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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/05/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/10/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N. 221 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. PASSERI ISABELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N. 221 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. FURLAN PAOLO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Negril (Giamaica) il giorno 03/11/2004 (trascritto presso il Comune di Trieste sub n. 153, p. 2, s. C, anno 2005). In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...], maggiorenne non Persona_1 economicamente autonomo.
FATTO
Il signor , ha adito l'intestato Tribunale richiedendo la pronuncia di separazione con Parte_1 addebito alla moglie e, rimessa la causa sul ruolo dopo l'emanazione di tale sentenza, quella di divorzio.
A fondamento della propria domanda ha descritto le ragioni del deteriorarsi del rapporto coniugale, a causa di comportamenti pregiudizievoli che attribuisce alla coniuge.
La signora si è costituita in giudizio contestando tutte le deduzioni avversarie e Parte_2 fornendo la propria versione delle circostanze che hanno determinato il fallimento della vita coniugale;
ha quindi chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito.
All'udienza del 01/04/2025, dopo l'interrogatorio libero delle parti, si è prospettata la possibilità di un accordo che si è poi perfezionato con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
15/04/2025.
Le parti hanno dunque congiuntamente concluso, in punto di separazione, come segue:
“- a) quanto alla separazione tra i coniugi
- in via principale di merito –
1. pronunciare la separazione personale di e ed autorizzare i coniugi a Parte_1 Parte_2 vivere separati;
2. assegnare la casa già familiare al , con obbligo di rilascio della stessa da parte della che Pt_1 Pt_2 dovrà anche liberare l'alloggio da tutti i suoi effetti personali contestualmente alla messa a disposizione della stessa da parte del marito di un alloggio temporaneo sito in Trieste, via Catullo, n. 10, piano T – 1;
3. l'alloggio verrà messo a disposizione con arredamento essenziale rispetto all'utilizzo; il si impegna Pt_1
– per il periodo di messa a disposizione, di cui infra – a sostenere tutte le spese (utenze e spese condominiali) relative a detto immobile;
4. sempre fino a quanto la godrà dell'alloggio di via Catullo nell'ambito del procedimento di Pt_2 separazione, il provvederà a contribuire al mantenimento della moglie mediante l'importo mensile di Pt_1
€ 300,00;
5. entro la data di liberazione dell'immobile di via Bonomea, n. 221, la restituirà al marito tutti gli Pt_2 originali dei documenti dei quali una parte è stata depositata in causa, relativi anche agli acquisiti di oro preziosi;
6. il ricorrente provvederà integralmente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ”. Persona_1
Le parti hanno chiesto che la causa sia poi rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio. Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Negril (Giamaica) il 03/11/2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 19 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/10/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N. 221 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. PASSERI ISABELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N. 221 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. FURLAN PAOLO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Negril (Giamaica) il giorno 03/11/2004 (trascritto presso il Comune di Trieste sub n. 153, p. 2, s. C, anno 2005). In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...], maggiorenne non Persona_1 economicamente autonomo.
FATTO
Il signor , ha adito l'intestato Tribunale richiedendo la pronuncia di separazione con Parte_1 addebito alla moglie e, rimessa la causa sul ruolo dopo l'emanazione di tale sentenza, quella di divorzio.
A fondamento della propria domanda ha descritto le ragioni del deteriorarsi del rapporto coniugale, a causa di comportamenti pregiudizievoli che attribuisce alla coniuge.
La signora si è costituita in giudizio contestando tutte le deduzioni avversarie e Parte_2 fornendo la propria versione delle circostanze che hanno determinato il fallimento della vita coniugale;
ha quindi chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito.
All'udienza del 01/04/2025, dopo l'interrogatorio libero delle parti, si è prospettata la possibilità di un accordo che si è poi perfezionato con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
15/04/2025.
Le parti hanno dunque congiuntamente concluso, in punto di separazione, come segue:
“- a) quanto alla separazione tra i coniugi
- in via principale di merito –
1. pronunciare la separazione personale di e ed autorizzare i coniugi a Parte_1 Parte_2 vivere separati;
2. assegnare la casa già familiare al , con obbligo di rilascio della stessa da parte della che Pt_1 Pt_2 dovrà anche liberare l'alloggio da tutti i suoi effetti personali contestualmente alla messa a disposizione della stessa da parte del marito di un alloggio temporaneo sito in Trieste, via Catullo, n. 10, piano T – 1;
3. l'alloggio verrà messo a disposizione con arredamento essenziale rispetto all'utilizzo; il si impegna Pt_1
– per il periodo di messa a disposizione, di cui infra – a sostenere tutte le spese (utenze e spese condominiali) relative a detto immobile;
4. sempre fino a quanto la godrà dell'alloggio di via Catullo nell'ambito del procedimento di Pt_2 separazione, il provvederà a contribuire al mantenimento della moglie mediante l'importo mensile di Pt_1
€ 300,00;
5. entro la data di liberazione dell'immobile di via Bonomea, n. 221, la restituirà al marito tutti gli Pt_2 originali dei documenti dei quali una parte è stata depositata in causa, relativi anche agli acquisiti di oro preziosi;
6. il ricorrente provvederà integralmente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ”. Persona_1
Le parti hanno chiesto che la causa sia poi rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio. Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Negril (Giamaica) il 03/11/2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza per la pronunzia di divorzio;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 19 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli