Trib. Milano, sentenza 05/01/2025, n. 54
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Sentenza 5 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Pipicelli, nel procedimento civile RG n. 3446/2024. La parte attrice ha richiesto la revoca di un atto di cessione di quote societarie, sostenendo che tale atto fosse pregiudizievole per il proprio credito, invocando l'art. 2901 c.c. e dimostrando l'esistenza di un debito nei confronti del convenuto. I convenuti, al contrario, hanno chiesto il rigetto della domanda, sostenendo l'inammissibilità e infondatezza delle pretese dell'attore.

Il Giudice ha accolto integralmente la domanda dell'attore, dichiarando inefficace l'atto di cessione delle quote, ritenendo sussistenti i presupposti per l'azione revocatoria. Ha argomentato che l'atto di cessione, avvenuto dopo la nascita del credito, ha comportato un pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attore, rendendo più difficile la soddisfazione del credito stesso. Inoltre, il Giudice ha evidenziato la consapevolezza del debitore riguardo al pregiudizio arrecato, configurando così gli elementi soggettivi richiesti dalla norma. Infine, ha condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite, confermando la soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 05/01/2025, n. 54
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 54
    Data del deposito : 5 gennaio 2025

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