Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 776/2022 r.g.
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 776 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza del 19.2.2025, adottata a seguito di udienza cartolare, e vertente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PAOLINI Parte_1 C.F._1
FILIPPO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via Cesare Battisti n. 101, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ROCCHETTI GABRIELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chieti, via
Brigata Maiella n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
CONVENUTA nonché contro
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: sinistro stradale
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 13.2.2025.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito nei confronti di Parte_1 CP_2
e di chiedendo la condanna delle convenute, in via solidale, al
[...] Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro del
17.6.2019 e quantificati nella somma di euro 48.282,15, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che alle ore 7.45 circa della giornata del
17.6.2019, mentre transitava a piedi su Piazza Giacomo Matteotti, in Avezzano, era stata travolta dal veicolo Hyundai I20 tg. EF184MR, condotto dalla e che, a seguito del violento impatto, CP_2 ella aveva riportato degli “esiti algo-disfunzionali di trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro produttivo di lesione subtotale del legamento crociato anteriore e distrazione di alto grado del legamento collaterale mediale. Esiti di trauma contusivo dell'arto inferiore destro produttivo di ematoma calcifico al III distale di gamba” residuando, a carico dell'arto, postumi invalidanti permanenti in misura del 12%.
Ha dedotto che, in seguito al sinistro de quo, aveva formulato istanza di risarcimento dei danni alla compagnia assicurativa ma che quest'ultima si era limitata ad offrire una Controparte_1 somma irrisoria di euro 700,00, negando il diritto dell'attrice al risarcimento del danno biologico in quanto indennizzabile dall'assicuratore sociale INAIL sebbene, di fatto, mai corrisposto.
L'attrice ha, quindi, insistito per la condanna, in via solidale, dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro, riconducibile all'esclusiva responsabilità della conducente del veicolo ex art. 2054 c.c.
2. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda attorea, Controparte_1
poiché infondata in fatto e in diritto.
In punto di an, ha eccepito il concorso di colpa del danneggiato e, in ogni caso, l'insussistenza del diritto della al risarcimento del danno biologico da parte dell'assicurazione convenuta, in Pt_1
quanto infortunio occorso in itinere e, quindi, indennizzabile dall'INAIL; in punto di quantum, ne ha lamentato l'eccessività, a fronte di un'indebita duplicazione delle voci di danno.
3. La causa è stata istruita mediante interpello della convenuta e dell'attrice, Controparte_2
mediante espletamento di CTU medico legale ed è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 13.2.2025, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
4. La domanda di parte attrice è fondata ed è, dunque, meritevole di accoglimento.
La domanda attorea va inquadrata nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2054, primo comma c.c. che codifica, come noto, una presunzione iuris tantum di responsabilità esclusiva del veicolo investitore e che consente al conducente di potersi esonerare da detta responsabilità ove provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la responsabilità del conducente deve ritenersi esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte dell'investitore, alcuna possibilità di prevenire l'evento, possibilità da escludere allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, tale da non consentire all'automobilista di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. Sent. n. 9683/2011).
Tanto si verifica, come precisato dalla Suprema Corte, anche quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (v. Cass., 22/02/2017, n. 4551).
Pertanto, l'accertamento del comportamento meramente colposo del pedone investito non è sufficiente ai fini dell'affermazione della sua esclusiva responsabilità dovendo, l'investitore, vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., attraverso la prova che l'anomalia della condotta del pedone investito non fosse ragionevolmente prevedibile ed evitabile mediante l'adozione, da parte del conducente, di tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 28/03/2022, n. 9856).
Benché il conducente di veicoli a motore sia onerato da una presunzione di colpa, giova chiarire che il giudice è, in ogni caso, chiamato a valutare l'esistenza di un concorso tra colpa del conducente e colpa del pedone investito. Tale accertamento deve essere compiuto (a) muovendo dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100% (b) accertando, in concreto, la condotta del pedone e (c) riducendo progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente man mano che emergano delle circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (cfr. Cass., sentenza n. 24472 del 18/11/2014).
