TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 4493/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 02.07.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 21.07.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 21.07.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4493/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Calogero Di Stefano
Attrice
CONTRO
Il sig. (CF ) rappresentato e difeso E_ C.F._2 dall'Avvocato Giuseppe Cascio
Convenuto
1 NONCHE' CONTRO
(P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avvocato Diego Ferraro.
Terzo Chiamato in causa
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.03.2021 la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio il sig. . E_
L'attrice rappresentava di essere proprietaria di un appartamento sito in Palermo, Viale Michelangelo nr.
2315, scala G, piano VIII, interno 16 e che soprastante ed in corrispondenza con tale unità immobiliare della sig.ra vi fosse la proprietà del convenuto, ubicata al nono piano della stessa scala G. Pt_1
Orbene, due anni prima della notifica dell'atto di citazione, si sarebbero verificate delle perdite nell'appartamento di proprietà del sig. nella rete idrica interna dei servizi cucina e w.c. Tali perdite CP_1 si sarebbero infiltrate nella struttura del solaio di interpiano sottostante la pavimentazione provocando così notevoli danni nell'appartamento di proprietà dell'attrice.
La sig.ra con lettera raccomandata del 28.08.2019, comunicava al convenuto l'esistenza dei Pt_1 danni, invitandolo a porvi rimedio.
Stante l'inerzia del sig. , l'attrice interveniva eseguendo i lavori di demolizione e risanamento CP_1 nonché con la collazione del controsoffitto.
Inoltre, l'attrice incaricava il Geom. dell'accertamento tecnico nell'appartamento dei Controparte_3 danni patiti, che venivano quantificati in euro 11.6454,50.
Dunque, parte attrice chiedeva, nelle proprie note conclusive Ogni contraria istanza, eccezione e difesa rejetta;
Ritenere e dichiarare responsabile delle infiltrazioni di acqua e dei danni verificatisi E_ nell'appartamento di proprietà di sito in Palermo Viale Michelangelo n. 2315 scala “G” piano Parte_1
VIII interno 16; Condannare, conseguentemente, ad eliminare le cause che hanno determinato E_ le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento di proprietà di , provenienti dalla soprastante unità Parte_1 immobiliare di proprietà di esso ed i relativi effetti;
Condannare conseguentemente a pagare CP_1 CP_1
a la somma di € 11.654,40 o quell'altra maggiore o minore che l'On. Tribunale riterrà di Parte_1 liquidare in esito alle risultanze processuali, a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima subiti nel proprio appartamento a causa delle infiltrazioni d'acqua, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma così rivalutata;
Condannare allespese, compensi professionali, spese generali, oltre IVA e CPA. CP_1
2 Si costituiva il sig. contestando la ricostruzione avversa e negando qualsivoglia E_ responsabilità per i danni patiti dall'attrice, chiedendo comunque di essere autorizzato a chiamare in causa la GN di Assicurazione Reale ssicurazioni. CP_2
Dunque, il sig. così concludeva la propria comparsa di costituzione “ In via preliminare - Autorizzare CP_1 il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la TR
(e quindi ad integrare il contraddittorio) disponendo, lo spostamento dell'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c ; Nel merito In via principale: rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti di perché infondate in fatto e in diritto e E_ per i motivi spiegati;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, dichiarare che la n persona del legale rappresentate pro tempore è tenuta a TR manlevare il sig giusta polizza assicurativa, da ogni pretesa attorea, condannando il terzo E_ chiamato a rifondere al sig. quanto sarà eventualmente condannato a pagare in favore di E_ [...]
