Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile
in persona dei magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere Consigliere relatore
3) Dr.ssa Claudia Calabrese
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 274 del Ruolo Generale affari contenziosi delle cause dell'anno 2024, vertente
TRA
,in persona del suo rappresentante Parte 1 e CP 1 legale p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Pancallo Antonio
-APPELLANTI-
[...]
in persona del suo presidente p.t., rappresentata e Controparte_2
,
difesa dall'avv. Mirella Trisolini
-APPELLATA-
Conclusioni dell'appellante: "1) annullare e/o comunque dichiarare priva di efficacia l'ordinanza opposta innanzi al Tribunale;
2) condannare la Controparte_2 al pagamento delle spese e competenze legali relative al doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario."
Conclusioni dell'appellata: "Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita si pronunci per il rigetto del ricorso in appello in quanto totalmente infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma
a seguito di atto di citazione in appello depositato il 15 maggio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 719/2024, emessa in data 25.03.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Parte 1Con ricorso depositato in data 26 settembre 2023, la CP 1 e socio della medesima, proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione n. P 1301 del
1° agosto 2023. Deducevano che in data 24.01.2023, l'automezzo targato GJ931CH, di proprietà della società appellante, nel corso del trasporto in discarica di materiale di risulta, proveniente dalla demolizione di un fabbricato per civile abitazione, giusta permesso di costruire nn. 13 e 14 del 6.10.2020, veniva sottoposto ad un controllo da parte degli Ispettori regionali di vigilanza di CP_2 13/2023/TA ambientale.
All'esito del controllo, gli ispettori accertavano che il Parte 1 , socio della trasportava, a bordo del richiamato automezzo, rifiuti non pericolosi, del peso CP 1 di circa 24 quintali, provenienti da Laterza, via C. Del Prete, i quali, giunti presso la discarica gestita dalla PAPAPIETRO S.r.l., in Laterza, Contrada Difesa Murge, venivano tuttavia rifiutati dal titolare della medesima, dopo averli esaminati, in quanto trattavasi di rifiuti inerti, miscelati con terra e rocce (tale motivo di rifiuto veniva annotato sul formulario rifiuti, precisamente sulla seconda copia del FIR DUI 221384/2002, in atti).
Gli ispettori, preso atto di quanto avvenuto, e preso atto della natura dei rifiuti trasportati (di cui effettuavano rilievo fotografico, in atti), consistenti in materiali inerti, mescolati a terra e roccia, ordinavano al Parte 1 di esibire entro 5 giorni due formulari di rifiuti, uno per la terra e la roccia (codice rifiuti 170504) ed uno per gli inerti
(codice rifiuto 170904), nonché di esibire le analisi. Tutto veniva riportato nel verbale di accertamento, in atti, nel quale si dava atto che il trasgressore si giustificava asserendo l'impossibilità di separare il materiale della demolizione.
Presentati scritti difensivi ed esibito il referto delle analisi di un campione di inerti, proveniente dal cantiere interessato ai lavori di demolizione e costruzione della redatto dallo Studio Analisi Chimiche ed Ambientali S.r.l. in data 19.1.23 (in CP 1 atti), il Dirigente del 1° Settore Servizio sanzioni amministrative della Provincia di CP_2 accertava la violazione della disciplina prevista dall'art 193, comma 1 del d. lgs
152/2006, in quanto il detentore dei rifiuti trasportava rifiuti non pericolosi, sprovvisto di formulario, ritenendo che non vi fossero elementi di dubbi circa la ricostruzione dei fatti accertati, ed ingiungeva agli odierni appellanti il pagamento della somma di €
3.210,00 così come previsto dalla normativa. Gli opponenti con il ricorso sostenevano che l'ingiunzione era illegittima in quanto non vi era alcuna violazione dell'art 193 del d. lgs 152/2006 e delle prescrizioni in materia di classificazione dei rifiuti, prevista dalla delibera 105/2021 “Linee guida
SNPA", poiché si trattava di materiale di risulta, proveniente dalla demolizione, regolarmente autorizzata dal Comune di Laterza, di un vecchio fabbricato, le cui stesse modalità di costruzione non permettevano tuttavia la separazione dei materiali (in particolare gli opponenti deducevano il riempimento dell'intercapedine esistente tra i muri di tompagno con terra e frammenti di roccia).
Inoltre, come certificato dalle analisi effettuate su un campione rappresentativo dei rifiuti da parte dello si trattava di rifiuti Controparte_3 identificati con il codice 17.09.04 ossia "rifiuto misto dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.02” e tale formulario era in possesso del Parte 1 al momento del controllo. Erravano, pertanto, i verbalizzanti nel far riferimento al codice 17.05.04, relativo alla terra e rocce proveniente da scavo, e non da demolizione.
