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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/10/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 600 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Emilio Faà di Bruno 15 Parte_1 presso lo studio degli Avvocati Alessio Tranfa e Bartolo Mancuso, che lo rappresentano e difendono per procura alle liti
RICORRENTE
E
, domiciliato elettivamente Controparte_1 in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Andrea Botta per procura alle liti
RESISTENTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 22, presso lo Studio dell'Avv. CP_2
TO FA e dell'Avv. Alessandro Di Lallo che la rappresentano e difendono per procura alle liti
RESISTENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 22, presso lo Studio CP_3 dell'Avv. TO FA e dell'Avv. Alessandro Di Lallo che lo rappresentano e difendono per procura alle liti TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
RESISTENTE
NONCHE'
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fasana n. 21, presso lo studio degli Controparte_4
Avv.ti Michael Louis Stiefel e Tommaso Trulli che la rappresentano e difendono per procura alle liti
RESISTENTE
e Controparte_5 Controparte_6
[...]
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 24.03.2022 , premesso di prestare Parte_1 servizio alle dipendenze dell' dal 2/9/85 con profilo professionale di funzionario CP_1 amministrativo, area professionale C, posizione economica 5 e di aver presentato domanda per l'attribuzione delle posizioni organizzative di Responsabile delle Agenzie Complesse, indicando come preferenza le Agenzie di Civitavecchia, Roma Monteverde e Pomezia, rispondendo all'interpello contenuto nel messaggio n.4274 del 1.12.21 di (all. 10) con esito negativo, si CP_1 doleva della illegittimità della selezione dei candidati effettuata da nonché della circostanza CP_1 che, a seguito dell'assegnazione della responsabilità dell'agenzia complessa di Civitavecchia a a far data dall'1 gennaio 2022, egli non avrebbe ricevuto alcuna assegnazione di CP_3 compiti o mansioni, risultando demansionato. Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento della posizione organizzativa di Responsabile di Agenzia complessa presso L'Agenzia Complessa di
Roma Monteverde o presso una delle Agenzie comprese nella Direzione di
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coordinamento metropolitano di Roma (Roma Monteverde, Ostia, Civitavecchia,
Roma Aurelio, Pomezia) ovvero presso una delle Agenzie complesse assegnate tramite interpello di cui al messaggio 4274/2021;
- ordinare all' di assegnare al ricorrente la posizione organizzativa di Responsabile CP_1 di Agenzia complessa presso una delle Agenzie comprese nella Direzione di coordinamento metropolitano di Roma (Roma Monteverde, Ostia, Civitavecchia,
Roma Aurelio, Pomezia), ovvero di una delle Agenzie complesse assegnate tramite interpello di cui al messaggio 4274/2021;
- condannare l' al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità connessa alla CP_1 posizione organizzativa di responsabile di agenzia complessa pari alla somma mensile di euro 1990 dal gennaio 2022 fino al corretto ripristino del rapporto;
- IN SUBORDINE, accertata e dichiarata la violazione da parte dell' della CP_1 disciplina che regola la procedura di conferimento della posizione organizzativa di responsabile di agenzia complessa indetta con messaggio n.4274 del 1.12.21 l (e CP_1 comunque la procedura di cui al ricorso), ordinare all' la ripetizione della selezione CP_1 nel rispetto di tale disciplina;
- IN OGNI CASO, accertare e dichiarare la dequalificazione subita dal ricorrente dal gennaio 2022 ancora in corso;
- ordinare all' il corretto ripristino del rapporto di lavoro assegnando al ricorrente CP_1 mansioni corrispondenti all'area contrattuale C e posizione economica 5 o comunque mansioni di giustizia;
- condannare l' al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non CP_1 patrimoniale ed in particolare, con elencazione non esaustiva: a) danno emergente o lucro cessante patrimoniale pari a €.63.000 o pari alla maggiore o, in subordine e salvo gravame, alla minore somma che si riterrà di ST (o la equivalente somma a titolo di adempimento) e comunque pari all'indennità connessa alla posizione organizzativa negata;
b) danno da perdita di chance pari a €.37.800 euro o pari la somma diversa di giustizia alla maggiore o, in subordine e salvo gravame, alla minore somma che si riterrà
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di ST;
c) danno patrimoniale da dequalificazione e/o danno professionale pari a
€.4.362,00 dal gennaio 2022 fino all'assegnazione dell'agenzia complessa sopra richiesta o comunque al corretto ripristino del rapporto;
d) danno non patrimoniale e/o all'immagine e/o alla reputazione pari a €.10.000 o pari alla maggiore o, in subordine e salvo gravame, minori somme che si riterranno di ST;
- il tutto in ogni caso oltre interessi legali ex art.1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze e interessi legali ex art.1284 comma 4 dal giorno della domanda e rivalutazione monetaria dalle scadenze fino all'integrale ed effettivo soddisfo;
- condannare alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio oltre accessori CP_1 di legge.
si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la mancata integrazione del CP_1 contraddittorio necessario con gli altri partecipanti alla procedura risultati vincitori e, nel merito, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_2
, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, infondato CP_3 nel merito. Anche si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese e Controparte_4 ribadendo la legittimità della propria nomina, essendo ella legittimata a partecipare all'interpello, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso.
e , ritualmente citati, restavano Controparte_5 Controparte_6 contumaci.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Vale premettere che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “nelle procedure concorsuali o selettive nonché in quelle finalizzate al conferimento di specifici incarichi il potere discrezionale del datore di lavoro, pubblico e privato, incontra il limite della necessità che lo stesso fornisca, in conformità ai criteri precostituiti e, comunque, alla buona fede e correttezza, adeguata ed effettiva motivazione delle operazioni valutative e comparative connesse alla selezione effettuata” (cfr. fra le tante Cass.
n. 9814/2008; Cass. n. 5119/2010; Cass. n. 18972/2015; Cass. n. 6485/2021 nonché Cass. n.
n.33529/ 2021 resa in fattispecie che coinvolgeva proprio l' . CP_1
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La S.C. ha pure avuto modo di precisare, più volte, che, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore è “titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale” (così da ultimo
Cassazione civile sez. lav., 27/04/2025, n.11081 che richiama Cass. Sez. L - Ordinanza n. 22029 del 12 luglio 2022; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 26615 del 18 ottobre 2019).
3. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il CCNL relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici, prevede, all'art. 17 che, “nell'ambito dell'area C gli enti, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa” e significativamente precisa nel successivo art. 18 che “Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare”.
Già tali clausole collettive, dunque, impongono che, in applicazione dei generali canoni di buona fede e correttezza - ed anche al fine di consentire il controllo sull'esercizio del potere discrezionale -, il conferimento delle posizioni organizzative avvenga con provvedimento motivato che dia conto della valutazione comparativa in ordine ai requisiti culturali, alle attitudini e alle capacità professionali dei concorrenti, in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare.
A tali principi generali si aggiungono le specifiche disposizioni dettate da per le CP_1 procedure selettive di cui si discute, che l' si è auto-vincolato a rispettare, Controparte_7 sempre in applicazione dei canoni di buona fede e correttezza.
L'interpello contenuto nel messaggio n. 4274 del 1.12.21 di (all. 10 di parte ric.) che CP_1 ha dato avvio alla procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni organizzative di
Responsabile delle Agenzie Complesse oggetto delle contestazioni attoree, invero, conteneva un
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espresso richiamo alla determinazione del Direttore generale n. 179/2021 chiarendo che il medesimo interpello veniva emanato proprio “ai sensi di” tale determinazione.
Ebbene la determinazione del Direttore generale n. 179/2021 (all. 9 di parte ric.) ha stabilito di innovare la precedente determinazione n. 276/2020 con alcune specifiche previsioni.
In particolare, la determinazione n. 276/2020 stabiliva, solo laddove gli elementi informativi in possesso del Nucleo di valutazione risultassero insufficienti ad una compiuta valutazione dell'Idoneità a ricoprire l'Incarico, la possibilità di convocazione del candidato ad un colloquio, finalizzato a verificare il presidio delle conoscenze richieste per l'incarico, attraverso la somministrazione di tre quesiti estratti in forma randomizzata da specifico supporto informatico, valutati con la scala di valutazione indicata (Insufficiente-Sufficiente – Soddisfacente- Pienamente soddisfacente) e prevedeva che, solo nel caso di colloquio, a conclusione dell'interpello, fossero pubblicati i punteggi riportati da ciascun candidato.
La determinazione del Direttore generale n. 179/2021 innovando rispetto a tale previsione ha invece indicato quale regola generale la “previsione della pubblicazione dei risultati delle selezioni, con indicazione dei punteggi riportati da ciascun candidato”.
La presenza di siffatta modifica rispetto alla precedente disciplina impedisce di accogliere la tesi interpretativa, sostenuta dai resistenti, secondo cui l'attribuzione dei punteggi sarebbe necessaria solo in caso di convocazione dei candidati ai colloqui, eventualità che non si è verificata nel caso di specie.
4. Tale risultando il quadro di riferimento, è possibile fissare alcuni punti fermi: da un lato, non emerge dagli atti del giudizio che abbia vincolato la propria discrezionalità nella CP_1 selezione dei dipendenti ai quali conferire le posizioni organizzative per cui è causa secondo criteri fissi e predeterminati, individuando i punteggi in maniera fissa al ricorrere di titoli specifici o di determinati presupposti fattuali;
da un altro lato, l' è obbligato, in Controparte_7 applicazione dei canoni di buona fede e correttezza e delle specifiche previsioni appena citate, ad effettuare la comparazione dei candidati per una posizione organizzativa con atto scritto e motivato che dia conto dei criteri e dei parametri utilizzati, indicando i punteggi da ciascuno conseguiti.
5. Tanto acclarato, deve essere evidenziato che né il verbale della riunione del Nucleo di valutazione del 16.12.2021 (all. 18) né gli atti conclusivi della procedura selettiva al vaglio (all. 12 e
13) contengono l'indicazione dei criteri e dei parametri utilizzati per la valutazione comparativa
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dei partecipanti all'interpello, indicando i punteggi da ciascuno conseguiti. In altri termini, non si rinviene alcuna motivazione delle ragioni che hanno condotto alla scelta dei soggetti ai quali conferire le posizioni organizzative.
Né può ritenersi che il requisito motivazionale sia soddisfatto dalla indicazione, contenuta soltanto nel citato verbale del 16.12.2021, delle ragioni della esclusione del funzionario
, odierno ricorrente, essendo le stesse genericamente individuate nella Parte_1
“considerazione della valutazione comparativa dei curricula dei candidati”, il che costituisce, evidentemente, una motivazione apparente (in mancanza di esplicitazione dei criteri e dei parametri utilizzati per la valutazione comparativa).
