Sentenza 8 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di ricorso immediato della persona offesa davanti al giudice di pace, deve essere annullata senza rinvio, in quanto integra una nullità ex art. 178, lett. b) cod. proc. pen., la sentenza con la quale il giudice di pace, avendo rilevato la omessa indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle circostanze su cui deve vertere l'esame, abbia pronunciato il proscioglimento dell'imputato per inammissibilità del ricorso, anziché disporre, come prevede l'art. 26 D.Lgs. 2 agosto 2000, n. 274, la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2007, n. 10745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10745 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 08/02/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 235
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 020133/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE di VICENZA;
nei confronti di:
1) RI ES, N. IL 06/10/1965;
2) DE NI NA, N. IL 17/02/1934;
avverso SENTENZA del 22/02/2006 GIUDICE DI PACE di THIENE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere VESSICHELLI MARIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Favalli che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Vicenza avverso la sentenza in data 22 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Thiene, nel processo a carico di DA e De AN, avendo rilevato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21 e 24, che la parte ricorrente non aveva indicato i mezzi di prova e le circostanze dell'esame, ha dichiarato non doversi procedere per inammissibilità del ricorso, condannandoli al pagamento delle spese processuali.
Deduce che la sentenza è abnorme ed è stata emessa erroneamente, invece di provvedere con ordinanza, secondo il disposto dell'art. 26 del citato decreto, alla restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso. Inoltre il provvedimento impugnato, a causa della natura decisoria e conclusiva del processo, rappresenta un ostacolo al dovuto esercizio della azione penale da parte del P.M.. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
In data 2 febbraio 2007 il difensore ha fatto pervenire una memoria nella quale ha sostenuto la correttezza della decisione del Giudice di Pace confortata anche dalle conformi conclusioni del P.M. di udienza.
Il ricorso deve essere accolto.
La sentenza in esame è stata emessa in violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 26, che prevede che la causa di inammissibilità del ricorso immediato al Giudice, proposto dalla persona offesa, non vale a concludere il processo ma da luogo alla attivazione del P.M. per l'ulteriore corso del procedimento.
Il mancato rispetto di tale procedura, conculcando i poteri del P.M. in tema di esercizio della azione penale, integra una nullità ex art. 178, lett. b), la cui rilevazione restituisce il P.M. nei propri poteri, da esercitare, nella specie, tenendo conto che Giudice competente per materia è il Tribunale. Infatti, in contestazione è il reato ex art. 582 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 1 (circostanza richiamata nell'art. 576 c.p.p., a sua volta richiamato dall'art. 585 c.p., ossia dalla norma che configura le circostanze aggravanti del reato di lesioni, le quali rendono il reato di competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 582 c.p., comma 2, in nel D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a). La violazione della norma processuale sanzionata da nullità è dunque deducibile secondo la previsione dell'art. 606 c.p.p., lett. c).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2007