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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9848 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Michela Cammarino, Parte_1
unitamente all'Avv. Velia Scarnecchia
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.11.2024, invocava la nomina di un c.t.u., Parte_1
ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione della indennità di accompagnamento, a decorrere dal 10.5.2024, quale data della
CP_ visita di revisione eseguita dall'
L' si costituiva eccependo l'improponibilità della domanda giudiziale, siccome non CP_2
preceduta dalla presentazione di apposita domanda amministrativa.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 19.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è improponibile, sulla scorta delle condivisibili argomentazioni espresse da Cass.
Sez. Lav. n. 23618/2021, di seguito richiamate, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
“Questa Corte ha già precisato al riguardo (Sez. L, Sentenza n. 20664 del 07/10/2011, Rv.
619186 - 01) che, in materia di prestazioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l'attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 11, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'"iter" amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, miri ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto "la stessa prestazione" e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Ne consegue che, ove l'interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. Si è anche aggiunto (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005,
Rv. 581039 - 01) che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda”. CP_
3. Passando al caso di specie, si osserva che l' costituendosi in giudizio, ha CP_ espressamente dedotto quanto segue: “…il verbale oggi impugnato scaturisce dalla visita diretta operata d'ufficio dall'ente convenuto al fine di verificare la permanenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'invalidità già in precedenza accertata (75%),
2 con verbale del 18.10.2022 n. 6063936600272 notificato alla signora (come da ricevute Pt_1 che si allegano) e mai impugnato in via giudiziale per il ripristino dell'indennità di accompagnamento”.
Orbene, dalle deduzioni svolte dall' (invero documentate e, in ogni caso, non CP_2
contestate in punto di fatto dalla parte ricorrente) emerge come la non sia titolare Pt_1
dell'indennità di accompagnamento sin dal 18.10.2022, allorquando – sottoposta a visita di revisione – veniva riconosciuta invalida in misura pari al 75% (si veda il verbale della
CP_ Commissione Medica competente, versato in atti dall' .
Detto verbale è stato regolarmente comunicato all'assistibile, la quale – pur avendone ricevuto consegna (si veda il relativo avviso, pure prodotto dall' ) – non l'ha impugnato entro il CP_2
termine di decadenza (semestrale) previsto dall'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003. CP_ Ne deriva che, ove anche l' avesse riscontrato in occasione della successiva revisione del
10.5.2024 una modifica peggiorativa delle condizioni sanitarie, tale accertamento non avrebbe potuto integrare il fatto costitutivo del diritto all'indennità di accompagnamento (in assenza di una specifica domanda di aggravamento), ma solo la premessa di una domanda amministrativa in tal senso (cfr., in tal senso, Cass. n. 23618/2021 cit.).
E poiché, nella fattispecie concreta, manca la previa domanda amministrativa di aggravamento, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
(prestazione di cui l'odierna ricorrente non era più beneficiaria all'epoca della nuova visita di revisione), il processo non può che concludersi con una pronuncia di mero rito, dichiarativa dell'improponibilità del ricorso.
4. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9848/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa revoca dell'incarico conferito al nominato c.t.u., così provvede:
a) dichiara improponibile il ricorso;
b) nulla in ordine alle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 19/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9848 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Michela Cammarino, Parte_1
unitamente all'Avv. Velia Scarnecchia
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.11.2024, invocava la nomina di un c.t.u., Parte_1
ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione della indennità di accompagnamento, a decorrere dal 10.5.2024, quale data della
CP_ visita di revisione eseguita dall'
L' si costituiva eccependo l'improponibilità della domanda giudiziale, siccome non CP_2
preceduta dalla presentazione di apposita domanda amministrativa.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 19.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è improponibile, sulla scorta delle condivisibili argomentazioni espresse da Cass.
Sez. Lav. n. 23618/2021, di seguito richiamate, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
“Questa Corte ha già precisato al riguardo (Sez. L, Sentenza n. 20664 del 07/10/2011, Rv.
619186 - 01) che, in materia di prestazioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l'attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 11, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'"iter" amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, miri ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto "la stessa prestazione" e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Ne consegue che, ove l'interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. Si è anche aggiunto (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005,
Rv. 581039 - 01) che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda”. CP_
3. Passando al caso di specie, si osserva che l' costituendosi in giudizio, ha CP_ espressamente dedotto quanto segue: “…il verbale oggi impugnato scaturisce dalla visita diretta operata d'ufficio dall'ente convenuto al fine di verificare la permanenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'invalidità già in precedenza accertata (75%),
2 con verbale del 18.10.2022 n. 6063936600272 notificato alla signora (come da ricevute Pt_1 che si allegano) e mai impugnato in via giudiziale per il ripristino dell'indennità di accompagnamento”.
Orbene, dalle deduzioni svolte dall' (invero documentate e, in ogni caso, non CP_2
contestate in punto di fatto dalla parte ricorrente) emerge come la non sia titolare Pt_1
dell'indennità di accompagnamento sin dal 18.10.2022, allorquando – sottoposta a visita di revisione – veniva riconosciuta invalida in misura pari al 75% (si veda il verbale della
CP_ Commissione Medica competente, versato in atti dall' .
Detto verbale è stato regolarmente comunicato all'assistibile, la quale – pur avendone ricevuto consegna (si veda il relativo avviso, pure prodotto dall' ) – non l'ha impugnato entro il CP_2
termine di decadenza (semestrale) previsto dall'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003. CP_ Ne deriva che, ove anche l' avesse riscontrato in occasione della successiva revisione del
10.5.2024 una modifica peggiorativa delle condizioni sanitarie, tale accertamento non avrebbe potuto integrare il fatto costitutivo del diritto all'indennità di accompagnamento (in assenza di una specifica domanda di aggravamento), ma solo la premessa di una domanda amministrativa in tal senso (cfr., in tal senso, Cass. n. 23618/2021 cit.).
E poiché, nella fattispecie concreta, manca la previa domanda amministrativa di aggravamento, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
(prestazione di cui l'odierna ricorrente non era più beneficiaria all'epoca della nuova visita di revisione), il processo non può che concludersi con una pronuncia di mero rito, dichiarativa dell'improponibilità del ricorso.
4. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9848/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa revoca dell'incarico conferito al nominato c.t.u., così provvede:
a) dichiara improponibile il ricorso;
b) nulla in ordine alle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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