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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/05/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3087/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3087/2021, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
c.f. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. CALDERA STEFANO
RICORRENTE
Contro
c.f. ) CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. RODOLFI MONIA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte del 17/1/2025, come segue: “[pronunciare la] separazione personale dei coniugi e con addebito di colpa a Parte_1 CP_1 carico del marito e alle seguenti condizioni. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto. Le figlie Per_ e attesa la gravità dei comportamenti del SI. dovranno essere affidate in via Per_1 CP_1 super esclusiva alla madre, prevedendone il divieto di espatrio senza la madre e delegando ai Servizi
Sociali la gestione delle modalità di visita ritenute più opportune, ed almeno inizialmente protette. Il
1 marito verserà alla moglie un assegno a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie entro i primi 20 giorni di ogni mese, pari ad € 900,00 (€ 450,00 ciascuna), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal deposito del presente ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. Assegno Unico in favore della madre al 100%. Con riferimento alle spese, diritti ed onorari del presente procedimento la SI.ra
ha richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio, si insiste pertanto per la Parte_1 liquidazione in favore dell'avvocato Simona Bertacchini, come da istanza di liquidazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato depositata in atti l'8 aprile 2024, con liquidazione della restante attività in favore dello scrivente difensore per la quale si depositerà nota spese”.
Parte resistente ha concluso come da note scritte depositate in data 15/1/2025, come segue: “
1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto 2. respingere la domanda di addebito di colpa formulata da Per_ parte ricorrente 3. Affidamento congiunto ai genitori delle figlie minori e con Per_1 collocamento e visite da determinarsi nell'interesse delle minori all'esito del percorso presso i servizi sociali o dell'eventuale consulenza sistemica;
4. Equo assegno a carico del marito, proporzionato ai suoi effettivi redditi, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, tenuto conto che a seguito delle continue denunce effettuate dalla moglie per omessa contribuzione, parte resistente ha obbligo di firma e deve rimanere nel territorio di Bedizzole, con conseguente difficoltà di reperimento di una attività lavorativa, oltre a considerare tutti gli esborsi per spese legali per i vari procedimenti penali che ha dovuto affrontare;
5. concorso nel 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale;
6. assegno unico in capo al 100% alla madre, 7. Il sig. chiede di dare CP_1 attuazione al diritto di visita del padre con le proprie figlie, oltre a poter ricevere da parte della madre tutte le comunicazioni attinenti alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale relative alle proprie figlie come disposto dall'ordinanza emessa dal Presidente dott. Consolandi in data 09/11/2021. 8. Con rifusione delle spese del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/3/2021 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in
Marocco il 25/8/2003 con il resistente, unione dalla quale sono nate le figlie (n. 24/10/2009) e Per_1 Per_
(n. 9/6/2014).
Ha rappresentato che l'affectio coniugalis è venuta meno a causa degli agiti violenti e controllanti posti in essere dal marito, il quale: “la insultava dicendole che non era brava a fare nulla, che faceva schifo e che Dio che l'aveva creata si era pentito […]; chiudeva a chiave in casa la ricorrente non volendo che la stessa lavorasse o avesse rapporti con altre persone […]; queste violenze verbali poco dopo sono sfociate in aggressioni fisiche dapprima con schiaffi sul viso e successivamente con strette alla gola e sputi in faccia” (cfr. ricorso introduttivo).
Esasperata dall'ennesima aggressione, la ricorrente si è infine determinata a denunciare tali soprusi rifugiandosi in seguito, unitamente alle figlie, presso una struttura protetta.
È stato instaurato il procedimento penale n. 11934/2020 R.G. N.R., nel cui ambito è stata disposta la misura cautelare dell'allontanamento dell' dalla casa coniugale (poi revocata) e del divieto CP_1 di avvicinamento alla moglie, con ulteriore divieto di comunicare con quest'ultima (cfr. doc. 4- 5).
La sig.ra ha dedotto di versare in una precaria condizione economica, stante la mancata Pt_1 corresponsione di un contributo al mantenimento da parte del resistente, unico percettore di reddito.
Ha quindi chiesto: i) la separazione con addebito al marito, ii) l'affido esclusivo cd. “rafforzato” delle figlie alla madre, iii) l'assegnazione della casa coniugale, iv) incontri padre-figlie a discrezione dei
2 Servizi sociali, v) un contributo al mantenimento della prole a carico del marito pari a complessivi €
900,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e vi) un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 500,00.
