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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14791/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14791/2020 promossa da:
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, C.F._2
, (C.F. ), domiciliati in Catania via Malta n. 3 presso Persona_1 C.F._3
lo studio dell'Avv. Lidia Timpanaro, giusta procura in atti,
ATTORI
Contro
, (C.F. ), titolare del Controparte_1 C.F._4 [...]
, domiciliata in Biancavilla (CT) via G. Rossini n. 13 Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Placido Asero, giusta procura in atti,
CONVENUTA
pagina 1 di 14 e confronti
(P.IVA: ), in persona del procuratore pro tempore, dott. CP_3 P.IVA_1 [...]
domiciliata in Catania via Corso Italia n.244, presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, CP_4
giusta procura in atti.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.12.2024 (svoltasi mediante trattazione scritta), tutte le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà legale sul minore, hanno
[...] Persona_1
chiesto la condanna di , titolare della ditta individuale “ , con Controparte_1 CP_2
sede in Adrano, via Gobetti n. 53-54, al risarcimento dei danni alla persona subiti dal minore
[...]
a seguito dell'infortunio avvenuto durante una festa di compleanno presso la Persona_1
ludoteca gestita dalla convenuta.
Gli odierni attori hanno dedotto che in data 20.10.2015 il piccolo si trovava presso la Per_1
ludoteca sopra indicata per partecipare alla festa di compleanno di un altro bambino, Persona_2
. Durante la festa il bambino, mentre scivolava su un gonfiabile denominato “Jungla”, giunto
[...]
nella parte finale dello scivolo, cadeva sul pavimento, procurandosi la frattura del gomito sinistro.
pagina 2 di 14 In particolare, secondo la descrizione dei fatti esposta dagli attori nell'area giochi l'accesso era consentito solo ai bambini. I genitori venivano invitati a rimanere all'esterno dell'area giochi e pertanto i bambini venivano affidati alla custodia della convenuta e di una addetta alla vigilanza, sua dipendente. Purtroppo, accadeva che il bambino veniva lasciato incustodito e mentre scivolava sul gonfiabile denominato “Jungla”, giunto nella parte finale dello scivolo, cadeva sul pavimento,
procurandosi delle lesioni al gomito. Gli esponenti hanno altresì evidenziato che il bambino è caduto su una superficie dura inidonea ad attutire l'impatto. A causa della caduta il minore riportava lesioni personali al gomito sinistro in particolare i sanitari del Presidio Ospedaliero P.O. di Biancavilla
accertavano la seguente diagnosi:“frattura dell'epifisi omerale al gomito sinistro, all'epitroclea, con
ampia diastasi e mal posizione del frammento minore, risalito, e conseguente lussazione radio-ulnare”.
A causa delle predette lesioni si disponeva il ricovero presso la Controparte_5
del presidio ospedaliero “Garibaldi – Nesima” di Catania, nonché l'intervento
[...]
chirurgico, in data 27.10.2015.
A seguito dell'infortunio descritto, il piccolo ad oggi presenta “esiti di frattura gomito Per_1
sinistro sovracondiloidea in mancino”, per i quali il Medico legale di parte attrice, Dott.ssa ha Per_3
stimato una percentuale di invalidità permanente pari al 10% di danno biologico, un periodo di temporanea assoluta di giorni 30 (trenta) ed un periodo di temporanea parziale al 50% pari ad ulteriori giorni 30 (trenta). Gli attori hanno inoltre dichiarato che la lesione patita dal bambino riguarda il braccio sinistro, e che egli, essendo mancino, tende ad usarlo prevalentemente per compiere movimenti e gesti automatici e volontari, con innegabili ripercussioni su una svariata serie di abilità, in primis la scrittura, l'agevole uso delle posate, ecc... Per tali ragioni, gli esponenti hanno chiesto una adeguata personalizzazione nella quantificazione del danno subito dal bambino al braccio sinistro.
pagina 3 di 14 Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha contestato in toto la fondatezza della domanda attrice, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti.
E precisamente, parte convenuta ha dichiarato che tutti i giochi esistenti presso la ludoteca risultano essere a norma e che l'area di gioco risulta tutta coperta da tappetini per attutire eventuali cadute. Inoltre, parte convenuta ha contestato la mancata osservanza del dovere di sorveglianza da parte del personale addetto. Essa ha anche precisato che il minore è caduto a terra (sul tappetino) dopo avere effettuato regolare corsa sullo scivolo gonfiabile Jungla, evidenziando che il bambino ha effettuato la sua corsa da solo e che si è trattato di una caduta accidentale ed imprevedibile.
