TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11843 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17045/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 17045/2024 promosso con ricorso depositato in data 31.7.2024 da:
cittadina argentina, DNI: 42.001.104, nata in [...] nella città di Lomas Controparte_1 de Zamora, provincia di Buenos Aires, il 21/05/1999, e residente in [...]– Km 33 –
Abril – Hudson – Berazategui – Buenos Aires (AG); - cittadina argentina, Persona_1
DNI: 42.001.103, nata in [...] nella città di Lomas de Zamora, provincia di Buenos Aires, il
21/05/1999, e residente in [...]– Km 33 – Abril – Hudson – Berazategui – Buenos
Aires (AG); rappresentate e difese, giusta procura, autenticata da notaio debitamente tradotta e apostillata, su foglio separato, conferita all'Avv. Vanessa Alecci (C.F ), del C.F._1
Foro di Ragusa presso il cui studio corrente in Ragusa, via Stiela n. 1, sono elettivamente domiciliati come da procura in atti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOT Dott.ssa Adele Granata all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undicies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato a [...] Persona_2
(Bn) l'1.7.1925,l'ascendente dopo aver contratto matrimonio emigrava in Argentina e decedeva a
Buenos Aires, il giorno 11.02.1988 (doc.4), senza aver mai rinunciato alla Cittadinanza Italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, giusto atto negativo di naturalizzazione, quale si legge quanto segue: “ATTESTO che nel Registro Nazionale di Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione, maggiori di sedici anni di età, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, non si trova registrato alla data odierna il Sig. fu , , nato il Per_2 Per_2
01/07/1925 in Italia a Benevento - Molinara” (doc_01)successivamente emigrato in Argentina e deceduto senza mai naturalizzarsi e senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana (allegato n.3 in atti).
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Il P.M. ha reso pare favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato a [...] cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Le ricorrenti narrano che: dall'unione coniugale di con Persona_2 CP_3 Parte_1 nasceva la figlia , nata a [...] il giorno 11.06.1953 (doc.05). Persona_3 Per_3
si univa in matrimonio con a Lanus Est, provincia di Buenos Persona_3 Persona_4
Aires, il 10.03.1978 (doc.6). - Dall'unione coniugale di con Persona_3 Per_4
nasceva la figlia nata a [...], provincia di Buenos Aires,
[...] Persona_5 il 4.12.1979 (doc.7). si univa in matrimonio con a Persona_5 Persona_6
Lanus, provincia di Buenos Aires, il 29.12.1998 (doc.8). - Dall'unione coniugale di Persona_5 con nascevano due figlie gemelle:
[...] Persona_6 Persona_7
RICORRENTE, nata in [...] nella città di Lomas de Zamora, provincia di Buenos Aires il
21/05/1999 (doc.09) e RICORRENTE, nata in [...] nella città di Per_1 Persona_1
Lomas de Zamora, provincia di Buenos Aires il 21/05/1999 (doc.10).
Dall'albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso e confermata dai certificati apostillati.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda non risulta prevedibile (vedi doc. 6 in atti). Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
- ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 15.12.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa LE TA
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 17045/2024 promosso con ricorso depositato in data 31.7.2024 da:
cittadina argentina, DNI: 42.001.104, nata in [...] nella città di Lomas Controparte_1 de Zamora, provincia di Buenos Aires, il 21/05/1999, e residente in [...]– Km 33 –
Abril – Hudson – Berazategui – Buenos Aires (AG); - cittadina argentina, Persona_1
DNI: 42.001.103, nata in [...] nella città di Lomas de Zamora, provincia di Buenos Aires, il
21/05/1999, e residente in [...]– Km 33 – Abril – Hudson – Berazategui – Buenos
Aires (AG); rappresentate e difese, giusta procura, autenticata da notaio debitamente tradotta e apostillata, su foglio separato, conferita all'Avv. Vanessa Alecci (C.F ), del C.F._1
Foro di Ragusa presso il cui studio corrente in Ragusa, via Stiela n. 1, sono elettivamente domiciliati come da procura in atti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOT Dott.ssa Adele Granata all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 undicies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato a [...] Persona_2
(Bn) l'1.7.1925,l'ascendente dopo aver contratto matrimonio emigrava in Argentina e decedeva a
Buenos Aires, il giorno 11.02.1988 (doc.4), senza aver mai rinunciato alla Cittadinanza Italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, giusto atto negativo di naturalizzazione, quale si legge quanto segue: “ATTESTO che nel Registro Nazionale di Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione, maggiori di sedici anni di età, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, non si trova registrato alla data odierna il Sig. fu , , nato il Per_2 Per_2
01/07/1925 in Italia a Benevento - Molinara” (doc_01)successivamente emigrato in Argentina e deceduto senza mai naturalizzarsi e senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana (allegato n.3 in atti).
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Il P.M. ha reso pare favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato a [...] cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Le ricorrenti narrano che: dall'unione coniugale di con Persona_2 CP_3 Parte_1 nasceva la figlia , nata a [...] il giorno 11.06.1953 (doc.05). Persona_3 Per_3
si univa in matrimonio con a Lanus Est, provincia di Buenos Persona_3 Persona_4
Aires, il 10.03.1978 (doc.6). - Dall'unione coniugale di con Persona_3 Per_4
nasceva la figlia nata a [...], provincia di Buenos Aires,
[...] Persona_5 il 4.12.1979 (doc.7). si univa in matrimonio con a Persona_5 Persona_6
Lanus, provincia di Buenos Aires, il 29.12.1998 (doc.8). - Dall'unione coniugale di Persona_5 con nascevano due figlie gemelle:
[...] Persona_6 Persona_7
RICORRENTE, nata in [...] nella città di Lomas de Zamora, provincia di Buenos Aires il
21/05/1999 (doc.09) e RICORRENTE, nata in [...] nella città di Per_1 Persona_1
Lomas de Zamora, provincia di Buenos Aires il 21/05/1999 (doc.10).
Dall'albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso e confermata dai certificati apostillati.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda non risulta prevedibile (vedi doc. 6 in atti). Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
- ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 15.12.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa LE TA