In sintesi, dunque, non è il pedone a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento (v. Cass. sentenza n.
24472 del 18/11/2014).
4.1. Tanto premesso, nel caso che occupa appare pacifico e incontestato che l'attrice è stata investita dall'autovettura di proprietà e condotta dalla , la quale, confermando la data, Controparte_2
l'orario e i luoghi indicati dalla ha dichiarato di aver “inavvertitamente” urtato l'attrice (cfr. Pt_1
all. J Dichiarazione CID della seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Tale assunto, avvalorato in sede di interpello dalle dichiarazioni rese sia dall'attrice che dalla conducente del veicolo coinvolto, consente quindi di configurare, a carico del conducente, ex art. 2054 c.c., la presunzione di colpa esclusiva di cui s'è detto. Sebbene il fatto dell'investimento sia pacifico, l'assicurazione convenuta lamenta l'imprudenza dell'attrice la quale avrebbe, a suo dire, causato l'investimento ponendosi al di fuori delle strisce pedonali e, in ogni caso, occupato indebitamente la sede stradale senza concedere la dovuta precedenza all'autovettura della . CP_2
Tuttavia, tale assunto è rimasto sprovvisto di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno.
In particolare, non è stata acquisita alcuna prova relativa al fatto che la donna sia stata investita al di fuori delle strisce pedonali (avendo, anzi, l'attrice dichiarato il contrario all'udienza del 18.3.2024) e, in ogni caso, non è stato fornito alcun riscontro probatorio in ordine allo stato dei luoghi, all'effettiva presenza delle strisce pedonali, ovvero in relazione all'osservazione diligente delle norme sulla circolazione stradale da parte della la quale, anzi, all'interno del centro abitato ed in CP_2
prossimità di una piazza, avrebbe dovuto ragionevolmente prevedere i possibili attraversamenti della strada da parte dei pedoni.
Ancora, non sono stati introdotti elementi che illustrino la sussistenza di un concorso di colpa a carico della danneggiata, non essendo, di fatto, evidenziabile alcuna condotta anomala, connotata da imprevedibilità o inevitabilità, da parte della Pt_1
4.2. Alla luce della considerazione congiunta delle riferite risultanze processuali, oltre che della presunzione juris tantum di colpa esclusiva dell'automobilista in ipotesi di investimento del pedone
(ex art. 2054, primo comma c.c.) deve, pertanto, ritenersi acquisita la prova della riconducibilità del sinistro a colpa esclusiva dell'automobilista.
5. Venendo ad accertare e quantificare i danni, patrimoniali e non patrimoniali, riportati dall'attrice in conseguenza del predetto sinistro si è proceduto all'espletamento di una CTU medico legale, a mezzo del dr. il quale, all'esito della visita dell'infortunata, di un attento esame della Per_1 documentazione sanitaria in atti e della cronologia degli eventi “rilevanti” ai fini di causa, ha anzitutto rappresentato che la perizianda, al momento dell'inizio delle operazioni peritali, aveva subito un nuovo infortunio in data 12.1.2024 e che, dunque, la riconducibilità dei postumi ancora esistenti all'evento traumatico del 17.06.2019, poteva essere parzialmente inficiata, anche se in lieve misura, dall'ulteriore trauma distorsivo subito a carico del medesimo ginocchio.
Fatta tale doverosa premessa, quanto ai postumi permanenti derivanti dall'investimento del
17.6.2019, il CTU ha rilevato, oltre alla persistere della tumescenza dei tessuti molli al terzo distale della gamba destra residua, “una sindrome algo-disfunzionale a carico del ginocchio sinistro caratterizzata da instabilità, di grado lieve-moderato, a sua volta legata all'importante interessamento traumatico del legamento crociato anteriore e, in minor misura, del legamento collaterale esterno del ginocchio stesso” (v. pag. 11), e che tali menomazioni, considerato l'evento traumatico subito dalla perizianda nel gennaio 2024, “giustificano il riconoscimento di un danno biologico di natura permanente, ragionevolmente riconducibile al sinistro del 17/06/2019, nella misura dell'8% (otto per cento)”.
Ha inoltre chiarito che, dal sinistro de quo, non sono derivate “significative ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica dell'interessata”, di professione funzionario architetto presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quanto al periodo di invalidità temporanea originato dal sinistro, il dott. ha ritenuto congruo Per_1
quantificare lo stesso nella misura di giorni 20 (venti) di invalidità assoluta, di giorni 20 (venti) di invalidità parziale al 75% e di giorni 20 (venti) di invalidità parziale al 50%.
Infine, in ordine alle spese mediche sopportate dall'attrice in conseguenza del sinistro de quo, il CTU ha ritenuto effettivamente riconducibile all'incidente del 17.6.2019 un esborso di euro 923,15 complessivi (di cui euro 700,00 per visite specialistiche, euro 152,00 per FKT, euro 46,15 per esami strumentali ed euro 25,00 per presidi ortopedici), cui ha aggiunto, in seguito alle osservazioni del
CTP dell'attrice, anche gli ulteriori importi di euro 222,00 ed euro 700,00 per visite e trattamento
FKT, sostenute dopo l'incidente del gennaio 2024 ma, comunque, eseguite e prescritte anche per gli esiti della lesione legamentosa provocata dal trauma del 2019.
5.1. Le conclusioni cui è giunto il CTU si ritengono condivisibili e immuni da vizi, avendo questi fornito puntuale ed esaustivo riscontro alle osservazioni mosse dal consulente di parte attrice, con valutazioni logiche e condivisibili, escludendo la riconducibilità della lesione del menisco sinistro
(rottura corpo-corno posteriore menisco mediale) all'incidente del 17.6.2019.
Il dott. ha infatti chiarito che tale lesione è stata evidenziata solo dall'esame RMN del Per_1
ginocchio sinistro del 29.01.2024, mentre non era presente al precedente analogo esame RMN eseguito in data 26.06.2019, ovvero immediatamente dopo il sinistro oggetto del giudizio e che, dunque, non può dubitarsi della diretta riconducibilità della rottura corpo–corno posteriore menisco mediale al recente infortunio del gennaio 2024, non essendovi nesso eziologico con l'infortunio occorso nel giugno 2019.
5.2. Passando, a questo punto, alla liquidazione del danno non patrimoniale lamentato dall'attrice si deve ricorrere, ai fini della determinazione del quantum, alla Tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del d.lgs n. 209/2005 (con gli importi aggiornati dal D.M. 16/07/2024) considerando i valori del punto base di euro 947,30 e dell'indennità giornaliera di euro 55,24.
Pertanto, tenendo conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (di anni 45) e del punteggio percentuale ritenuto congruo dal CTU, il danno non patrimoniale permanente in questione va quantificato in euro 13.129,58, cui deve aggiungersi il ristoro del danno non patrimoniale subito in conseguenza dei periodi di invalidità temporanea totale e parziale riportati in conseguenza delle lesioni ortopediche subite quantificato in complessivi euro 2.485,80. Si ritiene, dunque, congruo quantificare l'ammontare del danno biologico permanente e temporaneo subito dall'attrice in complessivi euro 15.615,38 non potendo, in assenza di elementi probatori, procedere ad una personalizzazione del danno patito, benché richiesta dall'attrice.
In proposito, giova rammentare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale la personalizzazione del danno può essere riconosciuta dal giudice in base a prove che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato, non potendo, di contro, essere giustificata
“una personalizzazione in aumento per conseguenze che rientrano nella norma per lesioni della stessa tipologia e gravità” (v. Cass., 30/07/2024, n. 21409).
Ed invero, le conseguenze della lesione alla salute possono distinguersi in conseguenze comuni a tutti i soggetti colpiti da dette invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto, che rendono il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi simili (cfr. Cass., 07/11/2014, n.
23778).
La liquidazione di tali ulteriori conseguenze richiede, quindi, la prova concreta dell'effettivo pregiudizio sofferto e non la mera perdita della possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività ordinaria quale conseguenza “normale” del danno, da ritenersi soddisfatta mediante la liquidazione base del danno biologico. Nella vicenda in disamina, tale prova non è stata fornita, sicché il maggior danno personalizzato richiesto dall'attrice non può essere liquidato.
Quanto alla liquidazione del danno morale, va precisato che, in linea di principio, la Suprema Corte
(cfr. in tal senso, Cass. n.17209/2015) ha stabilito che il danno morale per lesioni micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e, per poterlo valutare e personalizzare, si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Diversamente opinando, sostiene la Corte, si arriverebbe non solo ad una incomprensibile differenziazione tra danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno,
e i danni da sinistro stradale, che comporterebbero una minore tutela del danneggiato, ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che, in caso di micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e fornisca adeguata prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (in termini simili da ultimo, Cass.
n.5820/2019).
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, essendosi parte attrice limitata ad allegare genericamente la perdita della possibilità di coltivare la propria passione per il ballo, sicché non spetta la liquidazione di tale voce di danno.
5.3. L'attrice ha diritto al rimborso, a titolo risarcitorio del danno emergente, delle spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio di cui è processo, pari ad euro 1.845,15 documentate e ritenute congrue dal CTU, cui deve aggiungersi l'ulteriore somma di euro 732,00 sborsata per la perizia medico legale ante causam, redatta a firma della dott.ssa il cui importo è stato Per_2 ritenuto congruo dal CTU (“le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art.
92 cod. proc. civ.” Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n.
6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
5.4. Pertanto, il danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente riportato dalla sig.ra in conseguenza del sinistro è pari ad euro 18.192,53. Pt_1
Accertato nell'importo di € 18.192,53 (13.129,58+2.485,80+1.845,15+732,00) il danno complessivamente subito dall'attrice (calcolato sulle tabelle aggiornate al 25.7.2024), va detratto dall'importo quanto già erogato dalla convenuta che in data Controparte_3
18.12.2019 aveva versato all'attrice la somma di € 700,00, importo accettato a titolo di acconto (cfr. doc. 4 – 5 allegati all'atto introduttivo).
Su tali somme, trattandosi di debito di valore e quindi non regolato dal principio nominalistico, è dovuta la rivalutazione dal sinistro (17.6.2019) fino alla pubblicazione della presente sentenza che ne opera la liquidazione e, quindi, la conversione in debito pecuniario.
In assenza di specifica domanda, non sono dovuti gli interessi cc.dd. “compensativi” (cfr. Cass. Sez.
3, 17.4.2024, Ord. 10376) quale tecnica di liquidazione del danno da lucro cessante, né sono dovuti gli interessi legali sino al pagamento (v. Cass. 21.4.1998, n. 4030) difettando, al pari, ogni domanda sul punto.
6. Da ultimo, appare infondata e non può essere accolta la censura mossa dalla compagnia assicurativa convenuta in ordine al risarcimento del danno da parte dell'Inail, per avere l'attrice subito un infortunio in itinere.
Ed invero, nel caso che occupa non vi è prova dell'avvenuta liquidazione del danno da parte dell'Inail, avendo la convenuta prodotto esclusivamente una comunicazione dell'Istituto, contenente la manifestazione della volontà di surroga sulle somme eventualmente corrisposte e da corrispondere alla Pt_1
Ciò che difetta nella specie è, dunque, la dimostrazione dell'an e del quantum circa l'effettiva percezione di somme da parte della Pt_1
Dalle considerazioni sin qui compendiate, discende che l'odierna convenuta va condannata, in solido con la conducente del veicolo, rimasta contumace, al pagamento di quanto spettante alla a Pt_1
titolo di risarcimento dei danni subiti, salva la facoltà di chiedere la restituzione di quanto corrisposto in sostituzione dell'Inail.
7. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e del valore del decisum.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al R.G. n. 776/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA in via solidale e Controparte_2 al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 17.492,53 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza;
CONDANNA in via solidale e al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.622,00 di cui euro 5.077,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
PONE definitivamente a carico di e le spese di CTU Controparte_2 Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Avezzano, 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo