Sentenza 15 luglio 1968
Massime • 1
Costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in Sede di legittimita, se correttamente motivata, la valutazione, da parte del giudice di merito, delle circostanze che, caso per caso, possono fare rientrare una determinata attivita in un tipo di impresa piuttosto che in un'altra. ( applicazione al fine di qualificare come commerciale o meno l'attivita di un'impresa, ed allo scopo della Determinazione delle spettanze di un dipendente).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/1968, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1968 |
Testo completo
Costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in Sede di legittimita, se correttamente motivata, la valutazione, da parte del giudice di merito, delle circostanze che, caso per caso, possono fare rientrare una determinata attivita in un tipo di impresa piuttosto che in un'altra. ( applicazione al fine di qualificare come commerciale o meno l'attivita di un'impresa, ed allo scopo della Determinazione delle spettanze di un dipendente).*