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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2024, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere rel.
- dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
6.11.24 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2129/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. P. Mascolo Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. C. Barone CP_1
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. G. Petito
APPELLATI
In fatto e diritto
Con separati ricorsi depositati in data 19.07.2022 e 20.07.2022 il ricorrente conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata – sez. Lavoro e Previdenza, la
[...]
l e la Società di Controparte_3 Controparte_4 cartolarizzazione crediti , per sentir dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. CP_1
07120229007341270/000, notificata in data 05.07.2022, in relazione agli avvisi di addebito ivi indicati e aventi ad oggetto il mancato pagamento dei Contributi relativi agli anni dal CP_1
1 2011 al 2013, dolendosi della mancanza di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica degli avvisi di addebito, eccependo, quindi, la intervenuta prescrizione del credito.
Si costituivano, in entrambi i giudizi poi riuniti, gli appellati chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
L'appellante con il ricorso in appello depositato in data 29.08.2023 impugna la sentenza n.
215/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Lavoro che ha respinto il ricorso.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha rilevato che la prescrizione dei crediti indicati negli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata è stata interrotta in data 18.11.2014 dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 0718020140007003000, avvenuta a mezzo raccomandata a/r, con consegna a mani proprie del destinatario, e in data 30/04/2016 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2016 9013600482 000, a mezzo messo notificatore, con consegna a mani proprie del destinatario. Ai fini del corretto calcolo della prescrizione successiva andava computato il periodo di sospensione dovuto all'emergenza Covid, che ha sospeso il termine di prescrizione per 542 giorni.
L'appellante nel ricorso in appello contesta l'errata valutazione da parte del Giudice della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini di prescrizione.
L e l , costituitisi in giudizio, hanno resistito al gravame. CP_1 Controparte_2
La Corte ha sottoposto alle parti la questione di ammissibilità del ricorso di prime cure per la natura dell'atto impugnato (intimazione di pagamento).
Alla odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
******
I motivi di merito dell'appello sono sopravanzati dalla necessaria declaratoria della integrale inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado, per carenza di interesse ad agire, ovvero di un interesse rilevabile ad una pronuncia nel merito, quando -come nel caso- la domanda sia volta a pronunciare sulla persistenza di un credito contributivo, pur in assenza di atti esecutivi, limitando una recente legislazione -di cui di seguito- tale ammissibilità a casi espressamente e strettamente previsti;
quanto alle pregresse “procedure cautelari” evocate dall'appellante queste risultano evidentemente non avere avuto esito e l'azione giudiziale si è mossa successivamente solo con riferimento agli estratti di ruolo in assenza di attività di riscossione coeve, sul solo rilievo della prescrizione.
2 La questione della ammissibilità di tal specie di azioni è stata negli ultimi anni occasione di ripetuti interventi di legittimità.
Cass 22946/16 già affermava che “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di
autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento.” La Corte di Cassazione si è poi -più di recente- pronunciata in senso conforme a quella non condivisa dal Tribunale anche con la pronuncia 6161/19 e poi anche, più specificatamente, con la pronuncia 6723/19 secondo cui non ricorre tale interesse nel caso in cui, “l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata” non veda a presupposto “l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi”, quindi la ragionevole prospettiva per cui non si debba paventare un procedere alla riscossione coattiva;
coeva a tale pronuncia è Cass.
5443/19 (“l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.”).
L'arresto determinante, reso a Sezioni Unite, è quello intervenuto con la pronuncia n. 26283/22 che, basandosi su legislazione -come anticipato medio tempore intervenuta-, ha sancito la restrizione della ammissibilità in materia di una azione di mero accertamento dell'intervento di prescrizione ai soli casi enucleati dal novellato art. 12 del dpr 602/73 nel quale con d.l. 146/21 - con l'art.
3-bis inserito in sede di conversine dalla legge 215/21- è stato inserito il comma 4-bis, ritenendo un interesse -al di fuori degli specifici casi ivi contemplati- valutabile ad una pronuncia solo per reagire a esecuzione forzata del credito che si ritenga viziata dal venir meno del titolo o da vizi della procedura di riscossione.
Cass 26283/22 richiama tale previsione per cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei
3 contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del
D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”.
Decisiva è la considerazione della applicabilità ai processi in corso:” La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
18.- E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte
Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti”
Con tale massimo orientamento nomofilattico si ritiene quindi che “La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.
4 I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.”
Resta certo, come anticipato, uno spazio di tutela immutato a fronte di attività esecutive che il contribuente ritenga di censurare :“……….in caso di omessa o invalida notificazione di cartella
o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); mediante atto equipollente alla cartella di può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in
executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n.
40763/21, cit.).”.
E' agevole rilevare da tale arresto come anche la intimazione di pagamento non sia compresa nell'alveo degli atti che legittimino una opposizione all'esecuzione in assenza di concreta attività di recupero;
anzi, risultando considerata quale eventuale presupposto (al pari della cartella) di cui dolere la mancata notifica ma ciò al, solo, fine di contestare la pretesa nel merito.