Quanto alla domanda di risarcimento danni per il sinistro in esame la convenuta ha contestato sia le tabelle utilizzate che la quantificazione del danno ritenuto eccessivo. Al contempo, essendo assicurata per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della propria attività, ha comunque chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice CP_3
Costituitasi, la terza chiamata ha contestato la sussistenza della copertura assicurativa in riferimento all'evento lesivo per cui è causa. Nel merito, anch'essa, condividendo le argomentazioni svolte da parte convenuta, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, nonché la quantificazione del danno.
Ciò premesso in punto di fatto, la fattispecie processuale dedotta rientra nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Segnatamente nel caso in esame la suddetta responsabilità è strettamente collegata alla pericolosità intrinseca del gonfiabile, accentuata dalla mancanza di prova di presidi di sicurezza idonei ad attutire la caduta e dall'assenza di adeguate misure di sorveglianza e controllo.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pagina 4 di 14 pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso,
nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 11526 del 11 maggio 2017).
In materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale, forma oggetto di specifico onere probatorio che grava sul custode.
Il proprietario o gestore di un'attività che offre dei servizi a terzi come nel caso in esame, è
responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 37708 del
1dicembre 2021).
Orbene, nella vicenda processuale in questione, non vi è innanzitutto prova della presenza di materiali adeguati per evitare impatti dannosi con il pavimento.
Per altro verso, esaminata la documentazione prodotta da parte attrice emerge tra le prescrizioni previste dal manuale di utilizzo dei gonfiabili che l'accesso ai gonfiabili è consentito solo previa adeguata sorveglianza da parte del personale addetto. In particolare, il punto 4.4 a pag. 14 specifica espressamente che “il personale dovrà vigilare affinchè le persone presenti all'interno del gonfiabile
non abbiano comportamenti pericolosi per sé stessi e per le altre persone presenti all'interno del
gonfiabile stesso”. Inoltre, al punto 4.5. denominato “Rischi connessi all'utilizzo del gonfiabile” viene precisato che “per il funzionamento sicuro del gonfiabile occorre adottare misure di protezione contro
una serie di rischi” tra i quali viene elencata proprio la mancanza di sorveglianza, il sovraffollamento,
la caduta degli utilizzatori e le lesioni dovute alla salita o alla discesa dal gonfiabile. A pagina 6 del pagina 5 di 14 medesimo manuale viene poi espressamente indicata la necessaria e costante presenza di un operatore idoneo durante tutto il corso di utilizzo del gonfiabile.
Ebbene, nella misura in cui tali prescrizioni non vengono rispettate si configura implicitamente una situazione di pericolo connessa all'utilizzo del gonfiabile.
Esaminata anche la documentazione allegata da parte convenuta, in particolare il verbale di collaudo del 31.08.2015, avente validità di un anno, relativo allo stato di sicurezza del gonfiabile, è
emerso che lo stesso non presentava difetti visibili o particolari anomalie, anche in esito alle prove eseguite. Tuttavia, nello stesso documento si richiede tra le prescrizioni dirette al titolare -gestore la presenza di un operatore in grado di garantire la sicurezza degli utilizzatoti a fronte di svariate situazioni di pericolo quali ad esempio interruzione dell'energia elettrica e conseguente sgonfiamento improvviso del gonfiabile.
I testimoni sentiti in udienza hanno inoltre confermato lo stato dei luoghi descritto da parte attrice e la dinamica del sinistro per come è stata rappresentata dagli esponenti.
In sintesi, all'esito della prova testimoniale è emerso che il bambino ha riportato lesioni urtando contro un pavimento non adeguatamente protetto, che al momento in cui utilizzava il gonfiabile era da solo e che sia la titolare che la dipendente erano presenti all'interno dell'area giochi ma distanti dalla zona in cui si trovava il gonfiabile e dove si è verificata la caduta del bambino.
