Articolo 26 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
Articolo 25Articolo 27
Versione
26 gennaio 1948
Art. 26.
Dopo l'art. 84, e' aggiunto il seguente:
"Art. 84-bis. - Le norme che stabilissero, nella legge elettorale per il senato della Repubblica, nuove sanzioni a carico di coloro che si astengono dal voto, saranno applicabili anche per le elezioni della Camera dei deputati".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1948