Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 31/07/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02491/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2025, proposto da IA AR, IA EC, UC NA, AL IG, DA IN, IU Di Salvo, rappresentati e difesi dall'avvocato Attilio Luigi Maria Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di IN, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Currao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno, dell’Anas in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; dell’ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
della sig.ra Regolo Nunziatina, di Palermo Salvatore,
di Alleanza Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2025, avente ad oggetto “parziale modifica/integrazione delle deliberazioni di giunta comunale relative alla previsione e ripartizione delle quote percentuali dei proventi da sanzioni emesse a seguito di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada. periodo 2019-2024” ;
- ove occorra del decreto del Sindaco n. 1 del 14.01.2025, con il quale è stato nominato sostituto – in caso di assenza o impedimento del Responsabile di P.O. dell’Area VI, Ufficiale di Polizia Locale Greco Sonny IU Paolo – il Responsabile di P.O. dell’Area IV arch. Salvatore Palermo,
- di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di IN e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 18 febbraio 2025, gli odierni ricorrenti, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, hanno impugnato:
- la deliberazione di Giunta del Comune di IN n. 3 in data 14 gennaio 2025 ( “Parziale modifica/integrazione delle deliberazioni di giunta comunale relative alla previsione e ripartizione delle quote percentuali dei proventi da sanzioni emesse a seguito di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada. periodo 2019-2024” ;
- ove occorra, il decreto del Sindaco n. 1 del 14 gennaio 2025, con cui è stato nominato sostituto - in caso di assenza o impedimento del Responsabile dell’Area VI - il Responsabile dell’Area IV.
Gli odierni ricorrenti, dipendenti (ed ex dipendenti) della Polizia Municipale del Comune di IN, reclamano il pagamento di somme spettanti, derivanti da una quota dei proventi delle sanzioni stradali destinata per legge a misure di assistenza e previdenza integrativa del personale. Veniva rappresentato in particolare che il Comune, nonostante avesse stabilito con deliberazioni adottate nel 2019 e 2021 di destinare ai dipendenti della PM parte dei proventi delle violazioni del Codice della Strada, conformemente all’art. 208, comma 4, lett. c), del medesimo Codice, quantificandola in misura pari al 20% del 50% dei proventi per il 2019 e al 4% del medesimo per il 2021, e nonostante tali somme fossero state liquidate o impegnate in tali esercizi, ometteva il pagamento, inducendo i ricorrenti a promuovere giudizi innanzi al Tribunale del lavoro.
In data 14 gennaio 2025, il Comune adottava una deliberazione con efficacia retroattiva, rivedendo la destinazione dei proventi e escludendo quelli derivanti dagli autovelox, fissando limiti massimi per gli anni 2019 e 2021.
Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per i seguenti motivi di diritto.
Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione (plateale) degli artt. 12, comma 2, lett. e), 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, e 208, commi 1 e 4, lett. c), del Codice della Strada; violazione del divieto di venire contra factum proprium” , veniva contestata l’illegittimità della deliberazione impugnata in quanto le norme speciali di cui all’art. 142 del Codice della Strada, relative alla ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni accertate con autovelox, non si applicherebbero – secondo la prospettazione deli ricorrenti - alle strade in concessione. Veniva rappresentato che nel caso in esame, la SS 194 (Ragusana), dal km 18 al km 20, è in concessione ad ANAS S.p.A., come confermato dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 31.01.2019 (all. 3); pertanto, per i ricorrenti, non troverebbero applicazione i criteri di ripartizione previsti dai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’art. 142, ma la disciplina generale dell’art. 208, comma 1, secondo quanto chiarito anche nel parere della Direzione Generale per le Infrastrutture del MIT (prot. 0002144-08/05/2013). Ne conseguirebbe, secondo tale prospettazione, che il 100% dei proventi spetterebbe al Comune di IN e pertanto tale importo dovrebbe essere destinato, come avvenuto fino al 14 gennaio 2025, alle misure di assistenza e previdenza integrativa del personale di Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 208, comma 4, lett. c) del Codice della Strada.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e dell’art. 9 della L.R. n. 7/2019” , veniva dedotta l’illegittimità della delibera per la omessa comunicazione dell’avvio del procedimento relativo alla modifica delle deliberazioni di Giunta concernenti la destinazione dei proventi da sanzioni stradali. I ricorrenti, essendo soggetti direttamente interessati – anche in ragione di sei procedimenti giudiziari pendenti – avrebbero dovuto essere informati, come previsto dalla normativa richiamata. Inoltre, veniva rappresentato che nella deliberazione impugnata non sarebbero state indicate esigenze di particolare celerità che avrebbero potuto giustificare tale omissione, tanto più che l’atto è stato adottato a distanza di sei anni dalla prima delibera di contenuto analogo (G.M. n. 13/2019 – all. 3).
