Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventu'.
Le somme all'uopo necessarie sono iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri.
Per l'anno 1980 il contributo italiano al suddetto Fondo viene fissato in lire 130 milioni.
Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi sono determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
E' autorizzata la partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventu'.
Le somme all'uopo necessarie sono iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri.
Per l'anno 1980 il contributo italiano al suddetto Fondo viene fissato in lire 130 milioni.
Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi sono determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.