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Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/07/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 247 del 3.7.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 522 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Rodolfo Sartini;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Giulia Mazzetti e dell'Avv. Luca Magherini;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 441 bis c.p.c.).
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: a) accertare e dichiarare l'illegittimità ed ingiustificatezza del licenziamento comunicato il 2 gennaio
2023 e per l'effetto: b) condannare la convenuta, alla reintegrazione della ricorrente, con pagamento di tutte le retribuzioni mensili di fatto fino alla reintegra, con accessori di legge fino al soddisfo;
c) in subordine, e salvo gravame, condannare la convenuta al pagamento di 36 mensilità dell'ultima retribuzione mensile di fatto, inclusi gli eventuali
1 aumenti contrattuali medio tempore maturati, con accessori di legge fino al soddisfo;
d) condannare la convenuta al pagamento degli interessi e della rivalutazione su ogni somma in favore della ricorrente;
e) condannare, in ogni caso, la convenuta alla corresponsione delle competenze di fine rapporto e differenze retributive con i loro effetti come indicato al paragrafo D) in diritto;
f) condannare la convenuta al pagamento di spese ed onorari del giudizio.
Resistente: in tesi: - rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato per i motivi esposti;
in ipotesi - in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso avversario, limitare l'indennità risarcitoria al minimo edittale;
in ogni caso - accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Ricorrente a titolo di indennità di cassa;
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. espone di essere assunta a tempo determinato dalla società con Parte_1 Controparte_1 qualifica di impiegata di II livello (e, successivamente, di I livello), in data 13 gennaio 2022 con scadenza del rapporto alla data del 16 gennaio 2023 e mansioni di “addetta alla contabilità”. Tale rapporto veniva convertito in contratto a tempo indeterminato a partire dal mese di luglio 2022 e rimaneva in essere fino al 2.1.2023, data in cui la SI.ra è stata licenziata per giustificato Pt_1 motivo oggettivo.
Dopo aver azionato decreto ingiuntivo per le competenze di fine rapporto (da cui risulta scaturito un giudizio di opposizione, sempre pendente presso il Tribunale di Prato), con la presente iniziativa giudiziaria la SI.ra impugna il licenziamento, sostenendone l'illegittimità sia per l'insussistenza Pt_1 delle ragioni poste alla base del recesso sia per violazione dell'obbligo di repêchage.
Chiede, quindi, l'applicazione della tutela prevista dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 23 del 2015, ovvero, in subordine, ai sensi del primo comma della medesima disposizione, nella misura massima di trentasei mensilità.
La ricorrente, inoltre, rivendica differenze retributive a titolo di differenza sull'indennità di mancato preavviso, di indennità di cassa e di TFR, quantificate in complessivi € 6.268,65.
2. Si è costituita la società chiedendo l'integrale rigetto della domanda attrice, Controparte_1 ovvero, in subordine, il contenimento della tutela all'indennità risarcitoria nella misura minima prevista.
Dopo aver contestato alcune delle mansioni che la ricorrente assume di aver svolto all'interno dell'impresa e lo svolgimento di mansioni per ulteriori imprese, diverse dalla datrice di lavoro, la società deduce la legittimità della misura adottata, peraltro nei confronti di altra dipendente
2 ( , e deputata ad una scelta organizzativa effettiva, ovvero quella di esternalizzare Persona_1
l'attività amministrativo – contabile prima allo con sede in Bientina e, Controparte_2
Cont successivamente, alla società “ con studio in Prato. Rappresenta che, pertanto, Controparte_4 nell'ufficio cui era addetta la ricorrente è rimasta unicamente una figura lavorativa, ovvero
[...]
di maggiore anzianità di servizio, che ha proseguito il rapporto di lavoro part time al 50%. Per_2
Contesta, altresì, la sussistenza di ulteriori posizioni in cui la dipendente poteva essere impiegata, dal momento che l'ulteriore personale, in forza presso un punto vendita in Prato, aveva mansioni inferiori ed eterogenee rispetto al bagaglio professionale della ricorrente (trattandosi di addetti alla vendita).
Nega la spettanza dell'indennità di cassa, alla luce delle mansioni svolte e contesta i conteggi, in quanto consistenti in una mera tabella riepilogativa e, pertanto, ritenuta priva di valore probatorio.
3. La causa risulta essere stata istruita con la documentazione offerta dalle parti e con prova orale.
Nel corso di causa, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, risulta essere stata emessa ordinanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c. per la somma di €. €. 2.223,00 a titolo di differenza sul mancato preavviso ed €. 2339,96 a titolo di TFR. All'esito della discussione orale, il Tribunale, mediante pubblicazione del dispositivo, ha accolto parzialmente il ricorso, riservando il deposito delle motivazioni, in ragione del carico del lavoro dell'ufficio, in sessanta giorni.
4. Come noto, secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova del giustificato motivo oggettivo e dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato, in quanto requisiti di legittimità del recesso datoriale (cfr. Cass., n. 34051/2022). Tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 125/2022 cit., dopo avere ricordato che è onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento, alla luce della
L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5, che completa e rafforza, sul versante processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi, con riferimento al licenziamento intimato per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (L. n. 604 del
1966, art. 3) ha precisato che "il fatto che è all'origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore".