Con memoria depositata l'8/11/2021 si è costituito il resistente contestando quanto dedotto dalla ricorrente e allegando di avere regolarmente provveduto al mantenimento delle figlie sino all'estate
2021, allorquando la ricorrente si è rifiutata di ricevere tali importi (cfr. doc 5). Ha infine dato atto della condotta ostacolante della madre rispetto alle frequentazioni con le minori. In conclusione ha chiesto la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: i) affido condiviso delle figlie con collocamento e visite da determinarsi all'esito del monitoraggio dei Servizi sociali, ii) contributo a carico del resistente pari ad € 250,00 a figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 9/11/2021, fallito il tentativo di conciliazione, sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: “autorizza i coniugi a vivere separatamente;
affida le figlie Per_1 Per_ e alla madre con collocazione presso quest'ultima ed attribuendole l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) con onere di comunicazione delle scelte principali in tali temi al padre. Dispone che il padre CP_1 provveda al mantenimento delle figlie in via indiretta, mediante versamento a
[...] dell'importo mensile di euro 700,00 mensili (euro 350 a figlia), entro il giorno 15 di Pt_1 ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici istat (foi); nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016”, incaricando altresì i Servizi sociali di svolgere un'attività di monitoraggio sul nucleo familiare.
Introdotta la fase avanti il Giudice istruttore e assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 13/7/2023 la causa è stata rimessa la Collegio ai fini della decisione inerente allo status coniugale.
All'udienza del 23/4/2024, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, il Giudice ha disposto la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per la residenza materna, fissando udienza per l'audizione delle minori al 3/12/2024.
Esaurita l'istruttoria la causa è stata quindi rimessa al Collegio ai fini della decisione, con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
***
Preliminarmente si rileva che con sentenza n. 2217/2023 pubblicata in data 5/9/2023 è stata disposta la separazione personale dei coniugi, sicché nulla è più da decidere sul punto.
Parte ricorrente ha altresì rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale, oltreché alla richiesta di un contributo al mantenimento per sé; nulla pertanto è da decidere in merito.
Quanto alle ulteriori questioni controverse si osserva quanto segue.
1. Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, imputando alle sue condotte violente e denigranti il venir meno dell'affectio coniugalis; il resistente ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo genericamente di aver denunciato la moglie per calunnia a seguito dell'instaurazione del giudizio in sede penale (cfr. comparsa dell'8/11/2021).
3 Nello specifico, la sig.ra ha asserito che in un primo momento il marito era avvezzo a Pt_1 rivolgerle continue offese volte a sminuirla, assumendo al contempo un atteggiamento controllante (cfr. “il convenuto chiudeva a chiave in casa la ricorrente non volendo che la stessa lavorasse o avesse rapporti con altre persone”; “l'uomo avrebbe iniziato a isolarla socialmente, ad interferire sulla possibilità per la stessa di sentire con tranquillità e regolarità la propria famiglia” - ricorso introduttivo e rel. 24/6/2021).
Ben presto, la violenza psicologica si è tramutata in vere e proprie aggressioni fisiche (“con schiaffi sul viso e con strette alla gola e sputi in faccia”, “le scagliava addosso anche oggetti e la colpiva al corpo affinché i lividi non fossero evidenti”, “i maltrattamenti non si sarebbero sedati nemmeno durante il periodo della gravidanza […]” - cfr. ricorso introduttivo e pag. 5 rel. 24/6/2021), alcune delle quali sono occorse anche alla presenza delle figlie minorenni (“l'uomo avrebbe iniziato ad usare atteggiamenti di violenza verbale e psicologica verso le bambine” – cfr. pag. 5 rel. 24/6/2021).
La minore in sede di audizione ha infatti riferito che: “la situazione tra mamma e PA, a casa, Per_1 tendeva a diventare sempre più pesante” e il PA spesso “diventava pazzo”, (cfr. rel 24 e verbale d'udienza 4/12/2024).
Per_ Quanto a quest'ultima ha riportato un episodio in occasione del quale il padre “con occhi da pazzo intimava alla stessa di smettere immediatamente [di piangere], con in mano un martello che avrebbe sbattuto sul divano”. Ha altresì riferito che: “ogni mattina mi svegliavo presto e vedevo il PA che sgridava la mamma e lei non si azzardava nemmeno a rispondere” (cfr. pag. 7 rel. 24/6/2021 e verbale d'udienza del 4/12/2024).
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che: “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 22294/2024).
Ebbene, con riferimento alle condotte ascritte al sig. le stesse posso ritenersi provate dai CP_1 seguenti elementi: i) applicazione al resistente della misura cautelare con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari (doc.
4-5 ricorso); ii) sentenza penale di condanna alla pena finale di 3 anni e 4 mesi depositata il 24/3/2022 nell'ambito del procedimento n. 11934/2020 R.G. N.R. (cfr. doc. 7 note del 13/5/2022) e iii) dichiarazioni rese dalle minori a conferma della condotta paterna (cfr. relazioni dei Servizi e verbale d'udienza del 4/12/2024).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di addebito della separazione al resistente è fondata e va quindi accolta.