Del pari deve dirsi per il richiamo alle “considerazioni espresse dal direttore di coordinamento metropolitano di Roma riguardo al ruolo di responsabile di Agenzia complessa ricoperto dal dott. Parte_1 rispetto a quello esercitato dagli altri candidati”, perché la valutazione circa il positivo esercizio di
[...] precedenti incarichi ben poteva essere oggetto di esame e determinare la scelta di un candidato in luogo di un altro ma avrebbe richiesto, seguendo i principi di correttezza e buona fede, che il
Nucleo di valutazione esplicitasse tale parametro valutativo, disponesse la richiesta di pareri con riferimento a tutti i candidati e indicasse i giudizi ottenuti con riferimento a ciascuno di essi, ponendoli in comparazione (anche attraverso l'attribuzione di un punteggio).
6. Sotto altro profilo, non può essere accolta la tesi, sostenuta nel ricorso, secondo cui
– alla quale è stata attribuita la posizione organizzativa di Responsabile di Controparte_4
Agenzia complessa presso L' di Roma Monteverde - era priva dei requisiti di Parte_2 partecipazione all'interpello, con la conseguenza che la posizione stessa sarebbe dovuta essere attribuita al ricorrente.
Si sostiene, nell'atto introduttivo del giudizio, che, non essendo al momento dell'adozione dell'interpello la titolare di una delle agenzie oggetto di azzeramento a seguito CP_4 dell'applicazione della circolare 134/2021 (ma essendo stata titolare dell'agenzia complessa Roma
RT soppressa in attuazione della delibera n.162 del 29/10/21) ella non potesse partecipare alla procedura di valutazione comparativa. Ciò sulla scorta del rilievo che nell'interpello contenuto nel messaggio n. 4274 del 1.12.21 di (all. 10 di parte ric.), veniva espressamente CP_1 previsto, al secondo capoverso, che “al presente interpello possono partecipare i funzionari il cui incarico di
Responsabile di Agenzia complessa è oggetto di azzeramento a seguito dell'applicazione della circolare
134/2021”.
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Sennonchè, come già sopra rilevato, il citato interpello non conteneva al suo interno tutta la disciplina della procedura selettiva bensì richiamava la determinazione del Direttore generale n.
179/2021 che a sua volta richiamava (per quanto non innovato) la precedente determinazione del
Direttore generale n. 276/2020.
Ebbene la determinazione da ultimo citata prevede in via generale la legittimazione a partecipare a procedure di tal fatta anche in capo a titolari di posizioni organizzative decaduti dall'incarico per effetto di “riassetti organizzativi” in generale.
Deve quindi ritenersi che il richiamo ai funzionari il cui incarico di Responsabile di Agenzia complesso è oggetto di azzeramento a seguito dell'applicazione della circolare 134/2021, contenuto nell'interpello, sia volto a specificare ed estendere la previsione generale già contenuta nella determinazione n. 276/2020 e non, quindi, a delimitare i soggetti legittimati solo a tale categoria di funzionari.
7. Le considerazioni effettuate conducono, dunque, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, ad escludere che la domanda principale avanzata nel ricorso sia suscettibile di accoglimento: assodato che era legittimata a partecipare all'interpello, il Controparte_4 ravvisato vizio della procedura selettiva (violazione dei principi di correttezza e buona fede per omessa motivazione dei risultati della selezione ed omessa indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun candidato) non può condurre alla declaratoria del diritto del ricorrente al conferimento della posizione organizzativa di Responsabile di Agenzia complessa presso una delle Agenzie indicate nell'interpello
Ed, infatti, non avendo – come si è detto – abbia vincolato la propria discrezionalità CP_1 nella selezione dei dipendenti ai quali conferire le posizioni organizzative per cui è causa secondo criteri fissi e predeterminati, individuando i punteggi in maniera fissa al ricorrere di titoli specifici o di determinati presupposti fattuali, il ricorrente è soltanto titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere – soltanto- la ripetizione della valutazione ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali.
In accoglimento della domanda subordinata, dunque, va condannato a ripetere le CP_1 operazioni valutative, indicando i criteri ed i parametri utilizzati per la valutazione comparativa dei partecipanti all'interpello nonché i punteggi da ciascuno conseguiti.
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8. La conclusione alla quale si è giunti impedisce l'accoglimento della domanda di risarcimento di presunti danni diretti (che potrebbero essere riconosciuti solo, eventualmente, all'esito della riedizione dell'azione amministrativa) mentre risulta, allo stato, risarcibile soltanto il danno da perdita di chance.
Ed, infatti, in fattispecie relative a conferimento di incarichi rispetto ai quali permaneva discrezionalità amministrativa nella individuazione dei vincitori, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'interessato è legittimato a richiedere, soltanto, il “risarcimento del danno da perdita della chance di beneficiare di un migliore trattamento economico e di una migliore posizione lavorativa, dovendo però dedurre e dimostrare che la procedura avrebbe avuto esito positivo e che egli, alla luce dei titoli posseduti, avrebbe avuto concrete possibilità di ottenere tale migliore trattamento” (cfr. sul punto Cassazione civile sez. lav., 04/03/2024, n.5749; Cassazione civile sez. lav., 12/07/2022, n.22029).
Non è, dunque, certamente, necessaria la dimostrazione che il ricorrente sarebbe risultato vincitore della procedura selettiva per cui è causa ove l' si fosse conformato a buona fede e CP_1 correttezza nell'effettuare la valutazione – trattandosi di accertamento che non potrebbe essere svolto in questa sede non potendosi il Tribunale sostituire alle valutazioni discrezionali del datore di lavoro né nella individuazione dei criteri di valutazione né nella conseguente attribuzione dei punteggi – bensì risulta sufficiente a fondare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da perdita di chance che dagli atti di causa risulti una plausibile occasione perduta e delle concrete possibilità per il di ottenere l'incarico in luogo dei candidati risultati assegnatari delle Pt_1 posizioni rispetto alle quali egli aveva proposto la propria candidatura (all. 11).
