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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4000/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - . 96010 Priolo Gargallo SR
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 809/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 17/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2016 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2169/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
L'appellante si riporta agli atti ed insiste nei motivi di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento n. 2016 per IMU anno 2018 del Comune di Priolo Gargallo, deduceva: l' (asserita)
“in edificabilità” nonché l'omessa comunicazione della (sopravvenuta) qualificazione edificatoria (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva il Comune di Priolo Gargallo il quale resisteva e concludeva per il rigetto.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, Sezione III, con sentenza n. 809/2025 ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato: il primo Giudice ha richiamato il principio secondo il quale ai fini IMU la
“potenzialità” edificatoria desumibile dal PRG è di per sé sufficiente a fondare la pretesa impositiva, non rilevando ostacoli di fatto o condizioni contingenti che ne impediscano l'immediata utilizzabilità edilizia ritenendo l'irrilevanza dell 'eventuale mancata comunicazione della comunicazione della sopravvenuta qualificazione edificatoria stante la pubblicità dei relativi provvedimenti (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha appellato la sentenza chiedendone la riforma.
Ha dedotto: l'erronea qualificazione giuridica dell'area quale “edificabile”, la violazione del principio di
“capacità contributiva”, l'illegittimità dell'Avviso originariamente impugnato per mancata comunicazione dell'attribuzione della natura “edificabile”, il difetto motivazionale della sentenza (cfr. appello in atti).
Il Comune si è costituito, ha contro dedotto concludendo per l'inammissibilità - rigetto.
Il Contribuente ha versato memoria con la quale ha insistito ed inoltre ha comunicato di avere presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. memoria in atti).
Con successiva istanza del 17 dicembre 2025 ha prodotto in atti il Decreto (n. 107 del 2025) con il quale
è stato ammesso al gratuito patrocinio (cfr. fascicolo processuale).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà, il ricorso non è fondato e va rigettato.
1.- E' fondata - ed assorbente - l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal Comune per violazione dell'art. 25 - bis, c.
5-bis D.Lgs. 546/1992.
Dal riscontro documentale, infatti, si evince che la difesa di parte appellante ha depositato atti e documenti in formato “digitale” (tra cui la procura) privi della prescritta “attestazione di conformità” al documento analogico in possesso del difensore, come richiesto - a pena di inammissibilità - dall' appena citata disposizione.
La procura (infatti) è priva di “attestazione di conformità”. La disposizione in parola prevede che “ … il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica … munita di attestazione di conformità …”.
Ne consegue il difetto di legittimazione del difensore.
2.- In disparte il superiore profilo di inammissibilità l'appello è – comunque - infondato e va rigettato.
La Giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto a ente del quale “ … Un'area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'approvazione della Regione o dall'adozione di strumenti attuativi …” (Cassazione,
Sez. V, n. 26897/2021).
Pertanto, “ … la destinazione impressa dal PRG è sufficiente per l'imposizione ai fini IMU;
eventuali vincoli, se non escludono formalmente l'edificabilità, non incidono sulla natura del terreno, ma solo sul quantum”
(Cassazione, Sez. V, n. 23376/2020).
L'assenza di opere, ovvero, la presenza di vincoli ambientali o industriali può incidere sul valore venale: stato stimato in euro 14,00 mq, contro gli euro 70,00 mq indicati in precedenti stime (cfr. Avviso di accertamento in atti).
Il Giudice di vertice ha ritenuto che “ … la perizia di parte non ha valore vincolante per il giudice tributario
… ” e non equivale a prova legale, rappresentando una mera allegazione (Cassazione, Sez. V, Ord. n.
20130/2023).
3.- La condizione di “edificabilità” è stata attribuita ai terreni attraverso provvedimenti resi pubblici dal
Comune (pubblicazione Albo pretorio e sito istituzionale): quindi conoscibili erga omnes.
Correttamente - quindi - il primo Collegio ha ritenuto che il contribuente era in grado – in applicazione dell'ordinaria diligenza – di acquisire consapevolezza della natura “edificabile” dell'area.
Nessuna norma obbliga l'Amministrazione ad informare attivamente i contribuenti sul regime urbanistico
/ fiscale delle aree di proprietà: “ … l'Amministrazione non è tenuta a informare puntualmente il contribuente sullo stato di pianificazione urbanistica …” poiché si tratta di elemento accessibile tramite fonti pubbliche
(Cassazione, Sez. V, ord. n. 24524/2023).
Con altra pronuncia è stato ritenuto che “ … l'ignoranza della qualificazione urbanistica del terreno non esonera da responsabilità, trattandosi di elemento oggettivamente verificabile …” (Cassazione, Sez. V, ord.
n. 5894/2024).
-Per le argomentazioni che precedono, in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto, l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il Contribuente alle spese di questo grado, in favore del Comune appellato, che liquida in euro
1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti. Liquida in favore del Difensore del contribuente ammesso al gratuito patrocinio il compenso di euro
500,00 (cinquecento/00), oltre accessori, che viene posto a carico dell'Erario ordinandone il relativo pagamento.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA GE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4000/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - . 96010 Priolo Gargallo SR
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 809/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 17/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2016 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2169/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
L'appellante si riporta agli atti ed insiste nei motivi di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento n. 2016 per IMU anno 2018 del Comune di Priolo Gargallo, deduceva: l' (asserita)
“in edificabilità” nonché l'omessa comunicazione della (sopravvenuta) qualificazione edificatoria (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva il Comune di Priolo Gargallo il quale resisteva e concludeva per il rigetto.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, Sezione III, con sentenza n. 809/2025 ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato: il primo Giudice ha richiamato il principio secondo il quale ai fini IMU la
“potenzialità” edificatoria desumibile dal PRG è di per sé sufficiente a fondare la pretesa impositiva, non rilevando ostacoli di fatto o condizioni contingenti che ne impediscano l'immediata utilizzabilità edilizia ritenendo l'irrilevanza dell 'eventuale mancata comunicazione della comunicazione della sopravvenuta qualificazione edificatoria stante la pubblicità dei relativi provvedimenti (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha appellato la sentenza chiedendone la riforma.
Ha dedotto: l'erronea qualificazione giuridica dell'area quale “edificabile”, la violazione del principio di
“capacità contributiva”, l'illegittimità dell'Avviso originariamente impugnato per mancata comunicazione dell'attribuzione della natura “edificabile”, il difetto motivazionale della sentenza (cfr. appello in atti).
Il Comune si è costituito, ha contro dedotto concludendo per l'inammissibilità - rigetto.
Il Contribuente ha versato memoria con la quale ha insistito ed inoltre ha comunicato di avere presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. memoria in atti).
Con successiva istanza del 17 dicembre 2025 ha prodotto in atti il Decreto (n. 107 del 2025) con il quale
è stato ammesso al gratuito patrocinio (cfr. fascicolo processuale).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà, il ricorso non è fondato e va rigettato.
1.- E' fondata - ed assorbente - l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal Comune per violazione dell'art. 25 - bis, c.
5-bis D.Lgs. 546/1992.
Dal riscontro documentale, infatti, si evince che la difesa di parte appellante ha depositato atti e documenti in formato “digitale” (tra cui la procura) privi della prescritta “attestazione di conformità” al documento analogico in possesso del difensore, come richiesto - a pena di inammissibilità - dall' appena citata disposizione.
La procura (infatti) è priva di “attestazione di conformità”. La disposizione in parola prevede che “ … il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica … munita di attestazione di conformità …”.
Ne consegue il difetto di legittimazione del difensore.
2.- In disparte il superiore profilo di inammissibilità l'appello è – comunque - infondato e va rigettato.
La Giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto a ente del quale “ … Un'area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'approvazione della Regione o dall'adozione di strumenti attuativi …” (Cassazione,
Sez. V, n. 26897/2021).
Pertanto, “ … la destinazione impressa dal PRG è sufficiente per l'imposizione ai fini IMU;
eventuali vincoli, se non escludono formalmente l'edificabilità, non incidono sulla natura del terreno, ma solo sul quantum”
(Cassazione, Sez. V, n. 23376/2020).
L'assenza di opere, ovvero, la presenza di vincoli ambientali o industriali può incidere sul valore venale: stato stimato in euro 14,00 mq, contro gli euro 70,00 mq indicati in precedenti stime (cfr. Avviso di accertamento in atti).
Il Giudice di vertice ha ritenuto che “ … la perizia di parte non ha valore vincolante per il giudice tributario
… ” e non equivale a prova legale, rappresentando una mera allegazione (Cassazione, Sez. V, Ord. n.
20130/2023).
3.- La condizione di “edificabilità” è stata attribuita ai terreni attraverso provvedimenti resi pubblici dal
Comune (pubblicazione Albo pretorio e sito istituzionale): quindi conoscibili erga omnes.
Correttamente - quindi - il primo Collegio ha ritenuto che il contribuente era in grado – in applicazione dell'ordinaria diligenza – di acquisire consapevolezza della natura “edificabile” dell'area.
Nessuna norma obbliga l'Amministrazione ad informare attivamente i contribuenti sul regime urbanistico
/ fiscale delle aree di proprietà: “ … l'Amministrazione non è tenuta a informare puntualmente il contribuente sullo stato di pianificazione urbanistica …” poiché si tratta di elemento accessibile tramite fonti pubbliche
(Cassazione, Sez. V, ord. n. 24524/2023).
Con altra pronuncia è stato ritenuto che “ … l'ignoranza della qualificazione urbanistica del terreno non esonera da responsabilità, trattandosi di elemento oggettivamente verificabile …” (Cassazione, Sez. V, ord.
n. 5894/2024).
-Per le argomentazioni che precedono, in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto, l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il Contribuente alle spese di questo grado, in favore del Comune appellato, che liquida in euro
1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti. Liquida in favore del Difensore del contribuente ammesso al gratuito patrocinio il compenso di euro
500,00 (cinquecento/00), oltre accessori, che viene posto a carico dell'Erario ordinandone il relativo pagamento.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA GE