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990” , parte ricorrente lamenta che la delibera G.C. n. 3 del 14 gennaio 2025 costituirebbe un annullamento d’ufficio adottato ben oltre il termine ragionevole di dodici mesi previsto dalla legge.
L’amministrazione avrebbe infatti preteso di modificare o annullare cinque precedenti deliberazioni, la più risalente delle quali è del 2019 (all. 3) e l’ultima del 2022 (all. 12), senza addurre motivazioni concrete, se non un generico richiamo al ripristino della legalità violata. Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata (C.G.A., sent. 30.10.2024, n. 841; Cons. Stato, sez. IV, n. 7367/2024; sez. VI, nn. 5816/2024 e 10772/2023), tale richiamo non sarebbe sufficiente a giustificare un legittimo esercizio del potere di annullamento.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990” , veniva rilevato che, anche qualificando l’atto impugnato come revoca in autotutela e non come annullamento, esso risulterebbe comunque illegittimo. La deliberazione G.C. n. 3/2025 – secondo la prospettazione dei ricorrenti – mancherebbe infatti di una motivazione riferita a mutamenti della situazione di fatto o a sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Secondo la giurisprudenza (C.G.A., sent. 03.06.2024, n. 415; Cons. Stato, sez. V, n. 2911/2023; sez. IV, n. 2945/2021; sez. VI, n. 2254/2020; C.G.A.R.S., n. 540/2014), la revoca può produrre effetti solo ex nunc e non retroattivi. Con il quinto motivo di ricorso, veniva dedotta l’illegittimità della deliberazione impugnata per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa, nonché degli obblighi di astensione e segnalazione da parte dei pubblici dipendenti in caso di interessi personali. La Giunta Comunale ha deliberato con la partecipazione di soli quattro componenti su sei, tra cui l’Assessore Nunziatina Regolo, sorella del dipendente comunale IA Regolo (all. 25 e 26). Veniva osservato al riguardo che l’atto incide sulle misure previste dall’art. 208, comma 4, lett. c), del Codice della Strada, destinate anche al predetto dipendente (all. 3; all. 13, pag. 3). L’Assessore Regolo non si sarebbe astenuta né avrebbe segnalato il proprio conflitto di interessi, determinando così un vizio del procedimento e l’assenza del numero legale richiesto per la validità della deliberazione ai sensi dell’art. 62 della L.R. n. 16/1963. Veniva rilevato ulteriormente che l’atto sarebbe espressione di discrezionalità amministrativa con effetti diretti sul familiare dell’Assessore, idonei a compromettere l’imparzialità dell’amministrazione.
Con il sesto motivo di ricorso, veniva contestata l’incompetenza dell’organo proponente la deliberazione. Veniva rilevato che la proposta sarebbe dovuta provenire dal competente Responsabile dell’Area VI – Polizia Municipale, bensì dal Responsabile dell’Area IV – Territorio e Ambiente, arch. Salvatore Palermo, nominato ad hoc dal Sindaco in data 14 gennaio 2025 (all. 27). Il Comandante della Polizia Municipale, titolare della competenza, era regolarmente in servizio nella medesima data e non risulterebbe né assente né astenuto; mancherebbe dunque una formale dichiarazione di sostituzione. In conclusione, secondo questa prospettazione, l’assenza di legittimazione del proponente renderebbe viziato l’intero procedimento deliberativo e, di conseguenza, l’atto adottato.
Con il settimo motivo di ricorso, rubricato “Violazione del divieto di venire contra factum proprium e del principio del legittimo affidamento e dei doveri pubblicistici di leale collaborazione e di buona fede. Violazione del divieto di venire contra factum proprium” , veniva contestata l’illegittimità della deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14 gennaio 2025. Tale deliberazione modifica scelte consolidate adottate dal Comune di IN a partire dal 2019, violando così il principio secondo cui un ente pubblico non può assumere comportamenti contraddittori. Nel dettaglio, il Comune aveva adottato nel 2019 tre deliberazioni (n. 13 del 31.01.2019, all. 3; n. 102 del 16.09.2019, all. 4; n. 113 del 14.11.2019, all. 5) con cui era stabilita la destinazione del 20% del 50% dei proventi derivanti dalle violazioni del Codice della Strada, senza alcuna distinzione, alle misure di assistenza e previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale, ai sensi dell’articolo 208, comma 4, lettera c) del Codice della Strada. Successivamente, nel 2022, sono state adottate altre due deliberazioni (n. 1 del 20.01.2022, all. 10-11; n. 25 dell’11.04.2022, all. 12) che confermavano e integravano tali disposizioni, destinando una somma di 60.000 euro e una percentuale del 4% dei proventi per il 2021 alle medesime finalità. È stata inoltre liquidata la somma di 20.000 euro nel 2019 (all. 7, 9, 14) e impegnata la somma di 26.652,89 euro per il 2021 (all. 13), anche se senza il visto di regolarità contabile, come invece sarebbe stato dovuto. I ricorrenti hanno presentato ricorsi in materia di lavoro tra il 17 marzo 2023 e il 5 novembre 2024, con udienza finale fissata per il 20 febbraio 2025 per il ricorso AR R.G. (all. 24), nei quali contestano il quantum loro liquidato. I ricorrenti hanno fatto affidamento sulle deliberazioni e sulle determine adottate tra il 2019 e il 2022 e sostengono di avere diritto per il 2019 a una somma complessiva di 232.139,70 euro (all. 3) e per il 2021 a 10.661,10 euro.
Con l’ottavo motivo di ricorso, intitolato “Violazione degli artt. 1 L.R. n. 48/1991, art. 32 L. n. 142/1990 e art. 15 L.R. n. 44/1991. Incompetenza della Giunta Comunale all’accantonamento di somme sul FCDE” , veniva dedotta l’illegittimità della deliberazione impugnata atteso che il Comune di IN avrebbe già incassato rilevanti somme dai proventi delle multe ex art. 142 C.d.S., come risulta dagli allegati 15, 16 e 17. Nonostante ciò, la Giunta Comunale ha destinato il 60% di tali somme al fondo crediti di dubbia esigibilità. Al riguardo, veniva rilevato che la normativa in materia, di contro, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per questi atti, come previsto dagli artt. 1 L.R. n. 48/1991 e 15 L.R. n. 44/1991, rendendo così la delibera viziata per incompetenza.
Con il nono motivo di ricorso, rubricato “Eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria e violazione del divieto di venire contra factum proprium” , veniva denunciata la mancanza di motivazione riguardo all’accantonamento delle somme già riscosse. Inoltre, il Comune ha fissato un nuovo limite massimo per le somme destinabili alla previdenza per gli anni 2019 e 2021, senza fornire alcuna base motivazionale. Tale limite contrasta con quelli precedentemente stabiliti dalle deliberazioni di Giunta Municipale n. 13 del 2019 e n. 25 del 2022, come evidenziato negli allegati 3 e 12.
Con il decimo motivo di ricorso, rubricato “Eccesso di potere per sviamento” , veniva rilevato che gli atti impugnati non perseguono le finalità istituzionali. I proventi, che erano destinati al capitolo 3051 per spese di assistenza e previdenza del personale della polizia municipale (allegati 7, 12 e 13), vengono ora indirizzati verso finalità previste dai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’art. 142 del Codice della Strada. Questa nuova destinazione comporta la perdita del 90% delle somme e l’insorgenza di responsabilità erariali, come risulta dall’allegato 17.
Si costituiva in giudizio con atto del 28 febbraio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con memoria del 6 marzo 2025, eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Ministero intimato atteso che tutti i provvedimenti impugnati sono stati adottati dal Comune di IN e non dal Ministero.
Con memoria depositata in data 6 maggio 2025, si costituiva in giudizio il Comune di IN che
svolgeva, in sintesi, le seguenti difese: - il ricorso risulterebbe inammissibile posto che la questione riguarderebbe diritti patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro e rientra, quindi, nella giurisdizione del giudice ordinario; - il ricorso sarebbe anche inammissibile per omessa notifica ai reali controinteressati, non essendo stati evocati in giudizio gli altri dipendenti della Polizia Municipale coinvolti dalla rideterminazione delle somme; - veniva rilevato che occorrerebbe distinguere tra proventi ex art. 208 del codice della strada (che possono essere destinati alla previdenza) e quelli ex art. 142 (che, invece, non possono essere destinati alla previdenza) e che i proventi da autovelox non potrebbero essere destinati alla previdenza; ne conseguirebbe che i provvedimenti adottati negli anni 2019 e 2022 sarebbero, quindi, nulli.
Con memoria depositata in data 18 maggio 2025, i ricorrenti nuovamente ribadivano le proprie difese, evidenziando specificamente le seguenti censure di rilievo. In primo luogo, veniva eccepito l’intervenuto abuso del diritto e del processo da parte del Comune intimato, il quale sollevava in giudizio la nullità dei propri atti, nonostante tale eccezione non risulterebbe formulata nei paralleli giudizi di natura lavoristica, configurando così un comportamento contraddittorio e strumentale volto a ledere la parte ricorrente.
In secondo luogo, veniva rilevata l’incompetenza del sostituto che ha sottoscritto e proposto l’adozione dell’atto, atteso che tale operato sarebbe avvenuto in assenza di formale e valido impedimento del titolare, con la conseguente violazione delle norme in materia di legittimazione all’adozione degli atti amministrativi. Veniva rilevata altresì la sussistenza di un palese conflitto di interessi riconducibile alla posizione dell’assessore Regolo, la quale, in qualità di sorella di un diretto beneficiario della deliberazione impugnata, non si asteneva, contravvenendo ai principi di imparzialità e trasparenza sanciti dall’ordinamento.
Infine, veniva evidenziata la violazione degli articoli 1 della legge n. 48 del 1991 e 15 della legge regionale n. 44 del 1991, in quanto la variazione di bilancio è stata disposta dalla Giunta, organo non competente a tale operazione, configurando così un vizio di attribuzione che compromette la legittimità dell’atto impugnato.
All’udienza del 19 giugno 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene alla legittimità della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di IN n. 3 del 14 gennaio 2025, con cui l’Amministrazione comunale avrebbe modificato retroattivamente la destinazione dei proventi da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, in particolare escludendo quelli derivanti da accertamenti con autovelox (ex art. 142 C.d.S.) dalle somme da destinare alle misure di assistenza e previdenza integrativa del personale della Polizia Municipale (ex art. 208, comma 4, lett. c), C.d.S.).
In altri termini, con il provvedimento impugnato (la deliberazione n. 3 del 14 gennaio 2025), l’Amministrazione Comunale di IN avrebbe operato una modificazione retroattiva della destinazione delle entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. In particolare, le somme provenienti dagli accertamenti effettuati mediante dispositivi di rilevazione automatica della velocità (autovelox, ai sensi dell’art. 142 C.d.S.) sarebbero state sottratte alla destinazione originariamente data dall’Ente locale, consistente nelle misure di assistenza e previdenza integrativa in favore del personale in servizio presso la Polizia Municipale, come disposto dall’art. 208, comma 4, lettera c), del medesimo Codice della Strada.
Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento in materia di vincoli delle entrate provenienti dalle violazioni del Codice della Strada.
Gli artt. 142 e 208 del Codice della Strada istituiscono due distinte, seppur complementari, categorie di vincoli di destinazione. L’art. 208, comma 4, lett. c), prevede espressamente che una parte dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada debba essere destinata a misure di assistenza e previdenza integrativa del personale della Polizia Municipale; mentre l’art. 142 (e, in particolare i commi 12-bis e 12-quater), disciplina la ripartizione e la destinazione dei proventi derivanti dagli accertamenti effettuati con autovelox, stabilendo, da un lato, un vincolo di destinazione e, dall’altro, una doppia titolarità (metà dei proventi spetta all’ente proprietario della strada e metà all’ente cui appartiene l’organo accertatore).
Più specificatamente, l’art. 142, comma 12-bis, C.d.S. stabilisce che i proventi derivanti dalle sanzioni per eccesso di velocità accertate con autovelox sono ripartiti per il 50% all’ente proprietario della strada e per il restante 50% all’ente accertatore (nel nostro caso, il Comune).
Tale ultima quota del 50% (dunque il 100% di spettanza del Comune) non è "libera" , ma vincolata alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, compresi segnaletica, barriere, impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni (anche per spese di personale, nel rispetto delle norme sul pubblico impiego).
L’art. 208, comma 4, del Codice della Strada prevede, invece, che almeno il 50% del totale complessivo dei proventi debba essere destinato a determinate finalità, tra cui: manutenzione e segnaletica stradale, potenziamento della Polizia Municipale, misure di assistenza e previdenza integrativa per il personale, progetti speciali per sicurezza urbana/stradale.
In sostanza, la quota del 50% spettante all’ente accertatore è interamente vincolata, ma suddivisa in sottovoci di destinazione, alcune più rigide (es. almeno 25% per segnaletica) e altre più elastiche (finalità residuali).
La questione si appunta sul rapporto intercorrente tra le due norme.
Secondo la giurisprudenza contabile (richiamata anche nel provvedimento avversato), in particolare tra tutte vedi la delibera n. 1/2019 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, le disposizioni di cui agli artt. 142 e 208 del Codice della Strada si pongono in rapporto di specialità; si legge in particolare: «I proventi delle sanzioni per eccesso di velocità rilevate con autovelox sono soggetti a disciplina speciale (art. 142 C.d.S.), che prevale su quella generale dettata dall’art. 208 del medesimo codice.» .
Il giudice contabile afferma, inoltre, che l’art. 142 non consente una destinazione di tali proventi a misure di assistenza e previdenza per il personale della Polizia Municipale, previste invece dall’art. 208, proprio in ragione della specialità e specificità della finalità stabilita dal legislatore all’art. 142.
Secondo la giurisprudenza contabile - che questo Decidente non ha motivo di discostarsi – trova applicazione il principio lex specialis derogat generali : l’art. 142 si riferisce specificamente a una particolare categoria di sanzioni (quelle per eccesso di velocità accertate tramite dispositivi automatici); l’art. 208 ha carattere generale, applicabile alle sanzioni stradali in via ordinaria.
Pertanto, in caso di proventi da accertamento di eccesso di velocità tramite autovelox, si applica l’art. 142 C.d.S., che preclude la possibilità di destinare tali somme alle finalità previste dall’art. 208, comma 4, lett. c) (come l’assistenza e la previdenza del personale di polizia locale).
Dunque, l’art. 142 C.d.S. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 208 C.d.S., e in caso di contrasto, prevale; pertanto, i proventi derivanti da accertamenti tramite dispositivi automatici di rilevazione della velocità non possono essere destinati alle finalità assistenziali e previdenziali previste dall’art. 208, ma esclusivamente a interventi sulla sicurezza stradale e sul controllo della circolazione, ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada.
Alla luce di quanto sopra esposto la delibera impugnata risulta conforme alla normativa sopra richiamata e all’interpretazione della giurisprudenza contabile.
Il ricorso è pertanto infondato e, per l’effetto, deve essere rigettato.
Sulla violazione degli artt. 12, 142, 208 C.d.S. e divieto di venire contra factum proprium.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 12, 142 e 208 del Codice della Strada, nonché il divieto di venire contra factum proprium , è del tutto infondato.
Invero, l’art. 142 C.d.S. disciplina in maniera specifica e tassativa la destinazione dei proventi derivanti dall’utilizzo di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità (autovelox), indipendentemente dalla natura della strada, anche qualora questa sia affidata in concessione. Tale norma, per il principio di lex specialis derogat legi generali , prevale sulla più generale disciplina contenuta nell’art. 208 C.d.S., che riguarda i proventi delle violazioni in generale.
La giurisprudenza contabile ha, altresì, ribadito come la quota spettante al Comune dai proventi da autovelox debba essere vincolata a finalità specifiche e circoscritte, connesse alla sicurezza stradale e al potenziamento degli strumenti di controllo del traffico, escludendo espressamente che tali somme possano essere impiegate per finalità assistenziali o per la copertura di spese relative al personale. Inoltre, è costante in giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui la destinazione dei proventi da sanzioni amministrative debba rispettare le percentuali e le finalità indicate dalla norma speciale, onde evitare indebite deviazioni.
Si rileva, infine, che il parere del MIT citato dai ricorrenti non ha forza vincolante e non può derogare alla legge speciale. Quindi, la deliberazione che esclude la destinazione di tali proventi alla previdenza del personale è legittima.
Sulla violazione dell’art. 7 L. 241/1990 e dell’art. 9 L.R. 7/2019 (omessa comunicazione di avvio del procedimento).
Quanto alla censura con la quale si denuncia la violazione dell’art. 7 della L. 241/1990 e dell’art. 9 della L.R. 7/2019, per omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, essa non è meritevole di accoglimento.
La deliberazione avversata non costituisce un atto che richiede l’avvio formale del procedimento nei confronti dei ricorrenti, posto che quest’ultimi sono solo beneficiari indiretti e non titolari di un diritto soggettivo certo.
La modifica riguarda la destinazione dei proventi, un’attività amministrativa discrezionale di gestione finanziaria, non un atto che produce effetti immediati e diretti sulle singole posizioni giuridiche dei ricorrenti.
La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che l’avvio formale del procedimento non sia necessario laddove l’atto da adottare sia di natura discrezionale e non incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive consolidate.
In altri termini, la pubblica amministrazione può omettere la comunicazione di avvio del procedimento quando l'atto da adottare non pregiudica i diritti dei cittadini e rientra nella sua sfera di discrezionalità.
Sulla violazione dell’art. 21-nonies L. 241/1990 (annullamento).
Il motivo concernente il presunto superamento del termine annuale per l’annullamento d’ufficio (ex art. 21-nonies L. 241/1990) è destituito di fondamento e deve essere rigettato.
Si osserva, infatti, che la deliberazione impugnata non deve essere qualificata come un annullamento d’ufficio, ma come una modifica/integrazione di precedenti scelte di natura economico –finanziaria non più conformi alla legge, giustificata da esigenze di legalità, di ordine contabile e di sicurezza stradale.
Sulla violazione dell’art. 21-quinquies L. 241/1990 (revoca in autotutela).
La doglianza relativa alla violazione dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, è infondata per le stesse motivazione sopra richiamate in tema di annullamento: infatti, la deliberazione impugnata non deve essere qualificata come revoca ma come una modifica/integrazione di precedenti scelte di natura economico – finanziaria non più conformi alla legge, giustificata da esigenze di legalità, di ordine contabile e di sicurezza stradale.
Deve rilevarsi che anche laddove si dovesse configurare tale deliberazione come provvedimento di revoca, la diversa interpretazione normativa (che da sola non può di per sé giustificare la revoca o l’annullamento di un atto amministrativo) ha portato nella fattispecie a una valutazione aggiornata dell’interesse pubblico.
L’Amministrazione ha motivato in modo autonomo perché, alla luce del nuovo inquadramento normativo, l’interesse pubblico è cambiato o viene perseguito in modo diverso.
