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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1527/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1527/2023 tra uale incorporante di Controparte_1 CP_2
ATTORE
e
Controparte_3
CONVENUTO
Oggi 5 giugno 2025 ad ore 11:15 innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per l'avv. STROZZI in sostituzione dell'avv. BETTAZZI BERNARDO e per Controparte_3 quale società incorporante di l'avv. ELISABETTA Controparte_1 CP_2 IACINTO in sostituzione dell'avv. BORDIGA FRANCESCO;
C.F._1
L'avv. STROZZI precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1) cpc;
L'avv. IACINTO precisa le conclusioni come da note conclusive del 19/5/2025;
Dopo breve discussione orale nella quale i procuratori delle parti si riportano ai propri scritti, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:05, terminata la camera di consiglio, il Giudice, nell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1527/2023 promossa da:
quale incorporante di rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dell'avv. BORDIGA FRANCESCO ( elettivamente domiciliato presso il C.F._1 difensore avv. BORDIGA FRANCESCO
ATTORE contro
) rappresentato e difeso dall'avv. BETTAZZI Controparte_3 C.F._2
BERNARDO elettivamente domiciliato in VIA G. MODENA 1 50121 FIRENZE presso il difensore avv. BETTAZZI BERNARDO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e per essa ha CP_2 Controparte_4 riassunto il procedimento avanti al Tribunale di Reggio Emilia dichiarato territorialmente competente ex art. 50 c.p.c. dalla sentenza del 16/2/2023 del Tribunale di Firenze, pronunciata all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Controparte_3
e per essa nella presente sede ha chiesto la condanna CP_2 Controparte_4 [...] al pagamento della somma di € 74.677,90 oltre interessi, quale saldo negativo del rapporto CP_3 di conto corrente ordinario n. 057/010/009165 - 8 concluso il 28/3/2007 tra Credito Emiliano S.p.a. e
medio tempore fallita, in relazione al quale l'odierna convenuta si era costituita Parte_1 fideiussore in data 3/4/2007, con il rigetto di tutte le eccezioni svolte con riguardo alla garanzia prestata pagina 2 di 7 dalla sig. in quanto infondate. CP_3
Si è costituita nel giudizio riassunto chiedendo il rigetto di ogni avversaria domanda;
Controparte_3 la convenuta in particolare, ha svolto eccezione di nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8 del predetto contratto di fideiussione, contrarie alla normativa Antitrust poiché riproduttive dello schema contrattuale ABI in quanto contrastanti con l'art. 2, co. 2 lett. a) della legge n. 287/1990, eccependo altresì la decadenza dell'azione contro il fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Ha altresì eccepito la prescrizione del credito vantato dall'attrice.
Nelle more del giudizio ha depositato comparsa di intervento rappresentata Controparte_1 dalla procuratrice mandataria, quale società incorporante in forza di atto di fusione per CP_2 incorporazione a rogito del notaio rep. n. 88912, racc. n. 19863, stipulato il Persona_1
31/10/2024, facendo proprie le difese e le domande svolte dalla attrice incorporata.
La causa è istruita documentalmente quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale viene decisa come di seguito.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va respinta innanzitutto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società CP_2 svolta dalla convenuta.
Va premesso che, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis Cass. 5/11/2020 n. 24798; Cass. n. 2/3/2016 n.
4116).
La Suprema Corte precisa ancora che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi,
e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma,
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. 29.9.2020 n. 20495).
Deve altresì evidenziarsi che la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - non è sostitutiva della cessione stessa, ovverosia non ha efficacia costitutiva (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v. Cass. 25/9/2018, n. 22548 e Cass. 28/2/2020 n. 5617).
Tanto premesso nel caso in esame, la prova della legittimazione in capo a dei crediti oggetto CP_2 del decreto ingiuntivo è stata raggiunta.
, ha concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in Controparte_4 pagina 3 di 7 data 15/6/2021 con Credito Emiliano S.p.a. un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
“in blocco” (prodotto in stralcio dalla parte convenuta). L'attrice ha altresì prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3/7/2021 parte II, contenente i criteri idonei ad individuare i crediti ceduti, presenti nell'elenco analitico pubblicato nell'apposita lista contenente i codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) al seguente sito Https://www.mbcreditsolutions.it. L'ampiezza della formula usata per l'identificazione dei crediti oggetto di cessione è tale da consentire di fare ritenere provato che tra essi è senz'altro ricompreso parte anche il credito vantato nei confronti della parte convenuta.