2. Sull'affido delle minori
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo cd. “rafforzato” delle figlie minori alla madre;
il resistente, invece, ha insistito per l'adozione del modulo di affidamento condiviso.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o
4 inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Ebbene, quanto al profilo attinente alla capacità genitoriale, si rileva che dalla lunga indagine svolta dai Servizi sociali è emerso che la madre è risultata ampiamente idonea.
Quest'ultima infatti “è una madre presente in modo affettuoso e accogliente […] sostiene e incentiva le azioni e i progressi di entrambe” (cfr. rel. 8/11/2021); “viene ribadita l'adeguatezza e la positività con cui la donna esplicita le proprie attitudini verso le minori, risultando capace di offrire alle stesse adeguate risposte ai bisogni espressi” (cfr. rel. 24/3/2022).
Non appare ininfluente anche il fatto che la ricorrente si è prontamente attivata per reperire un'attività lavorativa ed una soluzione abitativa idonea per sé e per le figlie.
Anche le minori hanno chiaramente identificato nella madre la propria figura di riferimento.
La figlia ha dichiarato che: “la mamma ha colmato l'assenza del PA […] fortunatamente Per_1 Per_ abbiamo una mamma che, pur da sola, non ci ha mai fatto mancare nulla”. ha altresì dedotto:
“vedo la mamma come un'eroina, un idolo, lei è stata molto coraggiosa. È passata dall'essere succube del PA ad essere forte, opponendosi anche a lui” (cfr. verbale d'udienza del 4/12/2024).
Quanto alla figura paterna, i Servizi hanno in più occasioni ribadito che il resistente non ha preso pienamente coscienza dei propri agiti e delle conseguenze psico-fisiche ed emotive che questi hanno provocato alle figlie, attribuendo l'intera responsabilità della situazione in essere alla ricorrente.
Il resistente, inoltre, fatica “nel sintonizzarsi realisticamente sui bisogni delle figlie, [nel] saper creare un rapporto ed un dialogo […], nella comunicazione diretta con le figlie se non per ricordare eventi del passato, attraverso i quali pare ricercare con costanza una certa «approvazione
e conferma» in merito alle libertà da sempre concesse alle stesse e alla moglie, nel tentativo di sentirsi dare conferma in merito alla «bella vita» che ha sempre concesso, direttamente dalle stesse” (cfr. rel. 24/3/2022).
A ciò deve aggiungersi che dalle minori il padre viene descritto come “un manipolatore, una persona irascibile, che pretende di comandare e di aver sempre ragione, che non chiede mai scusa e che istiga sensi di colpa” (cfr. rel. 24/6/2021); le stesse hanno altresì riferito di aver assistito direttamente ad alcuni dei diversi episodi di violenza perpetrati in danno alla madre.
Quanto sopra legittima le perplessità del Collegio in ordine all'idoneità genitoriale del resistente.
Venendo alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si osserva quanto segue.
Gli incontri padre-figlie si sono interrotti da circa tre anni, stante il categorico rifiuto delle minori.
A ciò deve aggiungersi che il resistente ha disatteso gli obblighi derivanti dalle statuizioni emesse in fase presidenziale (versamento di un contributo di € 350,00 a figlia), limitandosi ad elargire somme a sua discrezione.
Allo stato attuale appare quindi irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse delle minori ad entrambi i genitori.
5 Per_ Risulta pertanto più rispondente all'interesse di e delegare alla madre, come peraltro Per_1 avvenuto finora, l'assunzione anche delle decisioni di maggiore interesse per le figlie ivi incluse quelle relative all'espatrio.
Tanto basta, a parere del Collegio, per accogliere la richiesta di affido esclusivo cd. rafforzato svolta dalla ricorrente con collocamento delle minori presso l'abitazione materna.
3. Sugli incontri padre-figlie
Venendo ora alla frequentazione padre-figlie, si osserva quanto segue.
Le minori non incontrano il padre ormai da diverso tempo (i.e. circa dal 2022 – cfr. rel. 24/3/2022), stante il fermo rifiuto opposto (i.e. “quando oggi l'ho visto, mi sono sentita a disagio, non volevo incontralo. Mi sono sentita male, non mi sentivo pronta a rivederlo. Non era un mio desiderio, mi ha colta alla sprovvista” […] “al momento non vorrei incontrarlo, forse mi sentirò pronta solo quando sarò più grande” (cfr. verbale d'udienza del 4/12/2024).
Per_ Infatti, sebbene in un primo momento la minore apparisse propensa a preservare un rapporto con il padre, si è da ultimo determinata ad interrompere gli incontri stante l'incapacità del sig. CP_1 di comprendere le forti difficoltà emotive dalla stessa manifestate.
Le ragazze hanno, altresì, esternato una profonda fatica personale nella prosecuzione degli incontri, vissuti come mere occasioni in cui ribadire la propria opposizione al ripristino dei contatti con il padre (cfr. “ho già detto molte volte che non voglio vederlo, ho già spiegato che non ne sento il bisogno.
Vorrei chiedere al Giudice di poter decidere io se rivedere il PA, senza sentirmi obbligata ogni volta a spiegare che non voglio”, “la minore ha chiaramente motivato di non voler reintrodurre il padre nella propria vita, sostenendo che il genitore non avrebbe apportato, nemmeno in passato, alcunché di positivo e di non sentire, per tale motivo, nessuna mancanza del genitore o legame affettivo con lo stesso” – cfr. verbale d'udienza del 3/12/2024 e rel. 11/4/2024).
Tenuto pertanto conto dell'età delle figlie minori (rispettivamente di anni quindici e dieci), del lungo intervallo di tempo intercorso dall'ultimo incontro con il padre, oltreché dell'inequivoca volontà dalle stesse manifestata, si reputa corretto disporre l'interruzione delle frequentazioni, con la precisazione che ove le figlie manifestassero la concreta volontà di rivedere il padre, gli incontri avverranno con gradualità e attraverso l'intermediazione dei Servizi sociali (cfr. anche rel. 11/4/2024).
4. Sul mantenimento della prole
La ricorrente ha chiesto prevedersi un assegno di mantenimento a carico del padre pari a complessivi
€ 900,00 (i.e. € 450,00 cadauna).
Il resistente ha chiesto disporsi un contributo a suo carico nella misura ritenuta equa e di giustizia, dando atto di trovarsi in una precaria condizione economica a causa delle denunce di controparte, cui si sono aggiunti i pignoramenti presso terzi (cfr. doc. 11 note scritte del 31/5/2023) e l'applicazione della misura cautelare.
Ebbene, tenuto conto del collocamento prevalente delle minori presso la madre, tale contributo non può che essere posto a carico del padre.
Quanto alla capacità reddituale dell' dall'ultima dichiarazione in atti è emerso che questi CP_1 ha percepito un introito medio netto mensile pari ad € 680,42 (cfr. note del 19/7/2024). All'udienza del 4/12/2024 ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa, tuttavia in sede di comparsa
6 conclusionale ha dato atto di avere reperito un impiego, grazie al quale riesce ora a far fronte ad un versamento mensile pari ad € 200,00/mese per le figlie.
A ciò deve aggiungersi che, a fronte di tale entrata, non ha dato atto di essere gravato da particolari esborsi.
Nonostante l'esiguità dei redditi allo stato percepiti, appare evidente la piena capacità lavorativa del resistente, il quale, seppur sottoposto a misura, ben potrebbe adoperarsi nella ricerca di un'attività più remunerativa per far fonte alle proprie esigenze e a quelle delle figlie.
Al riguardo, si rileva che l'obbligo di mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli al fine di consentire alla prole di condurre una vita dignitosa (cfr. Cass. Civ., n. 5652/2012).
Ciò con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017) essendo, peraltro, lo stato di bisogno insito nella condizione stessa del minore.
Quanto alla ricorrente, quest'ultima percepisce un reddito netto mensile pari a circa € 915,58 (cfr. all. note scritte dell'11/11/2024) ed è titolare del 100% dell'assegno unico ai sensi del D.Lgs. 230/2021;
a fronte di tali entrate, risulta gravata da un canone di locazione, il cui ammontare non è stato tuttavia documentato dalla parte.
Ebbene, tenuto conto del collocamento delle minori presso la madre, dell'età e delle esigenze di Per_1 Per_ e nonché della percezione dell'assegno unico in capo alla ricorrente e della sostanziale parità di reddito tra le parti, il Collegio reputa congruo disporre a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento delle prole la somma complessiva di € 500,00/mese (i.e. € 250,00 cadauna), oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori
(Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
5. Sulle spese processuali
Le spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della lite, sono poste interamente a carico del resistente e si liquidano in favore dell'Erario come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3087/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, richiamata la sentenza n. 2217/2023, così provvede:
1. dichiara l'addebito della separazione alla parte resistente;
Per_
2. dispone l'affidamento esclusivo cd. rafforzato delle figlie minori e alla madre con Per_1 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima anche all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le minori ai sensi del terzo comma dell'art. 337 quater c.c., ivi incluse quelle relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
3. dispone che le minori mantengano la residenza abituale presso la madre;
4. dispone la sospensione delle visite padre-figlie;
5. quanto al mantenimento, con decorrenza dalla presente sentenza pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese un assegno di
€ 500,00 (i.e. € 250,00 a figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, fermi restando per il pregresso i provvedimenti assunti in via provvisoria;
6. l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla ricorrente come per legge;
7. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
7.616,00 (i.e. € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.905,00 per la fase decisionale), da corrispondere in favore dell'Erario, oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3087/2021, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
c.f. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. CALDERA STEFANO
RICORRENTE
Contro
c.f. ) CP_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. RODOLFI MONIA
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte del 17/1/2025, come segue: “[pronunciare la] separazione personale dei coniugi e con addebito di colpa a Parte_1 CP_1 carico del marito e alle seguenti condizioni. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto. Le figlie Per_ e attesa la gravità dei comportamenti del SI. dovranno essere affidate in via Per_1 CP_1 super esclusiva alla madre, prevedendone il divieto di espatrio senza la madre e delegando ai Servizi
Sociali la gestione delle modalità di visita ritenute più opportune, ed almeno inizialmente protette. Il
1 marito verserà alla moglie un assegno a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie entro i primi 20 giorni di ogni mese, pari ad € 900,00 (€ 450,00 ciascuna), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal deposito del presente ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia. Assegno Unico in favore della madre al 100%. Con riferimento alle spese, diritti ed onorari del presente procedimento la SI.ra
ha richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio, si insiste pertanto per la Parte_1 liquidazione in favore dell'avvocato Simona Bertacchini, come da istanza di liquidazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato depositata in atti l'8 aprile 2024, con liquidazione della restante attività in favore dello scrivente difensore per la quale si depositerà nota spese”.
Parte resistente ha concluso come da note scritte depositate in data 15/1/2025, come segue: “
1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto 2. respingere la domanda di addebito di colpa formulata da Per_ parte ricorrente 3. Affidamento congiunto ai genitori delle figlie minori e con Per_1 collocamento e visite da determinarsi nell'interesse delle minori all'esito del percorso presso i servizi sociali o dell'eventuale consulenza sistemica;
4. Equo assegno a carico del marito, proporzionato ai suoi effettivi redditi, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, tenuto conto che a seguito delle continue denunce effettuate dalla moglie per omessa contribuzione, parte resistente ha obbligo di firma e deve rimanere nel territorio di Bedizzole, con conseguente difficoltà di reperimento di una attività lavorativa, oltre a considerare tutti gli esborsi per spese legali per i vari procedimenti penali che ha dovuto affrontare;
5. concorso nel 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale;
6. assegno unico in capo al 100% alla madre, 7. Il sig. chiede di dare CP_1 attuazione al diritto di visita del padre con le proprie figlie, oltre a poter ricevere da parte della madre tutte le comunicazioni attinenti alla salute, educazione, istruzione e residenza abituale relative alle proprie figlie come disposto dall'ordinanza emessa dal Presidente dott. Consolandi in data 09/11/2021. 8. Con rifusione delle spese del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/3/2021 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in
Marocco il 25/8/2003 con il resistente, unione dalla quale sono nate le figlie (n. 24/10/2009) e Per_1 Per_
(n. 9/6/2014).
Ha rappresentato che l'affectio coniugalis è venuta meno a causa degli agiti violenti e controllanti posti in essere dal marito, il quale: “la insultava dicendole che non era brava a fare nulla, che faceva schifo e che Dio che l'aveva creata si era pentito […]; chiudeva a chiave in casa la ricorrente non volendo che la stessa lavorasse o avesse rapporti con altre persone […]; queste violenze verbali poco dopo sono sfociate in aggressioni fisiche dapprima con schiaffi sul viso e successivamente con strette alla gola e sputi in faccia” (cfr. ricorso introduttivo).
Esasperata dall'ennesima aggressione, la ricorrente si è infine determinata a denunciare tali soprusi rifugiandosi in seguito, unitamente alle figlie, presso una struttura protetta.
È stato instaurato il procedimento penale n. 11934/2020 R.G. N.R., nel cui ambito è stata disposta la misura cautelare dell'allontanamento dell' dalla casa coniugale (poi revocata) e del divieto CP_1 di avvicinamento alla moglie, con ulteriore divieto di comunicare con quest'ultima (cfr. doc. 4- 5).
La sig.ra ha dedotto di versare in una precaria condizione economica, stante la mancata Pt_1 corresponsione di un contributo al mantenimento da parte del resistente, unico percettore di reddito.
Ha quindi chiesto: i) la separazione con addebito al marito, ii) l'affido esclusivo cd. “rafforzato” delle figlie alla madre, iii) l'assegnazione della casa coniugale, iv) incontri padre-figlie a discrezione dei
2 Servizi sociali, v) un contributo al mantenimento della prole a carico del marito pari a complessivi €
900,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e vi) un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 500,00.
Con memoria depositata l'8/11/2021 si è costituito il resistente contestando quanto dedotto dalla ricorrente e allegando di avere regolarmente provveduto al mantenimento delle figlie sino all'estate
2021, allorquando la ricorrente si è rifiutata di ricevere tali importi (cfr. doc 5). Ha infine dato atto della condotta ostacolante della madre rispetto alle frequentazioni con le minori. In conclusione ha chiesto la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: i) affido condiviso delle figlie con collocamento e visite da determinarsi all'esito del monitoraggio dei Servizi sociali, ii) contributo a carico del resistente pari ad € 250,00 a figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 9/11/2021, fallito il tentativo di conciliazione, sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: “autorizza i coniugi a vivere separatamente;
affida le figlie Per_1 Per_ e alla madre con collocazione presso quest'ultima ed attribuendole l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) con onere di comunicazione delle scelte principali in tali temi al padre. Dispone che il padre CP_1 provveda al mantenimento delle figlie in via indiretta, mediante versamento a
[...] dell'importo mensile di euro 700,00 mensili (euro 350 a figlia), entro il giorno 15 di Pt_1 ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici istat (foi); nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016”, incaricando altresì i Servizi sociali di svolgere un'attività di monitoraggio sul nucleo familiare.
Introdotta la fase avanti il Giudice istruttore e assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 13/7/2023 la causa è stata rimessa la Collegio ai fini della decisione inerente allo status coniugale.
All'udienza del 23/4/2024, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, il Giudice ha disposto la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per la residenza materna, fissando udienza per l'audizione delle minori al 3/12/2024.
Esaurita l'istruttoria la causa è stata quindi rimessa al Collegio ai fini della decisione, con concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
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Preliminarmente si rileva che con sentenza n. 2217/2023 pubblicata in data 5/9/2023 è stata disposta la separazione personale dei coniugi, sicché nulla è più da decidere sul punto.
Parte ricorrente ha altresì rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale, oltreché alla richiesta di un contributo al mantenimento per sé; nulla pertanto è da decidere in merito.
Quanto alle ulteriori questioni controverse si osserva quanto segue.
1. Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, imputando alle sue condotte violente e denigranti il venir meno dell'affectio coniugalis; il resistente ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo genericamente di aver denunciato la moglie per calunnia a seguito dell'instaurazione del giudizio in sede penale (cfr. comparsa dell'8/11/2021).
3 Nello specifico, la sig.ra ha asserito che in un primo momento il marito era avvezzo a Pt_1 rivolgerle continue offese volte a sminuirla, assumendo al contempo un atteggiamento controllante (cfr. “il convenuto chiudeva a chiave in casa la ricorrente non volendo che la stessa lavorasse o avesse rapporti con altre persone”; “l'uomo avrebbe iniziato a isolarla socialmente, ad interferire sulla possibilità per la stessa di sentire con tranquillità e regolarità la propria famiglia” - ricorso introduttivo e rel. 24/6/2021).
Ben presto, la violenza psicologica si è tramutata in vere e proprie aggressioni fisiche (“con schiaffi sul viso e con strette alla gola e sputi in faccia”, “le scagliava addosso anche oggetti e la colpiva al corpo affinché i lividi non fossero evidenti”, “i maltrattamenti non si sarebbero sedati nemmeno durante il periodo della gravidanza […]” - cfr. ricorso introduttivo e pag. 5 rel. 24/6/2021), alcune delle quali sono occorse anche alla presenza delle figlie minorenni (“l'uomo avrebbe iniziato ad usare atteggiamenti di violenza verbale e psicologica verso le bambine” – cfr. pag. 5 rel. 24/6/2021).
La minore in sede di audizione ha infatti riferito che: “la situazione tra mamma e PA, a casa, Per_1 tendeva a diventare sempre più pesante” e il PA spesso “diventava pazzo”, (cfr. rel 24 e verbale d'udienza 4/12/2024).
Per_ Quanto a quest'ultima ha riportato un episodio in occasione del quale il padre “con occhi da pazzo intimava alla stessa di smettere immediatamente [di piangere], con in mano un martello che avrebbe sbattuto sul divano”. Ha altresì riferito che: “ogni mattina mi svegliavo presto e vedevo il PA che sgridava la mamma e lei non si azzardava nemmeno a rispondere” (cfr. pag. 7 rel. 24/6/2021 e verbale d'udienza del 4/12/2024).
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che: “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 22294/2024).
Ebbene, con riferimento alle condotte ascritte al sig. le stesse posso ritenersi provate dai CP_1 seguenti elementi: i) applicazione al resistente della misura cautelare con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari (doc.
4-5 ricorso); ii) sentenza penale di condanna alla pena finale di 3 anni e 4 mesi depositata il 24/3/2022 nell'ambito del procedimento n. 11934/2020 R.G. N.R. (cfr. doc. 7 note del 13/5/2022) e iii) dichiarazioni rese dalle minori a conferma della condotta paterna (cfr. relazioni dei Servizi e verbale d'udienza del 4/12/2024).
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di addebito della separazione al resistente è fondata e va quindi accolta.
2. Sull'affido delle minori
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo cd. “rafforzato” delle figlie minori alla madre;
il resistente, invece, ha insistito per l'adozione del modulo di affidamento condiviso.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o
4 inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Ebbene, quanto al profilo attinente alla capacità genitoriale, si rileva che dalla lunga indagine svolta dai Servizi sociali è emerso che la madre è risultata ampiamente idonea.
Quest'ultima infatti “è una madre presente in modo affettuoso e accogliente […] sostiene e incentiva le azioni e i progressi di entrambe” (cfr. rel. 8/11/2021); “viene ribadita l'adeguatezza e la positività con cui la donna esplicita le proprie attitudini verso le minori, risultando capace di offrire alle stesse adeguate risposte ai bisogni espressi” (cfr. rel. 24/3/2022).
Non appare ininfluente anche il fatto che la ricorrente si è prontamente attivata per reperire un'attività lavorativa ed una soluzione abitativa idonea per sé e per le figlie.
Anche le minori hanno chiaramente identificato nella madre la propria figura di riferimento.
La figlia ha dichiarato che: “la mamma ha colmato l'assenza del PA […] fortunatamente Per_1 Per_ abbiamo una mamma che, pur da sola, non ci ha mai fatto mancare nulla”. ha altresì dedotto:
“vedo la mamma come un'eroina, un idolo, lei è stata molto coraggiosa. È passata dall'essere succube del PA ad essere forte, opponendosi anche a lui” (cfr. verbale d'udienza del 4/12/2024).
Quanto alla figura paterna, i Servizi hanno in più occasioni ribadito che il resistente non ha preso pienamente coscienza dei propri agiti e delle conseguenze psico-fisiche ed emotive che questi hanno provocato alle figlie, attribuendo l'intera responsabilità della situazione in essere alla ricorrente.
Il resistente, inoltre, fatica “nel sintonizzarsi realisticamente sui bisogni delle figlie, [nel] saper creare un rapporto ed un dialogo […], nella comunicazione diretta con le figlie se non per ricordare eventi del passato, attraverso i quali pare ricercare con costanza una certa «approvazione
e conferma» in merito alle libertà da sempre concesse alle stesse e alla moglie, nel tentativo di sentirsi dare conferma in merito alla «bella vita» che ha sempre concesso, direttamente dalle stesse” (cfr. rel. 24/3/2022).
A ciò deve aggiungersi che dalle minori il padre viene descritto come “un manipolatore, una persona irascibile, che pretende di comandare e di aver sempre ragione, che non chiede mai scusa e che istiga sensi di colpa” (cfr. rel. 24/6/2021); le stesse hanno altresì riferito di aver assistito direttamente ad alcuni dei diversi episodi di violenza perpetrati in danno alla madre.
Quanto sopra legittima le perplessità del Collegio in ordine all'idoneità genitoriale del resistente.
Venendo alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido, si osserva quanto segue.
Gli incontri padre-figlie si sono interrotti da circa tre anni, stante il categorico rifiuto delle minori.
A ciò deve aggiungersi che il resistente ha disatteso gli obblighi derivanti dalle statuizioni emesse in fase presidenziale (versamento di un contributo di € 350,00 a figlia), limitandosi ad elargire somme a sua discrezione.
Allo stato attuale appare quindi irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse delle minori ad entrambi i genitori.
5 Per_ Risulta pertanto più rispondente all'interesse di e delegare alla madre, come peraltro Per_1 avvenuto finora, l'assunzione anche delle decisioni di maggiore interesse per le figlie ivi incluse quelle relative all'espatrio.
Tanto basta, a parere del Collegio, per accogliere la richiesta di affido esclusivo cd. rafforzato svolta dalla ricorrente con collocamento delle minori presso l'abitazione materna.
3. Sugli incontri padre-figlie
Venendo ora alla frequentazione padre-figlie, si osserva quanto segue.
Le minori non incontrano il padre ormai da diverso tempo (i.e. circa dal 2022 – cfr. rel. 24/3/2022), stante il fermo rifiuto opposto (i.e. “quando oggi l'ho visto, mi sono sentita a disagio, non volevo incontralo. Mi sono sentita male, non mi sentivo pronta a rivederlo. Non era un mio desiderio, mi ha colta alla sprovvista” […] “al momento non vorrei incontrarlo, forse mi sentirò pronta solo quando sarò più grande” (cfr. verbale d'udienza del 4/12/2024).
Per_ Infatti, sebbene in un primo momento la minore apparisse propensa a preservare un rapporto con il padre, si è da ultimo determinata ad interrompere gli incontri stante l'incapacità del sig. CP_1 di comprendere le forti difficoltà emotive dalla stessa manifestate.
Le ragazze hanno, altresì, esternato una profonda fatica personale nella prosecuzione degli incontri, vissuti come mere occasioni in cui ribadire la propria opposizione al ripristino dei contatti con il padre (cfr. “ho già detto molte volte che non voglio vederlo, ho già spiegato che non ne sento il bisogno.
Vorrei chiedere al Giudice di poter decidere io se rivedere il PA, senza sentirmi obbligata ogni volta a spiegare che non voglio”, “la minore ha chiaramente motivato di non voler reintrodurre il padre nella propria vita, sostenendo che il genitore non avrebbe apportato, nemmeno in passato, alcunché di positivo e di non sentire, per tale motivo, nessuna mancanza del genitore o legame affettivo con lo stesso” – cfr. verbale d'udienza del 3/12/2024 e rel. 11/4/2024).
Tenuto pertanto conto dell'età delle figlie minori (rispettivamente di anni quindici e dieci), del lungo intervallo di tempo intercorso dall'ultimo incontro con il padre, oltreché dell'inequivoca volontà dalle stesse manifestata, si reputa corretto disporre l'interruzione delle frequentazioni, con la precisazione che ove le figlie manifestassero la concreta volontà di rivedere il padre, gli incontri avverranno con gradualità e attraverso l'intermediazione dei Servizi sociali (cfr. anche rel. 11/4/2024).
4. Sul mantenimento della prole
La ricorrente ha chiesto prevedersi un assegno di mantenimento a carico del padre pari a complessivi
€ 900,00 (i.e. € 450,00 cadauna).
Il resistente ha chiesto disporsi un contributo a suo carico nella misura ritenuta equa e di giustizia, dando atto di trovarsi in una precaria condizione economica a causa delle denunce di controparte, cui si sono aggiunti i pignoramenti presso terzi (cfr. doc. 11 note scritte del 31/5/2023) e l'applicazione della misura cautelare.
Ebbene, tenuto conto del collocamento prevalente delle minori presso la madre, tale contributo non può che essere posto a carico del padre.
Quanto alla capacità reddituale dell' dall'ultima dichiarazione in atti è emerso che questi CP_1 ha percepito un introito medio netto mensile pari ad € 680,42 (cfr. note del 19/7/2024). All'udienza del 4/12/2024 ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa, tuttavia in sede di comparsa
6 conclusionale ha dato atto di avere reperito un impiego, grazie al quale riesce ora a far fronte ad un versamento mensile pari ad € 200,00/mese per le figlie.
A ciò deve aggiungersi che, a fronte di tale entrata, non ha dato atto di essere gravato da particolari esborsi.
Nonostante l'esiguità dei redditi allo stato percepiti, appare evidente la piena capacità lavorativa del resistente, il quale, seppur sottoposto a misura, ben potrebbe adoperarsi nella ricerca di un'attività più remunerativa per far fonte alle proprie esigenze e a quelle delle figlie.
Al riguardo, si rileva che l'obbligo di mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli al fine di consentire alla prole di condurre una vita dignitosa (cfr. Cass. Civ., n. 5652/2012).
Ciò con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017) essendo, peraltro, lo stato di bisogno insito nella condizione stessa del minore.
Quanto alla ricorrente, quest'ultima percepisce un reddito netto mensile pari a circa € 915,58 (cfr. all. note scritte dell'11/11/2024) ed è titolare del 100% dell'assegno unico ai sensi del D.Lgs. 230/2021;
a fronte di tali entrate, risulta gravata da un canone di locazione, il cui ammontare non è stato tuttavia documentato dalla parte.
Ebbene, tenuto conto del collocamento delle minori presso la madre, dell'età e delle esigenze di Per_1 Per_ e nonché della percezione dell'assegno unico in capo alla ricorrente e della sostanziale parità di reddito tra le parti, il Collegio reputa congruo disporre a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento delle prole la somma complessiva di € 500,00/mese (i.e. € 250,00 cadauna), oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori
(Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
5. Sulle spese processuali
Le spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della lite, sono poste interamente a carico del resistente e si liquidano in favore dell'Erario come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3087/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, richiamata la sentenza n. 2217/2023, così provvede:
1. dichiara l'addebito della separazione alla parte resistente;
Per_
2. dispone l'affidamento esclusivo cd. rafforzato delle figlie minori e alla madre con Per_1 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima anche all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per le minori ai sensi del terzo comma dell'art. 337 quater c.c., ivi incluse quelle relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
3. dispone che le minori mantengano la residenza abituale presso la madre;
4. dispone la sospensione delle visite padre-figlie;
5. quanto al mantenimento, con decorrenza dalla presente sentenza pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese un assegno di
€ 500,00 (i.e. € 250,00 a figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, fermi restando per il pregresso i provvedimenti assunti in via provvisoria;
6. l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla ricorrente come per legge;
7. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
7.616,00 (i.e. € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.905,00 per la fase decisionale), da corrispondere in favore dell'Erario, oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
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