Ebbene, valutando i titoli, i requisiti culturali e le esperienze professionali (da cui si possono desumere le attitudini e le capacità professionali) dei concorrenti risultati vincitori e del ricorrente (quali risultano dai curricula allegati) e considerando che risulta pacifico che abbiamo partecipato alla selezione per il conferimento di 5 posizioni organizzative di Responsabile delle
Agenzie Complesse solo 6 candidati, è possibile presumere, secondo parametri di mera possibilità ed in via equitativa, che il avesse il 40 % di chance di risultare vincitore. Pt_1
Pertanto, incontestato che l'assegnazione della posizione organizzativa a cui il Pt_1 aspirava avrebbe comportato, nel corso dei tre anni di durata, una maggiore retribuzione da indennità pari a 63.000 euro, il danno da perdita di chance subito dal ricorrente può essere quantificato nella misura di euro 25.200,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data odierna al saldo.
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L' va dunque condannato al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di CP_1 risarcimento del danno da perdita di chance, della somma di euro 25.200,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data odierna al saldo.
Vanno invece respinte – anche in ragione delle carenze assertive e quindi probatorie – tutte le altre domande risarcitorie avanzate nel ricorso.
9. Passando all'esame della domanda attinente al demansionamento, sostiene il ricorrente che, a seguito dell'assegnazione della responsabilità dell'agenzia complessa di Civitavecchia a
, a far data dall'1 gennaio 2022, egli non avrebbe ricevuto alcuna assegnazione CP_3 di compiti o mansioni, sarebbe stato collocato in una stanza vuota, rimanendo sostanzialmente inattivo e svolgendo soltanto “del tutto informalmente e per occupare un po' di tempo” mansioni “del tutto dequalificanti, oltre che mortificanti per la sua esperienza e per le sue competenze”.
Al fine di verificare la situazione di fatto è stata svolta attività istruttoria.
Ebbene, la teste ha riferito che, pur essendo stato collocato nel Testimone_1 gennaio 2022 in una stanza diversa da quella che occupava in precedenza (quando era responsabile di agenzia), il aveva una collocazione lavorativa funzionale (“La stanza era Pt_1 dotata di arredo essenziale, con monitor e telefono mentre il portatile è in dotazione di ciascun dipendente”) sicchè deve escludersi che si trattasse di una “stanza vuota” come allegato nel ricorso. Parimenti, la teste
, ha confermato che la stanza occupata da nel periodo qui rilevante “era Testimone_2 Pt_1 dotata di scrivania, di arredo” e la teste ha specificato che i primi di gennaio 2022 Testimone_3 il ricorrente si collocò nella ex stanza della responsabile della contabilità, che già da qualche mese aveva ricevuto altro incarico, quindi la stanza era attrezzata come l'aveva lasciata la precedente responsabile.
I testi hanno poi chiarito che il non era inattivo bensì svolgeva specifiche attività Pt_1 lavorative: in particolare, la teste ha affermato che il ricorrente si occupava Testimone_1 dello smistamento delle pec che riguardavano il suo settore specifico ma anche delle pec relative CP_ alla “linea , cioè delle richieste che arrivano dagli utenti tramite spid;
la teste Testimone_2 pur chiarendo di non essere a conoscenza, nel dettaglio, di quali fossero le mansioni del ricorrente, ha potuto riferire che, per il proprio settore (indennità e sussidi) era il ad Pt_1 assegnare a lei le pec che arrivavano dalla mail istituzionale (effettuando deleghe lavorative nei CP_ suoi confronti) e che il gestiva direttamente il portale della linea rispondendo Pt_1 personalmente o segnalando a lei i casi in cui doveva intervenire per specifiche lavorazioni;
la
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teste ha, poi, ricordato che il ricorrente svolgeva attività di gestione delle Testimone_3 istanze provenienti dai cittadini tramite pec e sul portale linea dando riscontro CP_1 direttamente alle mail, o trasferendole ad altri uffici competenti, aggiungendo significativamente che “si tratta di attività che tutti i funzionari svolgono”; ancora, la teste ha aggiunto “Dal mese Tes_3 di maggio 2022 il ricorrente venne inserito nel gruppo della cassa integrazione, dove anch'io ero inserita, e per un periodo abbiamo lavorato insieme;
gestivano le domande di cassa integrazione ordinaria delle aziende;
prima abbiamo fatto un corso di formazione poi, con ordine di servizio, siamo stati inseriti nel gruppo che mi pare a settembre fu sciolto”.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, è possibile concludere che il , nel lasso Pt_1 temporale che viene qui in rilievo, ha avuto una postazione lavorativa adeguata ed ha svolto mansioni che rientrano in quelle proprie del livello di inquadramento, dovendosi escludere la dequalificazione e la mortificazione dedotta nel ricorso.
Le relative domande non sono, dunque, suscettibili di accoglimento.
10. La soccombenza reciproca determina la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, condanna a ripetere le operazioni valutative per il CP_1 conferimento delle posizioni organizzative di Responsabile di Agenzia avviate con l'interpello contenuto nel messaggio n. 4274 del 1.12.21, indicando i criteri ed i parametri utilizzati per la valutazione comparativa dei candidati nonché i punteggi da ciascuno conseguiti.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno CP_1 da perdita di chance, della somma di euro 25.200,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data odierna al saldo.
