Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/1968, n. 2546
CASS
Sentenza 15 luglio 1968

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Costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in Sede di legittimita, se correttamente motivata, la valutazione, da parte del giudice di merito, delle circostanze che, caso per caso, possono fare rientrare una determinata attivita in un tipo di impresa piuttosto che in un'altra. ( applicazione al fine di qualificare come commerciale o meno l'attivita di un'impresa, ed allo scopo della Determinazione delle spettanze di un dipendente).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/1968, n. 2546
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2546
    Data del deposito : 15 luglio 1968

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