Più precisamente, il teste ha dichiarato “Si è vero, ero presente perché era Testimone_1
la festa di compleanno di mio figlio. Ho assistito alla caduta, avvenuta in area giochi…. Erano
presenti solo i bambini, non vi era personale incaricato di controllarli. Conosco anche la titolare. Non
era presente, sia lei che la dipendente, che personalmente non conosco, si trovano altrove, in altra
area gioco, per intenderci quella con le palline.” Il teste ha altresì, dichiarato: “Davanti allo scivolo,
confermo, vi era un tappetino puzzle, un tappetino duro che normalmente viene utilizzato per coprire il
pagina 6 di 14 pavimento…. Comunque non si trattava di un materassino gommato o di spessore tale da attutire un
impatto”.
Anche il secondo teste ha confermato la dinamica del sinistro, aggiungendo Testimone_2
che nell'area giochi era consentito l'accesso solo ai bambini. In particolare, il teste ha precisato che “I
bambini erano in una parte recintata, noi all'esterno solo per guardare. Non ci hanno invitato a
vigilare sui bambini e hanno spiegato che a noi non era permesso entrare nell'area recintata, salvo
per i bambini piccolissimi da portare in braccio;
avrebbero pensato loro a controllarli”. Sulla
copertura del pavimento anche quest'ultima teste ha confermato che c'era solo il tappetino puzzle che copriva tutta la superficie dell'area di gioco, non c'erano materassini morbidi o altre cose simili.
La dinamica del sinistro per come sopra descritta dagli attori trova pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali ne consegue che risulta provato il nesso causale tra la cosa, nel caso specifico l'utilizzo del gonfiabile da parte del piccolo e la caduta, evento lesivo. Va osservato che la Per_1
caduta del bambino non può essere considerata un fatto accidentale ed imprevedibile, come sostenuto sia da parte convenuta che dalla terza chiamata in garanzia, atteso che trattandosi di un bambino di tenera età, tale eventualità è assolutamente prevedibile ed evitabile con strumenti idonei e una adeguata ordinaria diligenza da parte del personale addetto.
La circostanza che al momento della caduta nell'area del gonfiabile non era presente personale addetto non è stata peraltro contestata da parte convenuta. La responsabilità ex art.2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi, di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali il custode è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd.
della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile pagina 7 di 14 né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (Cass. civ., sez. III,
ordinanza n.8811 del 12.5.2020).
Nel caso in esame, avuto riguardo alle peculiarità del contesto ed in considerazione della tenera età del bambino la presenza di un adulto presumibilmente avrebbe potuto evitare la caduta del bambino e ciò anche prescindere della presenza di adeguati tappetini anti trauma, il cui utilizzo è comunque raccomandato nel manuale del gonfiabile (pag. 24).
Quanto alla prova relativa al nesso di causalità essa trova ulteriore riscontro nella relazione medico legale del consulente d'ufficio, Dott. , che si ritiene di condividere in quanto Persona_4
esente da vizi ed incongruenze.
Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata, dell'anamnesi raccolta e della visita effettuata, il consulente ha accertato che il minore riportava un trauma al Persona_1
gomito sinistro con frattura sovracondiloidea a seguito dell'evento lesivo sopra descritto. La lesività
scheletrica documentata risulta compatibile con la dinamica dell'evento descritto nell'atto di citazione nonché riferito dai genitori del minore.
Il consulente d'ufficio ha individuato:
- un periodo di invalidità biologica assoluta di giorni quindici (15);
- un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al tasso del 75% di giorni trenta (30)
- ed un ulteriore periodo di giorni venti (20) al tasso del 50%.
All'esito dell'esame medico del paziente la dott.ssa ha riconosciuto postumi Per_4
invalidanti a carattere permanente che determinano un danno biologico permanente quantificabile nella misura dell'8%. Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico,
consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della pagina 8 di 14 sua personalità, in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.)
e deve essere risarcita. Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare i valori indicati nelle tabelle milanesi per il 2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
In tema di personalizzazione del danno biologico la giurisprudenza ha più volte affermato che
“soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal
danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave…, rispetto alle conseguenze ordinariamente
derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice,
con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in
sede di personalizzazione del danno“.
