convenuti, ma di aver concorso a produrre l'evento di danno con una condotta omissiva. Il danno sarebbe conseguenza anche del comportamento colposo di che non ha eseguito l'amniocentesi, né una nuova ecografia CP_3 strutturale. L'assunto è, però, infondato.
In primo luogo, perché la condotta omissiva della creditrice che, CP_3 secondo gli appellanti, avrebbe evitato l'evento di danno, non era esigibile e non integra una negligenza della creditrice. L'esigibilità della condotta della creditrice della prestazione diagnostica e la sua negligenza presuppongono che il ginecologo di fiducia abbia prescritto l'amniocentesi e che il medesimo e/o il dott. abbia Pt_2 consigliato espressamente a di ripetere l'ecografia morfostrutturale CP_3 nel terzo trimestre, oltre alle ecografie office. Ciò, però, non risulta, neppure dal
17 generico consiglio di un “ulteriore controllo 34-35 w” contenuto nel referto dell'ecografia morfostrutturale, che non specifica la tipologia di esame.
In secondo luogo, perché la gestante non si è sottratta ad ulteriori controlli, ma anzi si è poi rivolta al ginecologo di fiducia, dott. , che ha eseguito i Pt_1 controlli ecografici nel terzo trimestre di gravidanza.
In terzo luogo, perché, anche a voler ipotizzare che la gestante sia stata avvertita dell'opportunità di un'amniocentesi e/o di un'altra ecografia strutturale nel terzo trimestre, in ogni caso la sua omissione non ha concorso a cagionare il danno, ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 1127 c.c. Il fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso deve concorrere con quella del debitore nella produzione dell'evento sì che entrambi risultano coautori del fatto dannoso. Il fatto colposo deve inserirsi nella c.d. causalità materiale e considera l'ipotesi in cui l'evento di danno sia stato causato anche dalla condotta colposa del debitore. Nel caso di specie, l'evento di danno risarcito dalla sentenza di primo grado consiste nella lesione del diritto dei genitori (non a scegliere la nascita o l'interruzione di gravidanza, come evidenziato dal primo giudice, bensì) a prepararsi ad una maternità e paternità consapevole della malformazione anatomica del nascituro. Questo evento di danno è stato cagionato, senza alcun concorso della gestante, dall'inadempimento del dott. , nel momento in cui il Parte_2 sanitario ha refertato l'ecografia strutturale, e dall'inadempimento del dotto Pt_1
, anche in questo caso senza alcun concorso della gestante, nel momento in
[...] cui ha eseguito le ecografie nel terzo trimestre. In entrambi i casi i medici sono venuti meno all'obbligo di diagnosticare la malformazione e di avvertire i genitori, cagionando l'evento di danno. La circostanza che l'amniocentesi e/o un'altra ecografia strutturale avrebbe messo i genitori in condizione di acquisire l'informazione omessa dal dott. e dal dott. non incide sulla Pt_2 Pt_1 produzione dell'evento di danno, già verificatosi, ma poteva solo eliminare le conseguenze di un evento di danno già prodotto.
lamenta l'omissione da parte del giudice di prime cure della Parte_1 graduazione delle sue responsabilità. Premesso che la richiesta non è stata proposta in primo grado, comunque il suo inadempimento si riferisce ad una prestazione diagnostica alla quale era tenuto in base al contratto concluso con CP_3 che concorre allo stesso modo alla produzione del medesimo evento di danno con l'inadempimento del contratto concluso dalla predetta con il il dott. . Pt_2
18 È, invece, parzialmente fondata la domanda di rivalsa della società CP non esaminata dal primo giudice e riproposta nell'appello incidentale.
Anche prima della legge c.d. , la Suprema Corte affermava che la Parte_4 responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata che si serve di ausiliari quale strumento di attuazione dell'obbligazione contrattuale verso il paziente è sussumibile nella fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio ex art. 1228
c.c., fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario. L'ente risponde dell'inadempimento o inesatto adempimento del CO incaricato di eseguire la prestazione a cui l'ente è tenuto verso il paziente-creditore. Da essa va distinta la fattispecie della responsabilità indiretta per fatto altrui (concordemente ritenuta di tipo oggettivo) dell'imprenditore per i fatti dei propri dipendenti, disciplinata dall'art. 2049 c.c., nella quale l'ente risponde dei danni cagionati da fatto illecito dei propri ausiliari che non si traduce nella mancata o inesatta esecuzione della prestazione sanitaria a cui l'ente è tenuto verso il paziente.
Diversamente dalla fattispecie di cui all'art. 2049 c.c., in cui l'imprenditore è corresponsabile solidalmente con l'ausiliario nei confronti del danneggiato, ma può agire in regresso per l'intero e non pro quota contro l'ausiliario, essendo questo il solo autore del fatto, nella fattispecie ex art. 1228 c.c., invece, la responsabilità del debitore che incaricato l'ausiliario è per fatto proprio, e non altrui, per cui i loro rapporti interni sono regolati dagli artt. 1298 e 2055 c.c., a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità.
La misura del regresso varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Tuttavia, l'art. 2055, comma 3,
c.c. detta una presunzione “iuris tantum” di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali, che impone al “solvens” di provare la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro;
dal suo canto, l'art. 1298, cod. civ., detta la regola secondo la quale l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti che si presumono eguali, “se non risulti diversamente” (Cass.,
20.10.2021, n. 29001).
E' stato, perciò, affermato che, in caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire in rivalsa nei confronti del CO ritenuto responsabile, ma non per l'intero
19 importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore CO sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività. Si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del CO debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (Cass.,
7.11.2024, n. 28642).
Nel caso di specie, in assenza di una gravità della responsabilità del CO, tale da assorbire quella della struttura per la sua caratteristica di straordinarietà, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui agli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.
In definitiva, l'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1
devono essere rigettati. Va, invece, accolto parzialmente l'appello Parte_2 incidentale rivolto da nei confronti del dott. , con la CP Parte_2 condanna di quest'ultimo a tenere indenne detta società nella misura della metà di quanto è tenuta a versare ai danneggiati.
Il regolamento delle spese processuali di primo grado (capo 3 della sentenza impugnata) resta fermo, dato il rigetto dell'appello di e di Parte_1 Pt_2
, nonché l'infondatezza dell'appello incidentale di nella parte in
[...] CP cui impugna la sua condanna in solido nei confronti dei danneggiati. I predetti e l'Azienda ospedaliera vanno condannati al rimborso delle spese processuali di secondo grado, che si liquidano come in dispositivo (valore € 50.000,00). Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi sono distratti in favore del difensore.
L'accoglimento parziale dell'appello nella parte in cui impugna l'omessa pronuncia della domanda subordinata di rivalsa nei confronti di Parte_2 richiede il regolamento delle spese processuali nei loro confronti di primo e secondo grado. Sul punto, la presunzione di pari responsabilità interna giustifica la compensazione tra loro delle spese di primo e secondo grado.
20 L'inammissibilità dell'appello incidentale implicito dell' ospedaliera ed CP_2 il rigetto integrale delle impugnazioni di e Parte_1 Parte_2 comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte di detti appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1134/2024, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale implicito dell
[...]
; Controparte_2
2. rigetta l'appello principale di e l'appello incidentale di Parte_1 Pt_2
;
[...]
3. accoglie parzialmente l'appello incidentale di e, per l'effetto, CP condanna a tenere indenne detta società nella misura della metà Parte_2 di quanto essa è tenuta a versare a e a titolo di CP_3 CP_4 risarcimento dei danni;
4. condanna , , e l' Parte_1 Parte_2 CP [...]
, in Controparte_2 solido tra loro, al rimborso delle spese processuali del grado di appello in favore di e , che liquida in € 6.000,00 per onorari di CP_3 CP_4 difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Ugo Della Monica, per dichiarato anticipo.
5. compensa interamente le spese processuali di primo e secondo grado tra CP
e ;
[...] Parte_2
6. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte degli appellanti Pt_1
, , e
[...] Parte_2 CP [...]
dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 01/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
21