3 In sostanza sul datore di lavoro incombe la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo e del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore, che può essere data con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi.
5. Nel caso di specie, la lettera di licenziamento così recita: “In considerazione della decisione di esternalizzare l'attività dell'ufficio amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/66, siamo spiacenti di doverLa informare che abbiamo deciso di privarci della Sua collaborazione. Il provvedimento viene adottato in quanto la ha deciso di organizzare diversamente il reparto amministrazione. Dal 01.01.2023, infatti, Controparte_1
l'attività di carattere amministrativo - contabile e di carattere finanziario che fino ad oggi è stata di competenza del posto da Lei ricoperto, verrà esternalizzata e affidata a soggetti terzi. Lei attualmente risulta assunta con mansioni riconducibili al complesso di attività che la Scrivente ha deciso di esternalizzare. Considerato anche il fatto che non risulta ricollocabile in altre mansioni equivalenti o deteriori rispetto a quelle fin qui svolte, ci vediamo costretti a interrompere il rapporto di lavoro in essere. In relazione a quanto sopra, il provvedimento di licenziamento ha effetto immediato ed il periodo di preavviso contrattualmente previsto, pari a 60 giorni di calendario (dal 01/01/2023 al
01/03/2023), Le sarà retribuito assieme alle spettanze di fine rapporto”.
6. Il licenziamento, quindi, risulta fondato sull'esternalizzazione dell'attività amministrative e contabili nel cui ambito risultano essere collocate le mansioni della SI.ra e sulla dedotta Pt_1 impossibilità di collocare utilmente la lavoratrice in altra posizione.
7. Il licenziamento risulta critico, se non altro, sotto il profilo dell'obbligo di repêchage.
In proposito, pare opportuno rammentare che l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse costituisce elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore;
al fine di effettuare un vero bilanciamento di interessi tra la libertà di iniziativa economica e i valori sociali di cui all'art. 41, secondo comma, Cost., il giudice deve verificare il fattivo sforzo di reinserimento del lavoratore, sia in mansioni dello stesso livello contrattuale di inquadramento delle mansioni soppresse sia in mansioni inferiori (tra le quali, per coordinamento logico con le previsioni del novellato art. 2103 c.c., vanno privilegiate quelle del livello immediatamente inferiore).
In ordine all'onere di allegazione di posti disponibili per una utile ricollocazione, è stato osservato che esigere che sia il lavoratore licenziato a spiegare dove e come potrebbe essere ricollocato all'interno dell'azienda significa, se non invertire sostanzialmente l'onere della prova (che - invece - la legge n. 604 del 1966, art. 5, pone inequivocabilmente a carico del datore di lavoro), quanto meno
4 divaricare fra loro onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all'altra, una scissione che non si rinviene in nessun altro caso nella giurisprudenza di legittimità. Invece, alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione.
Occorre aggiungere che, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda ai fini del repêchage, ove il lavoratore medesimo non indichi posizioni lavorative alternative oppure indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili ma queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata dal giudice al fine di escludere la possibilità del predetto repêchage; ma tali principi operano sul diverso piano della ricostruzione del quadro probatorio.
8. Nel caso di specie, si osserva che parte resistente fonda l'assolvimento dell'obbligo di repêchage, da un lato sulla inesistenza di posizioni lavorative presso la sede legale, trattandosi non di una sede operativa (circostanza non sconfessata da elementi di segno contrario), dall'altro, sull'inesistenza di posizioni presso il punto vendita sito in Prato in cui collocare la ricorrente, tenuto conto anche del diverso bagaglio professionale della stessa rispetto alle addette alla vendita. Parte resistente allega le posizioni del personale in forza al punto vendita, indicando, oltre a posizioni di addetti alla vendita e di magazzinieri, anche una posizione, part time, di impiegata amministrativa di secondo livello, ricoperta da che assume essere di maggiore anzianità rispetto alla Persona_3 ricorrente.
Purtuttavia, tale asserzione risulterebbe dirimente se la lavoratrice fosse rimasta in forze alle società, laddove è la stessa resistente, nel momento in cui delinea il radicale ridimensionamento dell'ufficio amministrativo della ad allegare anche documentalmente le dimissioni Controparte_1 telematiche della lavoratrice avvenute il 29.12.2022 con efficacia dal 31.12.2022 (all. 10 Per_3 resistente) e, sotto altro profilo, a non addurre i passaggi che l'hanno portata al nuovo incarico presso il punto vendita.
Dall'istruttoria e dall'esame della teste non risultano elementi che consentano di Per_3 differenziare utilmente la professionalità della lavoratrice rispetto alla testimone.
Ne deriva che, in assenza di tali elementi, non può dirsi provata l'impossibilità di collocare, su suo consenso, la dipendente presso il punto vendita, con la posizione ricoperta dalla lavoratrice
5 che, alla luce delle dimissioni avvenute (e dell'assenza di elementi che consentano di Per_3 contestualizzare le stesse), non può dirsi più anziana della ricorrente.
Sul punto, difatti, non risulta che il datore di lavoro abbia prospettato alla lavoratrice tale posizione, in modo da considerare assolto l'obbligo di repêchage a fronte dell'eventuale rifiuto della
SI.ra rispetto all'impiego ricoperto dalla SI.ra che, si ripete, era dimissionaria e, Pt_1 Per_3 pertanto, non risultava coprire, per quanto consta, tale posizione nel momento in cui la società ha provveduto al licenziamento della lavoratrice.
9. Tanto basta per l'accertamento di un vizio del licenziamento idoneo ad attivare la tutela di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, attese anche le ambiguità in punto di insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, alla luce dell'esame della visura camerale della società resistente (in cui i lavoratori alla fine dell'anno 2022 erano individuati nel numero di 16)
e del LUL prodotto con riferimento alla mensilità di dicembre 2022 (in cui i lavoratori risultano essere più di quindici). In proposito, difatti, nonostante l'onere di allegazione e prova gravante sulla società, non risulta alcuna indicazione sulle modalità di calcolo del personale in forza della società che consenta di superare il dato numerico rinvenibile da tali documenti.
10. Occorre registrare che, alla data di pubblicazione del dispositivo, non era ancora intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 128 del 16.7.2024, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 23 del 2014, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d. repêchage).
Ad ogni buon conto, se la decisione risente, da un lato, dell'assenza della necessità di tale valutazione (attesa la violazione dell'obbligo di repechage, che conduce – va- all'applicazione della stessa tutela che al momento era prevista circa la prova del giustificato motivo oggettivo), dall'altro, la scrivente ha comunque valutato incidentalmente (al fine di eventualmente aggiornare l'udienza nell'attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, vista la questione pendente), la sussistenza della ragione d'impresa addotta quale motivo economico di licenziamento.
Sul punto, si osserva, conformemente a quanto stabilito in sede di legittimità, che è sufficiente, per la legittimità del recesso, la dimostrazione dell'effettività della scelta imprenditoriale, la quale non
è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità in ossequio al disposto dell'art. 41
6 Costituzione (Cass., n. 15401 del 2020 e successive conformi, tra cui, da ultimo Cass., n. 10660 del
2024).
Conclusivamente, il giudice, da un lato, può e deve verificare l'effettività della ragione addotta dal datore di lavoro, nonché la sussistenza del nesso causale tra la scelta imprenditoriale e l'implicazione che ne è stata tratta, senza, dall'altro lato, poter ingerirsi nell'opportunità economico-organizzativa della determinazione datoriale.
Sul punto, non può escludersi, come invece assunto dalla ricorrente nelle proprie difese, la sussistenza dell'effettiva esternalizzazione di una parte dell'attività dell'ufficio cui era addetta la ricorrente. La circostanza è confermata dal teste , il quale ha indicato che la società di cui è Tes_1 legale rappresentante si occupa delle questioni contabili, affermando, di converso, che l'unica attività deputata all'ufficio risulta essere unicamente quella finanziaria, per la gestione delle scritture relative alle banche. Del resto, anche il teste ha confermato di interfacciarsi con il commercialista e non Tes_2 con la società per gli aspetti concernenti la tenuta della contabilità.
Inoltre, non risultano ulteriori assunzioni presso la società in posizioni analoghe a quelle svolte dalla lavoratrice (sul punto, l'asserzione di certamente è generica e non necessariamente Tes_2 riferibile all'ufficio della ricorrente) e non vi sono elementi, pertanto, per ritenere che l'attività residua non sia svolta dal personale rimasto in forze in azienda pacificamente di Persona_2 maggiore anzianità della lavoratrice e sulla cui posizione si è preso posizione Persona_3 supra).
Non risulta francamente influente su tale quadro la testimonianza resa in altro giudizio dal SI. su cui parte ricorrente ha insistito anche nelle proprie note anche riproducendone il CP_2 contenuto (nonostante il rigetto dell'istanza di acquisizione del verbale da parte del Tribunale), in quanto la stessa certamente non è idonea ad elidere l'avvenuta esternalizzazione dell'attività in favore di altro studio, confermata nell'ambito del presente giudizio.
Ne consegue che le asserzioni della ricorrente sul punto non risultano comunque persuasive anche se, si ripete, la decisione sul punto rispecchia quello che era lo stato dell'art. 3 d.lgs. 23 del
2015 prima dell'intervento della Corte Costituzionale.
11. RD (in quanto presente unicamente nelle note difensive) e, comunque non supportata da idonee allegazioni è la richiesta di applicazione della più estesa tutela reintegratoria piena di cui all'art. 2 d.lgs. n. 23 del 2015, che come noto, richiede un quid pluris (motivo discriminatorio o altro motivo illecito), della cui prova è onerato il lavoratore;
si tratta quindi di una fattispecie diversa su cui, oltre
7 ad essersi verificate le preclusioni assertive proprie del rito lavoro, non si registrano comunque idonei elementi di allegazione e prova in ordine a quale sia l'ipotesi di nullità che la parte ricorrente vorrebbe applicata al caso di specie.
12. Attesa, quindi, l'applicazione, al caso di specie, della tutela di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 23 citato, e venendo alla quantificazione della relativa indennità, occorre valorizzare, da un lato l'anzianità di servizio del lavoratore, dall'altro, le condizioni economiche dell'impresa al momento del licenziamento, indicate come floride in punto di fatturato, senza smentita sul punto da parte della resistente.