Sulla violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e conflitto di interessi.
Il rilievo concernente una presunta violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e dell’obbligo di astensione per conflitto di interessi è destituito di fondamento.
È documentato, infatti, che l’Assessore Nunziatina Regolo — pur legata da vincolo di parentela con il dipendente comunale interessato — ha espresso voto contrario rispetto alla deliberazione impugnata. Ne consegue che non vi è stata alcuna influenza favorevole sull’esito della decisione, né è configurabile un pregiudizio concreto alla legittimità dell’atto.
Se è vero che l’obbligo di astensione è rigoroso, è anche vero che la sua violazione non comporta automaticamente l’illegittimità dell’atto, specie ove manchi un concreto pregiudizio all’imparzialità o una deviazione dall’interesse pubblico.
In altri termini, la valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi deve essere condotta alla luce dell’effettiva incidenza sull’atto deliberativo, che nella fattispecie risulta insussistente, anche in considerazione dell’esito della votazione e del mantenimento del quorum deliberativo.
Sull’incompetenza dell’organo proponente.
Il motivo è infondato.
L’incarico attribuito all’arch. Salvatore Palermo, Responsabile dell’Area IV – Territorio e Ambiente, in virtù della nomina formale del Sindaco del 14 gennaio 2025, è legittimo e conforme ai poteri organizzativi conferiti al vertice politico-amministrativo, ai sensi degli artt. 50 e 107 del D.lgs. 267/2000.
La presenza in servizio del Comandante della Polizia Municipale, pur titolare originario della competenza, non preclude legittimamente la supplenza conferita, poiché tale sostituzione non richiede necessariamente assenza o astensione formale, bensì può fondarsi su valutazioni organizzative volte a garantire la funzionalità e la tempestività dell’azione amministrativa.
Si evidenzia, inoltre, che la fase propositiva non è vincolante né condizionante per l’adozione dell’atto, che resta prerogativa esclusiva dell’organo deliberante.
Ne discende pertanto l’insussistenza di qualsivoglia vizio di legittimità derivante dalla presunta incompetenza del proponente.
Sulla violazione del divieto di venire contra factum proprium e legittimo affidamento.
Il motivo con cui i ricorrenti lamentano la violazione del divieto di venire contra factum proprium e del principio del legittimo affidamento non risulta suscettibile di positiva valutazione.
La modifica della destinazione dei proventi è stata dettata da esigenze di legge e da valutazioni di interesse pubblico prevalente e, ad avviso del Decidente, non costituisce comportamento contraddittorio illecito, ma esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa.
Le precedenti deliberazioni, invero, erano illegittime o viziate da difetto di conformità normativa, come riconosciuto dalla giurisprudenza. Giova evidenziare che il legittimo affidamento non può consolidare una destinazione illegittima dei proventi, né giustificare il permanere di atti contrari alla legge.
È noto che il principio di affidamento non può vincolare l’amministrazione quando la situazione precedente sia viziata da illegittimità o da un vizio originario; dunque non sussiste nella vicenda de qua contra factum proprium in quanto l’Ente ha proceduto a modifiche in ossequio alla corretta interpretazione normativa o giurisprudenziale.
Sull’incompetenza della Giunta all’accantonamento delle somme (artt. 1 L.R. 48/1991 e 15 L.R. 44/1991).
Il motivo è infondato.
La Giunta, quale organo esecutivo dell’ente, è competente ad adottare atti di ordinaria amministrazione, comprensivi della gestione finanziaria e degli accantonamenti di fondi; in particolare, è stato chiarito che l’attribuzione di competenze al Consiglio Comunale, in quanto organo sovrano, non esclude la legittimità degli atti gestionali posti in essere dalla Giunta nel proprio ambito di competenza.
Sull’eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del divieto di venire contra factum proprium.
Il rilievo di eccesso di potere per carenza o difetto di motivazione, nonché per presunta violazione del divieto di venire contra factum proprium , non è suscettibile di positiva valutazione.
La deliberazione è ampiamente motivata nel richiamare il quadro normativo e le esigenze di rispetto della specialità della destinazione delle somme; non vi è, pertanto, alcun difetto di motivazione, né sviamento, essendo la scelta fondata su interpretazioni giurisprudenziali e sulla necessità di rispettare vincoli di legge.
La motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e non viziata in quanto essa richiama chiaramente le norme applicabili e le ragioni di pubblico interesse che giustificano l’adozione dell’atto medesimo.
Nella fattispecie nel provvedimento non emerge alcun difetto di motivazione posto che vengono richiamate le norme, l’interpretazione normativa data anche dalla giurisprudenza contabile nonché le finalità perseguite.
Sull’eccesso di potere per sviamento.
In ordine alla doglianza di eccesso di potere per sviamento, lamentato per la presunta destinazione dei fondi a finalità diverse da quelle istituzionali, va evidenziato che la nuova e diversa destinazione dei proventi risulta conforme al dettato dell’art. 142 C.d.S., che impone vincoli specifici e prioritari rispetto all’art. 208. La destinazione delle somme secondo la norma speciale è legittima e non integra sviamento, perché segua le prescrizioni di legge e persegue un interesse pubblico riconosciuto.
Il mutamento della destinazione di fondi è stato valutato dall’Amministrazione comunale in conformità alle leggi vigenti e all’interpretazione della giurisprudenza contabile, anche se ciò ha comportato il perseguimento di finalità differenti rispetto a quelle perseguite ma altrettanto meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Ne deriva che, nel caso di specie, non si configura alcun sviamento: il Comune ha agito nel rispetto di norme di rango superiore, perseguendo finalità di sicurezza stradale e controllo.
La lamentata e presenta distrazione delle somme deriva dalla corretta applicazione della legge e non da mala gestio o abuso. In ragione di quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e dunque va rigettato; la deliberazione n. 3/2025 è conforme alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali consolidati, in particolare alla prevalenza dell’art. 142 C.d.S. sull’art. 208 in materia di destinazione delle somme da sanzioni con autovelox.
Sull’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANAS S.p.A. per difetto di legittimazione passiva.
Tutte le Amministrazioni sopra indicate devono essere estromesse dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva, non risultando in alcun modo titolari del potere provvedimentale oggetto di contestazione.
Il Ministero dell’Interno risulta del tutto estraneo alla vicenda amministrativa, in quanto nessuno dei provvedimenti impugnati è stato adottato dal Ministero stesso, né si tratta di atti sindacali adottati quale Ufficiale del Governo ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 267/2000. Gli atti sono espressione esclusiva dell’autonomia comunale e ricadono nell’esclusiva competenza del Comune di IN, senza alcuna correlazione funzionale con l’amministrazione statale.
Analogamente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha assunto alcun ruolo procedimentale nella formazione o nell’attuazione dei provvedimenti oggetto d’impugnazione, né risulta coinvolto, in via diretta o indiretta, nella loro adozione. Non ricorrono ipotesi di co-decisione, approvazione o vigilanza ministeriale, né le deliberazioni impugnate investono ambiti riservati alla competenza statale in materia di infrastrutture.
Parimenti, ANAS S.p.A., quale ente gestore della rete stradale nazionale, non è soggetto competente in ordine alla destinazione e alla gestione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada di competenza comunale, né ha partecipato in alcun modo alla fase istruttoria o decisoria. L’assenza di una qualunque imputazione soggettiva di potere in capo ad ANAS comporta, anche per essa, l’evidente carenza di legittimazione passiva.
Alla luce di quanto sopra, deve disporsi l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANAS S.p.A., non potendo essere loro imputato alcun potere lesivo in ordine ai provvedimenti oggetto di gravame.
Sulle spese del giudizio.
Il Collegio, in ragione della materia trattata, della peculiarità della vicenda nonché per la complessità del quadro normativo di riferimento, ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando;
- dichiara l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANAS S.p.A. per difetto di legittimazione passiva;
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese del giudizio.
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO