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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 768/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARA SALVATORE PEC: e dell'Avv. Email_1
GRUTTAD'AURIA GIOVANNI , PEC: Email_2 appellante contro
, n.q. di tutore legale di rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. TERMINI LUCIANO PEC: e dall'avv. Email_3
RICCOBONO GIROLAMA PEC: Email_4
Controparte_3
(C.F. )
[...] P.IVA_1 appellati
Conclusioni: per l'appellante
Pag. 1 di 10 VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO
In parziale riforma dell'ordinanza impugnata, in virtù della sentenza in rito abbreviato del
Tribunale di Palermo (Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari) n. 864/2013, successivamente confermata dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 19 febbraio 2015, nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, n.
30323/2017 che hanno accertato la colpevolezza di per l'omicidio di Controparte_2 Per_1
[...]
• ritenere e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 651, comma 1 c.p.p., la responsabilità di
in persona del suo tutore legale, per il risarcimento di tutti i danni patiti da Controparte_2
e meglio specificati nella parte espositiva del presente atto;
Parte_1
Tenuto conto della provvisionale già versata in favore della ricorrente, e pari ad € 100.000,00, coma da ordinanza del G.I.P. di Palermo e versata in atti:
• condannare nella persona del suo tutore legale, al risarcimento e al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente del danno non patrimoniale patito così come circostanziato in narrativa per l'uccisione del marito nella misura che sarà ritenuta Per_1 di giustizia e comunque non inferiore ai massimi previsti della Tabelle del Tribunale di Milano dell'8 marzo 2018;
• condannare nella persona del suo tutore legale, al risarcimento e al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente del danno patrimoniale patito pari ad € 838.667,16, di cui
633.328,16 per redditi non percepiti dal 1982 al 2017 ed € 205.339,00 per redditi futuri che non percepirà, o determinato nell'altra misura di giustizia anche a seguito di C.T.U.;
• condannare nella persona del suo tutore legale, al risarcimento e al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente per il danno non patrimoniale da questa patito in conseguenza delle minacce direttamente subite ed accertate in sede penale;
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento delittuoso al saldo.
Indicare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del T.U. Imposta Registro, nei convenuti i soggetti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito;
Ed ancora:
• Liquidare tutte le spese di lite relative al primo grado di giudizio, oltre accessori di legge, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, commisurati al quantum che verrà liquidato nel
Pag. 2 di 10 giudizio di appello, anche applicando il parametro di cui all'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, per manifesta fondatezza dell'azione;
• Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge, del giudizio di appello, anche applicando il parametro di cui all'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, per manifesta fondatezza dell'azione;
Per l'appellata Parte_2
VOGLIA L' ADITA Parte_3
Accertare e dichiarare infondate le censure mosse avverso l'ordinanza del 5.03.2019, emessa nel procedimento di cui al n. 9751/2018 di R.G. e tutte formulate con l'atto introduttivo del giudizio, per le motivazioni in premessa articolate e per l'effetto confermare in tutte le sue parti l'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, CPA ed IVA, con distrazione a favore del procuratore antistatario
In fatto e in diritto
1. Con ordinanza ex art. 702bis c.p.c. del 5.3.2019 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Parte_1 condannava la resistente n.q. di tutore dell'interdetto legale CP_1 [...]
, al pagamento del complessivo importo di € 239.850,04 (già detratto CP_2
l'importo ricevuto a titolo di provvisionale disposta in sede penale), oltre interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo, oltre le spese di lite, e indicava nella resistente n.q. la parte obbligata al risarcimento del danno derivante dal reato, nei cui confronti doveva pertanto essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto appello Parte_1 chiedendone la parziale riforma con l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, e con una maggiore liquidazione del danno non patrimoniale.
Ha inoltre impugnato la pronuncia sulle spese ritenendo la liquidazione inferiore ai minimi.
Pag. 3 di 10 3. Si è costituita che ha chiesto l'integrale conferma CP_1
dell'ordinanza impugnata.
4. Nonostante la ritualità della notifica è, invece, rimasto contumace il CP_3
.
[...]
5. Sostituita l'udienza del 6 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Prima dell'esame dei motivi di appello è utile riassumere brevemente i fatti che hanno dato luogo alla presente controversia.
7. Risulta ormai definitivamente accertato che, in data 08.06.1982, poco prima delle ore 08:00, all'altezza del civico n. 47 della via Palermo in Isola delle Femmine veniva assassinato , imprenditore nel settore edile, il cui corpo, privo Persona_1
di vita, venne rinvenuto davanti al lido balneare denominato “Villaggio Bungalow”.
8. Con sentenza n. 864/2013, il Giudice per le indagini preliminari di Palermo ha condannato alla pena della reclusione di anni trenta, così ridotta per Controparte_2 la scelta del rito, in relazione al reato di omicidio dell' aggravato Persona_1
dall'essere stato commesso da persona in stato di latitanza;
alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarandolo in stato di interdizione legale;
al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, tra le quali figurava l'appellante moglie del defunto, danni da liquidarsi in Parte_1
sede civile;
oltre che alle spese processuali. La condanna in tal modo pronunciata è stata poi confermata, oltre che dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo, anche dalla
Corte di cassazione (sentenze rispettivamente n. 9143/2015 e 30323/2017).
9. ha quindi invocato il risarcimento, per un verso, dei danni Parte_1
non patrimoniali, patiti iure proprio, sotto forma del danno da perdita del rapporto parentale, e, per altro verso, dei danni patrimoniali, sia subiti a causa della perdita del contributo al mantenimento sia derivanti dalla perdita dell'aspettativa ereditaria.
10. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha liquidato per il danno da perdita del rapporto parentale patito iure proprio la somma di € 230.000 ai valori
Pag. 4 di 10 attuali. Ha, invece, respinto la domanda al risarcimento del danno patrimoniale subito a causa della perdita del contributo al mantenimento, per difetto di prova.
11. Tanto premesso si osserva quanto segue.
12. Con il primo motivo di appello, si duole che il primo Parte_1
Giudice non le abbia liquidato la misura massima del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale indicata nelle tabelle milanesi, pur avendo dato atto della presumibile forte intensità del legame affettivo con la vittima, con il quale aveva generato sei figli e delle gravi minacce subite dopo l'omicidio del marito.
13. Va, in primo luogo, ricordato che, come di recente ribadito dalla Suprema
Corte di Cassazione, che “La morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (v., da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21837 ), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo
o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e
l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale ( v. Corte
Cost., 13/5/1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura
( v. Cass., 12/6/2006, n. 13546). Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti ( v. Cass., 9/5/2011, n. 10107 ), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di
Pag. 5 di 10 diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30,
Cost. ( v. Cass., 12/6/2006, n. 13546 ). Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass., 19/10/2016,
n. 21060; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 23/1/2014, n. 1361 )” (cfr., in questi termini,
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 18284 del 25.06.2021).
14. Il danno in questione, nella specie integrato dallo sconvolgimento delle esistenze dei componenti il nucleo familiare quale conseguenza della morte tragica del congiunto, non coincide con la lesione dell'interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del rapporto personale con il congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.
15. Volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno- conseguenza, si tratta di danno-conseguenza, non già “riflesso” o “di rimbalzo”, bensì “diretto”, sofferto dagli stretti congiunti del defunto iure proprio, giacché
l'evento morte è plurioffensivo, cagionando non solamente l'estinzione della vita della vittima primaria, ma anche l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti di essa.
16. Il danno di cui si discute deve essere allegato e provato;
tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo
“contingente”), dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato.
17. Provato il fatto -base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, va opinato che la privazione di tale rapporto presuntivamente determina ripercussioni sia sull'assetto degli stabili e
Pag. 6 di 10 armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
18. Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (esemplificativamente: situazione di mera convivenza “forzata”, caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà “separati in casa”).
19. La liquidazione della ripetuta voce di danno, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro nel caso assolve a una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico;
si dovrà tenere conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.
20. Onde uniformare i criteri di liquidazione i Tribunali di Roma e Milano hanno elaborato delle tabelle, appunto, per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
21. In dettaglio, per quanto riguarda le tabelle milanesi, applicate da questa Corte, occorre precisare che fino alle tabelle elaborate nel 2018 era previsto un sistema “a forbice”; successivamente, recependo, in particolare, l'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, sono state predisposte le tabelle basate su un sistema “a punti” che prevede, per utilizzare le parole della Corte “oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non
Pag. 7 di 10 imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”
22. Orbene, nella specie, il Tribunale ha applicato le tabelle vigenti al momento della decisione e cioè quelle del 2018 che prevedevano, come detto, un sistema a forbice e, segnatamente, per il coniuge convivente superstite una forbice da € 165.960
a € 331.920.