Si reputa, pertanto, equa la misura di dieci mensilità. La commisurazione dell'indennità risulta individuabile in €. 2.536,26 (come allegato dal ricorrente e non specificatamente contestato dalla resistente). A tale somma devono aggiungersi, per legge, rivalutazione monetaria e interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo.
13. Non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, dell'indennità di cassa, che la normativa contrattualcollettiva accorda al dipendente “normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze” (art. 218 CCNL commercio).
Orbene, sia la giurisprudenza di merito che di legittimità (Cass., n. 2212 del 2016; Cass S.U. Ord.
5 settembre 2019, n. 22294) postulano unanimemente, quale requisito ricorrente per il pagamento dell'indennità di maneggio denaro, che tale maneggio costituisca la "mansione prevalente", dovendo, altresì, ricorrere i requisiti dell'esecuzione di "riscossioni e pagamenti" e della "responsabilità, per errori, anche finanziari", per cui, se tali contenuti non sono individuati come prevalenti, poiché affiancati, accessori o consequenziali ad altre attività costituenti la mansione, risultano insufficienti, di per sé, a dare titolo a tale indennità.
Trattasi quindi di indennità che spetta al lavoratore le cui mansioni, pur in un più ampio contesto di compiti, siano caratterizzate dal maneggio di danaro in una forma non meramente sporadica ed eccezionale, essendo un emolumento che trova la sua ratio nel rischio che grava sul lavoratore, la cui normale mansione consiste nel continuo maneggio di denaro per riscossione e pagamenti, di incorrere in errori di computo del danaro che gli viene assegnato
Ebbene, dall'istruttoria è emerso (v. testimonianza di che la ricorrente fosse Persona_3 deputata alle mansioni proprie di un ufficio amministrativo e contabile, quindi, di registrazioni contabili e di controllo dei documenti (fatture, spese, bonifici in arrivo): trattasi, pertanto, di
8 mansioni diverse da quelle cui è collegato un vero e proprio maneggio del denaro (proprio, ad esempio, di chi svolga la mansione di cassiere).
14. Deve essere, di converso, confermata la spettanza degli ulteriori emolumenti, come da ordinanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c. del 28.12.2023.
Trattasi, innanzitutto, di spettanze che non sono oggetto del giudizio di opposizione pendente, dal momento che il dato letterale del ricorso monitorio fa riferimento unicamente alle competenze di fine rapporto ed alle indennità di preavviso contenute nella busta paga, con espressa riserva di separata iniziativa giudiziaria. Pertanto, non vi sono preclusioni all'accertamento nell'ambito del presente giudizio, né vi sono rischi di litispendenza atteso il petitum del giudizio di opposizione (cui è estraneo il TFR e la differenza sull'indennità di preavviso).
Quanto alla differenza sull'indennità di preavviso, stante la disposizione di cui all'art. 247 CCNL applicato al rapporto, occorre considerare che il rapporto risulta interrotto in data successiva al primo giorno del mese (ovvero il 2.1.2023), con conseguente violazione del diritto della lavoratrice a vedersi decorrere il preavviso dal giorno 16.
Ne deriva che la ricorrente ha certamente il diritto all'indennità anche per il periodo intercorrente tra la data di interruzione del rapporto di lavoro ed il successivo giorno 16.
Parimenti dovuto è il TFR. Occorre ricordare come costituisca principio notorio quello secondo cui, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale regola di riparto probatorio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (avente natura di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Attesa l'inesistenza di allegazione e prova di fatti modificativi o estintivi del credito, ne deriva anche la spettanza di tale emolumento.
In merito alla loro quantificazione, si richiama quanto già considerato in ordinanza circa la presenza di una contestazione del tutto generica del quantum rivendicato dalla ricorrente, motivo per cui la relativa determinazione ben può essere assunta alla base della condanna, salvo ovviamente detrarre dal TFR l'incidenza dovuta a titolo di indennità di cassa (pari ad €. 107,24). Sul punto, difatti,
è noto che, nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum
9 sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma. Ne consegue che la parte, anche qualora neghi la spettanza dell'an della rpetesa, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato.
La società convenuta deve essere, conseguentemente, condannata al pagamento delle somme già oggetto di ordinanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c., e, nello specifico, a corrispondere a €. Parte_1
2.223,00 a titolo di differenza sul mancato preavviso ed €. 2339,96 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
15. Atteso il mancato accoglimento della domanda principale di reintegra nel posto di lavoro ed il mancato accoglimento della domanda di condanna all'indennità di cassa, sussistono giusti motivi per la compensazione di metà delle spese del giudizio. L'ulteriore metà segue il regime della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo che segue, in ragione del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a Controparte_1 contribuzione previdenziale nella quantità complessiva di 10 mensilità (con indicazione della misura dell'indennità risarcitoria in euro 2.536,26), oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle somme già oggetto di ordinanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c., e, nello specifico, a corrispondere a €. 2.223,00 a titolo di differenza sul Parte_1 mancato preavviso ed €. 2339,96 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
3) condanna parte resistente al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida per l'intero in €. 9.257,00 (nella misura, pertanto, di €. 4.628,50), oltre spese generali, I.V.A. e
C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore metà delle spese di lite tra le parti.
10 Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 3 luglio 2024 – il 3 settembre 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 522 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Rodolfo Sartini;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Giulia Mazzetti e dell'Avv. Luca Magherini;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 441 bis c.p.c.).
