Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/06/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2888/2023
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza cartolare, il giudice, Matteo De Nes, lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., pone la causa in decisione e,
all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice, Matteo De Nes, visto l'art. 281-
sexies c.p.c., a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in appello iscritta in data 22.11.2023 avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Agrigento n. 825/2023, depositata il 21.7.2023 e vertente t r a
(c.f. ), nato a [...] l'[...], ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via Beretta n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Aiello;
APPELLANTE
e
1
residente nella via Senatore Sammartino n. n. 37/E, rappresentata e difesa dall'avv. Lillo
Fumo.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante (come da ricorso in appello): Parte_1
Preliminarmente, accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in prime cure,
rimettendo le parti innanzi all'ufficio del Giudice di pace di Caltanissetta, in applicazione dell'art. 33 del codice del consumo e nell'assegnando termine e, per l'effetto, condannare
parte appellate al pagamento delle spese e i compensi di entrambi i gradi di giudizio, come
da note spese agli atti;
• accogliere le conclusioni rassegnate in senso al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo,
come qui di seguito riportate:
2) in via principale, dire e ritenere che l'azione monitoria era improponibile e/o inammissibile
e/o infondata e comunque non provata per l'omessa allegazione del parere di congruità
rilasciato dal COA di Agrigento e, conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto
ingiuntivo opposto ovvero dichiararlo nullo;
3) in via principale, accertare e dichiarare che i compensi dovuti per l'attività prestata da
parte opposta ammontano ad euro 100,00 per parte opponente, così come concordato tra le parti al tempo del conferimento dell'incarico e ciò in relazione alla semplicità dell'affare, al
numero delle parti assistite e che, pertanto, parte opponente nulla deve a parte opposta, con
conseguente revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare che i compensi richiesti con il decreto ingiuntivo
sono stati determinati in violazione dell'art. 19 del Dm 55/2014 siccome eccessivi, non
proporzionati all'obiettivo raggiunto, alla semplicità dell'opera prestata e al numero delle parti assistite e, conseguentemente, per le causali e ragioni spiegate in narrativa, ridurre
l'importo richiesto nella misura di euro 100,23, già dedotto l'acconto di euro 100,00 portato
2 dalla fattura 11/2020, tenendo conto dello scaglione di valore da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00, i valori minimi ed applicando l'aumento del 30% fino al 10 parti esclusa la prima
e del 10% da 10 fino a 12 parti sul compenso base di euro 608,00, come riportato in narrativa;
4) in via ulteriormente subordinata, ridurre gli importi richiesti al compenso base di euro
528,32, già dedotto l'acconto di euro 100,00, applicando i valori minimi, lo scaglione di valore
da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00;
5) condannare parte opposta al pagamento delle spese e dei compensi di lite per il caso di
accoglimento la fase monitoria, attesa la omessa allegazione del parere di congruità;
6) condannare parte opposta al pagamento delle spese e dei compensi di lite relativi al
procedimento di opposizione.
• condannare parte appellata alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio,
giusti prospetti compensi agli atti”.
Per l'appellata avv. (come da comparsa di costituzione e risposta in Controparte_1
appello):
“ritenere e dichiarare manifestamente infondato l'appello proposto dal Signor Parte_1
avverso la sentenza n.ro 825/2023 resa dal Giudice di Pace di Agrigento per violazione
dell'art. 348 bis del c.p.c.;
rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dal Signor perché infondato in fatto Parte_1
ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n.ro 825/2023 del Giudice di Pace di Agrigento;
vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVAZIONE
Il giudizio odierno trae origine dall'emissione di un decreto ingiuntivo da parte del
Giudice di Pace di Agrigento, n. 614/2022 del 18.10.2022, emesso a favore dell'Avv.
[...]
contro per la somma di euro 1.193,32 per compenso professionale, CP_1 Parte_1
oltre interessi e spese del monitorio.
3 L'ingiunto provvedeva a incardinare l'opposizione, eccependo tra l'altro Parte_1
anche l'incompetenza territoriale;
la sentenza oggi impugnata, n. 825/2023, depositata il
21.7.2023, rigettava l'opposizione con condanna alle spese e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Nel presente giudizio di appello, ha ribadito preliminarmente l'eccezione di Pt_1
incompetenza territoriale a favore del Giudice di Pace di Caltanissetta in applicazione del foro esclusivo del consumatore.
Costituitasi, l'appellata Avv. ha contestato siffatta eccezione affermando che CP_1
l'opponente oggi appellante non avrebbe indicato il foro competente “con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali di cui all'art. 18 e/o 19 c.p.c”. A detta dell'appellata, inoltre, l'eccezione non sarebbe accoglibile anche perché non formulata in termini subordinati dall'appellante (argomento privo di pregio in quanto l'appellante indica espressamente, al primo punto delle conclusioni ma anche nel corpo dell'atto, la questione di competenza come preliminare rispetto alle altre).
La causa, suscettibile di essere decisa sul profilo preliminare di rito relativo alla competenza, è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
L'appello è fondato in relazione all'eccezione preliminare e assorbente di incompetenza del presente foro, in quanto nel caso di specie trova applicazione il foro inderogabile del consumatore ex art. 33 d.lgs. n. 206/2005. La presente controversia, infatti, riguarda il pagamento degli onorari professionali per attività di assistenza in una vertenza aziendale in cui l'appellante rivestiva la qualità di lavoratore;
ne consegue pertanto la sua qualifica di consumatore nel rapporto con l'avvocato, in quanto la prestazione professionale di quest'ultimo non è stata resa in un giudizio inerente all'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31733 del 04/11/2021,
Rv. 662809 - 01).
Inoltre, sul rapporto tra avvocato e cliente è possibile richiamare il seguente principio di diritto: In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per
4 ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente,
avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs.
n. 150 del 2011, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio
del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, va
risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in
virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto
del consumatore (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8406 del 15/03/2022, Rv. 664433 - 01).
Al riconoscimento dell'incompetenza consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un giudice incompetente. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 (Rv. 623562 - 01).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (peraltro in assenza di adesione all'eccezione di incompetenza) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi (stante la non complessità delle questioni trattate) per il pertinente scaglione di valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza appellata emessa dal Giudice di Pace di Agrigento n.
825/2023 emessa il 21.7.2023, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del foro di Agrigento in favore del foro di Caltanissetta dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto in primo grado nei termini di legge;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 614/2022, emesso dal Giudice di Pace di
Agrigento il 18.10.2022;
3) condanna l'opposta appellata Avv. a rifondere all'opponente appellante Controparte_1
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano Parte_1
5 complessivamente in euro 250,00 per spese esenti ed euro 1.911,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 19.6.2025
Il giudice
Matteo De Nes
6