23. Come ha chiarito di recente la Suprema Corte (sent. n. 8265 del 22.3.2023), si tratta di una forbice non già tra un importo minimo e un importo massimo, bensì tra un importo "base" (costituente espressione di una "uniformità pecuniaria di base") e una personalizzazione massima (applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificamente allegate e provate).
24. Ne consegue che la liquidazione operata dal primo Giudice pari ad € 230.000 risulta un valore adeguatamente personalizzato, avendo tenuto conto di tutte le circostanze del caso. A conferma di ciò si consideri che si ottiene un analogo valore anche utilizzando le più recenti tabelle mediante il sistema a punti.
25. Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il primo giudice non le abbia riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale.
26. Deduce, sul punto, che risulta accertato nella sentenza penale che il fallimento dell'impresa dell' sia da ricondurre agli esecutori e mandanti dell'omicidio, Per_1
sicchè, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, ella ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del contributo economico del coniuge, siccome determinato nella consulenza di parte.
27. Il motivo non può trovare accoglimento.
28. Condivisibilmente con quanto evidenziato dal Tribunale la voce di danno patrimoniale da perdita del contributo al mantenimento, non è suscettibile di liquidazione equitativa, e richiedeva la prova, quanto meno, del reddito percepito da al momento della morte e negli anni immediatamente precedenti, al Persona_1
fine di poter poi accertare quale valore economico sia stato oggetto di perdita per la famiglia, nella misura proporzionale al reddito e alla quota che presuntivamente veniva destinata ai bisogni della famiglia, moltiplicata per il numero di anni nei quali,
Pag. 8 di 10 in ragione dell'età di ciascuno delle persone offese, era verosimile la protrazione di tale apporto.
29. Nella specie, non è stata prodotta alcuna documentazione reddituale né fiscale.
30. La stessa consulenza di parte dà atto di tale carenza documentale ed opera dei conteggi del tutto presuntivi e sulla base di criteri di calcolo privi di alcun elemento di riscontro, fondati su dati tratti dalla relazione del curatore fallimentare, riferiti ad epoca antecedente al fallimento e, certamente, non può costituire una valida fonte di giudizio, integrando mera allegazione difensiva (cfr. 13902/2013), da cui trarre la prova, che, come detto, deve essere rigorosa, di quale sia stato, nel corso degli anni e prima della morte, l'apporto economico fornito alla famiglia e alla moglie pro quota, da parte di . Persona_1
31. Con l'ultimo motivo di appello la lamenta che il Giudice abbia Pt_1
liquidato le spese legali al di sotto del minimo previsto dal DM 55/2014, avendo liquidato la somma di € 5.665,00 (esclusi esborsi, spese generali, iva e cpa).
32. Il motivo è fondato.
33. Come ha chiarito un recente arresto della giurisprudenza di legittimità (sent.
9815/2023) “ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37 del 2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”.
34. Nel caso di specie, utilizzando quale valore della causa l'importo riconosciuto e non quello domandato (art. 5, comma 3 DM 55/2014) e dunque i valori da € 52.001 a
€ 260.000, l'importo minimo delle varie fasi complessivamente considerate è pari ad €
7.795 (€ 1.215 per fase di studio, € 775 per fase introduttiva, € 3.780 per fase istruttoria,
€ 2.025 per fase decisionale), sicchè, in effetti, al di sotto del suddetto valore il primo
Giudice non avrebbe potuto liquidare.
35. Conclusivamente, l'ordinanza va solo parzialmente riformata nella parte in cui ha liquidato in favore di le spese legali, dovendosi liquidare, Parte_1 invece, la complessiva somma di € 7.795,00 oltre € 18,79 per esborsi, spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Pag. 9 di 10 36. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti
- in parziale accoglimento dell'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Palermo del 5.3.2019 proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
n.q. di tutore legale di e del CP_1 Controparte_2 [...]
, delle richieste estorsive, Controparte_3
dell'usura e dei reati intenzionali violenti, condanna n.q. al CP_1
pagamento delle spese legali in favore di che si liquidano in Parte_1
€ 7.795,00, oltre € 18,79 per esborsi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
- Conferma, nel resto, l'ordinanza impugnata.