La Suprema Corte in più occasioni ha chiarito che in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
pagina 9 di 14 In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le
conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Nella specie, in relazione alle lesioni subite dal minore, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle osservate in sede di valutazione medico legale. Il consulente all'esame obiettivo del paziente ha riscontrato una visibile deformità in varo dell'asse anatomico del gomito, nonché all'esame comparimetrico un minus di cm 0,5 al braccio sinistro, rilevando una riduzione funzionale solo ai gradi ultimi dell'arco della flessione e dell'estensione. Non sono stati riscontrati deficit di forza in contro resistenza e contro gravità al braccio.
Infine, il consulente d'ufficio ha chiarito che l'infortunio subito dal minore ha Per_1
determinato un danno biologico nella misura dell'8% in quanto a seguito dell'evento traumatico si sono realizzati esiti anatomo clinici a lieve incidenza funzionale al gomito sinistro consecutivi a frattura sovracondiloidea omero sinistro con ampia diastasi e conseguente lussazione radio -ulnare– in arto dominante. L'uso più intenso dell'arto sinistro da parte di un soggetto mancino è stato dunque già
considerato ai fini della determinazione del danno base.
Alla luce dei rilievi medici sopra descritti l'odierno Decidente ritiene che il consulente abbia tenuto conto di tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dall'evento dannoso da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nella valutazione del danno.
Oltre al danno alla salute, gli attori hanno chiesto di quantificare e liquidare il danno morale patito dal minore a causa e per effetto dell'infortunio subito. Tuttavia, anche la predetta voce di danno pagina 10 di 14 morale non risulta suffragata da sufficienti ed idonei elementi di prova, pertanto non può essere riconosciuta.
Resta infatti, in primo luogo e in generale, fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti,
eventualmente diversi da quelli già considerati e conseguenti alle ordinarie sofferenze derivanti dalle lesioni. In secondo luogo, quanto al caso concreto, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità,
corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443).
Non sono infine state documentate spese mediche relative all'infortunio subito dal minore.
Tutto ciò esposto in punto di fatto e di diritto, all'esito delle risultanze documentali e istruttorie,
la domanda di risarcimento danni per il sinistro occorso al minore risulta fondata Persona_1
e va accolta nei limiti di quanto accertato nella relazione medico-legale.
Indi, tenuto conto delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, si procede alla quantificazione del danno biologico nella misura dell'8% che viene liquidato in euro 15.914,64 a titolo di invalidità
permanente. Quanto all'invalidità temporanea viene liquidata la complessiva somma di euro 2.623,90
(di cui euro 828,60 per invalidità totale al 100% - euro 1.242,90 per invalidità temporanea al 75% -
euro 552,40 per invalidità temporanea al 50%).
Pertanto, appare corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore nella complessiva somma di euro 18.538,54.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione,
appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto pagina 11 di 14 sugli importi liquidati in moneta attuale (sono state infatti utilizzate le tabelle per il 2024), previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo.
Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso,
tra le tante, Cass. n. 98/1287 e Cass. n. 11781/02).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
E altresì, fondata la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della compagnia assicurativa atteso che la suddetta copertura assicurativa risulta provata dal CP_3
contratto assicurativo oltre che dalla quietanza di pagamento del premio assicurativo, nei limiti di eventuali franchigie e massimali, sui quali non vi è specifica allegazione di operatività nel caso concreto.
pagina 12 di 14 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valore effettivo della causa, tariffa media per ciascun grado del giudizio).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 14791/2020 R.G.,
1) in accoglimento della domanda di risarcimento danni per lesioni personali, proposta da e nella qualità di genitori del minore , Parte_1 Parte_2 Persona_1
nei confronti di , titolare dell'omonima ditta “ Controparte_1 CP_2
- condanna la convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 18.538,54 a titolo di risarcimento danni personali per l'infortunio subito dal minore in data 20.10.2015. Persona_1
Sull'importo liquidato, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito,
andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;
2) in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso della CP_3
complessiva somma di euro 18.538,54 a titolo di risarcimento danni per l'infortunio subito dal minore
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Persona_1
- condanna al rimborso delle spese processuali in favore degli Controparte_1
attori sopra indicati, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre spese vive documentate per € 550,00, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti;
pagina 13 di 14 - conseguentemente condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
al rimborso in favore della convenuta delle spese processuali liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre spese vive documentate per €
550,00, IVA e CPA come per legge;
oltre spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti.