. Con Vittoria di spese, competenze ed onorario anche per la chiamata in garanzia da distrarsi Parte_1 all'infrascritto procuratore antistatario. Con espressa riserva di dedurre e precisare mezzi di prova anche in considerazioni delle difese di controparte.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la società la quale, Controparte_5 contestando l'operatività della polizza assicurativa e la prescrizione del diritto all'indennizzo, così concludeva la propria comparsa di costituzione PRELIMINARMENTE : - Dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il difetto di legittimazione attiva del sig. nei confronti della GN e la consequenziale carenza di CP_1 legittimazione passiva delle scrivente nella presente causa;
- Dichiarare, per i motivi esposti i narrativa, la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto delle parti, attore e convenuto, ad essere indennizzati/manlevati e la consequenziale assenza di qualsivoglia obbligazione di garanzia a carico della . - NEL MERITO, in via gradualmente subordinata : CP_4
- Rigettare la richiesta risarcitoria attorea perchè infondata in fatto e in diritto;
- Rigettare in ogni caso la domanda di manleva del sig. nei confronti della GN;
- Nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea CP_1 contenere l'obbligazione di garanzia della entro i limiti stabiliti dal Contratto di Assicurazione TR dalle parti concordemente approvato, con applicazione della relativa “franchigia” pari a “€ 50,00” per i c.d. “danni da acqua” di cui all'art. “13.1” delle CGA e della “franchigia” per la “garanzia particolare” lett. “A - ricerca del guasto” pari a “€ 100,00” , con un “massimo”, per quest'ultima condizione, di “€ 7.500,00 per sinistro”.
In data 03.12.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e si fissava udienza per l'ammissione dei mezzi di prova al 28.04.2022.
Con provvedimento del 28.04.2022, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice e si rinviava all'udienza del 28.10.2022 poi differita al 23.02.2023.
3 All'udienza del 23.02.2023, venivano escussi i testimoni e ed alla Controparte_3 Testimone_1 successiva udienza del 30.06.2023 veniva escusso il testimone Testimone_2
Il processo era quindi rinviato all'udienza del 9.11.2023 per la formulazione di una proposta conciliativa: la proposta conciliativa, consistente nel versamento della somma di euro 3.500,00 da parte del sig. CP_1 in favore della sig.ra veniva ritenuta come non accettata dal convenuto, visto il mancato deposito Pt_1 delle note di trattazione scritta ( per le udienza del 26.01.2024 e del 28.03.2024) e l'assenza del Difensore del sig. all'udienza del 19.04.2024. CP_1
Dunque, il processo veniva rinviato all'udienza del 04.07.2025 per decisione e discussione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava l'udienza al 19.05.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 19.05.2025, si riteneva opportuno nominare il CTU Ing. Persona_1 che con nota dell'11.06.2025 accettava l'incarico.
In data 18.06.2025, vista la dichiarata alienazione dell'immobile da parte dell'attrice e l'impossibilità di eseguire una perizia, si disponeva la revoca del CTU e si fissava l'udienza del 30.06.2025 per l'acquisizione della relativa documentazione.
Con provvedimento del 30.06.2025 si fissava l'udienza al 28.07.2025, poi anticipata all'udienza del
21.07.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di ogni altra valutazione, occorre considerare quanto richiesto in via preliminare della società
[...] quale terzo chiamato in causa. TR
Orbene, il terzo eccepisce, in primis, la carenza di legittimazione attiva del sig. nel chiamare in CP_1 causa l'Assicurazione.
Secondo il terzo, il danno lamentato dall'attrice rientrerebbe nelle ipotesi di danno da acqua, oggetto effettivamente della copertura assicurativa stipulata dal Condominio, ma la chiamata in causa dell'Assicurazione avrebbe dovuto essere avanzata dalla danneggiata e non dal convenuto.
Si tratta di un'eccezione non fondata.
Infatti, al punto A dell'art 10.1 del contratto di polizza ( pagina 23 di 46) depositato sia dal convenuto che dal terzo, si legge testualmente “ Responsabilità Civile verso Terzi ( R.C.T) La garanzia opera per la responsabilità civile dell' nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato nel modulo di polizza nonché Parte_2 di parchi, giardini, alberi e aree scoperte ( non gravate da servitù pubblica) purchè di pertinenza del fabbricato (…) La
4 garanzia indicata ai precedenti punti 1 e 2 comprende la responsabilità civile personale di ciascun condominio, anche quando
l'assicurazione è stipulata da un Condominio per l'intero fabbricato”.
