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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5161 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1941 /2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ti IROLLO GAETANO e GAETANO BOSONE, giusta Parte_1 procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
CP_
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. CALAMIA EMANUELA , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in atti il 11.07.2019 parte ricorrente in epigrafe, assumeva di avere lavorato alle dipendenze della ditta , poi incorporata nella ditta , con mansioni di Controparte_2 CP_3 apprendista operaio, con data di assunzione 24.11.2021; che nel corso del rapporto di lavoro, la parte datoriale corrispondeva, a titolo retributivo, importi inferiori a quelli indicati in busta paga;
che, per tale ragione, rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, in data 23.05.2024; che, a seguito delle
CP_ dimissioni, in data 03.06.2024, inviava all' domanda per ottenere il pagamento della NASPI, essendo in
CP_ possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge;
che tale domanda, acquisita al numero
CP_ 5191.03/06/2024.0047986, veniva rigettata in data 17.06.2024, dalla sede di Afragola;
che, in data
CP_ 17.07.2024, veniva inviato ricorso al comitato provinciale rimasto privo di riscontro.
Adiva pertanto l'intestato Tribunale chiedendo: “Accogliere il presente ricorso per le causali di cui in premessa e, dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire la misura assistenziale della NASPI a seguito della domanda presentata in data 03.06.2024, condannando l'istituto al pagamento della prestazione nella CP_ misura prevista dalla legge, da liquidarsi con separato giudizio;
2) Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario…”
1 CP_ L' ritualmente citato in giudizio si costituiva ritenendo insussistenti i requisiti per la prestazione richiesta, insisteva per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa veniva discussa in modalità cartolare e decisa, come da sentenza di cui veniva data lettura.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
In via preliminare, ai fini del corretto inquadramento dell'istituto in parola, occorre procedere ad una breve disamina del quadro normativo che ha interessato suddetta materia.
Orbene, l'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione – istituita con Rdl n. 2214/1919 – venne introdotta allo scopo di garantire all'assicurato, che versi in stato di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, un'indennità giornaliera per un determinato lasso temporale.
Oggetto di tale assicurazione era, dunque, il rischio costituito dall'inattività dovuta a mancanza di lavoro per le condizioni del relativo mercato.
Per potere avere diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione era necessario che l'assicurato potesse far valere la titolarità dei seguenti requisiti:
- due anni di anzianità assicurativa;
- un anno di contribuzione – ovvero 52 settimane nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione;
- iscrizione nelle liste di collocamento (poi sostituita dall'autocertificazione della disponibilità al lavoro).
Per gli addetti a lavorazioni di durata inferiore a sei mesi (e dunque per chi abbia lavorato meno di 52 settimane nell'anno, per i lavoratori stagionali e salutari), venne introdotta a partire dal 1998 la possibilità di accedere ad una forma di indennità di disoccupazione in misura ridotta, ossia per un numero massimo di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente.
I requisiti minimi fissati per il conseguimento di tale prestazione vennero individuati in: 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria e l'aver svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni nel periodo di riferimento, oltre all'iscrizione nelle liste di collocamento (poi sostituita dall'autocertificazione della disponibilità al lavoro).
Il quadro normativo così delineato ha subito significativi mutamenti in seguito all'entrata in vigore della legge 92/2012, il cui art. 2 ha istituito la cd. NAspi (Assicurazione sociale per l'impiego) che, per le cessazioni dal lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la precedente indennità di disoccupazione, nelle forme ordinaria e ridotta.
Segnatamente, la novella ha disposto che per l'erogazione dell'indennità NAspi ordinaria continuano ad essere necessari i requisiti già previsti per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria.
In particolare l'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Occorre poi che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione (il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato) e che sussista almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
2 All'indennità di disoccupazione in forma ridotta è stata sostituita la cd. AS, per la cui erogazione è necessario: lo stato di disoccupazione involontario, attestato a mezzo autodichiarazione dell'interessato al
Centro per l'impiego che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Non è più richiesto – ed è questa la differenza più significativa rispetto al regime dell'indennità di disoccupazione - il requisito della anzianità assicurativa.
Sono altresì necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
- ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
- data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha allegato, nonché dimostrato a mezzo prova documentale, la CP_ titolarità di tutti i requisiti richiesti per la fruizione dell'indennità. Con riferimento all'eccezione dell' sulla insussitenza della giusta causa di licenziamento è corretta la ricostruzione operata dalla parte CP_ ricorrente e nello specifico: “La contestazione dell' sulla la natura della somma di € 5.000,00 corrisposta dal datore di lavoro, sostenendo che si tratterebbe di una somma “risarcitoria” e non di differenze retributive, non può trovare riscontro in questa sede, in quanto tale cifra è stata erogata al lavoratore, a saldo e stralcio, in virtù dei cagionati danni “relativi alla differenza tra gli importi indicati in busta paga e i bonifici erogati mensilmente al lavoratore” e la qualificazione come “risarcimento” non esclude, ma anzi lo conferma, che si tratti del riconoscimento dell'inadempimento retributivo”.
Ne consegue il diritto dell'istante al conseguimento del beneficio richiesto ricorrendo nella fattispecie tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione lavoro e previdenza - in persona della dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, così provvede, disattesa ogni contraria istanza:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire l'indennità Parte_1
NASPI come da ricorso
CP_ b) Condanna l' in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità AS con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla data della domanda oltre interessi;
3 CP_ c) Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.769,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, da corrispondersi in favore dei procuratori anticipatari
Aversa 18/12/2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Federica Acquaviva Coppola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1941 /2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ti IROLLO GAETANO e GAETANO BOSONE, giusta Parte_1 procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
CP_
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. CALAMIA EMANUELA , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in atti il 11.07.2019 parte ricorrente in epigrafe, assumeva di avere lavorato alle dipendenze della ditta , poi incorporata nella ditta , con mansioni di Controparte_2 CP_3 apprendista operaio, con data di assunzione 24.11.2021; che nel corso del rapporto di lavoro, la parte datoriale corrispondeva, a titolo retributivo, importi inferiori a quelli indicati in busta paga;
che, per tale ragione, rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, in data 23.05.2024; che, a seguito delle
CP_ dimissioni, in data 03.06.2024, inviava all' domanda per ottenere il pagamento della NASPI, essendo in
CP_ possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge;
che tale domanda, acquisita al numero
CP_ 5191.03/06/2024.0047986, veniva rigettata in data 17.06.2024, dalla sede di Afragola;
che, in data
CP_ 17.07.2024, veniva inviato ricorso al comitato provinciale rimasto privo di riscontro.
Adiva pertanto l'intestato Tribunale chiedendo: “Accogliere il presente ricorso per le causali di cui in premessa e, dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire la misura assistenziale della NASPI a seguito della domanda presentata in data 03.06.2024, condannando l'istituto al pagamento della prestazione nella CP_ misura prevista dalla legge, da liquidarsi con separato giudizio;
2) Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario…”
1 CP_ L' ritualmente citato in giudizio si costituiva ritenendo insussistenti i requisiti per la prestazione richiesta, insisteva per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa veniva discussa in modalità cartolare e decisa, come da sentenza di cui veniva data lettura.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
In via preliminare, ai fini del corretto inquadramento dell'istituto in parola, occorre procedere ad una breve disamina del quadro normativo che ha interessato suddetta materia.
Orbene, l'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione – istituita con Rdl n. 2214/1919 – venne introdotta allo scopo di garantire all'assicurato, che versi in stato di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, un'indennità giornaliera per un determinato lasso temporale.
Oggetto di tale assicurazione era, dunque, il rischio costituito dall'inattività dovuta a mancanza di lavoro per le condizioni del relativo mercato.
Per potere avere diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione era necessario che l'assicurato potesse far valere la titolarità dei seguenti requisiti:
- due anni di anzianità assicurativa;
- un anno di contribuzione – ovvero 52 settimane nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione;
- iscrizione nelle liste di collocamento (poi sostituita dall'autocertificazione della disponibilità al lavoro).
Per gli addetti a lavorazioni di durata inferiore a sei mesi (e dunque per chi abbia lavorato meno di 52 settimane nell'anno, per i lavoratori stagionali e salutari), venne introdotta a partire dal 1998 la possibilità di accedere ad una forma di indennità di disoccupazione in misura ridotta, ossia per un numero massimo di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente.
I requisiti minimi fissati per il conseguimento di tale prestazione vennero individuati in: 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria e l'aver svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni nel periodo di riferimento, oltre all'iscrizione nelle liste di collocamento (poi sostituita dall'autocertificazione della disponibilità al lavoro).
Il quadro normativo così delineato ha subito significativi mutamenti in seguito all'entrata in vigore della legge 92/2012, il cui art. 2 ha istituito la cd. NAspi (Assicurazione sociale per l'impiego) che, per le cessazioni dal lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la precedente indennità di disoccupazione, nelle forme ordinaria e ridotta.
Segnatamente, la novella ha disposto che per l'erogazione dell'indennità NAspi ordinaria continuano ad essere necessari i requisiti già previsti per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria.
In particolare l'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Occorre poi che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione (il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato) e che sussista almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
2 All'indennità di disoccupazione in forma ridotta è stata sostituita la cd. AS, per la cui erogazione è necessario: lo stato di disoccupazione involontario, attestato a mezzo autodichiarazione dell'interessato al
Centro per l'impiego che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Non è più richiesto – ed è questa la differenza più significativa rispetto al regime dell'indennità di disoccupazione - il requisito della anzianità assicurativa.
Sono altresì necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
- ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
- data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha allegato, nonché dimostrato a mezzo prova documentale, la CP_ titolarità di tutti i requisiti richiesti per la fruizione dell'indennità. Con riferimento all'eccezione dell' sulla insussitenza della giusta causa di licenziamento è corretta la ricostruzione operata dalla parte CP_ ricorrente e nello specifico: “La contestazione dell' sulla la natura della somma di € 5.000,00 corrisposta dal datore di lavoro, sostenendo che si tratterebbe di una somma “risarcitoria” e non di differenze retributive, non può trovare riscontro in questa sede, in quanto tale cifra è stata erogata al lavoratore, a saldo e stralcio, in virtù dei cagionati danni “relativi alla differenza tra gli importi indicati in busta paga e i bonifici erogati mensilmente al lavoratore” e la qualificazione come “risarcimento” non esclude, ma anzi lo conferma, che si tratti del riconoscimento dell'inadempimento retributivo”.
Ne consegue il diritto dell'istante al conseguimento del beneficio richiesto ricorrendo nella fattispecie tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione lavoro e previdenza - in persona della dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, così provvede, disattesa ogni contraria istanza:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a percepire l'indennità Parte_1
NASPI come da ricorso
CP_ b) Condanna l' in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità AS con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla data della domanda oltre interessi;
3 CP_ c) Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.769,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, da corrispondersi in favore dei procuratori anticipatari
Aversa 18/12/2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Federica Acquaviva Coppola
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