Così deciso in Catania, il 20 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14791/2020 promossa da:
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, C.F._2
, (C.F. ), domiciliati in Catania via Malta n. 3 presso Persona_1 C.F._3
lo studio dell'Avv. Lidia Timpanaro, giusta procura in atti,
ATTORI
Contro
, (C.F. ), titolare del Controparte_1 C.F._4 [...]
, domiciliata in Biancavilla (CT) via G. Rossini n. 13 Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Placido Asero, giusta procura in atti,
CONVENUTA
pagina 1 di 14 e confronti
(P.IVA: ), in persona del procuratore pro tempore, dott. CP_3 P.IVA_1 [...]
domiciliata in Catania via Corso Italia n.244, presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, CP_4
giusta procura in atti.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.12.2024 (svoltasi mediante trattazione scritta), tutte le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà legale sul minore, hanno
[...] Persona_1
chiesto la condanna di , titolare della ditta individuale “ , con Controparte_1 CP_2
sede in Adrano, via Gobetti n. 53-54, al risarcimento dei danni alla persona subiti dal minore
[...]
a seguito dell'infortunio avvenuto durante una festa di compleanno presso la Persona_1
ludoteca gestita dalla convenuta.
Gli odierni attori hanno dedotto che in data 20.10.2015 il piccolo si trovava presso la Per_1
ludoteca sopra indicata per partecipare alla festa di compleanno di un altro bambino, Persona_2
. Durante la festa il bambino, mentre scivolava su un gonfiabile denominato “Jungla”, giunto
[...]
nella parte finale dello scivolo, cadeva sul pavimento, procurandosi la frattura del gomito sinistro.
pagina 2 di 14 In particolare, secondo la descrizione dei fatti esposta dagli attori nell'area giochi l'accesso era consentito solo ai bambini. I genitori venivano invitati a rimanere all'esterno dell'area giochi e pertanto i bambini venivano affidati alla custodia della convenuta e di una addetta alla vigilanza, sua dipendente. Purtroppo, accadeva che il bambino veniva lasciato incustodito e mentre scivolava sul gonfiabile denominato “Jungla”, giunto nella parte finale dello scivolo, cadeva sul pavimento,
procurandosi delle lesioni al gomito. Gli esponenti hanno altresì evidenziato che il bambino è caduto su una superficie dura inidonea ad attutire l'impatto. A causa della caduta il minore riportava lesioni personali al gomito sinistro in particolare i sanitari del Presidio Ospedaliero P.O. di Biancavilla
accertavano la seguente diagnosi:“frattura dell'epifisi omerale al gomito sinistro, all'epitroclea, con
ampia diastasi e mal posizione del frammento minore, risalito, e conseguente lussazione radio-ulnare”.
A causa delle predette lesioni si disponeva il ricovero presso la Controparte_5
del presidio ospedaliero “Garibaldi – Nesima” di Catania, nonché l'intervento
[...]
chirurgico, in data 27.10.2015.
A seguito dell'infortunio descritto, il piccolo ad oggi presenta “esiti di frattura gomito Per_1
sinistro sovracondiloidea in mancino”, per i quali il Medico legale di parte attrice, Dott.ssa ha Per_3
stimato una percentuale di invalidità permanente pari al 10% di danno biologico, un periodo di temporanea assoluta di giorni 30 (trenta) ed un periodo di temporanea parziale al 50% pari ad ulteriori giorni 30 (trenta). Gli attori hanno inoltre dichiarato che la lesione patita dal bambino riguarda il braccio sinistro, e che egli, essendo mancino, tende ad usarlo prevalentemente per compiere movimenti e gesti automatici e volontari, con innegabili ripercussioni su una svariata serie di abilità, in primis la scrittura, l'agevole uso delle posate, ecc... Per tali ragioni, gli esponenti hanno chiesto una adeguata personalizzazione nella quantificazione del danno subito dal bambino al braccio sinistro.
pagina 3 di 14 Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha contestato in toto la fondatezza della domanda attrice, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti.
E precisamente, parte convenuta ha dichiarato che tutti i giochi esistenti presso la ludoteca risultano essere a norma e che l'area di gioco risulta tutta coperta da tappetini per attutire eventuali cadute. Inoltre, parte convenuta ha contestato la mancata osservanza del dovere di sorveglianza da parte del personale addetto. Essa ha anche precisato che il minore è caduto a terra (sul tappetino) dopo avere effettuato regolare corsa sullo scivolo gonfiabile Jungla, evidenziando che il bambino ha effettuato la sua corsa da solo e che si è trattato di una caduta accidentale ed imprevedibile.
Quanto alla domanda di risarcimento danni per il sinistro in esame la convenuta ha contestato sia le tabelle utilizzate che la quantificazione del danno ritenuto eccessivo. Al contempo, essendo assicurata per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della propria attività, ha comunque chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice CP_3
Costituitasi, la terza chiamata ha contestato la sussistenza della copertura assicurativa in riferimento all'evento lesivo per cui è causa. Nel merito, anch'essa, condividendo le argomentazioni svolte da parte convenuta, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, nonché la quantificazione del danno.
Ciò premesso in punto di fatto, la fattispecie processuale dedotta rientra nell'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Segnatamente nel caso in esame la suddetta responsabilità è strettamente collegata alla pericolosità intrinseca del gonfiabile, accentuata dalla mancanza di prova di presidi di sicurezza idonei ad attutire la caduta e dall'assenza di adeguate misure di sorveglianza e controllo.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pagina 4 di 14 pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso,
nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 11526 del 11 maggio 2017).
In materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale, forma oggetto di specifico onere probatorio che grava sul custode.
Il proprietario o gestore di un'attività che offre dei servizi a terzi come nel caso in esame, è
responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 37708 del
1dicembre 2021).
Orbene, nella vicenda processuale in questione, non vi è innanzitutto prova della presenza di materiali adeguati per evitare impatti dannosi con il pavimento.
Per altro verso, esaminata la documentazione prodotta da parte attrice emerge tra le prescrizioni previste dal manuale di utilizzo dei gonfiabili che l'accesso ai gonfiabili è consentito solo previa adeguata sorveglianza da parte del personale addetto. In particolare, il punto 4.4 a pag. 14 specifica espressamente che “il personale dovrà vigilare affinchè le persone presenti all'interno del gonfiabile
non abbiano comportamenti pericolosi per sé stessi e per le altre persone presenti all'interno del
gonfiabile stesso”. Inoltre, al punto 4.5. denominato “Rischi connessi all'utilizzo del gonfiabile” viene precisato che “per il funzionamento sicuro del gonfiabile occorre adottare misure di protezione contro
una serie di rischi” tra i quali viene elencata proprio la mancanza di sorveglianza, il sovraffollamento,
la caduta degli utilizzatori e le lesioni dovute alla salita o alla discesa dal gonfiabile. A pagina 6 del pagina 5 di 14 medesimo manuale viene poi espressamente indicata la necessaria e costante presenza di un operatore idoneo durante tutto il corso di utilizzo del gonfiabile.
Ebbene, nella misura in cui tali prescrizioni non vengono rispettate si configura implicitamente una situazione di pericolo connessa all'utilizzo del gonfiabile.
Esaminata anche la documentazione allegata da parte convenuta, in particolare il verbale di collaudo del 31.08.2015, avente validità di un anno, relativo allo stato di sicurezza del gonfiabile, è
emerso che lo stesso non presentava difetti visibili o particolari anomalie, anche in esito alle prove eseguite. Tuttavia, nello stesso documento si richiede tra le prescrizioni dirette al titolare -gestore la presenza di un operatore in grado di garantire la sicurezza degli utilizzatoti a fronte di svariate situazioni di pericolo quali ad esempio interruzione dell'energia elettrica e conseguente sgonfiamento improvviso del gonfiabile.
I testimoni sentiti in udienza hanno inoltre confermato lo stato dei luoghi descritto da parte attrice e la dinamica del sinistro per come è stata rappresentata dagli esponenti.
In sintesi, all'esito della prova testimoniale è emerso che il bambino ha riportato lesioni urtando contro un pavimento non adeguatamente protetto, che al momento in cui utilizzava il gonfiabile era da solo e che sia la titolare che la dipendente erano presenti all'interno dell'area giochi ma distanti dalla zona in cui si trovava il gonfiabile e dove si è verificata la caduta del bambino.
Più precisamente, il teste ha dichiarato “Si è vero, ero presente perché era Testimone_1
la festa di compleanno di mio figlio. Ho assistito alla caduta, avvenuta in area giochi…. Erano
presenti solo i bambini, non vi era personale incaricato di controllarli. Conosco anche la titolare. Non
era presente, sia lei che la dipendente, che personalmente non conosco, si trovano altrove, in altra
area gioco, per intenderci quella con le palline.” Il teste ha altresì, dichiarato: “Davanti allo scivolo,
confermo, vi era un tappetino puzzle, un tappetino duro che normalmente viene utilizzato per coprire il
pagina 6 di 14 pavimento…. Comunque non si trattava di un materassino gommato o di spessore tale da attutire un
impatto”.
Anche il secondo teste ha confermato la dinamica del sinistro, aggiungendo Testimone_2
che nell'area giochi era consentito l'accesso solo ai bambini. In particolare, il teste ha precisato che “I
bambini erano in una parte recintata, noi all'esterno solo per guardare. Non ci hanno invitato a
vigilare sui bambini e hanno spiegato che a noi non era permesso entrare nell'area recintata, salvo
per i bambini piccolissimi da portare in braccio;
avrebbero pensato loro a controllarli”. Sulla
copertura del pavimento anche quest'ultima teste ha confermato che c'era solo il tappetino puzzle che copriva tutta la superficie dell'area di gioco, non c'erano materassini morbidi o altre cose simili.
La dinamica del sinistro per come sopra descritta dagli attori trova pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali ne consegue che risulta provato il nesso causale tra la cosa, nel caso specifico l'utilizzo del gonfiabile da parte del piccolo e la caduta, evento lesivo. Va osservato che la Per_1
caduta del bambino non può essere considerata un fatto accidentale ed imprevedibile, come sostenuto sia da parte convenuta che dalla terza chiamata in garanzia, atteso che trattandosi di un bambino di tenera età, tale eventualità è assolutamente prevedibile ed evitabile con strumenti idonei e una adeguata ordinaria diligenza da parte del personale addetto.
La circostanza che al momento della caduta nell'area del gonfiabile non era presente personale addetto non è stata peraltro contestata da parte convenuta. La responsabilità ex art.2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi, di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali il custode è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd.
della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile pagina 7 di 14 né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (Cass. civ., sez. III,
ordinanza n.8811 del 12.5.2020).
Nel caso in esame, avuto riguardo alle peculiarità del contesto ed in considerazione della tenera età del bambino la presenza di un adulto presumibilmente avrebbe potuto evitare la caduta del bambino e ciò anche prescindere della presenza di adeguati tappetini anti trauma, il cui utilizzo è comunque raccomandato nel manuale del gonfiabile (pag. 24).
Quanto alla prova relativa al nesso di causalità essa trova ulteriore riscontro nella relazione medico legale del consulente d'ufficio, Dott. , che si ritiene di condividere in quanto Persona_4
esente da vizi ed incongruenze.
Sulla base dell'esame della documentazione sanitaria allegata, dell'anamnesi raccolta e della visita effettuata, il consulente ha accertato che il minore riportava un trauma al Persona_1
gomito sinistro con frattura sovracondiloidea a seguito dell'evento lesivo sopra descritto. La lesività
scheletrica documentata risulta compatibile con la dinamica dell'evento descritto nell'atto di citazione nonché riferito dai genitori del minore.
Il consulente d'ufficio ha individuato:
- un periodo di invalidità biologica assoluta di giorni quindici (15);
- un periodo di invalidità biologica temporanea parziale al tasso del 75% di giorni trenta (30)
- ed un ulteriore periodo di giorni venti (20) al tasso del 50%.
All'esito dell'esame medico del paziente la dott.ssa ha riconosciuto postumi Per_4
invalidanti a carattere permanente che determinano un danno biologico permanente quantificabile nella misura dell'8%. Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico,
consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della pagina 8 di 14 sua personalità, in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.)
e deve essere risarcita. Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare i valori indicati nelle tabelle milanesi per il 2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
In tema di personalizzazione del danno biologico la giurisprudenza ha più volte affermato che
“soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal
danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave…, rispetto alle conseguenze ordinariamente
derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice,
con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in
sede di personalizzazione del danno“.