Respinge tutte le altre domande avanzate nel ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 23.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
11 di 11
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 600 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Emilio Faà di Bruno 15 Parte_1 presso lo studio degli Avvocati Alessio Tranfa e Bartolo Mancuso, che lo rappresentano e difendono per procura alle liti
RICORRENTE
E
, domiciliato elettivamente Controparte_1 in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Andrea Botta per procura alle liti
RESISTENTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 22, presso lo Studio dell'Avv. CP_2
TO FA e dell'Avv. Alessandro Di Lallo che la rappresentano e difendono per procura alle liti
RESISTENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 22, presso lo Studio CP_3 dell'Avv. TO FA e dell'Avv. Alessandro Di Lallo che lo rappresentano e difendono per procura alle liti TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
RESISTENTE
NONCHE'
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fasana n. 21, presso lo studio degli Controparte_4
Avv.ti Michael Louis Stiefel e Tommaso Trulli che la rappresentano e difendono per procura alle liti
RESISTENTE
e Controparte_5 Controparte_6
[...]
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 24.03.2022 , premesso di prestare Parte_1 servizio alle dipendenze dell' dal 2/9/85 con profilo professionale di funzionario CP_1 amministrativo, area professionale C, posizione economica 5 e di aver presentato domanda per l'attribuzione delle posizioni organizzative di Responsabile delle Agenzie Complesse, indicando come preferenza le Agenzie di Civitavecchia, Roma Monteverde e Pomezia, rispondendo all'interpello contenuto nel messaggio n.4274 del 1.12.21 di (all. 10) con esito negativo, si CP_1 doleva della illegittimità della selezione dei candidati effettuata da nonché della circostanza CP_1 che, a seguito dell'assegnazione della responsabilità dell'agenzia complessa di Civitavecchia a a far data dall'1 gennaio 2022, egli non avrebbe ricevuto alcuna assegnazione di CP_3 compiti o mansioni, risultando demansionato. Pertanto, il ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento della posizione organizzativa di Responsabile di Agenzia complessa presso L'Agenzia Complessa di
Roma Monteverde o presso una delle Agenzie comprese nella Direzione di
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coordinamento metropolitano di Roma (Roma Monteverde, Ostia, Civitavecchia,
Roma Aurelio, Pomezia) ovvero presso una delle Agenzie complesse assegnate tramite interpello di cui al messaggio 4274/2021;
- ordinare all' di assegnare al ricorrente la posizione organizzativa di Responsabile CP_1 di Agenzia complessa presso una delle Agenzie comprese nella Direzione di coordinamento metropolitano di Roma (Roma Monteverde, Ostia, Civitavecchia,
Roma Aurelio, Pomezia), ovvero di una delle Agenzie complesse assegnate tramite interpello di cui al messaggio 4274/2021;
- condannare l' al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità connessa alla CP_1 posizione organizzativa di responsabile di agenzia complessa pari alla somma mensile di euro 1990 dal gennaio 2022 fino al corretto ripristino del rapporto;
- IN SUBORDINE, accertata e dichiarata la violazione da parte dell' della CP_1 disciplina che regola la procedura di conferimento della posizione organizzativa di responsabile di agenzia complessa indetta con messaggio n.4274 del 1.12.21 l (e CP_1 comunque la procedura di cui al ricorso), ordinare all' la ripetizione della selezione CP_1 nel rispetto di tale disciplina;
- IN OGNI CASO, accertare e dichiarare la dequalificazione subita dal ricorrente dal gennaio 2022 ancora in corso;
- ordinare all' il corretto ripristino del rapporto di lavoro assegnando al ricorrente CP_1 mansioni corrispondenti all'area contrattuale C e posizione economica 5 o comunque mansioni di giustizia;
- condannare l' al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non CP_1 patrimoniale ed in particolare, con elencazione non esaustiva: a) danno emergente o lucro cessante patrimoniale pari a €.63.000 o pari alla maggiore o, in subordine e salvo gravame, alla minore somma che si riterrà di ST (o la equivalente somma a titolo di adempimento) e comunque pari all'indennità connessa alla posizione organizzativa negata;
b) danno da perdita di chance pari a €.37.800 euro o pari la somma diversa di giustizia alla maggiore o, in subordine e salvo gravame, alla minore somma che si riterrà
3 di 11 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di ST;
c) danno patrimoniale da dequalificazione e/o danno professionale pari a
€.4.362,00 dal gennaio 2022 fino all'assegnazione dell'agenzia complessa sopra richiesta o comunque al corretto ripristino del rapporto;
d) danno non patrimoniale e/o all'immagine e/o alla reputazione pari a €.10.000 o pari alla maggiore o, in subordine e salvo gravame, minori somme che si riterranno di ST;
- il tutto in ogni caso oltre interessi legali ex art.1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze e interessi legali ex art.1284 comma 4 dal giorno della domanda e rivalutazione monetaria dalle scadenze fino all'integrale ed effettivo soddisfo;
- condannare alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio oltre accessori CP_1 di legge.
si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la mancata integrazione del CP_1 contraddittorio necessario con gli altri partecipanti alla procedura risultati vincitori e, nel merito, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_2
, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, infondato CP_3 nel merito. Anche si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese e Controparte_4 ribadendo la legittimità della propria nomina, essendo ella legittimata a partecipare all'interpello, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso.
e , ritualmente citati, restavano Controparte_5 Controparte_6 contumaci.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Vale premettere che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “nelle procedure concorsuali o selettive nonché in quelle finalizzate al conferimento di specifici incarichi il potere discrezionale del datore di lavoro, pubblico e privato, incontra il limite della necessità che lo stesso fornisca, in conformità ai criteri precostituiti e, comunque, alla buona fede e correttezza, adeguata ed effettiva motivazione delle operazioni valutative e comparative connesse alla selezione effettuata” (cfr. fra le tante Cass.
n. 9814/2008; Cass. n. 5119/2010; Cass. n. 18972/2015; Cass. n. 6485/2021 nonché Cass. n.
n.33529/ 2021 resa in fattispecie che coinvolgeva proprio l' . CP_1
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La S.C. ha pure avuto modo di precisare, più volte, che, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore è “titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale” (così da ultimo
Cassazione civile sez. lav., 27/04/2025, n.11081 che richiama Cass. Sez. L - Ordinanza n. 22029 del 12 luglio 2022; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 26615 del 18 ottobre 2019).
3. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il CCNL relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici, prevede, all'art. 17 che, “nell'ambito dell'area C gli enti, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa” e significativamente precisa nel successivo art. 18 che “Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare”.
Già tali clausole collettive, dunque, impongono che, in applicazione dei generali canoni di buona fede e correttezza - ed anche al fine di consentire il controllo sull'esercizio del potere discrezionale -, il conferimento delle posizioni organizzative avvenga con provvedimento motivato che dia conto della valutazione comparativa in ordine ai requisiti culturali, alle attitudini e alle capacità professionali dei concorrenti, in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare.
A tali principi generali si aggiungono le specifiche disposizioni dettate da per le CP_1 procedure selettive di cui si discute, che l' si è auto-vincolato a rispettare, Controparte_7 sempre in applicazione dei canoni di buona fede e correttezza.
L'interpello contenuto nel messaggio n. 4274 del 1.12.21 di (all. 10 di parte ric.) che CP_1 ha dato avvio alla procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni organizzative di
Responsabile delle Agenzie Complesse oggetto delle contestazioni attoree, invero, conteneva un
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espresso richiamo alla determinazione del Direttore generale n. 179/2021 chiarendo che il medesimo interpello veniva emanato proprio “ai sensi di” tale determinazione.
Ebbene la determinazione del Direttore generale n. 179/2021 (all. 9 di parte ric.) ha stabilito di innovare la precedente determinazione n. 276/2020 con alcune specifiche previsioni.
In particolare, la determinazione n. 276/2020 stabiliva, solo laddove gli elementi informativi in possesso del Nucleo di valutazione risultassero insufficienti ad una compiuta valutazione dell'Idoneità a ricoprire l'Incarico, la possibilità di convocazione del candidato ad un colloquio, finalizzato a verificare il presidio delle conoscenze richieste per l'incarico, attraverso la somministrazione di tre quesiti estratti in forma randomizzata da specifico supporto informatico, valutati con la scala di valutazione indicata (Insufficiente-Sufficiente – Soddisfacente- Pienamente soddisfacente) e prevedeva che, solo nel caso di colloquio, a conclusione dell'interpello, fossero pubblicati i punteggi riportati da ciascun candidato.
La determinazione del Direttore generale n. 179/2021 innovando rispetto a tale previsione ha invece indicato quale regola generale la “previsione della pubblicazione dei risultati delle selezioni, con indicazione dei punteggi riportati da ciascun candidato”.
La presenza di siffatta modifica rispetto alla precedente disciplina impedisce di accogliere la tesi interpretativa, sostenuta dai resistenti, secondo cui l'attribuzione dei punteggi sarebbe necessaria solo in caso di convocazione dei candidati ai colloqui, eventualità che non si è verificata nel caso di specie.
4. Tale risultando il quadro di riferimento, è possibile fissare alcuni punti fermi: da un lato, non emerge dagli atti del giudizio che abbia vincolato la propria discrezionalità nella CP_1 selezione dei dipendenti ai quali conferire le posizioni organizzative per cui è causa secondo criteri fissi e predeterminati, individuando i punteggi in maniera fissa al ricorrere di titoli specifici o di determinati presupposti fattuali;
da un altro lato, l' è obbligato, in Controparte_7 applicazione dei canoni di buona fede e correttezza e delle specifiche previsioni appena citate, ad effettuare la comparazione dei candidati per una posizione organizzativa con atto scritto e motivato che dia conto dei criteri e dei parametri utilizzati, indicando i punteggi da ciascuno conseguiti.
5. Tanto acclarato, deve essere evidenziato che né il verbale della riunione del Nucleo di valutazione del 16.12.2021 (all. 18) né gli atti conclusivi della procedura selettiva al vaglio (all. 12 e
13) contengono l'indicazione dei criteri e dei parametri utilizzati per la valutazione comparativa
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dei partecipanti all'interpello, indicando i punteggi da ciascuno conseguiti. In altri termini, non si rinviene alcuna motivazione delle ragioni che hanno condotto alla scelta dei soggetti ai quali conferire le posizioni organizzative.
Né può ritenersi che il requisito motivazionale sia soddisfatto dalla indicazione, contenuta soltanto nel citato verbale del 16.12.2021, delle ragioni della esclusione del funzionario
, odierno ricorrente, essendo le stesse genericamente individuate nella Parte_1
“considerazione della valutazione comparativa dei curricula dei candidati”, il che costituisce, evidentemente, una motivazione apparente (in mancanza di esplicitazione dei criteri e dei parametri utilizzati per la valutazione comparativa).
Del pari deve dirsi per il richiamo alle “considerazioni espresse dal direttore di coordinamento metropolitano di Roma riguardo al ruolo di responsabile di Agenzia complessa ricoperto dal dott. Parte_1 rispetto a quello esercitato dagli altri candidati”, perché la valutazione circa il positivo esercizio di
[...] precedenti incarichi ben poteva essere oggetto di esame e determinare la scelta di un candidato in luogo di un altro ma avrebbe richiesto, seguendo i principi di correttezza e buona fede, che il
Nucleo di valutazione esplicitasse tale parametro valutativo, disponesse la richiesta di pareri con riferimento a tutti i candidati e indicasse i giudizi ottenuti con riferimento a ciascuno di essi, ponendoli in comparazione (anche attraverso l'attribuzione di un punteggio).
6. Sotto altro profilo, non può essere accolta la tesi, sostenuta nel ricorso, secondo cui
– alla quale è stata attribuita la posizione organizzativa di Responsabile di Controparte_4
Agenzia complessa presso L' di Roma Monteverde - era priva dei requisiti di Parte_2 partecipazione all'interpello, con la conseguenza che la posizione stessa sarebbe dovuta essere attribuita al ricorrente.
Si sostiene, nell'atto introduttivo del giudizio, che, non essendo al momento dell'adozione dell'interpello la titolare di una delle agenzie oggetto di azzeramento a seguito CP_4 dell'applicazione della circolare 134/2021 (ma essendo stata titolare dell'agenzia complessa Roma
RT soppressa in attuazione della delibera n.162 del 29/10/21) ella non potesse partecipare alla procedura di valutazione comparativa. Ciò sulla scorta del rilievo che nell'interpello contenuto nel messaggio n. 4274 del 1.12.21 di (all. 10 di parte ric.), veniva espressamente CP_1 previsto, al secondo capoverso, che “al presente interpello possono partecipare i funzionari il cui incarico di
Responsabile di Agenzia complessa è oggetto di azzeramento a seguito dell'applicazione della circolare
134/2021”.
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Sennonchè, come già sopra rilevato, il citato interpello non conteneva al suo interno tutta la disciplina della procedura selettiva bensì richiamava la determinazione del Direttore generale n.
179/2021 che a sua volta richiamava (per quanto non innovato) la precedente determinazione del
Direttore generale n. 276/2020.
Ebbene la determinazione da ultimo citata prevede in via generale la legittimazione a partecipare a procedure di tal fatta anche in capo a titolari di posizioni organizzative decaduti dall'incarico per effetto di “riassetti organizzativi” in generale.
Deve quindi ritenersi che il richiamo ai funzionari il cui incarico di Responsabile di Agenzia complesso è oggetto di azzeramento a seguito dell'applicazione della circolare 134/2021, contenuto nell'interpello, sia volto a specificare ed estendere la previsione generale già contenuta nella determinazione n. 276/2020 e non, quindi, a delimitare i soggetti legittimati solo a tale categoria di funzionari.
7. Le considerazioni effettuate conducono, dunque, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, ad escludere che la domanda principale avanzata nel ricorso sia suscettibile di accoglimento: assodato che era legittimata a partecipare all'interpello, il Controparte_4 ravvisato vizio della procedura selettiva (violazione dei principi di correttezza e buona fede per omessa motivazione dei risultati della selezione ed omessa indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun candidato) non può condurre alla declaratoria del diritto del ricorrente al conferimento della posizione organizzativa di Responsabile di Agenzia complessa presso una delle Agenzie indicate nell'interpello
Ed, infatti, non avendo – come si è detto – abbia vincolato la propria discrezionalità CP_1 nella selezione dei dipendenti ai quali conferire le posizioni organizzative per cui è causa secondo criteri fissi e predeterminati, individuando i punteggi in maniera fissa al ricorrere di titoli specifici o di determinati presupposti fattuali, il ricorrente è soltanto titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere – soltanto- la ripetizione della valutazione ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali.
In accoglimento della domanda subordinata, dunque, va condannato a ripetere le CP_1 operazioni valutative, indicando i criteri ed i parametri utilizzati per la valutazione comparativa dei partecipanti all'interpello nonché i punteggi da ciascuno conseguiti.
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8. La conclusione alla quale si è giunti impedisce l'accoglimento della domanda di risarcimento di presunti danni diretti (che potrebbero essere riconosciuti solo, eventualmente, all'esito della riedizione dell'azione amministrativa) mentre risulta, allo stato, risarcibile soltanto il danno da perdita di chance.
Ed, infatti, in fattispecie relative a conferimento di incarichi rispetto ai quali permaneva discrezionalità amministrativa nella individuazione dei vincitori, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'interessato è legittimato a richiedere, soltanto, il “risarcimento del danno da perdita della chance di beneficiare di un migliore trattamento economico e di una migliore posizione lavorativa, dovendo però dedurre e dimostrare che la procedura avrebbe avuto esito positivo e che egli, alla luce dei titoli posseduti, avrebbe avuto concrete possibilità di ottenere tale migliore trattamento” (cfr. sul punto Cassazione civile sez. lav., 04/03/2024, n.5749; Cassazione civile sez. lav., 12/07/2022, n.22029).
Non è, dunque, certamente, necessaria la dimostrazione che il ricorrente sarebbe risultato vincitore della procedura selettiva per cui è causa ove l' si fosse conformato a buona fede e CP_1 correttezza nell'effettuare la valutazione – trattandosi di accertamento che non potrebbe essere svolto in questa sede non potendosi il Tribunale sostituire alle valutazioni discrezionali del datore di lavoro né nella individuazione dei criteri di valutazione né nella conseguente attribuzione dei punteggi – bensì risulta sufficiente a fondare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da perdita di chance che dagli atti di causa risulti una plausibile occasione perduta e delle concrete possibilità per il di ottenere l'incarico in luogo dei candidati risultati assegnatari delle Pt_1 posizioni rispetto alle quali egli aveva proposto la propria candidatura (all. 11).
Ebbene, valutando i titoli, i requisiti culturali e le esperienze professionali (da cui si possono desumere le attitudini e le capacità professionali) dei concorrenti risultati vincitori e del ricorrente (quali risultano dai curricula allegati) e considerando che risulta pacifico che abbiamo partecipato alla selezione per il conferimento di 5 posizioni organizzative di Responsabile delle
Agenzie Complesse solo 6 candidati, è possibile presumere, secondo parametri di mera possibilità ed in via equitativa, che il avesse il 40 % di chance di risultare vincitore. Pt_1
Pertanto, incontestato che l'assegnazione della posizione organizzativa a cui il Pt_1 aspirava avrebbe comportato, nel corso dei tre anni di durata, una maggiore retribuzione da indennità pari a 63.000 euro, il danno da perdita di chance subito dal ricorrente può essere quantificato nella misura di euro 25.200,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data odierna al saldo.
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L' va dunque condannato al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di CP_1 risarcimento del danno da perdita di chance, della somma di euro 25.200,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data odierna al saldo.
Vanno invece respinte – anche in ragione delle carenze assertive e quindi probatorie – tutte le altre domande risarcitorie avanzate nel ricorso.
9. Passando all'esame della domanda attinente al demansionamento, sostiene il ricorrente che, a seguito dell'assegnazione della responsabilità dell'agenzia complessa di Civitavecchia a
, a far data dall'1 gennaio 2022, egli non avrebbe ricevuto alcuna assegnazione CP_3 di compiti o mansioni, sarebbe stato collocato in una stanza vuota, rimanendo sostanzialmente inattivo e svolgendo soltanto “del tutto informalmente e per occupare un po' di tempo” mansioni “del tutto dequalificanti, oltre che mortificanti per la sua esperienza e per le sue competenze”.
Al fine di verificare la situazione di fatto è stata svolta attività istruttoria.
Ebbene, la teste ha riferito che, pur essendo stato collocato nel Testimone_1 gennaio 2022 in una stanza diversa da quella che occupava in precedenza (quando era responsabile di agenzia), il aveva una collocazione lavorativa funzionale (“La stanza era Pt_1 dotata di arredo essenziale, con monitor e telefono mentre il portatile è in dotazione di ciascun dipendente”) sicchè deve escludersi che si trattasse di una “stanza vuota” come allegato nel ricorso. Parimenti, la teste
, ha confermato che la stanza occupata da nel periodo qui rilevante “era Testimone_2 Pt_1 dotata di scrivania, di arredo” e la teste ha specificato che i primi di gennaio 2022 Testimone_3 il ricorrente si collocò nella ex stanza della responsabile della contabilità, che già da qualche mese aveva ricevuto altro incarico, quindi la stanza era attrezzata come l'aveva lasciata la precedente responsabile.
I testi hanno poi chiarito che il non era inattivo bensì svolgeva specifiche attività Pt_1 lavorative: in particolare, la teste ha affermato che il ricorrente si occupava Testimone_1 dello smistamento delle pec che riguardavano il suo settore specifico ma anche delle pec relative CP_ alla “linea , cioè delle richieste che arrivano dagli utenti tramite spid;
la teste Testimone_2 pur chiarendo di non essere a conoscenza, nel dettaglio, di quali fossero le mansioni del ricorrente, ha potuto riferire che, per il proprio settore (indennità e sussidi) era il ad Pt_1 assegnare a lei le pec che arrivavano dalla mail istituzionale (effettuando deleghe lavorative nei CP_ suoi confronti) e che il gestiva direttamente il portale della linea rispondendo Pt_1 personalmente o segnalando a lei i casi in cui doveva intervenire per specifiche lavorazioni;
la
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teste ha, poi, ricordato che il ricorrente svolgeva attività di gestione delle Testimone_3 istanze provenienti dai cittadini tramite pec e sul portale linea dando riscontro CP_1 direttamente alle mail, o trasferendole ad altri uffici competenti, aggiungendo significativamente che “si tratta di attività che tutti i funzionari svolgono”; ancora, la teste ha aggiunto “Dal mese Tes_3 di maggio 2022 il ricorrente venne inserito nel gruppo della cassa integrazione, dove anch'io ero inserita, e per un periodo abbiamo lavorato insieme;
gestivano le domande di cassa integrazione ordinaria delle aziende;
prima abbiamo fatto un corso di formazione poi, con ordine di servizio, siamo stati inseriti nel gruppo che mi pare a settembre fu sciolto”.
Alla luce di tali risultanze istruttorie, è possibile concludere che il , nel lasso Pt_1 temporale che viene qui in rilievo, ha avuto una postazione lavorativa adeguata ed ha svolto mansioni che rientrano in quelle proprie del livello di inquadramento, dovendosi escludere la dequalificazione e la mortificazione dedotta nel ricorso.
Le relative domande non sono, dunque, suscettibili di accoglimento.
10. La soccombenza reciproca determina la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, condanna a ripetere le operazioni valutative per il CP_1 conferimento delle posizioni organizzative di Responsabile di Agenzia avviate con l'interpello contenuto nel messaggio n. 4274 del 1.12.21, indicando i criteri ed i parametri utilizzati per la valutazione comparativa dei candidati nonché i punteggi da ciascuno conseguiti.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno CP_1 da perdita di chance, della somma di euro 25.200,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data odierna al saldo.
Respinge tutte le altre domande avanzate nel ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 23.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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