Occorre altresì rilevare che, in relazione al credito azionato nel presente giudizio, l'attrice non si è limitata a produrre il contratto di cessione e l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma ha altresì dimesso la comunicazione con cui Credito Emiliano S.p.a. ha confermato che “il credito derivante dal contratto di Conto Corrente n. 057/010/009165 - 8 del 28.03.2007 (CDG 13948250), in forza di
Contratto di Cessione del 15 Giugno 2021di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II n. 78 del 3 Luglio 2021”.
La dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del trasferimento e pone al riparo il debitore dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito.
Per tutte le ragioni esposte, risulta dunque provato che era titolare della posizione Controparte_4 soggettiva per cui è causa.
Ciò posto in data 21/12/2022, con atto notarile notaio di Milano – rep. 14657 – racc. Persona_2 Cont 7926 – si è verificata scissione parziale della con attribuzione del ramo Controparte_4 alla società pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17/1/2023 Parte II, di conseguenza, CP_2 ai sensi degli art. 2506 ss c.c., ha assunto tutti i diritti e gli obblighi di CP_2 [...] Cont afferenti il ramo Controparte_4
Resta da aggiungere che intervenuta in giudizio ex art. 110 c.p.c. tramite la Controparte_1 procuratrice mandataria, dopo aver documentato la propria qualità di incorporante di crediti di titolarità della incorporata, compreso quello vantato nei confronti della convenuta - (doc. C) ha fatto proprie le difese e le domande svolte da CP_2
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970), la fusione per incorporazione “realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”.
Con la fusione per incorporazione, dunque, si determina un subentro di un soggetto ad un altro nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi: la originaria attrice è stata incorporata in CP_2 [...]
attuale attrice. Controparte_1
Ciò posto, giova ripercorrere brevemente la vicenda che ci occupa: 1) in data 28/3/2007 è stato sottoscritto tra Credito Emiliano S.p.a. e il contratto di conto corrente ordinario n. Parte_1 pagina 4 di 7 057/010/009165 - 8 (doc. 1 parte attrice); 2) in data 4/3/2007, si è costituita Controparte_3 fideiussore solidale per le obbligazioni assunte dal correntista (doc. 2 parte attrice); 3) con sentenza del
Tribunale di Firenze del 12/7/2013 è stato dichiarato il Fallimento della 4) con decreto Parte_1 ingiuntivo n. 395/2022, il Tribunale di Firenze, su ricorso di ha intimato a Controparte_4 nella sua qualità di garante-fideiussore, il pagamento dell'importo di € 74.677,90, Controparte_3 quale credito complessivo dovuto per capitale, oltre interessi e spese;
4) a seguito dell'opposizione proposta dall'intimata, il Tribunale di Firenze ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da individuando quale Giudice Controparte_3 competente il Tribunale di Reggio Emilia.
Ciò posto, parte convenuta ha eccepito la nullità della fideiussione da lei prestata in data 3/4/2007, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del contratto di conto corrente sopra richiamato per violazione della normativa antitrust.
Tanto premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione per cui è causa è stata stipulata in data 3/4/2007 quindi in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca
d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005.
Ne consegue che, in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza nei confronti del Credito Emiliano o di altro istituto di credito, di accertamento dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, a valere come prova privilegiata, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita, all'epoca della stipula del contratto di fideiussione, grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato, difatti, che “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. n. 30818/2018). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. n. 13846/2019).
Nel presente giudizio la convenuta ha chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione per cui è causa, per violazione della normativa antitrust, riproducendo gli articoli 2, 6 e 8 del predetto contratto lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, senza però offrire la prova che il Credito Emiliano abbia realizzato, tramite lo schema recante tali clausole, unitamente ad altri istituti di credito, neppure identificati, un'intesa anticoncorrenziale rilevante ai sensi dell'art. 2 della Legge 287/1990.
Il fatto che la banca abbia proposto a un contratto, nella tesi della convenuta, Controparte_3 contenente le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI, non può ritenersi elemento, di per sé stesso sufficiente, a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante sul piano antitrust. pagina 5 di 7 Pertanto, non risulta dimostrata l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate.
Da tanto deriva che la domanda non può accogliersi.
Va altresì respinta l'eccezione di prescrizione del credito formulata dalla convenuta, essendo il relativo termine stato interrotto dal creditore fino alla chiusura della procedura concorsuale della società Pt_1
intervenuta il 7/3/2018 (doc. 25 parte attrice) mediante la proposizione, nel 2013 (doc. 23 e 24
[...] parte attrice), della domanda di insinuazione al passivo della società fallita. Per giurisprudenza costante, infatti, la domanda di ammissione al passivo è equiparata, agli effetti degli artt. 2943 e 2945
c.c., alla domanda giudiziale e interrompe la prescrizione del credito con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura (ex multis Cass. n. 16415/2023; Cass.
16408/2014). E trattandosi di obbligazioni solidali, l'interruzione della prescrizione verso il debitore principale ha esteso i suoi effetti alla fideiussione prestata dal ex art. 1310 c.c. Controparte_3 determinando l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dei condebitori. Pertanto, essendo la chiusura della procedura concorsuale intervenuta il 7/3/2018 ed essendo il ricorso monitorio stato proposto in data 15/12/2021, il diritto di credito deve ritenersi non prescritto.
La convenuta ha infine contestato il credito azionato, assumendo, nella propria comparsa di risposta, del tutto genericamente, che “controparte non ha offerto alcuna particolare indicazione circa il fatto che l'importo di cui al capitale corrisponda effettivamente a quanto esposto nel ricorso per ingiunzione”.
La banca ha prodotto in giudizio gli estratti conto completi dal 31/3/2007 al 31/7/2013 (doc. 12 – 18 parte attrice).
Ciò posto, e a prescindere da ogni considerazione sulla assoluta genericità della contestazione sollevata dalla difesa della convenuta e sugli effetti che da essa conseguirebbero ex art. 115 c.p.c., il Tribunale rileva che la documentazione sopra indicata, unitamente al contratto di conto corrente, alla fideiussione e dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 1, 2, 8 parte attrice), prova, in ogni caso,
l'esistenza del credito nella misura azionata.
Alla luce di tutto quanto esposto, in accoglimento della domanda, deve essere Controparte_3 condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 74.677,90, oltre interessi legali dall'1/7/2021 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 74.677,90 Controparte_3 oltre interessi legali dall'1/7/2021 al saldo;
pagina 6 di 7 2. Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in € 11.268,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Reggio nell'Emilia, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1527/2023 tra uale incorporante di Controparte_1 CP_2
ATTORE
e
Controparte_3
CONVENUTO
Oggi 5 giugno 2025 ad ore 11:15 innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per l'avv. STROZZI in sostituzione dell'avv. BETTAZZI BERNARDO e per Controparte_3 quale società incorporante di l'avv. ELISABETTA Controparte_1 CP_2 IACINTO in sostituzione dell'avv. BORDIGA FRANCESCO;
C.F._1
L'avv. STROZZI precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma VI n. 1) cpc;
L'avv. IACINTO precisa le conclusioni come da note conclusive del 19/5/2025;
Dopo breve discussione orale nella quale i procuratori delle parti si riportano ai propri scritti, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:05, terminata la camera di consiglio, il Giudice, nell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1527/2023 promossa da:
quale incorporante di rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dell'avv. BORDIGA FRANCESCO ( elettivamente domiciliato presso il C.F._1 difensore avv. BORDIGA FRANCESCO
ATTORE contro
) rappresentato e difeso dall'avv. BETTAZZI Controparte_3 C.F._2
BERNARDO elettivamente domiciliato in VIA G. MODENA 1 50121 FIRENZE presso il difensore avv. BETTAZZI BERNARDO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e per essa ha CP_2 Controparte_4 riassunto il procedimento avanti al Tribunale di Reggio Emilia dichiarato territorialmente competente ex art. 50 c.p.c. dalla sentenza del 16/2/2023 del Tribunale di Firenze, pronunciata all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Controparte_3
e per essa nella presente sede ha chiesto la condanna CP_2 Controparte_4 [...] al pagamento della somma di € 74.677,90 oltre interessi, quale saldo negativo del rapporto CP_3 di conto corrente ordinario n. 057/010/009165 - 8 concluso il 28/3/2007 tra Credito Emiliano S.p.a. e
medio tempore fallita, in relazione al quale l'odierna convenuta si era costituita Parte_1 fideiussore in data 3/4/2007, con il rigetto di tutte le eccezioni svolte con riguardo alla garanzia prestata pagina 2 di 7 dalla sig. in quanto infondate. CP_3
Si è costituita nel giudizio riassunto chiedendo il rigetto di ogni avversaria domanda;
Controparte_3 la convenuta in particolare, ha svolto eccezione di nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8 del predetto contratto di fideiussione, contrarie alla normativa Antitrust poiché riproduttive dello schema contrattuale ABI in quanto contrastanti con l'art. 2, co. 2 lett. a) della legge n. 287/1990, eccependo altresì la decadenza dell'azione contro il fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Ha altresì eccepito la prescrizione del credito vantato dall'attrice.
Nelle more del giudizio ha depositato comparsa di intervento rappresentata Controparte_1 dalla procuratrice mandataria, quale società incorporante in forza di atto di fusione per CP_2 incorporazione a rogito del notaio rep. n. 88912, racc. n. 19863, stipulato il Persona_1
31/10/2024, facendo proprie le difese e le domande svolte dalla attrice incorporata.
La causa è istruita documentalmente quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale viene decisa come di seguito.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va respinta innanzitutto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società CP_2 svolta dalla convenuta.
Va premesso che, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis Cass. 5/11/2020 n. 24798; Cass. n. 2/3/2016 n.
4116).
La Suprema Corte precisa ancora che “l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi,
e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma,
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. 29.9.2020 n. 20495).
Deve altresì evidenziarsi che la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - non è sostitutiva della cessione stessa, ovverosia non ha efficacia costitutiva (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v. Cass. 25/9/2018, n. 22548 e Cass. 28/2/2020 n. 5617).
Tanto premesso nel caso in esame, la prova della legittimazione in capo a dei crediti oggetto CP_2 del decreto ingiuntivo è stata raggiunta.
, ha concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in Controparte_4 pagina 3 di 7 data 15/6/2021 con Credito Emiliano S.p.a. un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
“in blocco” (prodotto in stralcio dalla parte convenuta). L'attrice ha altresì prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3/7/2021 parte II, contenente i criteri idonei ad individuare i crediti ceduti, presenti nell'elenco analitico pubblicato nell'apposita lista contenente i codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) al seguente sito Https://www.mbcreditsolutions.it. L'ampiezza della formula usata per l'identificazione dei crediti oggetto di cessione è tale da consentire di fare ritenere provato che tra essi è senz'altro ricompreso parte anche il credito vantato nei confronti della parte convenuta.
Occorre altresì rilevare che, in relazione al credito azionato nel presente giudizio, l'attrice non si è limitata a produrre il contratto di cessione e l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma ha altresì dimesso la comunicazione con cui Credito Emiliano S.p.a. ha confermato che “il credito derivante dal contratto di Conto Corrente n. 057/010/009165 - 8 del 28.03.2007 (CDG 13948250), in forza di
Contratto di Cessione del 15 Giugno 2021di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II n. 78 del 3 Luglio 2021”.
La dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del trasferimento e pone al riparo il debitore dal rischio di essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito.
Per tutte le ragioni esposte, risulta dunque provato che era titolare della posizione Controparte_4 soggettiva per cui è causa.
Ciò posto in data 21/12/2022, con atto notarile notaio di Milano – rep. 14657 – racc. Persona_2 Cont 7926 – si è verificata scissione parziale della con attribuzione del ramo Controparte_4 alla società pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17/1/2023 Parte II, di conseguenza, CP_2 ai sensi degli art. 2506 ss c.c., ha assunto tutti i diritti e gli obblighi di CP_2 [...] Cont afferenti il ramo Controparte_4
Resta da aggiungere che intervenuta in giudizio ex art. 110 c.p.c. tramite la Controparte_1 procuratrice mandataria, dopo aver documentato la propria qualità di incorporante di crediti di titolarità della incorporata, compreso quello vantato nei confronti della convenuta - (doc. C) ha fatto proprie le difese e le domande svolte da CP_2
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cassazione Sezioni Unite 30 luglio 2021, n. 21970), la fusione per incorporazione “realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”.
Con la fusione per incorporazione, dunque, si determina un subentro di un soggetto ad un altro nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi: la originaria attrice è stata incorporata in CP_2 [...]
attuale attrice. Controparte_1
Ciò posto, giova ripercorrere brevemente la vicenda che ci occupa: 1) in data 28/3/2007 è stato sottoscritto tra Credito Emiliano S.p.a. e il contratto di conto corrente ordinario n. Parte_1 pagina 4 di 7 057/010/009165 - 8 (doc. 1 parte attrice); 2) in data 4/3/2007, si è costituita Controparte_3 fideiussore solidale per le obbligazioni assunte dal correntista (doc. 2 parte attrice); 3) con sentenza del
Tribunale di Firenze del 12/7/2013 è stato dichiarato il Fallimento della 4) con decreto Parte_1 ingiuntivo n. 395/2022, il Tribunale di Firenze, su ricorso di ha intimato a Controparte_4 nella sua qualità di garante-fideiussore, il pagamento dell'importo di € 74.677,90, Controparte_3 quale credito complessivo dovuto per capitale, oltre interessi e spese;
4) a seguito dell'opposizione proposta dall'intimata, il Tribunale di Firenze ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da individuando quale Giudice Controparte_3 competente il Tribunale di Reggio Emilia.
Ciò posto, parte convenuta ha eccepito la nullità della fideiussione da lei prestata in data 3/4/2007, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del contratto di conto corrente sopra richiamato per violazione della normativa antitrust.
Tanto premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione per cui è causa è stata stipulata in data 3/4/2007 quindi in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca
d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005.
Ne consegue che, in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza nei confronti del Credito Emiliano o di altro istituto di credito, di accertamento dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, a valere come prova privilegiata, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita, all'epoca della stipula del contratto di fideiussione, grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione, per asserita violazione della normativa antitrust.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato, difatti, che “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. n. 30818/2018). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. n. 13846/2019).
Nel presente giudizio la convenuta ha chiesto dichiararsi la nullità della fideiussione per cui è causa, per violazione della normativa antitrust, riproducendo gli articoli 2, 6 e 8 del predetto contratto lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, senza però offrire la prova che il Credito Emiliano abbia realizzato, tramite lo schema recante tali clausole, unitamente ad altri istituti di credito, neppure identificati, un'intesa anticoncorrenziale rilevante ai sensi dell'art. 2 della Legge 287/1990.
Il fatto che la banca abbia proposto a un contratto, nella tesi della convenuta, Controparte_3 contenente le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI, non può ritenersi elemento, di per sé stesso sufficiente, a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante sul piano antitrust. pagina 5 di 7 Pertanto, non risulta dimostrata l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate.
Da tanto deriva che la domanda non può accogliersi.
Va altresì respinta l'eccezione di prescrizione del credito formulata dalla convenuta, essendo il relativo termine stato interrotto dal creditore fino alla chiusura della procedura concorsuale della società Pt_1
intervenuta il 7/3/2018 (doc. 25 parte attrice) mediante la proposizione, nel 2013 (doc. 23 e 24
[...] parte attrice), della domanda di insinuazione al passivo della società fallita. Per giurisprudenza costante, infatti, la domanda di ammissione al passivo è equiparata, agli effetti degli artt. 2943 e 2945
c.c., alla domanda giudiziale e interrompe la prescrizione del credito con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura (ex multis Cass. n. 16415/2023; Cass.
16408/2014). E trattandosi di obbligazioni solidali, l'interruzione della prescrizione verso il debitore principale ha esteso i suoi effetti alla fideiussione prestata dal ex art. 1310 c.c. Controparte_3 determinando l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dei condebitori. Pertanto, essendo la chiusura della procedura concorsuale intervenuta il 7/3/2018 ed essendo il ricorso monitorio stato proposto in data 15/12/2021, il diritto di credito deve ritenersi non prescritto.
La convenuta ha infine contestato il credito azionato, assumendo, nella propria comparsa di risposta, del tutto genericamente, che “controparte non ha offerto alcuna particolare indicazione circa il fatto che l'importo di cui al capitale corrisponda effettivamente a quanto esposto nel ricorso per ingiunzione”.
La banca ha prodotto in giudizio gli estratti conto completi dal 31/3/2007 al 31/7/2013 (doc. 12 – 18 parte attrice).
Ciò posto, e a prescindere da ogni considerazione sulla assoluta genericità della contestazione sollevata dalla difesa della convenuta e sugli effetti che da essa conseguirebbero ex art. 115 c.p.c., il Tribunale rileva che la documentazione sopra indicata, unitamente al contratto di conto corrente, alla fideiussione e dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 1, 2, 8 parte attrice), prova, in ogni caso,
l'esistenza del credito nella misura azionata.
Alla luce di tutto quanto esposto, in accoglimento della domanda, deve essere Controparte_3 condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 74.677,90, oltre interessi legali dall'1/7/2021 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano, nell'ammontare indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 74.677,90 Controparte_3 oltre interessi legali dall'1/7/2021 al saldo;
pagina 6 di 7 2. Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in € 11.268,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Reggio nell'Emilia, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Laura Fioroni
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