Dunque, considerata tale disposizione contrattuale, la garanzia deve ritenersi operante nel caso che occupa poiché l'oggetto dell'attuale controversia è appunto la responsabilità civile di un condomino (ossia il sig. ) nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare appartenente al fabbricato assicurato CP_1 con la società, terzo chiamato in causa.
Sempre in via preliminare, il terzo ritiene intervenuta la prescrizione ai sensi dell'art. 2952 Cod. Civ. del diritto di parte attrice.
Orbene ai sensi dell'art. 2952 Cod. Civ gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione da responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Ebbene, la lettera di richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice al convenuto è stata ricevuta da quest'ultimo in data 21.05.2020.
La richiesta di chiamare in causa il terzo è stata formulata dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2021.
Quindi nel momento in cui il convenuto ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo il termine biennale, a far data dalla richiesta di risarcimento del 21.05.2020, non era ancora decorso.
Dunque, anche questa eccezione preliminare del terzo deve essere respinta.
La domanda attorea nel merito deve essere respinta per le ragioni che seguono.
All'esito dell'istruttoria orale espletata, non può ritenersi provata la causa delle infiltrazioni che avrebbero danneggiato l'immobile attoreo.
In particolare, occorre valutare le testimonianze raccolte sulla circostanza nr. 4 delle memorie 183 VI comma punto 2) cpc di parte attrice “ Vero è che i ferri di armatura dei travetti dei soffitti erano ossidati per
l'infiltrazione di acqua proveniente dall'appartamento di sovrastante a quello di CP_1 Parte_1
”.
[...]
Il testimone escusso all'udienza del 23.02.2023, dichiara “ aggiungo che i danni nell'immobile Testimone_1 attoreo erano in corrispondenza dei servizi sovrastanti che però io non ho ispezionato”
Il testimone escusso all'udienza del 30.06.2023, dichiara “nonché anche il cap 4) ed aggiungo Testimone_2 che lo stato in cui ho trovato il soffitto, rigonfio ed i travetti e ferri ossidati era tale da essere risalente nel tempo, non è condizione che si verifica dall'oggi al domani”.
Il testimone , che ha redatto una perizia di parte per l'attrice, dichiara “preciso che i danni Testimone_3 da me riscontrati, erano riconducibili all'immobile sovrastante ed in corrispondenza dei vanni danneggiati della attrice, sopra vi erano i servizi dell'immobile del Aggiungo che io non sono sicuro di avere fatto un sopralluogo nell'immobile del CP_1
5 convenuto, però mi ricordo che non era danneggiata la tubazione verticale, quindi condominiale, ma la rete di distribuzione riguardante i singoli appartamenti e posta sul pavimento”.
Dalle testimonianze raccolte emerge la circostanza che non sia stata effettuata alcuna verifica strumentale e comunque oggettiva, mediante anche un sopralluogo nell'appartamento del convenuto, onde accertare le cause delle infiltrazioni.
Peraltro, appare opportuno specificare che l'allegata perizia di parte non costituisca un elemento di prova, considerato che essa si è formata al di fuori del contraddittorio delle parti.
In particolare, recependo l'unanime orientamento giurisprudenziale, “la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo” (Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909).
La perizia o la consulenza tecnica di parte, quindi, sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica (Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016).
Ossia “la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto” (Trib. Lagonegro, 20.06.2018, n. 190).
Si ritiene pertanto che la parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio di dimostrare che la causa delle infiltrazioni siano derivate della proprietà del convenuto, poiché la prova testimoniale, per la sua genericità, non può ritenersi sufficiente per tale accertamento e non lo è nemmeno la perizia tecnica di parte, che, come sopra indicato, non va considerata come una fonte di prova.
Invero, vista anche l'alienazione dell'immobile da parte della stessa parte attrice, sarebbe stato necessario acquisire con un accertamento tecnico preventivo la prova della causa delle infiltrazioni, prima che si rendesse non più possibile tale tipo di indagine peritale.
Ne consegue che mancando la prova certa ed univoca che le infiltrazioni siano derivate dall'appartamento del convenuto, la domanda attorea deve essere rigettata poiché la responsabilità dell'accadimento non è configurabile come la fattispecie astratta prevista dall'art. 2051 Cod. Civ, visto che il danno cagionato al bene di proprietà della sig.ra non può affermarsi, in maniera certa ed univoca, come derivato da Pt_1 un comportamento non diligente del sig , ossia la mancata manutenzione della proprietà da parte CP_1 di quest'ultimo.
Orbene, per quanto concerne le spese di lite esse devono compensarsi tra le parti.
La compensazione viene motivata considerando che:
a) Le eccezioni preliminari formulate dal terzo sono state integralmente respinte. 6 b) Il Tribunale formulava ex art 185 bis cpc la proposta conciliativa in data 09.11.2023 e quindi si rinviava al 26.01.2024 per l'eventuale accettazione da parte del convenuto: quest'ultimo non depositava delle note per l'udienza del 26.01.2024 e dunque si imponeva il rinvio al 28.03.2024,
e, stante il mancato deposito delle note da parte del convenuto anche per tale udienza, si rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 19.04.2024. A tale udienza in presenza il convenuto non compariva e quindi il Tribunale rinviava ex art 281 sexies cpc al 04.07.2025. Solo in data
19.05.2025, il convenuto si esprimeva sulla proposta conciliativa formulata il 09.11.2023.
Innegabilmente il comportamento processuale assunto dal convenuto ha comportato un immotivato prolungamento della durata del processo.
Orbene, può ritenersi che quelle sopra indicate siano delle eccezionali ragioni per le quali, anche considerata la sentenza della Corte Costituzione nr. 77/2018, possono essere compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
RIGETTA la domanda proposta dalla nei confronti del sig. Parte_1
. E_
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Palermo 21.07.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
7
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 4493/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 02.07.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 21.07.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 21.07.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4493/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Calogero Di Stefano
Attrice
CONTRO
Il sig. (CF ) rappresentato e difeso E_ C.F._2 dall'Avvocato Giuseppe Cascio
Convenuto
1 NONCHE' CONTRO
(P.IVA ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avvocato Diego Ferraro.
Terzo Chiamato in causa
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.03.2021 la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio il sig. . E_
L'attrice rappresentava di essere proprietaria di un appartamento sito in Palermo, Viale Michelangelo nr.
2315, scala G, piano VIII, interno 16 e che soprastante ed in corrispondenza con tale unità immobiliare della sig.ra vi fosse la proprietà del convenuto, ubicata al nono piano della stessa scala G. Pt_1
Orbene, due anni prima della notifica dell'atto di citazione, si sarebbero verificate delle perdite nell'appartamento di proprietà del sig. nella rete idrica interna dei servizi cucina e w.c. Tali perdite CP_1 si sarebbero infiltrate nella struttura del solaio di interpiano sottostante la pavimentazione provocando così notevoli danni nell'appartamento di proprietà dell'attrice.
La sig.ra con lettera raccomandata del 28.08.2019, comunicava al convenuto l'esistenza dei Pt_1 danni, invitandolo a porvi rimedio.
Stante l'inerzia del sig. , l'attrice interveniva eseguendo i lavori di demolizione e risanamento CP_1 nonché con la collazione del controsoffitto.
Inoltre, l'attrice incaricava il Geom. dell'accertamento tecnico nell'appartamento dei Controparte_3 danni patiti, che venivano quantificati in euro 11.6454,50.
