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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 13.1.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., all'esito della camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 3794/2024 R.G.L. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell costituita con l'avv. Domenico Longo CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.04.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2020, per 103 giornate, alle dipendenze della azienda agricola “San Massimo Srls”, e negli anni 2021 e 2022, rispettivamente per 102 giornate e 112 CP_ giornate, alle dipendenze della “Società agricola 2.0 srls” , ed ha censurato l'operato dell laddove ha ritenuto totalmente insussistente i suddetti rapporti di lavoro provvedendo alla cancellazione del suo nominativo dagli elenchi OTD in relazione alle predette giornate. Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il suo diritto al riconoscimento, come periodi utili
CP_ a fini contributivi, delle giornate lavorative indicate in ricorso e, per l'effetto, di condannare l a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi contributivi, con condanna
CP_ dell alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
CP_
2.Costituitosi tempestivamente in giudizio, l ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati) e ne ha chiesto il rigetto.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
3. Deve, preliminarmente, darsi atto che il ricorrente ha documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro.
Tuttavia, nella materia in esame quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970. In ogni caso, il ricorso giudiziario risulta depositato nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
4.Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall' odierno ricorrente, che ne era gravato.
CP_ Tanto premesso, si osserva che l' ha depositato i verbali ispettivi relativi ad entrambe le ditte asserite datrici di lavoro del ricorrente. Dalle attività ispettive, volte alla verifica del regolare svolgimento del rapporto di lavoro e la relativa congruità della manodopera occupata, è emersa la natura virtuale delle suddette aziende e la natura fittizia dei rapporti di lavoro denunciati, fra i quali quello oggetto del presente accertamento.
Ed invero, gli accertamenti espletati hanno riguardato contestualmente l'azienda agricola “San
Massimo srls”, per la quale è stato redatto verbale di accertamento ispettivo n. 2023003490/DDL del 18.07.2023, riguardante il periodo compreso tra il 1.03.2018 e il 30.06.2023, e l'azienda agricola “Società Agricola 2.0 srls”, per la quale è stato redatto verbale di accertamento ispettivo n.
2022006444/DDL del 18.07.2023, riferito al periodo compreso tra il 1.04.2018 e il 30.06.2023, i cui tratti salienti sono qui ripercorsi:
- entrambi gli accertamenti muovono da una verifica amministrativa congiunta giacché, tra la “San
Massimo srls”, e la “Società Agricola 2.0 srls”, sussiste una evidente connessione determinata dalla comune sede legale (via A. De Curtis, n.2 in Chieti) e dalla medesima gestione ammnistrativa, riconducibile alla persona di;
Parte_2
- quanto alla sede legale, la stessa è stata sottoposta a controllo ispettivo, in data 28.04.2023, che ha rilevato la sola presenza di un “rudere abbandonato” costituito dal solo piano terra (in passato occupata anche da cittadini extracomunitari), privo di insegne, campanelli e altre indicazioni riconducibili alle aziende agricole ispezionate;
-in pari data i verbalizzanti, hanno effettuato anche un controllo presso l'indirizzo delle unità locale delle aziende, entrambe ubicate a Campomarino - per la , in Via dei Parte_3
Grappoli, e per la “Società Agricola 2.0 srls”, in Via degli Acini- non rinvenendo, alcun ufficio o immobile;
-sulla fittizietà della sede legale della società (Via A. De Curtis n. 2, in Chieti) e sul luogo di esercizio dichiarato (Via dei Grappoli /via Degli Acini Snc, in Campomarino), si è espresso, con processo verbale di constatazione del 2.12.2021, il Nucleo Di Polizia Economica-Finanziaria della
Guardia di Finanza di Foggia che ha riscontrato che “l'intera Società Agricola 2.0 Srls è da considerarsi una società istituita solamente sotto il profilo cartolare”;
-quanto, poi, al socio e amministratore unico di entrambe le società, SI. Parte_2
i verbalizzanti hanno rilevato che quest'ultimo ha acquisito tale carica in data 17.11.2018,
[...] per la “Società Agricola 2.0 srls”, subentrando a (responsabile legale dal 8.3.2018 Controparte_3 al 17.11.2018), e in data 16.09.2019 per la “Società agricola San Massimo s.r.l.s”, prima di proprietà della SI.ra ; Parte_4
-proprio al fine di acquisire informazioni sui rapporti di lavoro agricoli istaurati da entrambe le società, in data 5.05.2023, gli ispettori, hanno convocato, presso il Commissariato della Polizia di
Stato di San Severo, previa autorizzazione del G.I.P. del Tribunale di Foggia- Sez. Penale- il SI.
. Quest'ultimo in merito alla gestione della “Società Agricola 2.0” e al ruolo da lui Pt_2
ricoperto ha dichiarato: “Sono diventato socio unico ed amministratore unico della Società Agricola
2.0 nel novembre 2018 e da tale data questa società, almeno per quanto è a mia conoscenza, non ha mai svolto fino ad oggi alcuna attività aziendale, per cui non ha mai avuto eSIenza di occupare lavoratori...” ha poi aggiunto “.. Se dovesse risultare che questa società abbia svolto un'attività aziendale e se avesse pure fatto risultare di aver occupato lavoratori ciò non risponde affatto alla realtà”, e infine ha precisato che “Non so nulla di tutti questi lavoratori denunciati alle dipendenze della Società Agricola 2.0 a me intestata, sto apprendendo da voi in questo momento questi fatti e quindi di certo tutte tali persone non hanno effettivamente mai lavorato per la mia società ………… né ribadisco ho mai dato incarico a nessuno ad effettuare assunzioni o denunce di lavoratori alle dipendenze della Società Agricola 2.0 da quando ne divenni proprietario fino ad oggi…….. La società Agricola 2.0, essendo rimasta sempre inattiva, non ha mai posto in essere alcuna operazione a giustificazione di fatture emesse o ricevute, almeno per quello che so io……… Non sono in possesso di alcun documento aziendale, richiesto con verbale di primo accesso che mi consegnate in data odierna”. Gli ispettori hanno, quindi, concluso che, avendo il SI. Pt_2 dichiarato l'inattività della società e la conseguente inutilità nell'assunzione di manodopera ha, CP_ sostanzialmente disconosciuto le denunce di operai agricoli pervenute all nel periodo intercorrente da gennaio 2019 a febbraio 2023 (65 lavoratori denunciati nell'anno 2019, 102 lavoratori denunciati nell'anno 2020, 90 lavoratori denunciati nell'anno 2021, 22 lavoratori denunciati nell'anno 2022, e 1 solo lavoratore denunciato fino a febbraio dell'anno 2023) essendo lui stesso, dal 17.11.2018 fino al periodo in cui si è svolto l'accertamento ispettivo, l'unico soggetto deputato a gestire la società e ad esercitare i poteri “datoriali”.
Quanto poi alla gestione della “Società Agricola San Massimo srls” ha riferito che: “Per la Società
Agricola San Massimo srls di cui mi chiedete, è avvenuta la stessa cosa che ho descritto per la
Società Agricola 2.0, cioè mi hanno fatto firmare inizialmente delle carte dopo di che non ho saputo più nulla della società né ho mai svolto alcuna attività per conto di essa, né ho mai occupato alle sue dipendenze alcun lavoratore, ripeto almeno per tutto quello che è a mia conoscenza”.
Lo stesso ha, a tal riguardo, aggiunto di: non aver mai svolto alcuna attività di produzione agricola o di compravendita di prodotti agricoli;
non aver mai assunto direttamente operai o dato incarico ad altre persone di reclutare e assumere operai agricoli;
non saper specificare i rapporti intercorsi con i professionisti che hanno agito per suo conto per attuare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza sociale, contabilità e fiscali;
non essere in possesso della documentazione afferente alla società e di non poter esibire quanto richiesto con Verbali di Primo accesso ispettivo a lui notificato;
-gli ispettori, quindi, in data 10.05.2023 hanno proceduto all'ascolto del consulente aziendale di entrambe le società, dott. . Quest'ultimo si è occupato all'invio della Persona_1
documentazione contabile e lavoristica degli operai agricoli denunciati dalla “Società agricola 2.0 srls”, nel periodo compreso dal secondo trimestre 2019 al primo trimestre 2023, e dalla società “San
Massimo srls” per il periodo successivo al secondo trimestre 2019. Lo stesso ha riferito in merito alla “Società agricola 2.0 srls” che “Nel tempo ...ho avuto contatti e conosciuto personalmente prima la SI.ra (che ho incontrato presso questo studio complessivamente in tre Controparte_3
occasioni) e nel novembre 2018 il SI. che ho incontrato solo in quell'unica Parte_2
occasione fino ad oggi. A parte questi incontri con i legali rappresentanti della società successivamente ho ricevuto sempre disposizioni in merito ai lavoratori da assumere ed alle
CP_ giornate da registrare a Lul e denunciare all' via mail dall'indirizzo di posta elettronica
Inoltre, preciso che ogni volta che ho incontrato la SI.ra Email_1 [...] e poi quando ho incontrato il SI. queste due persone si sono sempre CP_3 Parte_2
presentate in questo studio accompagnate dal SI. che conosco da vari anni e Testimone_1
che abita qui a Campomarino che mi risulta essere coniugato con la SI.ra . Preciso CP_4
che per le assunzioni dalla mail lavoratori. Queste mails ci arrivano mensilmente. Il contatto via mail mi era stato rappresentato verbalmente da uno dei due legali rappresentanti ma non ricordo da chi di loro. Per tutti gli adempimenti sinora svolti in favore della Società Agricola 2.0 non ho mai ricevuto ancora alcun compenso. Preciso che in favore di questa società ho svolto sia adempimenti previdenziali e del lavoro che adempimenti fiscali…”.
Quanto poi alla “Società Agricola San Massimo” ha precisato che “questo studio ha svolto negli anni, e precisamente dal momento di costituzione della società anche gli adempimenti lavoristici, previdenziali e fiscali in favore della Società Agricola San Massimo i cui amministratori unici sono stati prima la SI.ra e poi lo stesso della Società Agricola 2.0. Parte_4 Parte_2
Quest'ultimo, per la società Agricola San Massimo l'ho incontrato in due sole occasioni e cioè per
l'atto di cessione delle quote societarie e per il cambio dell'amministratore. Tuttavia, per la Società
Agricola San Massimo ricordo che mi invitò a ricevere disposizioni sui lavoratori Parte_2
CP_ da assumere e denunciare all' anche dal SI. . Anche per questa società i Testimone_1
contatti li ho tenuti ricevendo disposizioni via mail e talvolta disposizioni per via telefonica direttamente da . Anche per questa azienda non ho riscosso negli anni alcun Testimone_1 compenso professionale”;
- gli accertamenti sono poi proseguiti con l'ascolto, in data 26.05.2023, del SI.