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: a) accertare e dichiarare l'illegittimità ed ingiustificatezza del licenziamento comunicato il 2 gennaio
2023 e per l'effetto: b) condannare la convenuta, alla reintegrazione della ricorrente, con pagamento di tutte le retribuzioni mensili di fatto fino alla reintegra, con accessori di legge fino al soddisfo;
c) in subordine, e salvo gravame, condannare la convenuta al pagamento di 36 mensilità dell'ultima retribuzione mensile di fatto, inclusi gli eventuali
1 aumenti contrattuali medio tempore maturati, con accessori di legge fino al soddisfo;
d) condannare la convenuta al pagamento degli interessi e della rivalutazione su ogni somma in favore della ricorrente;
e) condannare, in ogni caso, la convenuta alla corresponsione delle competenze di fine rapporto e differenze retributive con i loro effetti come indicato al paragrafo D) in diritto;
f) condannare la convenuta al pagamento di spese ed onorari del giudizio.
Resistente: in tesi: - rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato per i motivi esposti;
in ipotesi - in denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso avversario, limitare l'indennità risarcitoria al minimo edittale;
in ogni caso - accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Ricorrente a titolo di indennità di cassa;
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. espone di essere assunta a tempo determinato dalla società con Parte_1 Controparte_1 qualifica di impiegata di II livello (e, successivamente, di I livello), in data 13 gennaio 2022 con scadenza del rapporto alla data del 16 gennaio 2023 e mansioni di “addetta alla contabilità”. Tale rapporto veniva convertito in contratto a tempo indeterminato a partire dal mese di luglio 2022 e rimaneva in essere fino al 2.1.2023, data in cui la SI.ra è stata licenziata per giustificato Pt_1 motivo oggettivo.
Dopo aver azionato decreto ingiuntivo per le competenze di fine rapporto (da cui risulta scaturito un giudizio di opposizione, sempre pendente presso il Tribunale di Prato), con la presente iniziativa giudiziaria la SI.ra impugna il licenziamento, sostenendone l'illegittimità sia per l'insussistenza Pt_1 delle ragioni poste alla base del recesso sia per violazione dell'obbligo di repêchage.
Chiede, quindi, l'applicazione della tutela prevista dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 23 del 2015, ovvero, in subordine, ai sensi del primo comma della medesima disposizione, nella misura massima di trentasei mensilità.
La ricorrente, inoltre, rivendica differenze retributive a titolo di differenza sull'indennità di mancato preavviso, di indennità di cassa e di TFR, quantificate in complessivi € 6.268,65.
2. Si è costituita la società chiedendo l'integrale rigetto della domanda attrice, Controparte_1 ovvero, in subordine, il contenimento della tutela all'indennità risarcitoria nella misura minima prevista.
Dopo aver contestato alcune delle mansioni che la ricorrente assume di aver svolto all'interno dell'impresa e lo svolgimento di mansioni per ulteriori imprese, diverse dalla datrice di lavoro, la società deduce la legittimità della misura adottata, peraltro nei confronti di altra dipendente
2 ( , e deputata ad una scelta organizzativa effettiva, ovvero quella di esternalizzare Persona_1
l'attività amministrativo – contabile prima allo con sede in Bientina e, Controparte_2
Cont successivamente, alla società “ con studio in Prato. Rappresenta che, pertanto, Controparte_4 nell'ufficio cui era addetta la ricorrente è rimasta unicamente una figura lavorativa, ovvero
[...]
di maggiore anzianità di servizio, che ha proseguito il rapporto di lavoro part time al 50%. Per_2
Contesta, altresì, la sussistenza di ulteriori posizioni in cui la dipendente poteva essere impiegata, dal momento che l'ulteriore personale, in forza presso un punto vendita in Prato, aveva mansioni inferiori ed eterogenee rispetto al bagaglio professionale della ricorrente (trattandosi di addetti alla vendita).
Nega la spettanza dell'indennità di cassa, alla luce delle mansioni svolte e contesta i conteggi, in quanto consistenti in una mera tabella riepilogativa e, pertanto, ritenuta priva di valore probatorio.
3. La causa risulta essere stata istruita con la documentazione offerta dalle parti e con prova orale.
Nel corso di causa, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, risulta essere stata emessa ordinanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c. per la somma di €. €. 2.223,00 a titolo di differenza sul mancato preavviso ed €. 2339,96 a titolo di TFR. All'esito della discussione orale, il Tribunale, mediante pubblicazione del dispositivo, ha accolto parzialmente il ricorso, riservando il deposito delle motivazioni, in ragione del carico del lavoro dell'ufficio, in sessanta giorni.
4. Come noto, secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova del giustificato motivo oggettivo e dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato, in quanto requisiti di legittimità del recesso datoriale (cfr. Cass., n. 34051/2022). Tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 125/2022 cit., dopo avere ricordato che è onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento, alla luce della
L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5, che completa e rafforza, sul versante processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi, con riferimento al licenziamento intimato per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (L. n. 604 del
1966, art. 3) ha precisato che "il fatto che è all'origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore".
3 In sostanza sul datore di lavoro incombe la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo e del fatto negativo costituito dall'impossibile ricollocamento del lavoratore, che può essere data con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi.
5. Nel caso di specie, la lettera di licenziamento così recita: “In considerazione della decisione di esternalizzare l'attività dell'ufficio amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/66, siamo spiacenti di doverLa informare che abbiamo deciso di privarci della Sua collaborazione. Il provvedimento viene adottato in quanto la ha deciso di organizzare diversamente il reparto amministrazione. Dal 01.01.2023, infatti, Controparte_1
l'attività di carattere amministrativo - contabile e di carattere finanziario che fino ad oggi è stata di competenza del posto da Lei ricoperto, verrà esternalizzata e affidata a soggetti terzi. Lei attualmente risulta assunta con mansioni riconducibili al complesso di attività che la Scrivente ha deciso di esternalizzare. Considerato anche il fatto che non risulta ricollocabile in altre mansioni equivalenti o deteriori rispetto a quelle fin qui svolte, ci vediamo costretti a interrompere il rapporto di lavoro in essere. In relazione a quanto sopra, il provvedimento di licenziamento ha effetto immediato ed il periodo di preavviso contrattualmente previsto, pari a 60 giorni di calendario (dal 01/01/2023 al
01/03/2023), Le sarà retribuito assieme alle spettanze di fine rapporto”.
6. Il licenziamento, quindi, risulta fondato sull'esternalizzazione dell'attività amministrative e contabili nel cui ambito risultano essere collocate le mansioni della SI.ra e sulla dedotta Pt_1 impossibilità di collocare utilmente la lavoratrice in altra posizione.
7. Il licenziamento risulta critico, se non altro, sotto il profilo dell'obbligo di repêchage.
In proposito, pare opportuno rammentare che l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse costituisce elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore;
al fine di effettuare un vero bilanciamento di interessi tra la libertà di iniziativa economica e i valori sociali di cui all'art. 41, secondo comma, Cost., il giudice deve verificare il fattivo sforzo di reinserimento del lavoratore, sia in mansioni dello stesso livello contrattuale di inquadramento delle mansioni soppresse sia in mansioni inferiori (tra le quali, per coordinamento logico con le previsioni del novellato art. 2103 c.c., vanno privilegiate quelle del livello immediatamente inferiore).
In ordine all'onere di allegazione di posti disponibili per una utile ricollocazione, è stato osservato che esigere che sia il lavoratore licenziato a spiegare dove e come potrebbe essere ricollocato all'interno dell'azienda significa, se non invertire sostanzialmente l'onere della prova (che - invece - la legge n. 604 del 1966, art. 5, pone inequivocabilmente a carico del datore di lavoro), quanto meno
4 divaricare fra loro onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all'altra, una scissione che non si rinviene in nessun altro caso nella giurisprudenza di legittimità. Invece, alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione.
Occorre aggiungere che, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda ai fini del repêchage, ove il lavoratore medesimo non indichi posizioni lavorative alternative oppure indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili ma queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata dal giudice al fine di escludere la possibilità del predetto repêchage; ma tali principi operano sul diverso piano della ricostruzione del quadro probatorio.
8. Nel caso di specie, si osserva che parte resistente fonda l'assolvimento dell'obbligo di repêchage, da un lato sulla inesistenza di posizioni lavorative presso la sede legale, trattandosi non di una sede operativa (circostanza non sconfessata da elementi di segno contrario), dall'altro, sull'inesistenza di posizioni presso il punto vendita sito in Prato in cui collocare la ricorrente, tenuto conto anche del diverso bagaglio professionale della stessa rispetto alle addette alla vendita. Parte resistente allega le posizioni del personale in forza al punto vendita, indicando, oltre a posizioni di addetti alla vendita e di magazzinieri, anche una posizione, part time, di impiegata amministrativa di secondo livello, ricoperta da che assume essere di maggiore anzianità rispetto alla Persona_3 ricorrente.
Purtuttavia, tale asserzione risulterebbe dirimente se la lavoratrice fosse rimasta in forze alle società, laddove è la stessa resistente, nel momento in cui delinea il radicale ridimensionamento dell'ufficio amministrativo della ad allegare anche documentalmente le dimissioni Controparte_1 telematiche della lavoratrice avvenute il 29.12.2022 con efficacia dal 31.12.2022 (all. 10 Per_3 resistente) e, sotto altro profilo, a non addurre i passaggi che l'hanno portata al nuovo incarico presso il punto vendita.
Dall'istruttoria e dall'esame della teste non risultano elementi che consentano di Per_3 differenziare utilmente la professionalità della lavoratrice rispetto alla testimone.
Ne deriva che, in assenza di tali elementi, non può dirsi provata l'impossibilità di collocare, su suo consenso, la dipendente presso il punto vendita, con la posizione ricoperta dalla lavoratrice
5 che, alla luce delle dimissioni avvenute (e dell'assenza di elementi che consentano di Per_3 contestualizzare le stesse), non può dirsi più anziana della ricorrente.
Sul punto, difatti, non risulta che il datore di lavoro abbia prospettato alla lavoratrice tale posizione, in modo da considerare assolto l'obbligo di repêchage a fronte dell'eventuale rifiuto della
SI.ra rispetto all'impiego ricoperto dalla SI.ra che, si ripete, era dimissionaria e, Pt_1 Per_3 pertanto, non risultava coprire, per quanto consta, tale posizione nel momento in cui la società ha provveduto al licenziamento della lavoratrice.
9. Tanto basta per l'accertamento di un vizio del licenziamento idoneo ad attivare la tutela di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, attese anche le ambiguità in punto di insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, alla luce dell'esame della visura camerale della società resistente (in cui i lavoratori alla fine dell'anno 2022 erano individuati nel numero di 16)
e del LUL prodotto con riferimento alla mensilità di dicembre 2022 (in cui i lavoratori risultano essere più di quindici). In proposito, difatti, nonostante l'onere di allegazione e prova gravante sulla società, non risulta alcuna indicazione sulle modalità di calcolo del personale in forza della società che consenta di superare il dato numerico rinvenibile da tali documenti.
10. Occorre registrare che, alla data di pubblicazione del dispositivo, non era ancora intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 128 del 16.7.2024, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 23 del 2014, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d. repêchage).
Ad ogni buon conto, se la decisione risente, da un lato, dell'assenza della necessità di tale valutazione (attesa la violazione dell'obbligo di repechage, che conduce – va- all'applicazione della stessa tutela che al momento era prevista circa la prova del giustificato motivo oggettivo), dall'altro, la scrivente ha comunque valutato incidentalmente (al fine di eventualmente aggiornare l'udienza nell'attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, vista la questione pendente), la sussistenza della ragione d'impresa addotta quale motivo economico di licenziamento.
Sul punto, si osserva, conformemente a quanto stabilito in sede di legittimità, che è sufficiente, per la legittimità del recesso, la dimostrazione dell'effettività della scelta imprenditoriale, la quale non
è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità in ossequio al disposto dell'art. 41
6 Costituzione (Cass., n. 15401 del 2020 e successive conformi, tra cui, da ultimo Cass., n. 10660 del
2024).
Conclusivamente, il giudice, da un lato, può e deve verificare l'effettività della ragione addotta dal datore di lavoro, nonché la sussistenza del nesso causale tra la scelta imprenditoriale e l'implicazione che ne è stata tratta, senza, dall'altro lato, poter ingerirsi nell'opportunità economico-organizzativa della determinazione datoriale.
Sul punto, non può escludersi, come invece assunto dalla ricorrente nelle proprie difese, la sussistenza dell'effettiva esternalizzazione di una parte dell'attività dell'ufficio cui era addetta la ricorrente. La circostanza è confermata dal teste , il quale ha indicato che la società di cui è Tes_1 legale rappresentante si occupa delle questioni contabili, affermando, di converso, che l'unica attività deputata all'ufficio risulta essere unicamente quella finanziaria, per la gestione delle scritture relative alle banche. Del resto, anche il teste ha confermato di interfacciarsi con il commercialista e non Tes_2 con la società per gli aspetti concernenti la tenuta della contabilità.
Inoltre, non risultano ulteriori assunzioni presso la società in posizioni analoghe a quelle svolte dalla lavoratrice (sul punto, l'asserzione di certamente è generica e non necessariamente Tes_2 riferibile all'ufficio della ricorrente) e non vi sono elementi, pertanto, per ritenere che l'attività residua non sia svolta dal personale rimasto in forze in azienda pacificamente di Persona_2 maggiore anzianità della lavoratrice e sulla cui posizione si è preso posizione Persona_3 supra).
Non risulta francamente influente su tale quadro la testimonianza resa in altro giudizio dal SI. su cui parte ricorrente ha insistito anche nelle proprie note anche riproducendone il CP_2 contenuto (nonostante il rigetto dell'istanza di acquisizione del verbale da parte del Tribunale), in quanto la stessa certamente non è idonea ad elidere l'avvenuta esternalizzazione dell'attività in favore di altro studio, confermata nell'ambito del presente giudizio.
Ne consegue che le asserzioni della ricorrente sul punto non risultano comunque persuasive anche se, si ripete, la decisione sul punto rispecchia quello che era lo stato dell'art. 3 d.lgs. 23 del
2015 prima dell'intervento della Corte Costituzionale.
11. RD (in quanto presente unicamente nelle note difensive) e, comunque non supportata da idonee allegazioni è la richiesta di applicazione della più estesa tutela reintegratoria piena di cui all'art. 2 d.lgs. n. 23 del 2015, che come noto, richiede un quid pluris (motivo discriminatorio o altro motivo illecito), della cui prova è onerato il lavoratore;
si tratta quindi di una fattispecie diversa su cui, oltre
7 ad essersi verificate le preclusioni assertive proprie del rito lavoro, non si registrano comunque idonei elementi di allegazione e prova in ordine a quale sia l'ipotesi di nullità che la parte ricorrente vorrebbe applicata al caso di specie.
12. Attesa, quindi, l'applicazione, al caso di specie, della tutela di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 23 citato, e venendo alla quantificazione della relativa indennità, occorre valorizzare, da un lato l'anzianità di servizio del lavoratore, dall'altro, le condizioni economiche dell'impresa al momento del licenziamento, indicate come floride in punto di fatturato, senza smentita sul punto da parte della resistente.
Si reputa, pertanto, equa la misura di dieci mensilità. La commisurazione dell'indennità risulta individuabile in €. 2.536,26 (come allegato dal ricorrente e non specificatamente contestato dalla resistente). A tale somma devono aggiungersi, per legge, rivalutazione monetaria e interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo.
13. Non sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, dell'indennità di cassa, che la normativa contrattualcollettiva accorda al dipendente “normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze” (art. 218 CCNL commercio).
Orbene, sia la giurisprudenza di merito che di legittimità (Cass., n. 2212 del 2016; Cass S.U. Ord.
5 settembre 2019, n. 22294) postulano unanimemente, quale requisito ricorrente per il pagamento dell'indennità di maneggio denaro, che tale maneggio costituisca la "mansione prevalente", dovendo, altresì, ricorrere i requisiti dell'esecuzione di "riscossioni e pagamenti" e della "responsabilità, per errori, anche finanziari", per cui, se tali contenuti non sono individuati come prevalenti, poiché affiancati, accessori o consequenziali ad altre attività costituenti la mansione, risultano insufficienti, di per sé, a dare titolo a tale indennità.
Trattasi quindi di indennità che spetta al lavoratore le cui mansioni, pur in un più ampio contesto di compiti, siano caratterizzate dal maneggio di danaro in una forma non meramente sporadica ed eccezionale, essendo un emolumento che trova la sua ratio nel rischio che grava sul lavoratore, la cui normale mansione consiste nel continuo maneggio di denaro per riscossione e pagamenti, di incorrere in errori di computo del danaro che gli viene assegnato
Ebbene, dall'istruttoria è emerso (v. testimonianza di che la ricorrente fosse Persona_3 deputata alle mansioni proprie di un ufficio amministrativo e contabile, quindi, di registrazioni contabili e di controllo dei documenti (fatture, spese, bonifici in arrivo): trattasi, pertanto, di
8 mansioni diverse da quelle cui è collegato un vero e proprio maneggio del denaro (proprio, ad esempio, di chi svolga la mansione di cassiere).
14. Deve essere, di converso, confermata la spettanza degli ulteriori emolumenti, come da ordinanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c. del 28.12.2023.
Trattasi, innanzitutto, di spettanze che non sono oggetto del giudizio di opposizione pendente, dal momento che il dato letterale del ricorso monitorio fa riferimento unicamente alle competenze di fine rapporto ed alle indennità di preavviso contenute nella busta paga, con espressa riserva di separata iniziativa giudiziaria. Pertanto, non vi sono preclusioni all'accertamento nell'ambito del presente giudizio, né vi sono rischi di litispendenza atteso il petitum del giudizio di opposizione (cui è estraneo il TFR e la differenza sull'indennità di preavviso).
Quanto alla differenza sull'indennità di preavviso, stante la disposizione di cui all'art. 247 CCNL applicato al rapporto, occorre considerare che il rapporto risulta interrotto in data successiva al primo giorno del mese (ovvero il 2.1.2023), con conseguente violazione del diritto della lavoratrice a vedersi decorrere il preavviso dal giorno 16.
Ne deriva che la ricorrente ha certamente il diritto all'indennità anche per il periodo intercorrente tra la data di interruzione del rapporto di lavoro ed il successivo giorno 16.
Parimenti dovuto è il TFR. Occorre ricordare come costituisca principio notorio quello secondo cui, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale regola di riparto probatorio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (avente natura di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Attesa l'inesistenza di allegazione e prova di fatti modificativi o estintivi del credito, ne deriva anche la spettanza di tale emolumento.
In merito alla loro quantificazione, si richiama quanto già considerato in ordinanza circa la presenza di una contestazione del tutto generica del quantum rivendicato dalla ricorrente, motivo per cui la relativa determinazione ben può essere assunta alla base della condanna, salvo ovviamente detrarre dal TFR l'incidenza dovuta a titolo di indennità di cassa (pari ad €. 107,24). Sul punto, difatti,
è noto che, nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum
9 sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma. Ne consegue che la parte, anche qualora neghi la spettanza dell'an della rpetesa, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato.
La società convenuta deve essere, conseguentemente, condannata al pagamento delle somme già oggetto di ordinanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c., e, nello specifico, a corrispondere a €. Parte_1
2.223,00 a titolo di differenza sul mancato preavviso ed €. 2339,96 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
15. Atteso il mancato accoglimento della domanda principale di reintegra nel posto di lavoro ed il mancato accoglimento della domanda di condanna all'indennità di cassa, sussistono giusti motivi per la compensazione di metà delle spese del giudizio. L'ulteriore metà segue il regime della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo che segue, in ragione del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a Controparte_1 contribuzione previdenziale nella quantità complessiva di 10 mensilità (con indicazione della misura dell'indennità risarcitoria in euro 2.536,26), oltre interessi e rivalutazione dal licenziamento al saldo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle somme già oggetto di ordinanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c., e, nello specifico, a corrispondere a €. 2.223,00 a titolo di differenza sul Parte_1 mancato preavviso ed €. 2339,96 a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
3) condanna parte resistente al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida per l'intero in €. 9.257,00 (nella misura, pertanto, di €. 4.628,50), oltre spese generali, I.V.A. e
C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore metà delle spese di lite tra le parti.
10 Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 3 luglio 2024 – il 3 settembre 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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