La Suprema Corte in più occasioni ha chiarito che in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
pagina 9 di 14 In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le
conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Nella specie, in relazione alle lesioni subite dal minore, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle osservate in sede di valutazione medico legale. Il consulente all'esame obiettivo del paziente ha riscontrato una visibile deformità in varo dell'asse anatomico del gomito, nonché all'esame comparimetrico un minus di cm 0,5 al braccio sinistro, rilevando una riduzione funzionale solo ai gradi ultimi dell'arco della flessione e dell'estensione. Non sono stati riscontrati deficit di forza in contro resistenza e contro gravità al braccio.
Infine, il consulente d'ufficio ha chiarito che l'infortunio subito dal minore ha Per_1
determinato un danno biologico nella misura dell'8% in quanto a seguito dell'evento traumatico si sono realizzati esiti anatomo clinici a lieve incidenza funzionale al gomito sinistro consecutivi a frattura sovracondiloidea omero sinistro con ampia diastasi e conseguente lussazione radio -ulnare– in arto dominante. L'uso più intenso dell'arto sinistro da parte di un soggetto mancino è stato dunque già
considerato ai fini della determinazione del danno base.
Alla luce dei rilievi medici sopra descritti l'odierno Decidente ritiene che il consulente abbia tenuto conto di tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dall'evento dannoso da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nella valutazione del danno.
Oltre al danno alla salute, gli attori hanno chiesto di quantificare e liquidare il danno morale patito dal minore a causa e per effetto dell'infortunio subito. Tuttavia, anche la predetta voce di danno pagina 10 di 14 morale non risulta suffragata da sufficienti ed idonei elementi di prova, pertanto non può essere riconosciuta.
Resta infatti, in primo luogo e in generale, fermo l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti,
eventualmente diversi da quelli già considerati e conseguenti alle ordinarie sofferenze derivanti dalle lesioni. In secondo luogo, quanto al caso concreto, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità,
corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443).
Non sono infine state documentate spese mediche relative all'infortunio subito dal minore.
Tutto ciò esposto in punto di fatto e di diritto, all'esito delle risultanze documentali e istruttorie,
la domanda di risarcimento danni per il sinistro occorso al minore risulta fondata Persona_1
e va accolta nei limiti di quanto accertato nella relazione medico-legale.
Indi, tenuto conto delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, si procede alla quantificazione del danno biologico nella misura dell'8% che viene liquidato in euro 15.914,64 a titolo di invalidità
permanente. Quanto all'invalidità temporanea viene liquidata la complessiva somma di euro 2.623,90
(di cui euro 828,60 per invalidità totale al 100% - euro 1.242,90 per invalidità temporanea al 75% -
euro 552,40 per invalidità temporanea al 50%).
Pertanto, appare corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore nella complessiva somma di euro 18.538,54.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione,
appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto pagina 11 di 14 sugli importi liquidati in moneta attuale (sono state infatti utilizzate le tabelle per il 2024), previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo.
Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso,
tra le tante, Cass. n. 98/1287 e Cass. n. 11781/02).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
E altresì, fondata la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della compagnia assicurativa atteso che la suddetta copertura assicurativa risulta provata dal CP_3
contratto assicurativo oltre che dalla quietanza di pagamento del premio assicurativo, nei limiti di eventuali franchigie e massimali, sui quali non vi è specifica allegazione di operatività nel caso concreto.
pagina 12 di 14 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valore effettivo della causa, tariffa media per ciascun grado del giudizio).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 14791/2020 R.G.,
1) in accoglimento della domanda di risarcimento danni per lesioni personali, proposta da e nella qualità di genitori del minore , Parte_1 Parte_2 Persona_1
nei confronti di , titolare dell'omonima ditta “ Controparte_1 CP_2
- condanna la convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 18.538,54 a titolo di risarcimento danni personali per l'infortunio subito dal minore in data 20.10.2015. Persona_1
Sull'importo liquidato, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito,
andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;
2) in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso della CP_3
complessiva somma di euro 18.538,54 a titolo di risarcimento danni per l'infortunio subito dal minore
, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Persona_1
- condanna al rimborso delle spese processuali in favore degli Controparte_1
attori sopra indicati, che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre spese vive documentate per € 550,00, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti;
pagina 13 di 14 - conseguentemente condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
al rimborso in favore della convenuta delle spese processuali liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre spese vive documentate per €
550,00, IVA e CPA come per legge;
oltre spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti.
Così deciso in Catania, il 20 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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