[...]
, il quale ha affermato che “…Fino a quando le società sono state gestite ed Tes_1
amministrate da mia cognata ( ) e mia nipote io ho collaborato Controparte_3 Parte_4 nello svolgimento dell'attività agricola. Invece da quando nelle due società è subentrato il SI.
non ho più avuto alcun ruolo nello svolgimento delle attività societarie, non so Parte_2
nulla di quanto accaduto alle stesse società e non so nulla dei rapporti di lavoro che possono essere stati instaurati alle dipendenze delle medesime società. Evidentemente tali informazioni dovreste richiederle a ”; Testimone_2
-gli ispettori, dunque, in base alle dichiarazioni raccolte pur non individuando con certezza la persona a cui poter imputare la gestione dei profitti e delle perdite aziendali hanno identificato, nella persona del dott. il professionista che ha inoltrato quanto necessario ai fini degli Per_1
CP_ adempimenti lavoristici e previdenziali (invio all delle denunce contributive mensili dei lavoratori con il Pin personale);
- a prosieguo degli accertamenti gli ispettori hanno provveduto a convocare un campione di lavoratori formalmente assunti dalle società ispezionate in veste di operai agricoli a tempo CP_ determinato (OTD) e, come tali, denunciati all' ai fini contributivi e assicurativi per i presunti e rispettivi periodi di occupazione. Tra tali soggetti non rientra l'odierno ricorrente;
- a tale convocazione non ha risposto una parte di lavoratori, che non si è presentata senza giustificarne il motivo. I lavoratori escussi, invece, non solo non hanno dato prova della tracciabilità delle retribuzioni ma hanno anche descritto, in modo approssimativo e incerto, l'asserito rapporto di lavoro. Le informazioni rilasciate sono state lacunose ed incongruenti sia rispetto a quanto emerso
CP_ dall'analisi degli archivi sia rispetto agli aspetti essenziali del rapporto di lavoro (la persona che avrebbe esercitato il potere direttivo e di controllo, la descrizione dei campi di lavoro e delle coltivazioni effettuate sugli stessi, l'indicazione dei compagni di lavoro, l'indicazione dei periodi di lavoro, la descrizione delle modalità di raggiungimento dei luoghi di lavoro, l'indicazione dell'importo e delle modalità di pagamento della retribuzione, la cadenza ed il luogo del pagamento della retribuzione). Nello specifico, alcuni di loro, denunciati alle dipendenze della società ispezionata anche per più anni di seguito, hanno riferito di non aver mai conosciuto il datore di lavoro o hanno riferito di aver ricevuto le disposizioni sul lavoro e la retribuzione dal SI.
[...]
(che invece ha dichiarato che la società dalla data del suo subentro era rimasta sempre Pt_2
“inattiva” e pertanto non aveva avuto necessità di occupare alcun lavoratore) o dal SI.
[...]
(che invece ha dichiarato di non essersi più interessato dell'attività della società dopo Tes_1 la cessione dell'intero capitale sociale al ). Pt_2
Quanto all'analisi storica e documentale delle società “Società Agricola San Massimo srls”, gli ispettori hanno rilevato quanto segue:
-la società è stata iscritta, a far data dal 28.03.2018, presso la CCIAA di Foggia (REA FG 307865) con la qualifica di impresa agricola esercitante l'attività di “Coltivazione di ortaggi...” e, in pari data, ha dichiarato l'inizio dell'attività;
- in data 16.09.2019, la società, di proprietà della SI.ra , è stata rilevata dal SI. Parte_4
il quale ne è divenuto socio e amministratore unico;
Parte_2
- con atto del 17.09.2019, è stato deliberato il trasferimento della sede legale della società sita a
Chieuti, da via Don N. Giordano, n.30 a via A. De Curtis, n.2;
- gli ispettori, partendo dall'analisi della documentazione fiscale e contributiva presente negli CP_ archivi dell hanno riscontrato che la società, in data 1.06.2018, ha inviato una sola e unica denuncia aziendale di iscrizione (D.A.) nella quale ha indicato un fabbisogno aziendale di 100 giornate di lavoro e ha dichiarato la conduzione a titolo locativo, di un fondo agricolo sito in agro di
Campomarino (Fg. 41, p.lle: 91, 120, 122, 126, 128, 193, 240, 243, 244 e 245- esteso per ettari
05.18.85), destinato prevalentemente alla coltivazione del pomodoro;
-nel periodo compreso dall'anno 2018 all'anno 2023, la ditta risulta aver complessivamente denunciato alle proprie dipendenze operai agricoli a tempo determinato e retribuzioni imponibili nella misura di seguito indicata:
Numero Lavo- Numero Tipo Anno Retribuzioni imponibili Manod. Parte_5
2018 OTD 137 2.213 € 110.511
2019 OTD 105 3177 € 140.637
2020 OTD 94 6140 € 271.883
2020 OTI 2 184 € 14.272
2021 OTD 111 6196 € 273.549
2021 OTI 2 534 € 48.982
2022 OTD 56 12056 € 284.395
2022 OTI 2 1096 € 58.250
2023 OTD 8 300 € 7.200
2023 OTI 2 300 € 11.804
-dai dati riportati in tabella è emersa, ad avviso degli ispettori, un'evidente sproporzione tra il fabbisogno lavorativo indicato, quantificato in 100 giornate di lavoro annue, e l'elevato numero di giornate e di lavoratori denunciati nel corso di tutti gli anni di attività;
