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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 23 aprile 2024 ed iscritta al n.
716 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dal proc. dom. avv. Chiara Scaccabarozzi del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Merate
alla via Terzaghi n. 10, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (CF. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]de' Controparte_1 C.F._2
Busi alla via Casarola n. 7/B
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale e contestuale divorzio.
All'udienza del 7 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per parte ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Brivio (LC),
così come trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (Anno 2004, Numero 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1),
alle condizioni della sentenza di separazione dove viene disposto l'affido super esclusivo e un contributo al mantenimento
di € 400,00 a figlio oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 23.4.2024, ha chiesto la Parte_1
separazione giudiziale e, all'esito, il divorzio da , sposato con il rito previsto per i Controparte_1
Testimoni di Geova a Brivio in data 10.7.2004. Ha esposto come dall'unione sono nati i figli Per_1
Pe (in data 23.1.2009) e (in data 13.4.2013), entrambi ancora minorenni, e che, non appena comunicata al marito la sua intenzione di separarsi, questi ha rassegnato le dimissioni dalla società in cui lavorava e il 14.10.2023 se ne è andato di casa, rendendosi ad oggi irreperibile.
2. - Ricorso introduttivo e decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati nelle forme dell'art. 143 c.p.c. in data 18.5.2024 nella casa comunale dell'ultima residenza nota, ossia quella familiare in Torre de' Busi: poiché non si è ad oggi costituito in giudizio, ne va Controparte_1
ribadita la declaratoria di contumacia.
3. - Con sentenza n. 18/2025 del 7/14.1.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei
Pe coniugi, i due figli minorenni e sono stati affidati alla madre nelle forme dell'affidamento Per_1
c.d. super-esclusivo, con assegnazione alla della casa familiare di Torre de' Busi, via Parte_1
Casarola n. 7/B; per l'assenza del è stato sospeso il diritto di visita ai figli e gli è stato imposto CP_1
di contribuire la mantenimento della prole con assegno mensile di euro 400,00 per ciascuno dei due figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2025 ed il 70% delle spese straordinarie per la prole, come da Protocollo in uso al Tribunale.
Con separato decreto, il Collegio ha disposto la rimessione della causa dinanzi al Giudice
Relatore per la contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. - All'udienza del 7.10.2025 si è presentata personalmente la ricorrente, che ha ribadito come nelle more del giudizio il abbia continuato a non vedere né contattare la figlia maggiore, CP_1
mentre col figlio più piccolo tiene contatti mediante WhatsApp ma senza comunque fargli visita, perché “dice di non avere il tempo perché lavora”. A tutt'oggi non è nota la residenza del convenuto pagina 2 di 7 (“In realtà non si sa dove sia, anche se mantiene la residenza presso la casa della di lui madre, che ho
sentito telefonicamente ormai un anno e mezzo fa, per avere notizia su dove si trovasse mio marito, ma
mi ha coperto di insulti e non mi ha detto dove fosse perché ciò non mi doveva interessare”) né si sa dove lavori (“Ribadisco di non sapere dove lavori. Non riesco contattarlo neanche telefonicamente”).
Non ottempera al mantenimento previsto nella sentenza di separazione, versando “solo 200,00 euro a
figlio quando gli garba. Nulla paga delle spese straordinarie”.
5. - Dal momento che i rapporti fra i due coniugi si sono definitivamente interrotti dal
14.10.2023, appare impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda di divorzio deve essere senz'altro accolta. In particolare, la domanda si fonda sull'art. 3 n. 2
lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata con sentenza passata in giudicato, si sia protratta ininterrottamente per 12 mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento dell'autorizzazione a vivere separati, disposta con ordinanza del 25.9.2024 ed a seguito della sentenza di separazione n. 18/2025 del 7/14.1.2025, passata in giudicato, i coniugi non si sono riconciliati.
6. - Il Collegio prende atto del fatto che la situazione che si è presentata all'inizio del giudizio e che ha portato all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, assunti poi nella sentenza di separazione, si è mantenuta invariata ad oggi.
Vanno pertanto bissate le condizioni già valutate positivamente nella sentenza di separazione, in assenza di variazione dei presupposti di fatto: nella totale assenza del padre va mantenuto l'affidamento dei due figli minori alla madre nelle forme del c.d. affidamento super-esclusivo, con conseguente rimessione di ogni decisione riguardante i figli unicamente a il perdurare del Parte_1
disinteresse del padre verso i figli comporta la non necessità di regolare le modalità di visita padre/figli,
che restano sospese.
Anche sotto il profilo economico, dato che il ha volutamente lasciato il lavoro come CP_1
dipendente che gli consentiva uno stipendio medio mensile di euro 2.400,00 e se ne sconosce la nuova occupazione (che sembrerebbe avere all'estero), il Collegio ribadisce il concorso paterno al pagina 3 di 7 mantenimento della prole nella misura di euro 400,00 per ciascuno dei due figli (per 12 mensilità e maggiorato della rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2025), oltre al
70% delle spese straordinarie per la prole, secondo il Protocollo in uso a questo Tribunale e meglio declinato in dispositivo. In virtù dell'affidamento dei figli, l'assegno unico va integralmente corrisposto a Parte_1
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza, e, perciò, il resistente contumace va condannato a rifonderle alla ricorrente nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria né scritti conclusivi, ma con doppia fase, separazione e divorzio) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147
– in euro 5.810,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in compassione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra (nata a [...] il Parte_1
14.6.1983) e (nato a [...] il [...]) con il rito previsto per i Testimoni di Controparte_1
Geova a Brivio in data 10.7.2004 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune,
reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II, serie A, numero 7);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brivio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE
Pe l'affido dei due figli minorenni e alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super- Per_1
esclusivo, sicché ogni decisione riguardante i figli spetta unicamente a Parte_1
ASSEGNA la casa familiare di Torre de' Busi, via Casarola n. 7/B, alla madre con quanto l'arreda;
SOSPENDE
il diritto di visita del padre ai due figli;
PONE
pagina 4 di 7 a carico di l'obbligo di corrispondere a in via anticipata entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 10 di ogni mese (a partire dalla mensilità di maggio 2024), la somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei due figli per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2025, nonché il 70% delle spese straordinarie per la prole, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni pagina 5 di 7 private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno;
DISPONE
che l'assegno unico sia percepito integralmente da Parte_1
ON
pagina 6 di 7 e rifondere a le spese di lite per euro 5.810,00 oltre 15% spese Controparte_1 Parte_1
generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 16 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 23 aprile 2024 ed iscritta al n.
716 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (CF. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dal proc. dom. avv. Chiara Scaccabarozzi del foro di Lecco, con elezione di domicilio in Merate
alla via Terzaghi n. 10, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (CF. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]de' Controparte_1 C.F._2
Busi alla via Casarola n. 7/B
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale e contestuale divorzio.
All'udienza del 7 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per parte ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Brivio (LC),
così come trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (Anno 2004, Numero 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1),
alle condizioni della sentenza di separazione dove viene disposto l'affido super esclusivo e un contributo al mantenimento
di € 400,00 a figlio oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 23.4.2024, ha chiesto la Parte_1
separazione giudiziale e, all'esito, il divorzio da , sposato con il rito previsto per i Controparte_1
Testimoni di Geova a Brivio in data 10.7.2004. Ha esposto come dall'unione sono nati i figli Per_1
Pe (in data 23.1.2009) e (in data 13.4.2013), entrambi ancora minorenni, e che, non appena comunicata al marito la sua intenzione di separarsi, questi ha rassegnato le dimissioni dalla società in cui lavorava e il 14.10.2023 se ne è andato di casa, rendendosi ad oggi irreperibile.
2. - Ricorso introduttivo e decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati nelle forme dell'art. 143 c.p.c. in data 18.5.2024 nella casa comunale dell'ultima residenza nota, ossia quella familiare in Torre de' Busi: poiché non si è ad oggi costituito in giudizio, ne va Controparte_1
ribadita la declaratoria di contumacia.
3. - Con sentenza n. 18/2025 del 7/14.1.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei
Pe coniugi, i due figli minorenni e sono stati affidati alla madre nelle forme dell'affidamento Per_1
c.d. super-esclusivo, con assegnazione alla della casa familiare di Torre de' Busi, via Parte_1
Casarola n. 7/B; per l'assenza del è stato sospeso il diritto di visita ai figli e gli è stato imposto CP_1
di contribuire la mantenimento della prole con assegno mensile di euro 400,00 per ciascuno dei due figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2025 ed il 70% delle spese straordinarie per la prole, come da Protocollo in uso al Tribunale.
Con separato decreto, il Collegio ha disposto la rimessione della causa dinanzi al Giudice
Relatore per la contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. - All'udienza del 7.10.2025 si è presentata personalmente la ricorrente, che ha ribadito come nelle more del giudizio il abbia continuato a non vedere né contattare la figlia maggiore, CP_1
mentre col figlio più piccolo tiene contatti mediante WhatsApp ma senza comunque fargli visita, perché “dice di non avere il tempo perché lavora”. A tutt'oggi non è nota la residenza del convenuto pagina 2 di 7 (“In realtà non si sa dove sia, anche se mantiene la residenza presso la casa della di lui madre, che ho
sentito telefonicamente ormai un anno e mezzo fa, per avere notizia su dove si trovasse mio marito, ma
mi ha coperto di insulti e non mi ha detto dove fosse perché ciò non mi doveva interessare”) né si sa dove lavori (“Ribadisco di non sapere dove lavori. Non riesco contattarlo neanche telefonicamente”).
Non ottempera al mantenimento previsto nella sentenza di separazione, versando “solo 200,00 euro a
figlio quando gli garba. Nulla paga delle spese straordinarie”.
5. - Dal momento che i rapporti fra i due coniugi si sono definitivamente interrotti dal
14.10.2023, appare impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda di divorzio deve essere senz'altro accolta. In particolare, la domanda si fonda sull'art. 3 n. 2
lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata con sentenza passata in giudicato, si sia protratta ininterrottamente per 12 mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento dell'autorizzazione a vivere separati, disposta con ordinanza del 25.9.2024 ed a seguito della sentenza di separazione n. 18/2025 del 7/14.1.2025, passata in giudicato, i coniugi non si sono riconciliati.
6. - Il Collegio prende atto del fatto che la situazione che si è presentata all'inizio del giudizio e che ha portato all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, assunti poi nella sentenza di separazione, si è mantenuta invariata ad oggi.
Vanno pertanto bissate le condizioni già valutate positivamente nella sentenza di separazione, in assenza di variazione dei presupposti di fatto: nella totale assenza del padre va mantenuto l'affidamento dei due figli minori alla madre nelle forme del c.d. affidamento super-esclusivo, con conseguente rimessione di ogni decisione riguardante i figli unicamente a il perdurare del Parte_1
disinteresse del padre verso i figli comporta la non necessità di regolare le modalità di visita padre/figli,
che restano sospese.
Anche sotto il profilo economico, dato che il ha volutamente lasciato il lavoro come CP_1
dipendente che gli consentiva uno stipendio medio mensile di euro 2.400,00 e se ne sconosce la nuova occupazione (che sembrerebbe avere all'estero), il Collegio ribadisce il concorso paterno al pagina 3 di 7 mantenimento della prole nella misura di euro 400,00 per ciascuno dei due figli (per 12 mensilità e maggiorato della rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2025), oltre al
70% delle spese straordinarie per la prole, secondo il Protocollo in uso a questo Tribunale e meglio declinato in dispositivo. In virtù dell'affidamento dei figli, l'assegno unico va integralmente corrisposto a Parte_1
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza, e, perciò, il resistente contumace va condannato a rifonderle alla ricorrente nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria né scritti conclusivi, ma con doppia fase, separazione e divorzio) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147
– in euro 5.810,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in compassione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra (nata a [...] il Parte_1
14.6.1983) e (nato a [...] il [...]) con il rito previsto per i Testimoni di Controparte_1
Geova a Brivio in data 10.7.2004 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune,
reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II, serie A, numero 7);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brivio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE
Pe l'affido dei due figli minorenni e alla madre nelle forme dell'affidamento c.d. super- Per_1
esclusivo, sicché ogni decisione riguardante i figli spetta unicamente a Parte_1
ASSEGNA la casa familiare di Torre de' Busi, via Casarola n. 7/B, alla madre con quanto l'arreda;
SOSPENDE
il diritto di visita del padre ai due figli;
PONE
pagina 4 di 7 a carico di l'obbligo di corrispondere a in via anticipata entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 10 di ogni mese (a partire dalla mensilità di maggio 2024), la somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei due figli per 12 mensilità e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2025, nonché il 70% delle spese straordinarie per la prole, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni pagina 5 di 7 private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno;
DISPONE
che l'assegno unico sia percepito integralmente da Parte_1
ON
pagina 6 di 7 e rifondere a le spese di lite per euro 5.810,00 oltre 15% spese Controparte_1 Parte_1
generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 16 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 7 di 7