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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 712/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare dell'11.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21.03.2025 da , rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. COPPO ALBERTO, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
ER DE, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) in data 01.06.2009; rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 23.08.2009); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 18.12.2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Affido congiunto con collocazione presso la madre a Caserta, in Viale Lincoln n. 217, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che riguarda le 1 questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale del minore saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo, nel preminente interesse dello stesso e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi mentre le questioni di ordinaria amministrazione, saranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore;
2. in merito alle attività quotidiane del minore , si riferisce che lo stesso frequenta Per_2 la scuola dal lunedì al venerdì dalle otto alle 14; frequenta la scuola calcio il lunedì ed il giovedì dalle 18,30 alle 19,45 ed il sabato in orario da definire;
3. pertanto, il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore , con le seguenti modalità: Per_2 ogni due settimane, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica alle ore 20.00, orario in cui provvederà riportare il figlio all'abitazione dell'altro, incluso il pernottamento tra le due giornate che avverrà con le modalità scelte dal Sig. ; Pt_3
4. durante le festività natalizie, previste tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio, il minore alternerà il periodo compreso tra il 24 ed il 25 dicembre ed il 31 dicembre ed il 1° gennaio, presso ciascun genitore, seguendo una rotazione annuale. I periodi di frequentazione saranno concordati di anno in anno, anche in base alle vacanze scolastiche del minore;
5. per quanto riguarda le vacanze pasquali, il minore trascorrerà il periodo compreso tra la Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore, concordando tra le parti eventuali modifiche di frequentazione di anno in anno;
6. per quanto riguarda le vacanze estive: da intendersi la mensilità di giugno, luglio e agosto, il padre trascorrerà con il figlio lo stesso lasso di tempo previsto dall'ordinario regime di frequentazione ma con facoltà di scegliere i giorni della settimana previo accordo con la madre;
- il minore trascorrerà, salvo diverso accordo tra i genitori, due settimane consecutive con ciascun genitore nel mese da concordare tra le parti. Detti periodi di frequentazione estiva verranno concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Nei periodi di chiusura scolastica di giugno e di settembre le parti, salvi diversi accordi, si atterranno alla frequentazione ordinaria, di cui ai punti precedenti.
7. L'eventuale iscrizione del minore a Centri Estivi sarà previamente concordata tra le parti e le spese saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
2 8. Eventuali viaggi del minore, sia in stati comunitari che extracomunitari, saranno preventivamente concordati per iscritto tra le parti, con indicazione specifica dei periodi e del luogo di villeggiatura;
9. Se dovessero insorgere impedimenti lavorativi e/o personali, il genitore di spettanza ne darà tempestiva comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore, all'altro genitore e le parti collaboreranno con reciproco rispetto dei rispettivi impegni professionali e personali per pervenire alla soluzione maggiormente soddisfacente per il minore, ricorrendo eventualmente, ove necessario, anche all'ausilio di persone di fiducia;
10. A seconda della turnazione nella frequentazione, ciascun genitore provvederà a comunicare tempestivamente all'altro genitore le questioni di maggior interesse relative al minore, consentirà contatti telefonici quotidiani e collaborerà tempestivamente per tutte le questioni che richiedono, l'intervento congiunto delle parti (a titolo esemplificativo: autorizzazioni per attività scolastiche parascolastiche.
Gite, attività sportiva, ISEE, visite mediche ecc.)
11. Le parti convengono che le comunicazioni inerenti alle questioni di maggiore interesse del minore avverranno per mezzo telefonico;
12. Relativamente al contributo per il mantenimento ordinario in favore del minore, le parti convengono che il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di Pt_2 Pt_1 ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato alla medesima, la somma mensile di € 350,00 per il figlio - somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat - oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo delle Spese Straordinarie del Tribunale di Caserta. La Sig. per Pt_1 comune accordo tra le parti percepisce nella misura del 100% la somma percepita a titolo di assegno unico;
13. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
14. I genitori prestano il consenso al rilascio del passaporto/carta d'identità anche valida per l'espatrio.
3 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) l'1.06.2009 da , nata a [...] il [...], e da , nato Parte_1 Parte_2
a ROMA (RM) il 22.01.1978, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.27, parte II, serie A, anno
2009);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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