Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2024, n. 2389
CASS
Sentenza 24 gennaio 2024

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Il pagamento della provvigione, allorquando una delle parti contraenti sia costituita da più soggetti in ragione della comunione nel diritto alienato o acquistato, grava su tutti i contitolari, quand'anche taluno di essi non abbia conferito l'incarico né abbia preso parte alla fase delle trattative, avendo comunque utilizzato i risultati dell'attività del mediatore, ed ha natura solidale, in applicazione della regola generale che vale per tutte le obbligazioni assunte da più soggetti, riferendosi la regola della ripartizione pro quota di cui all'art. 1755 c.c. alla provvigione dovuta dalla parte acquirente e dalla parte alienante.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2024, n. 2389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2389
Data del deposito : 24 gennaio 2024

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