Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: (art.2053) Parte_1
Promossa da nato a [...] il [...],C.F. Parte_2
C.F._1
Con l'Avv. Sebastiano Ficara
ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F._2
con l'Avv. Vincenzo Campisi
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Parte attrice
” accertare e dichiarare in capo al convenuto la responsabilità Pt_3 per la causazione dei danni arrecati;
condannare lo stesso alle spese necessaria al ripristino dell'immobile meglio descritto in atti. Vinte le spese.
Parte convenuta:
“Piaccia “rigettare le domande spiegate perché infondate in fatto e in diritto;
in subordine ritenere e dichiarare che i danni risarcibili sono solo quelli indicati nella perizia di parte dell'ing. Persona_1 Vinte le spese.
Il procedimento non ha avuto istruttoria sebbene siano stati concessi i chiesti termini ex art. 1836°comma cpc.
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte attrice è proprietario insieme al fratello odierno Controparte_1 convenuto, dell'immobile che fa parte della ex masseria dell'Antico feudo di Sant'Alfano, complesso risalente a fine Settecento inizio Ottocento e ritenuto e classificato, di pregio per le strutture architettoniche e strutturali.
Assume parte attrice che i danni da infiltrazione subiti dal proprio immobile sono da imputare all'incuria e assenza di manutenzione della porzione di proprietà del fratello posta in parte in adiacenza ed in parte soprastante alla propria.
Si difende il convenuto asserendo il mancato uso dell'immobile per essere residente da più di dieci anni altrove.
Pertanto, il contenzioso va scrutinato ai sensi dell'art.2051 cpc.
Tale norma impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
In ordine alla sussistenza dei lamentati danni, occorre rilavare che nessuna prova è stata data.
Infatti, sebbene concessi i termini di rito, nessuna richiesta istruttoria è stata avanzata.
Né si può dare valore probatorio alla perizia di parte. La Cassazione riprendendo principi già esposti in precedenza, ha affermato che “occorre, se si fonda la decisione su una perizia di parte stragiudiziale, che il giudice “fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione” (…); ma ancor più importante è quella giurisprudenza di legittimità – pienamente condivisibile – che riconosce che la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio”
(Cass. 259/2013) e costituisce una “mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023); e vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022 (per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo
115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” Cass. Ci. Sez IIN° 5362/25.
Dunque, restando la domanda sprovvista di prova, essa va rigettata, assorbita ogni altra questione.
Rigettata la domanda le spese seguono la soccombenza e in applicazione del DM 55/14 DM!47/22 scaglione 5000,1- 26.000, valore minimo per tutte le fasi, in euro 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA
e CPA se dovuti.
P.Q.M.
Il Giudice onorario Dr.ssa P. Fugallo
Reictis adversis
Rigetta la domanda
Condanna alle spese di lite e per come in parte motiva Parte_2 liquidate in euro 2.540,00 oltre spese generali nella misura del 15 %,
IVA e CPA se dovuti
Così deciso
Siracusa 6.06.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo
FINEFINEFI
a Corte, dunque, riprendendo