Dunque, parte attrice chiedeva, nelle proprie note conclusive Ogni contraria istanza, eccezione e difesa rejetta;
Ritenere e dichiarare responsabile delle infiltrazioni di acqua e dei danni verificatisi E_ nell'appartamento di proprietà di sito in Palermo Viale Michelangelo n. 2315 scala “G” piano Parte_1
VIII interno 16; Condannare, conseguentemente, ad eliminare le cause che hanno determinato E_ le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento di proprietà di , provenienti dalla soprastante unità Parte_1 immobiliare di proprietà di esso ed i relativi effetti;
Condannare conseguentemente a pagare CP_1 CP_1
a la somma di € 11.654,40 o quell'altra maggiore o minore che l'On. Tribunale riterrà di Parte_1 liquidare in esito alle risultanze processuali, a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima subiti nel proprio appartamento a causa delle infiltrazioni d'acqua, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma così rivalutata;
Condannare allespese, compensi professionali, spese generali, oltre IVA e CPA. CP_1
2 Si costituiva il sig. contestando la ricostruzione avversa e negando qualsivoglia E_ responsabilità per i danni patiti dall'attrice, chiedendo comunque di essere autorizzato a chiamare in causa la GN di Assicurazione Reale ssicurazioni. CP_2
Dunque, il sig. così concludeva la propria comparsa di costituzione “ In via preliminare - Autorizzare CP_1 il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la TR
(e quindi ad integrare il contraddittorio) disponendo, lo spostamento dell'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c ; Nel merito In via principale: rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti di perché infondate in fatto e in diritto e E_ per i motivi spiegati;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, dichiarare che la n persona del legale rappresentate pro tempore è tenuta a TR manlevare il sig giusta polizza assicurativa, da ogni pretesa attorea, condannando il terzo E_ chiamato a rifondere al sig. quanto sarà eventualmente condannato a pagare in favore di E_ [...]
. Con Vittoria di spese, competenze ed onorario anche per la chiamata in garanzia da distrarsi Parte_1 all'infrascritto procuratore antistatario. Con espressa riserva di dedurre e precisare mezzi di prova anche in considerazioni delle difese di controparte.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la società la quale, Controparte_5 contestando l'operatività della polizza assicurativa e la prescrizione del diritto all'indennizzo, così concludeva la propria comparsa di costituzione PRELIMINARMENTE : - Dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il difetto di legittimazione attiva del sig. nei confronti della GN e la consequenziale carenza di CP_1 legittimazione passiva delle scrivente nella presente causa;
- Dichiarare, per i motivi esposti i narrativa, la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto delle parti, attore e convenuto, ad essere indennizzati/manlevati e la consequenziale assenza di qualsivoglia obbligazione di garanzia a carico della . - NEL MERITO, in via gradualmente subordinata : CP_4
- Rigettare la richiesta risarcitoria attorea perchè infondata in fatto e in diritto;
- Rigettare in ogni caso la domanda di manleva del sig. nei confronti della GN;
- Nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea CP_1 contenere l'obbligazione di garanzia della entro i limiti stabiliti dal Contratto di Assicurazione TR dalle parti concordemente approvato, con applicazione della relativa “franchigia” pari a “€ 50,00” per i c.d. “danni da acqua” di cui all'art. “13.1” delle CGA e della “franchigia” per la “garanzia particolare” lett. “A - ricerca del guasto” pari a “€ 100,00” , con un “massimo”, per quest'ultima condizione, di “€ 7.500,00 per sinistro”.
In data 03.12.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e si fissava udienza per l'ammissione dei mezzi di prova al 28.04.2022.
Con provvedimento del 28.04.2022, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice e si rinviava all'udienza del 28.10.2022 poi differita al 23.02.2023.
3 All'udienza del 23.02.2023, venivano escussi i testimoni e ed alla Controparte_3 Testimone_1 successiva udienza del 30.06.2023 veniva escusso il testimone Testimone_2
Il processo era quindi rinviato all'udienza del 9.11.2023 per la formulazione di una proposta conciliativa: la proposta conciliativa, consistente nel versamento della somma di euro 3.500,00 da parte del sig. CP_1 in favore della sig.ra veniva ritenuta come non accettata dal convenuto, visto il mancato deposito Pt_1 delle note di trattazione scritta ( per le udienza del 26.01.2024 e del 28.03.2024) e l'assenza del Difensore del sig. all'udienza del 19.04.2024. CP_1
Dunque, il processo veniva rinviato all'udienza del 04.07.2025 per decisione e discussione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava l'udienza al 19.05.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 19.05.2025, si riteneva opportuno nominare il CTU Ing. Persona_1 che con nota dell'11.06.2025 accettava l'incarico.
In data 18.06.2025, vista la dichiarata alienazione dell'immobile da parte dell'attrice e l'impossibilità di eseguire una perizia, si disponeva la revoca del CTU e si fissava l'udienza del 30.06.2025 per l'acquisizione della relativa documentazione.
Con provvedimento del 30.06.2025 si fissava l'udienza al 28.07.2025, poi anticipata all'udienza del
21.07.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di ogni altra valutazione, occorre considerare quanto richiesto in via preliminare della società
[...] quale terzo chiamato in causa. TR
Orbene, il terzo eccepisce, in primis, la carenza di legittimazione attiva del sig. nel chiamare in CP_1 causa l'Assicurazione.
Secondo il terzo, il danno lamentato dall'attrice rientrerebbe nelle ipotesi di danno da acqua, oggetto effettivamente della copertura assicurativa stipulata dal Condominio, ma la chiamata in causa dell'Assicurazione avrebbe dovuto essere avanzata dalla danneggiata e non dal convenuto.
Si tratta di un'eccezione non fondata.
Infatti, al punto A dell'art 10.1 del contratto di polizza ( pagina 23 di 46) depositato sia dal convenuto che dal terzo, si legge testualmente “ Responsabilità Civile verso Terzi ( R.C.T) La garanzia opera per la responsabilità civile dell' nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato nel modulo di polizza nonché Parte_2 di parchi, giardini, alberi e aree scoperte ( non gravate da servitù pubblica) purchè di pertinenza del fabbricato (…) La
4 garanzia indicata ai precedenti punti 1 e 2 comprende la responsabilità civile personale di ciascun condominio, anche quando
l'assicurazione è stipulata da un Condominio per l'intero fabbricato”.
Dunque, considerata tale disposizione contrattuale, la garanzia deve ritenersi operante nel caso che occupa poiché l'oggetto dell'attuale controversia è appunto la responsabilità civile di un condomino (ossia il sig. ) nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare appartenente al fabbricato assicurato CP_1 con la società, terzo chiamato in causa.
Sempre in via preliminare, il terzo ritiene intervenuta la prescrizione ai sensi dell'art. 2952 Cod. Civ. del diritto di parte attrice.
Orbene ai sensi dell'art. 2952 Cod. Civ gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione da responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Ebbene, la lettera di richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice al convenuto è stata ricevuta da quest'ultimo in data 21.05.2020.
La richiesta di chiamare in causa il terzo è stata formulata dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2021.
Quindi nel momento in cui il convenuto ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo il termine biennale, a far data dalla richiesta di risarcimento del 21.05.2020, non era ancora decorso.
Dunque, anche questa eccezione preliminare del terzo deve essere respinta.
La domanda attorea nel merito deve essere respinta per le ragioni che seguono.
All'esito dell'istruttoria orale espletata, non può ritenersi provata la causa delle infiltrazioni che avrebbero danneggiato l'immobile attoreo.
In particolare, occorre valutare le testimonianze raccolte sulla circostanza nr. 4 delle memorie 183 VI comma punto 2) cpc di parte attrice “ Vero è che i ferri di armatura dei travetti dei soffitti erano ossidati per
l'infiltrazione di acqua proveniente dall'appartamento di sovrastante a quello di CP_1 Parte_1
”.
[...]
Il testimone escusso all'udienza del 23.02.2023, dichiara “ aggiungo che i danni nell'immobile Testimone_1 attoreo erano in corrispondenza dei servizi sovrastanti che però io non ho ispezionato”
Il testimone escusso all'udienza del 30.06.2023, dichiara “nonché anche il cap 4) ed aggiungo Testimone_2 che lo stato in cui ho trovato il soffitto, rigonfio ed i travetti e ferri ossidati era tale da essere risalente nel tempo, non è condizione che si verifica dall'oggi al domani”.
Il testimone , che ha redatto una perizia di parte per l'attrice, dichiara “preciso che i danni Testimone_3 da me riscontrati, erano riconducibili all'immobile sovrastante ed in corrispondenza dei vanni danneggiati della attrice, sopra vi erano i servizi dell'immobile del Aggiungo che io non sono sicuro di avere fatto un sopralluogo nell'immobile del CP_1
5 convenuto, però mi ricordo che non era danneggiata la tubazione verticale, quindi condominiale, ma la rete di distribuzione riguardante i singoli appartamenti e posta sul pavimento”.
Dalle testimonianze raccolte emerge la circostanza che non sia stata effettuata alcuna verifica strumentale e comunque oggettiva, mediante anche un sopralluogo nell'appartamento del convenuto, onde accertare le cause delle infiltrazioni.
Peraltro, appare opportuno specificare che l'allegata perizia di parte non costituisca un elemento di prova, considerato che essa si è formata al di fuori del contraddittorio delle parti.
In particolare, recependo l'unanime orientamento giurisprudenziale, “la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo” (Trib. Roma, sez. XVII, 14.01.2019, n. 909).
La perizia o la consulenza tecnica di parte, quindi, sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica (Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016).
Ossia “la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto” (Trib. Lagonegro, 20.06.2018, n. 190).
Si ritiene pertanto che la parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio di dimostrare che la causa delle infiltrazioni siano derivate della proprietà del convenuto, poiché la prova testimoniale, per la sua genericità, non può ritenersi sufficiente per tale accertamento e non lo è nemmeno la perizia tecnica di parte, che, come sopra indicato, non va considerata come una fonte di prova.
Invero, vista anche l'alienazione dell'immobile da parte della stessa parte attrice, sarebbe stato necessario acquisire con un accertamento tecnico preventivo la prova della causa delle infiltrazioni, prima che si rendesse non più possibile tale tipo di indagine peritale.
Ne consegue che mancando la prova certa ed univoca che le infiltrazioni siano derivate dall'appartamento del convenuto, la domanda attorea deve essere rigettata poiché la responsabilità dell'accadimento non è configurabile come la fattispecie astratta prevista dall'art. 2051 Cod. Civ, visto che il danno cagionato al bene di proprietà della sig.ra non può affermarsi, in maniera certa ed univoca, come derivato da Pt_1 un comportamento non diligente del sig , ossia la mancata manutenzione della proprietà da parte CP_1 di quest'ultimo.
Orbene, per quanto concerne le spese di lite esse devono compensarsi tra le parti.
La compensazione viene motivata considerando che:
a) Le eccezioni preliminari formulate dal terzo sono state integralmente respinte. 6 b) Il Tribunale formulava ex art 185 bis cpc la proposta conciliativa in data 09.11.2023 e quindi si rinviava al 26.01.2024 per l'eventuale accettazione da parte del convenuto: quest'ultimo non depositava delle note per l'udienza del 26.01.2024 e dunque si imponeva il rinvio al 28.03.2024,
e, stante il mancato deposito delle note da parte del convenuto anche per tale udienza, si rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 19.04.2024. A tale udienza in presenza il convenuto non compariva e quindi il Tribunale rinviava ex art 281 sexies cpc al 04.07.2025. Solo in data
19.05.2025, il convenuto si esprimeva sulla proposta conciliativa formulata il 09.11.2023.
Innegabilmente il comportamento processuale assunto dal convenuto ha comportato un immotivato prolungamento della durata del processo.
Orbene, può ritenersi che quelle sopra indicate siano delle eccezionali ragioni per le quali, anche considerata la sentenza della Corte Costituzione nr. 77/2018, possono essere compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
RIGETTA la domanda proposta dalla nei confronti del sig. Parte_1
. E_
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Palermo 21.07.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
7