Versione
24 agosto 1999
24 agosto 1999
Art. 2. Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione 1. Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle "strade del vino", possono prevedere i seguenti strumenti:
a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
b) il comitato promotore;
c) il comitato di gestione;
d) il sistema della segnaletica;
e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.
2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade del vino".
3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, e' il seguente:
"Art. 39 (Segnali verticali). - 1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A)-B) (Omissis);
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a)-g) (Omissis);
h) segnali turistici e di territorio".
a) il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
b) il comitato promotore;
c) il comitato di gestione;
d) il sistema della segnaletica;
e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.
2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade del vino".
3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, e' il seguente:
"Art. 39 (Segnali verticali). - 1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A)-B) (Omissis);
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a)-g) (Omissis);
h) segnali turistici e di territorio".
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 03/11/2022 n. 64 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di RiscossioneAgenzia delle Entrate · 3 novembre 2022 · 0.96317595
Il comma 131 dell\'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d\'imposta dal 2021 al 2023, del credito d\'imposta di cui all\'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell\'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle \u00ABstrade del vino\u00BB di cui all\'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268. …
Leggi di più…