- Compensa le spese di lite
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 15 maggio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 768/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARA SALVATORE PEC: e dell'Avv. Email_1
GRUTTAD'AURIA GIOVANNI , PEC: Email_2 appellante contro
, n.q. di tutore legale di rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. TERMINI LUCIANO PEC: e dall'avv. Email_3
RICCOBONO GIROLAMA PEC: Email_4
Controparte_3
(C.F. )
[...] P.IVA_1 appellati
Conclusioni: per l'appellante
Pag. 1 di 10 VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO
In parziale riforma dell'ordinanza impugnata, in virtù della sentenza in rito abbreviato del
Tribunale di Palermo (Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari) n. 864/2013, successivamente confermata dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 19 febbraio 2015, nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, n.
30323/2017 che hanno accertato la colpevolezza di per l'omicidio di Controparte_2 Per_1
[...]
• ritenere e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 651, comma 1 c.p.p., la responsabilità di
in persona del suo tutore legale, per il risarcimento di tutti i danni patiti da Controparte_2
e meglio specificati nella parte espositiva del presente atto;
Parte_1
Tenuto conto della provvisionale già versata in favore della ricorrente, e pari ad € 100.000,00, coma da ordinanza del G.I.P. di Palermo e versata in atti:
• condannare nella persona del suo tutore legale, al risarcimento e al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente del danno non patrimoniale patito così come circostanziato in narrativa per l'uccisione del marito nella misura che sarà ritenuta Per_1 di giustizia e comunque non inferiore ai massimi previsti della Tabelle del Tribunale di Milano dell'8 marzo 2018;
• condannare nella persona del suo tutore legale, al risarcimento e al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente del danno patrimoniale patito pari ad € 838.667,16, di cui
633.328,16 per redditi non percepiti dal 1982 al 2017 ed € 205.339,00 per redditi futuri che non percepirà, o determinato nell'altra misura di giustizia anche a seguito di C.T.U.;
• condannare nella persona del suo tutore legale, al risarcimento e al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente per il danno non patrimoniale da questa patito in conseguenza delle minacce direttamente subite ed accertate in sede penale;
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento delittuoso al saldo.
Indicare, ai sensi degli artt. 59 e 60 del T.U. Imposta Registro, nei convenuti i soggetti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito;
Ed ancora:
• Liquidare tutte le spese di lite relative al primo grado di giudizio, oltre accessori di legge, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, commisurati al quantum che verrà liquidato nel
Pag. 2 di 10 giudizio di appello, anche applicando il parametro di cui all'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, per manifesta fondatezza dell'azione;
• Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge, del giudizio di appello, anche applicando il parametro di cui all'art. 4, comma 8, D.M. 55/2014, per manifesta fondatezza dell'azione;
Per l'appellata Parte_2
VOGLIA L' ADITA Parte_3
Accertare e dichiarare infondate le censure mosse avverso l'ordinanza del 5.03.2019, emessa nel procedimento di cui al n. 9751/2018 di R.G. e tutte formulate con l'atto introduttivo del giudizio, per le motivazioni in premessa articolate e per l'effetto confermare in tutte le sue parti l'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, CPA ed IVA, con distrazione a favore del procuratore antistatario
In fatto e in diritto
1. Con ordinanza ex art. 702bis c.p.c. del 5.3.2019 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Parte_1 condannava la resistente n.q. di tutore dell'interdetto legale CP_1 [...]
, al pagamento del complessivo importo di € 239.850,04 (già detratto CP_2
l'importo ricevuto a titolo di provvisionale disposta in sede penale), oltre interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo, oltre le spese di lite, e indicava nella resistente n.q. la parte obbligata al risarcimento del danno derivante dal reato, nei cui confronti doveva pertanto essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto appello Parte_1 chiedendone la parziale riforma con l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, e con una maggiore liquidazione del danno non patrimoniale.
Ha inoltre impugnato la pronuncia sulle spese ritenendo la liquidazione inferiore ai minimi.
Pag. 3 di 10 3. Si è costituita che ha chiesto l'integrale conferma CP_1
dell'ordinanza impugnata.
4. Nonostante la ritualità della notifica è, invece, rimasto contumace il CP_3
.
[...]
5. Sostituita l'udienza del 6 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Prima dell'esame dei motivi di appello è utile riassumere brevemente i fatti che hanno dato luogo alla presente controversia.
7. Risulta ormai definitivamente accertato che, in data 08.06.1982, poco prima delle ore 08:00, all'altezza del civico n. 47 della via Palermo in Isola delle Femmine veniva assassinato , imprenditore nel settore edile, il cui corpo, privo Persona_1
di vita, venne rinvenuto davanti al lido balneare denominato “Villaggio Bungalow”.
8. Con sentenza n. 864/2013, il Giudice per le indagini preliminari di Palermo ha condannato alla pena della reclusione di anni trenta, così ridotta per Controparte_2 la scelta del rito, in relazione al reato di omicidio dell' aggravato Persona_1
dall'essere stato commesso da persona in stato di latitanza;
alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dichiarandolo in stato di interdizione legale;
al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, tra le quali figurava l'appellante moglie del defunto, danni da liquidarsi in Parte_1
sede civile;
oltre che alle spese processuali. La condanna in tal modo pronunciata è stata poi confermata, oltre che dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo, anche dalla
Corte di cassazione (sentenze rispettivamente n. 9143/2015 e 30323/2017).
9. ha quindi invocato il risarcimento, per un verso, dei danni Parte_1
non patrimoniali, patiti iure proprio, sotto forma del danno da perdita del rapporto parentale, e, per altro verso, dei danni patrimoniali, sia subiti a causa della perdita del contributo al mantenimento sia derivanti dalla perdita dell'aspettativa ereditaria.
10. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha liquidato per il danno da perdita del rapporto parentale patito iure proprio la somma di € 230.000 ai valori
Pag. 4 di 10 attuali. Ha, invece, respinto la domanda al risarcimento del danno patrimoniale subito a causa della perdita del contributo al mantenimento, per difetto di prova.
11. Tanto premesso si osserva quanto segue.
12. Con il primo motivo di appello, si duole che il primo Parte_1
Giudice non le abbia liquidato la misura massima del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale indicata nelle tabelle milanesi, pur avendo dato atto della presumibile forte intensità del legame affettivo con la vittima, con il quale aveva generato sei figli e delle gravi minacce subite dopo l'omicidio del marito.
13. Va, in primo luogo, ricordato che, come di recente ribadito dalla Suprema
Corte di Cassazione, che “La morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio (v., da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21837 ), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo
o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e
l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale ( v. Corte
Cost., 13/5/1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura
( v. Cass., 12/6/2006, n. 13546). Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti ( v. Cass., 9/5/2011, n. 10107 ), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di
Pag. 5 di 10 diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30,
Cost. ( v. Cass., 12/6/2006, n. 13546 ). Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass., 19/10/2016,
n. 21060; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 23/1/2014, n. 1361 )” (cfr., in questi termini,
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 18284 del 25.06.2021).
14. Il danno in questione, nella specie integrato dallo sconvolgimento delle esistenze dei componenti il nucleo familiare quale conseguenza della morte tragica del congiunto, non coincide con la lesione dell'interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del rapporto personale con il congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.
15. Volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno- conseguenza, si tratta di danno-conseguenza, non già “riflesso” o “di rimbalzo”, bensì “diretto”, sofferto dagli stretti congiunti del defunto iure proprio, giacché
l'evento morte è plurioffensivo, cagionando non solamente l'estinzione della vita della vittima primaria, ma anche l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti di essa.
16. Il danno di cui si discute deve essere allegato e provato;
tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo
“contingente”), dovendosi aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato.
17. Provato il fatto -base della sussistenza di un rapporto di coniugio o di filiazione e della convivenza con il congiunto defunto, va opinato che la privazione di tale rapporto presuntivamente determina ripercussioni sia sull'assetto degli stabili e
Pag. 6 di 10 armonici rapporti del nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi degli stretti congiunti del defunto all'esterno di esso rispetto ai terzi, nei comuni rapporti della vita di relazione.
18. Incombe allora alla parte in cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria al riguardo, idonea a vincerla (esemplificativamente: situazione di mera convivenza “forzata”, caratterizzata da rapporti deteriorati, contrassegnati da continue tensioni e screzi;
coniugi in realtà “separati in casa”).
19. La liquidazione della ripetuta voce di danno, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro nel caso assolve a una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico;
si dovrà tenere conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.
20. Onde uniformare i criteri di liquidazione i Tribunali di Roma e Milano hanno elaborato delle tabelle, appunto, per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
21. In dettaglio, per quanto riguarda le tabelle milanesi, applicate da questa Corte, occorre precisare che fino alle tabelle elaborate nel 2018 era previsto un sistema “a forbice”; successivamente, recependo, in particolare, l'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, sono state predisposte le tabelle basate su un sistema “a punti” che prevede, per utilizzare le parole della Corte “oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non
Pag. 7 di 10 imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”
22. Orbene, nella specie, il Tribunale ha applicato le tabelle vigenti al momento della decisione e cioè quelle del 2018 che prevedevano, come detto, un sistema a forbice e, segnatamente, per il coniuge convivente superstite una forbice da € 165.960
a € 331.920.
23. Come ha chiarito di recente la Suprema Corte (sent. n. 8265 del 22.3.2023), si tratta di una forbice non già tra un importo minimo e un importo massimo, bensì tra un importo "base" (costituente espressione di una "uniformità pecuniaria di base") e una personalizzazione massima (applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificamente allegate e provate).
24. Ne consegue che la liquidazione operata dal primo Giudice pari ad € 230.000 risulta un valore adeguatamente personalizzato, avendo tenuto conto di tutte le circostanze del caso. A conferma di ciò si consideri che si ottiene un analogo valore anche utilizzando le più recenti tabelle mediante il sistema a punti.
25. Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il primo giudice non le abbia riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale.
26. Deduce, sul punto, che risulta accertato nella sentenza penale che il fallimento dell'impresa dell' sia da ricondurre agli esecutori e mandanti dell'omicidio, Per_1
sicchè, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, ella ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del contributo economico del coniuge, siccome determinato nella consulenza di parte.
27. Il motivo non può trovare accoglimento.
28. Condivisibilmente con quanto evidenziato dal Tribunale la voce di danno patrimoniale da perdita del contributo al mantenimento, non è suscettibile di liquidazione equitativa, e richiedeva la prova, quanto meno, del reddito percepito da al momento della morte e negli anni immediatamente precedenti, al Persona_1
fine di poter poi accertare quale valore economico sia stato oggetto di perdita per la famiglia, nella misura proporzionale al reddito e alla quota che presuntivamente veniva destinata ai bisogni della famiglia, moltiplicata per il numero di anni nei quali,
Pag. 8 di 10 in ragione dell'età di ciascuno delle persone offese, era verosimile la protrazione di tale apporto.
29. Nella specie, non è stata prodotta alcuna documentazione reddituale né fiscale.
30. La stessa consulenza di parte dà atto di tale carenza documentale ed opera dei conteggi del tutto presuntivi e sulla base di criteri di calcolo privi di alcun elemento di riscontro, fondati su dati tratti dalla relazione del curatore fallimentare, riferiti ad epoca antecedente al fallimento e, certamente, non può costituire una valida fonte di giudizio, integrando mera allegazione difensiva (cfr. 13902/2013), da cui trarre la prova, che, come detto, deve essere rigorosa, di quale sia stato, nel corso degli anni e prima della morte, l'apporto economico fornito alla famiglia e alla moglie pro quota, da parte di . Persona_1
31. Con l'ultimo motivo di appello la lamenta che il Giudice abbia Pt_1
liquidato le spese legali al di sotto del minimo previsto dal DM 55/2014, avendo liquidato la somma di € 5.665,00 (esclusi esborsi, spese generali, iva e cpa).
32. Il motivo è fondato.
33. Come ha chiarito un recente arresto della giurisprudenza di legittimità (sent.
9815/2023) “ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37 del 2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”.
34. Nel caso di specie, utilizzando quale valore della causa l'importo riconosciuto e non quello domandato (art. 5, comma 3 DM 55/2014) e dunque i valori da € 52.001 a
€ 260.000, l'importo minimo delle varie fasi complessivamente considerate è pari ad €
7.795 (€ 1.215 per fase di studio, € 775 per fase introduttiva, € 3.780 per fase istruttoria,
€ 2.025 per fase decisionale), sicchè, in effetti, al di sotto del suddetto valore il primo
Giudice non avrebbe potuto liquidare.
35. Conclusivamente, l'ordinanza va solo parzialmente riformata nella parte in cui ha liquidato in favore di le spese legali, dovendosi liquidare, Parte_1 invece, la complessiva somma di € 7.795,00 oltre € 18,79 per esborsi, spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Pag. 9 di 10 36. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti
- in parziale accoglimento dell'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Palermo del 5.3.2019 proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
n.q. di tutore legale di e del CP_1 Controparte_2 [...]
, delle richieste estorsive, Controparte_3
dell'usura e dei reati intenzionali violenti, condanna n.q. al CP_1
pagamento delle spese legali in favore di che si liquidano in Parte_1
€ 7.795,00, oltre € 18,79 per esborsi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
- Conferma, nel resto, l'ordinanza impugnata.
- Compensa le spese di lite
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 15 maggio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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