Si costituiva la provincia di CP_2 chiedendo il rigetto della domanda attorea rilevando che, partendo dal presupposto che i verbali provenienti dai pubblici ufficiali hanno fede privilegiata fino a querela di falso, sulla base della disciplina sullo smaltimento dei rifiuti (richiamata nell'atto di costituzione), i ricorrenti erano responsabili della trasgressione contestata, perché il trasportatore non aveva accertato che fosse stata effettivamente fatta la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti prima del conferimento in discarica, e cioè terra e rocce, da un parte e rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione dall'altra, ed aveva trasportato i rifiuti senza la loro materiale separazione, e senza munirsi di due formulari separati, uno per terra e rocce (cod. 17.05.04), l'altro per rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
(cod. 17.09.04); pertanto, il trasportatore, al momento dell'infrazione, era privo del formulario richiesto dall'art 193 d.lgs. 152/2006.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la sentenza n 719/2024. Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione con conferma dell'ordinanza ingiunzione n. P 1301, emessa dalla provincia di CP 2 in data 01.08.2023, evidenziando che gli opponenti non avevano dimostrato i fatti modificativi o estintivi della pretesa ingiunzione, quali la dedotta impossibilità di separare i rifiuti inerti dalla terra e dalla roccia, né avevano impugnato con querela di falso, quanto gli operanti avevano accertato essere accaduto alla loro presenza.
Avverso tale sentenza hanno proposto tempestiva impugnazione, dinanzi a codesta
Corte d'Appello, il Parte 1 CP 1 riproponendo le ragioni sottese alla ed proposta opposizione, e chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento dell'ordinanza opposta. per insistere nel Controparte_2Si è costituita tempestivamente in giudizio la rigetto dell'appello e nella conferma della sentenza impugnata. All'udienza collegiale dell'11.04.2025 i difensori delle parti hanno discusso, riportandosi ai propri scritti ed alle proprie conclusioni e la causa è stata decisa con immediata lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
L'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto infondata l'opposizione, evidenziando che i ricorrenti non avessero dimostrato le ragioni per le quali non potessero ritenersi responsabili della violazione contestata, consistente nel trasporto di rifiuti non pericolosi, sprovvisti del formulario prescritto dalla normativa, dal momento che il trasporto era invece provvisto del formulario previsto dalla fattispecie in esame, ossia quello relativo a rifiuti misti dell'attività di demolizione e costruzione (codice 170904).
Il motivo non è fondato poiché come si evince dal verbale di accertamento, che fa fede sino a querela di falso, il materiale trasportato era costituito da rifiuti contenenti terra, roccia e inerti. Tale accertamento esperito dagli operanti peraltro è anche suffragato dal rilievo fotografico effettuato nell'immediatezza del controllo ed allegato al verbale predetto.
Secondo la classificazione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, richiamata anche dagli stessi opponenti, i rifiuti consistenti in rocce e terra sono identificati con il codice 170504, mentre i rifiuti inerti derivanti da demolizione e costruzione sono identificati con il codice 170904. La violazione commessa è consistita proprio nel non aver trattato e separato gli inerti dalla terra e dalla roccia, materiali che possono essere separati (tant'è che hanno codici diversi e necessitano di formulari separati), senza che gli opponenti abbiano in qualche modo dimostrato l'impossibilità tecnica e scientifica della loro separazione. Come emerge dagli atti, e non è neanche contestato dagli opponenti, al momento dell'accertamento, il Parte 1 possedeva esclusivamente il formulario con codice 170904, nonostante i rifiuti inerti da demolizione fossero mescolati a terra e rocce. Infine, lo stesso Parte 1 ammetteva l'addebito, affermando a verbale l'incapacità di separare i rifiuti inerti da terra e rocce.
Ancora, gli appellanti hanno evidenziato di aver dimostrato la natura del rifiuto trasportato, consistente in rifiuti misti dell'attività di demolizione, esibendo l'analisi eseguita dallo su un campione di tali rifiuti, in data Controparte_3
19.1.23, prima dell'accertamento, che li aveva qualificati proprio con il codice 17.09.04, ossia "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01,
17 09 02 e 17 09 03". Suddetto codice era proprio quello riportato sul formulario mostrato agli ispettori. Il referto, tuttavia, non è sufficiente a provare l'impossibilità di separarei rifiuti trasportati dalla CP 1 in occasione dell'accertamento, perché ha ad oggetto un campione di 1 Kg, mentre i rifiuti trasportati in data 24.1.23 sono di circa 23 quintali.
Anzi, appare la riprova che i rifiuti potevano essere separati, tant'è che nel campione ispezionato non sono rinvenute tracce di terra o roccia, ma soltanto rifiuti inerti della demolizione o costruzione. Ma, soprattutto, non elide la fede privilegiata del verbale di accertamento, in cui si da atto, fino a querela di falso, che i rifiuti inerti erano miscelati proprio con terra e roccia, circostanza anche ammessa dagli stessi appellanti, nel momento in cui hanno dedotto, a più riprese, l'impossibilità (puramente teorica e sprovvista di prova) di separare il materiale della demolizione.
L'appello, per tali ragioni, deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al rigetto integrale dell'appello principale consegue altresì la condanna dell'appellante alla rifusione. delle spese di lite del presente grado di giudizio che, tenuto conto del valore e della non complessità della controversia, applicati i valori minimi stabiliti con il D.M. n. 147/2022, vengono liquidate in euro 962,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Al rigetto dell'impugnazione principale consegue l'obbligo dell'odierna parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 1, quater, del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, definitivamente
-
pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Civile,
n. 719/2024, pubblicata in data 25/03/2024, proposto da Parte 1 e CP 1 nei confronti della Controparte_2 così provvede:
,
1)RIGETTA l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata.
2)CONDANNA Parte 1 e CP 1 in solido tra loro, al pagamento in favore dell'odierna parte appellata delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 962,00 per compenso, oltre accessori di legge.
3)Sussistono i presupposti affinché l'odierna parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. del 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, in data 11.4.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(Dr.ssa Claudia Calabrese) D.ssa Anna Maria Marra