- in relazione, poi, alla contribuzione dovuta ai lavoratori denunciati, non risulta che la società abbia mai effettuato alcun versamento di contributi previdenziali e assistenziali in favore degli operai agricoli maturando un debito contributivo, calcolato fino al 1° trimestre dell'anno 2022, corrispondente ad euro 223.988,28, così come riportato nella tabella di seguito indicata:
Situazione Contributiva
Quota Insoluto Insoluto Anno Dovuto Sgravio Pagato Trimestre Lavoratori Contrib. Contrib. % 1.455,86
€ 3 € 12.769,04 € 0,00 5.408,93
€ 4 € 6.860,99 € 0,00 2.908,80
€ Totale 2018 € 23.063,99 € 0,00 9.773,59
€ 1 € 441,71 € 0,00 186,70
€ 2 € 4.185,73 € 0,00 805,50
2019
€ 3 € 32.290,22 € 0,00 6.128,95
€
4 € 28.127,84 € 0,00
5.412,91
€ Totale 2019 € 65.045,50 € 0,00 12.534,06
€ 1 € 2.517,46 € 0,00 1.060,80
€ 2 € 12.067,05 € 0,00 5.084,77
2020
€ 3 € 19.472,60 € 0,00 8.205,29
€ 4 € 26.092,41 € 0,00 10.945,25
€ Totale 2020 € 60.149,52 € 0,00 25.296,11
2021 1 € 7.373,09 € 0,00
€
0,00 3.433,96
€
€
100 % 0,00 12.769,04
€
€
100 % 0,00 6.860,99
€
€
100 % 0,00 23.063,99
€
€
100 % 0,00 441,71
€
€
100 % 0,00 4.185,73
€
€
100 % 0,00 32.290,22
€
€
100 % 0,00 28.127,84
€
€
100 % 0,00 65.045,50
€
€
100 % 0,00 2.517,46
€
€
100 % 0,00 12.067,05
€
€
100 % 0,00 19.472,60
€
€
100 % 0,00 26.092,41
€
€
100 % 0,00 60.149,52
€ € 100 % 3.094,35 0,00 7.373,09
€
€
€ 2 € 14.617,40 € 0,00
100 % 6.135,04 0,00 14.617,40
€
€
€ 3 € 22.772,41 € 0,00
100 % 9.559,49 0,00 22.772,41
€
€
€ 4 € 23.152,97 € 0,00
100 % 9.722,86 0,00 23.152,97
€
€
€ Totale 2021 € 67.915,87 € 0,00
100 % 28.511,74 0,00 67.915,87
€
€
€ 2022 1 € 8.120,96 € 0,00
96 % 3.398,27 307,56 7.813,40
€
€
€ Totale 2022 € 8.120,96 € 0,00
96 % 3.398,27 307,56 7.813,40
€
€
€
€ Totale generale
€ 0,00
100 % 224.295,84 79.513,77 307,56 223.988,28
CP_
- al fine di verificare la congruità delle giornate di lavoro denunciate all' rispetto all'effettivo fabbisogno di manodopera, gli ispettori hanno dapprima proceduto all'acquisizione, via e-mail, della documentazione amministrativa (invio DMAG) trasmessa all'Istituto dal Dott. Tes_3
, riguardante il periodo antecedente al 31.03.2019, e successivamente hanno chiesto in
[...]
visione la documentazione aziendale, contabile e fiscale (LUL, documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni, delega al professionista incaricato, visite mediche, contratti dei terreni e altri immobili condotti a qualsiasi titolo, fatture di acquisto e vendita, titoli di possesso di terreni agricoli, contratti di appalto, contratti di acquisto alla pianta) riguardante il periodo successivo al secondo trimestre 2019, in possesso del dott. ; Persona_1
- gli ispettori, quindi, in data 10.05.2023, dopo essersi recati presso lo studio del consulente del lavoro della società, dott. , hanno consegnato copia del Verbale di primo Persona_1
Accesso ispettivo e hanno proceduto all'escussione dello stesso precedentemente analizzata;
- gli accertamenti sono poi proseguiti nel controllo dei registri SIAN (Sistema informatico agricolo nazionale). Tale riscontro ha chiarito che la “Società Agricola San Massimo S.r.l.s.” negli anni 2018
e 2019 ha posseduto, e presuntivamente condotto, non solo il fondo dichiarato nella D.A. di proprietà della SInora sito in agro di Campomarino, destinato a colture Parte_6
orticole, ma anche altri terreni, concessi in locazione con contratti dalla durata inferiore ad un anno
(circa 4 mesi) e gestiti fino al 15.09.2019 (data di scadenza dell'ultimo contratto), da utilizzare prevalentemente per la coltivazione del pomodoro;
- i verbalizzanti, quanto al fondo di proprietà della SInora , concesso in locazione Parte_6
dal 05.05.2018 al 04.05.2023, hanno riscontrato che il relativo contratto è stato risolto, in data
25.09.2019, tramite il versamento dell'imposta di registro, e successivamente rilocato (con registrazione all'A.d.E. il 6.11.2019), alla “Società Agricola Agrimax s.r.l.s”, con godimento a far data dal 25.10.2019;
- dai controlli effettuati sulla documentazione contabile (fatture emesse e ricevute) sia prodotta che transitata sulla piattaforma digitale dell'Agenzia delle Entrate è emerso che la società:
--nell'anno 2019 ha emesso diverse fatture di vendita ma quelle n. 38, 39, e 40, numericamente successive alla fattura n. 37, emessa il 20.12.2019, riportano come data di emissione quella del
28.02.2019 che, a sua volta, è antecedente alla data di emissione della fattura n. 1 del 21.03.2019;
--nell'anno 2020: non ha emesso fatture di acquisto di partite di ortaggi, di prodotti agricoli alla pianta o a peso che sarebbero state giustificate laddove si considera che la società non ha più condotto in proprio fondi agricoli e pertanto avrebbe potuto assumere e occupare operai agricoli solo per eseguire lavori agricoli, compresa la raccolta, su partite di ortaggi eventualmente acquistate a peso o alla pianta da altri imprenditori agricoli;
ha emesso fatture di vendita alla pianta di tre partite di pomodori in agro di Campomarino: due emesse nei confronti della società cooperativa “La
Fara Giardino” di Lesina -fattura n. 4 del 2.09.2020, di € 41.600 (iva inclusa) e fattura n. 7, del
4.09.2020, di € 26.000 (iva inclusa)-, e una emessa nei confronti della società “Effecci Soc. agricola semplice di Ferrara R. e Casoria A.” -fattura n. 6 del 02.09.2020, di € 16.800 (iva inclusa).
Gli ispettori hanno appreso dalla società “La Fara Giardino”, relativamente alle vendite realizzate con fattura n. 4 e n.7, che tali operazioni di compravendita sono risultate inesistenti sia per mancata corrispondenza dei dati catastali riportati in fattura con le partite dei pomodori esibite e promesse alla ditta acquirente, sia perché la ditta acquirente, pur avendo versato il corrispettivo pattuito, non ha poi raccolto nulla. Quanto, poi, alla fattura n. 6, emessa in favore della società “Effecci Soc. agricola semplice di Ferrara R. e Casoria A.”, riporta al suo interno dati catastali afferenti a terreni inseriti nel fascicolo aziendale della ditta “De Angelis Angelo” che non ha mai avuto rapporti commerciali con la società ispezionata;
--nell'anno 2021: ha emesso diverse fatture d'acquisto di una partita di pomodori alla pianta estesa per circa 28 ettari al prezzo di € 200.000 (con iva), dalla società agricola “Agrimax s.r.l.s.” -fattura n. 38, del 27.08.2021-; 7 fatture per pedaggi autostradali;
una per i servizi di connessione internet. Non sono registrate fatture per l'acquisto di tutto l'occorrente necessario per condurre un'azienda agricola (concimi, fitofarmaci, carburante...) Tuttavia, nonostante sia documentato l'acquisto di una grossa partita di pomodoro, nelle uniche tre fatture emesse dalla società, non si rilevano vendite di pomodoro ed è alquanto inverosimile che una partita di quelle dimensioni non sia stata raccolta o sia stata venduta e trasportata senza l'emissione di alcun documento fiscale;
ha emesso tre fatture di vendita: 1) per lavori di piantagione di finocchi, da effettuarsi nei mesi di ottobre e novembre 2020, per un corrispettivo di € 50.000 - fattura n. 1 del 20.01.2021 in cui è omessa l'indicazione delle superfici dei terreni interessati e i riferimenti catastali - emessa in favore della ditta “Marydam
Group s.r.l.”- un'impresa, quest'ultima, di trasporti che non ha presentato denunce IVA per l'anno
2021 e non ha denunciato acquisti con iva al 4% nell'anno 2020; 2) per la vendita di una quantità non definita di sacchi da 25 Kg di concime di € 40.000 emesso in favore di altra società agricola – fattura n. 2 del 15.04.2021-; 3) per la vendita di piantine di pomodoro non acquistate né coltivate data l'assenza di fondi agricoli su cui esercitare l'attività aziendale - fattura n. 3 del 3.05.2021;
--nell'anno 2022: ha emesso diverse fatture di acquisto, fattura n. 52 del 31.12.2021, dalla società agricola Agrimax s.r.l.s di una partita di finocchi alla pianta estesa per circa 30 ettari al prezzo di €
300.000 (iva inclusa). Si tratta dell'unica fattura di acquisto di ortaggi che giustificherebbe l'occupazione di operai agricoli per le operazioni di raccolta, ma anche in questo caso la vendita dei finocchi non è documentata e si ritiene, anche in questa circostanza, inammissibile che una quantità così elevata di ortaggi sia rimasta integralmente sul campo o sia stata raccolta e venduta senza emettere alcun documento fiscale;
fatture n. 48/AA per piantine di pomodoro, di € 141.130; fatture n. 50/AA del 21.10.2022 per ingenti quantità di concimi e fitofarmaci di € 121.167; fatture n.
49/AA del 21.10.2022 per materiale per l'irrigazione, di € 153.847, tutte dalla società,
“Cooperativa Agricola San Giovanni a.r.l.”. Queste operazioni non trovano alcuna spiegazione sia in considerazione che la società partire dal 2020 non ha più condotto in proprio terreni agricoli, circostanza confermata dalla totale assenza, nella documentazione esibita, di fatture di vendita di ortaggi e verdure, sia da quanto dichiarato in sede ispettiva dall'amministratore unico Parte_2
.
[...]
La società ha emesso, inoltre, la fattura di acquisto n. 8 del 1.12.2022, dalla società Royal Service
S.r.l.s. di € 210.000, per l'espletamento di “opere murarie presso la propria azienda”, e di €
718.200, per l'espletamento di lavori di “pulizia azienda e locali”, che risultano ingiustificate e sproporzionate atteso che la società non ha la disponibilità di stabilimenti, magazzini e altre strutture o locali aziendali tanto imponenti da richiedere un costo così elevato per la loro pulizia.
Inoltre, la fattura, non riporta la modalità di pagamento imposta dal committente e il fatturato non è riportato nella denuncia ai fini IVA presentata dall'impresa committente. Tale documento commerciale anche se irrilevante ai fini dell'accertamento ispettivo, è utile per un giudizio complessivo sulla attendibilità della documentazione prodotta.
--nell'anno 2023: ha emesso una sola fattura di vendita per una macchina agricola e non ha effettuato acquisti di ortaggi;
-dall'esame delle fatture esibite i verbalizzanti hanno rilevato che, se da un lato la società negli anni
2018 e 2019 ha svolto esclusivamente l'attività agricola di coltivazione e produzione di ortaggi, poiché non ha mai acquistato e mai esibito fatture per l'acquisto di partite di ortaggi alla pianta o a peso, dall'altro lato la società, dal momento in cui è stata rilevata da , quindi dal Parte_2
16.09.2019, non ha condotto e coltivato terreni agricoli, né ha acquistato e venduto prodotti ortofrutticoli data la mancata produzione e registrazione di contratti di acquisto, di affitto o di comodato per la conduzione di fondi agricoli.
Pertanto, le operazioni commerciali istaurate a partire da tale data risultano essere di dubbia autenticità e non riconducibili all'amministratore e socio unico;
Parte_2
- gli ispettori, quindi, alla luce della mancata disposizione da parte della società dei fattori di produzione tipici delle imprese agricole e/o commerciali che operano nel settore agricolo (terreni, magazzini e stabilimenti per lo stoccaggio e lavorazione e mezzi di trasporto) sono giunti alla conclusione che a partire dall'anno 2020 la società ispezionata non ha svolto alcuna attività di coltivazione di fondi agricoli né ha svolto attività di acquisto e vendita di prodotti ortofrutticoli;
- si è accertato, inoltre, in merito alle retribuzioni, che da gennaio 2020 la società non ha esibito alcun pagamento “tracciato” (la cui obbligatorietà è prevista dalla L. n. 205/2017, art.1, commi da
910 a 914) né i lavoratori ascoltati in sede ispettiva hanno fornito alcuna prova sulla tracciabilità dei pagamenti ricevuti riferendo di essere stati retribuiti in contanti da varie persone;
-gli ispettori, all'esito degli espletati accertamenti, in ragione delle dichiarazioni acquisite dal rappresentante legale della società ( ) e dai lavoratori e dall'esame incrociato delle Parte_2
stesse, dalla documentazione aziendale prodotta dallo studio di consulenza del dott.
[...]
CP_
dai dati denunciati all in favore degli stessi lavoratori (periodi di lavoro, Persona_1
numero delle giornate di lavoro denunciate, altri lavoratori denunciati negli stessi periodi di lavoro, ecc.), dai fatti illustrati in relazione all'attività aziendale, dall'inesistenza di una sede legale e/o operativa della società e dal riscontro del mancato esercizio di qualsivoglia attività agricola, hanno
CP_ disconosciuto tutti i rapporti di lavoro e le giornate denunciate dalla società all a partire da gennaio 2020 a maggio 2023.
Quanto all'analisi storica e documentale delle società “Società Agricola 2.0 srls”, gli ispettori hanno rilevato quanto segue: - in data 8.03.2018 l'azienda è stata iscritta presso la C.C.I.A.A. di Foggia, con la qualifica di impresa agricola esercitante l'attività di coltivazione di verdure, ortaggi e cereali per poi essere CP_ registrata presso l'Archivio Aziende agricole dell CP_
-gli ispettori, partendo dall'analisi della documentazione presente nei registri dell hanno riscontrato che la società, in data 18.04.2018, ha inviato un'unica denuncia aziendale di iscrizione
(D.A.) nella quale ha dichiarato la conduzione in locazione, per il periodo compreso da marzo a novembre 2018, di un fondo agricolo esteso per circa 26 ettari, destinato alla coltivazione di pomodori;
CP_
-dopo l'invio della D.A. la società ha provveduto a comunicare all l'occupazione di 154 lavoratori agricoli, per complessive 3.078 giornate;
- al fine di verificare se la società, nel periodo successivo a novembre 2018, avesse inviato una ulteriore D.A. indicante il prosieguo dell'attività, gli ispettori hanno proceduto ad effettuare dei controlli constatando la mancanza di qualsiasi comunicazione;
- i verbalizzanti hanno, poi, consultato la banca dati del SIAN (Agea) e dell'A.d.E. rilevando l'assenza sia di scritture private (contratti di affitto o di comodato di terreni agricoli) che di registrazioni delle stesse;
-gli ispettori, dunque, pur appurando dalle predette verifiche che da novembre 2018 (data di scadenza del contratto di locazione dei fondi dichiarati nella D.A.) l'azienda non ha svolto alcuna attività agricola, hanno rilevato che stessa risulta aver complessivamente denunciato alle proprie dipendenze operai agricoli a tempo determinato e retribuzioni imponibili nella misura di seguito indicata:
Anno N. lavoratori N. giornate Retribuzione € Contribuzione dovuta €
2019 65 5.046 223.274,00 99.172,90
2020 102 8.690 384.405,00 90.584,96
2021 90 9.199 408.375,00 85.937,14
2022 22 4.489 127.510,00 5.112,58
2023 1 52 3.880,00 ==
-quanto, poi, alla contribuzione dovuta ai lavoratori denunciati non risulta che la società abbia mai effettuato alcun versamento di contributi previdenziali e assistenziali in favore degli operai agricoli;
- si è accertato, inoltre, relativamente alle retribuzioni, che da gennaio 2019 non risulta documentato, in qualsiasi forma o modo, alcun pagamento emesso secondo modalità “tracciabili”
(come previsto dalla L. n. 205/2017, art.1, commi da 910 a 914) né i lavoratori ascoltati in sede ispettiva hanno fornito alcuna prova sulla tracciabilità dei pagamenti ricevuti riferendo di essere stati retribuiti in contanti da varie persone;
-l'analisi, poi, della documentazione contabile (fatture emesse e ricevute) prodotta e transitata sulla piattaforma digitale dell'A.d.E., ha rilevato, inoltre, che la società negli anni 2021, 2022 e 2023 non ha emesso alcuna fattura di vendita;
-gli ispettori, all'esito degli espletati accertamenti, in ragione delle dichiarazioni acquisite dall'amministratore e socio unico della società , dal consulente aziendale dott. Parte_2
e dal SI. e dall'esame incrociato delle stesse, dalle Persona_1 Testimone_1
dichiarazioni rese dai lavoratori, dai fatti illustrati in relazione all'attività aziendale e dal confronto
CP_ tra le medesime dichiarazioni ed i dati risultati denunciati all' hanno disconosciuto tutti i CP_ rapporti di lavoro e le giornate denunciate dalla società all' a partire da gennaio 2019 a febbraio 2023.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, in definitiva, seri dubbi circa la sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati dall'aziende ispezionate, nei termini dedotti nel ricorso. In altri termini, detti CP_ elementi fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà del rapporto di lavoro per cui è causa.
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggettivi, le allegazioni e le prove offerte dall' odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze delle aziende agricole ispezionate.
Quanto alla prova documentale, si osserva che il ricorrente ha depositato le buste paga, gli Unilav e CP_ i modelli Dmag apparentemente riferiti ai rapporti di lavoro disconosciuti dall' a seguito di accertamenti ispettivi, la cui valenza probatoria deve essere attentamente valutata, in quanto proveniente da aziende (Società Agricola San Massimo e Società Agricola 2.0) il cui titolare, SI.
, ha dichiarato di non aver contezza alcuna della gestione aziendale e, soprattutto, Parte_2
dei rapporti di lavoro da queste istaurati.
Giova evidenziare, inoltre, che l'istante, pur deducendo di aver lavorato nell'anno 2020, alle dipendenze della “Società agricola San Massimo”, e negli anni 2021 e 2022 alle dipendenze della
“Società Agricola 2.0”, ha allegato prove documentali che non appaiono, comunque, idonee a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricolo, in considerazione di alcune difformità che emergono tra quanto dedotto e quanto documentato.
Ed invero, relativamente all'asserito rapporto di lavoro svolto nell'anno 2020, da agosto a dicembre,
l'istante, pur allegando, conformemente a quanto dedotto, le buste paga e i modelli Unilav, non ha prodotto i modelli Dmag per l'annualità rivendicata. Si rileva, inoltre, che per l'anno 2021, a fronte di 102 giornate asseritamente lavorate da agosto a dicembre, ha allegato i Dmag relativi ai mesi di giugno, agosto, ottobre, novembre e dicembre.
Risulta, tuttavia, congruente con quanto dedotto, quanto documentato nella comunicazione di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro concernenti la precitata annualità.
Relativamente all'anno 2022, pur deducendo la cancellazione di 112 giornate, asseritamente lavorate da luglio a dicembre, ha versato in atti l'Unilav attestante l'istaurazione del rapporto di lavoro per il periodo compreso tra aprile e dicembre e i Dmag afferenti ai mesi di aprile, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre e, quindi, per un periodo in parte diverso rispetto a quello dedotto in ricorso.
Quanto poi, ai rapporti di lavoro rivendicati relativi agli anni 2021 e 2022, il ricorrente ha versato in atti, per entrambe le annualità, solo le buste paga afferenti al mese di dicembre.
Tuttavia, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari).
Tanto a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, la documentazione non appare nemmeno completamente congruente con le allegazioni articolate dal ricorrente.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità del ricorso, non allegando, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d.
"sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.). Ed invero il ricorrente, pur deducendo di aver lavorato nell'anno 2020 alle dipendenze della
, e negli anni 2021 e 2022 alle dipendenze della “Società Agricola 2.0 Parte_3 srls”, ha indicato, in modo alquanto generico, di aver svolto, per entrambe le aziende, le stesse mansioni (raccolta e pulizia dei finocchi e dei broccoletti, raccolta dei pomodori nonché alla pulitura del terreno mediante zappatura e concimazione manuale), omettendo, peraltro, di precisare l'attività in concreto svolta, e di aver lavorato su fondi genericamente siti negli agri di
Campomarino e Portacannone.
Va rilevato a riguardo che gli accertamenti ispettivi hanno chiarito che la “Società Agricola 2.0 srls”, da novembre dell'anno 2018, non ha più svolto attività agricola (cfr. pag. 5 del v.i. Società agricola 2.0 in atti) e che la , dall'anno 2020, non ha più condotto in Parte_3
proprio terreni agricoli in virtù del mancato rinvenimento, in atti, sia di fatture di vendita di ortaggi e verdure, che di contratti di acquisto, di affitto o di comodato di fondi agricoli (cfr. pag. 9 del v.i.
San Massimo in atti).
Tale assunto trova conferma nella dichiarazione rilasciata da il quale ha riferito Parte_2 per la “Società Agricola 2.0”: “nel novembre 2018 e da tale data questa società, almeno per quanto
è a mia conoscenza, non ha mai svolto fino ad oggi alcuna attività aziendale, per cui non ha mai avuto eSIenza di occupare lavoratori….”,“…. Se dovesse risultare che questa società abbia svolto un'attività aziendale e se avesse pure fatto risultare di aver occupato lavoratori ciò non risponde affatto alla realtà” (cfr. pag.5 del verbale ispettivo “Società agricola 2.0”, in atti); per la
[...]
”: “non ho saputo più nulla della società né ho mai svolto alcuna attività per conto di Parte_3
essa, né ho mai occupato alle sue dipendenze alcun lavoratore, ripeto almeno per tutto quello che è
a mia conoscenza”. (cfr. pag. 6 del verbale ispettivo ”, in atti). Parte_3
Risulta evidente, pertanto, che il ricorrente deducendo di aver lavorato negli anni 2020, 2021 e 2022
e di aver ricevuto la retribuzione “settimanalmente in contanti direttamente dal SI. Parte_2
” ha fatto riferimento, per un verso, ad un'epoca lavorativa in cui le società non hanno svolto
[...]
attività aziendale perché di fatto inoperativee, per un altro verso, ad un asserito datore di lavoro che in sede ispettiva ha escluso la sussistenza di qualsiasi ruolo, a sé attribuibile, all'interno delle strutture aziendali.
Nulla, viene dedotto, in merito alla squadra di lavoro e alla composizione quanto meno numerica della stessa.
È, inoltre, emblematico che il ricorrente, successivamente alla produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non ha inteso assumere alcuna specifica posizione sulle evidenti contraddizioni tra il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e le risultanze ispettive, ma si è limitato a rimarcare quanto già dedotto negli atti principali. Quanto alla prova testimoniale articolata dal ricorrente, la stessa appare estremamente generica e, pertanto, inidonea a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro oggetto di causa, soprattutto alla luce delle dettagliate risultanze ispettive, sopra richiamate.
Del tutto generici devono qualificarsi i capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo, a fronte delle specifiche risultanze degli accertamenti ispettivi e delle inequivoche dichiarazioni dell'asserito datore di lavoro . Parte_2
In particolare, negli stessi è genericamente indicato: il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi, l'indicazione dei fondi, le modalità di raggiungimento degli stessi e l'orario di lavoro.
Del pari generici appaiono i capitoli di prova relativi alla retribuzione e alla dedotta subordinazione essendo così formulati: “il ricorrente veniva regolarmente retribuito dal SI. a Parte_2 fine settimana e i contanti, percependo una paga giornaliera di circa € 54,00”; “il SI.
[...] organizzava il lavoro da effettuare, indicando le mansioni e l'agro su cui Parte_7 lavorare”.
Si rileva, a tal riguardo, che, tali circostanze, così come capitolate, risultano contraddette dalle dichiarazioni del datore di lavoro(cfr. pag. 6 v.i. in atti Società Agricola San Massimo e pag. 5 v.i. in atti Società agricola 2.0).
Quanto alle modalità di pagamento delle retribuzioni gli ispettori hanno riscontrato che la società
San Massimo a partire da gennaio dell'anno 2020, (cfr. pag.13 del v.i. in atti), e la Società 2.0, a partire da gennaio dell'anno 2019, (cfr. pa g.6 del v.i. in atti), non hanno rilasciato alcun pagamento
“tracciato” delle retribuzioni, la cui emissione, a partire dall'anno 2018, è obbligatoriamente prevista, così come disciplinato dall'art.1, comma 910, della legge n. 205/2018.
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass.
19.1.2018, n. 1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura.
CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché dei caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia
CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l (non con il datore) e di natura incidentale
(senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle eSIenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di avere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione.
Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione (con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione
(quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc..
Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte ricorrente.
In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa). La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende. CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già SInificativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
5. Alla luce di quanto premesso, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD 2020, 2021 e 2022, deve essere integralmente respinta, sia perché priva di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornita di un adeguato supporto probatorio.
6. Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, mancando la dichiarazione ex art. 152 disp. att cpc. La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimenti in materia di previdenza), del valore della controversia (scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00 individuato tenendo conto della possibile proiezione dell'iscrizione sulle future prestazioni previdenziali;
in tal senso, vedasi Cass. Civ., sez. Lav., Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A.
(Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell liquidandole in complessivi €. 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Foggia, 13.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 2 € 3.433,96 € 0,00 € € € 100 %