Sulla base di tale autorevole arresto, allora, va dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo dell'odierno appellante che non rientra tra i casi strettamente contemplati dalla normativa richiamata e applicabile al presente giudizio;
ricorso, poi, in cui nessuna concreta ed attuale attività esecutiva -di ogni titolo oggetto di ruolo, a prescindere dalla previa notifica degli stessi - è stata allegata.
Le spese di lite del giudizio vanno interamente compensate essendo stata la questione sollevata d'ufficio.
PQM
La Corte così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del primo grado;
2) spese di lite compensate tra le parti.
Il Consigliere est.
5 Dott. Maria Chiodi
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere rel.
- dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
6.11.24 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2129/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. P. Mascolo Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. C. Barone CP_1
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. G. Petito
APPELLATI
In fatto e diritto
Con separati ricorsi depositati in data 19.07.2022 e 20.07.2022 il ricorrente conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata – sez. Lavoro e Previdenza, la
[...]
l e la Società di Controparte_3 Controparte_4 cartolarizzazione crediti , per sentir dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. CP_1
07120229007341270/000, notificata in data 05.07.2022, in relazione agli avvisi di addebito ivi indicati e aventi ad oggetto il mancato pagamento dei Contributi relativi agli anni dal CP_1
1 2011 al 2013, dolendosi della mancanza di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica degli avvisi di addebito, eccependo, quindi, la intervenuta prescrizione del credito.
Si costituivano, in entrambi i giudizi poi riuniti, gli appellati chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
L'appellante con il ricorso in appello depositato in data 29.08.2023 impugna la sentenza n.
215/2023 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Lavoro che ha respinto il ricorso.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha rilevato che la prescrizione dei crediti indicati negli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata è stata interrotta in data 18.11.2014 dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 0718020140007003000, avvenuta a mezzo raccomandata a/r, con consegna a mani proprie del destinatario, e in data 30/04/2016 dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2016 9013600482 000, a mezzo messo notificatore, con consegna a mani proprie del destinatario. Ai fini del corretto calcolo della prescrizione successiva andava computato il periodo di sospensione dovuto all'emergenza Covid, che ha sospeso il termine di prescrizione per 542 giorni.
L'appellante nel ricorso in appello contesta l'errata valutazione da parte del Giudice della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini di prescrizione.
L e l , costituitisi in giudizio, hanno resistito al gravame. CP_1 Controparte_2
La Corte ha sottoposto alle parti la questione di ammissibilità del ricorso di prime cure per la natura dell'atto impugnato (intimazione di pagamento).
Alla odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
******
I motivi di merito dell'appello sono sopravanzati dalla necessaria declaratoria della integrale inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado, per carenza di interesse ad agire, ovvero di un interesse rilevabile ad una pronuncia nel merito, quando -come nel caso- la domanda sia volta a pronunciare sulla persistenza di un credito contributivo, pur in assenza di atti esecutivi, limitando una recente legislazione -di cui di seguito- tale ammissibilità a casi espressamente e strettamente previsti;
quanto alle pregresse “procedure cautelari” evocate dall'appellante queste risultano evidentemente non avere avuto esito e l'azione giudiziale si è mossa successivamente solo con riferimento agli estratti di ruolo in assenza di attività di riscossione coeve, sul solo rilievo della prescrizione.
2 La questione della ammissibilità di tal specie di azioni è stata negli ultimi anni occasione di ripetuti interventi di legittimità.
Cass 22946/16 già affermava che “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di
autotutela (il c.d. sgravio). Avendo egli uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento.” La Corte di Cassazione si è poi -più di recente- pronunciata in senso conforme a quella non condivisa dal Tribunale anche con la pronuncia 6161/19 e poi anche, più specificatamente, con la pronuncia 6723/19 secondo cui non ricorre tale interesse nel caso in cui, “l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata” non veda a presupposto “l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi”, quindi la ragionevole prospettiva per cui non si debba paventare un procedere alla riscossione coattiva;
coeva a tale pronuncia è Cass.
5443/19 (“l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva.”).
L'arresto determinante, reso a Sezioni Unite, è quello intervenuto con la pronuncia n. 26283/22 che, basandosi su legislazione -come anticipato medio tempore intervenuta-, ha sancito la restrizione della ammissibilità in materia di una azione di mero accertamento dell'intervento di prescrizione ai soli casi enucleati dal novellato art. 12 del dpr 602/73 nel quale con d.l. 146/21 - con l'art.
3-bis inserito in sede di conversine dalla legge 215/21- è stato inserito il comma 4-bis, ritenendo un interesse -al di fuori degli specifici casi ivi contemplati- valutabile ad una pronuncia solo per reagire a esecuzione forzata del credito che si ritenga viziata dal venir meno del titolo o da vizi della procedura di riscossione.
Cass 26283/22 richiama tale previsione per cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei
3 contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del
D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”.
Decisiva è la considerazione della applicabilità ai processi in corso:” La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
18.- E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte
Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.
18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti”
Con tale massimo orientamento nomofilattico si ritiene quindi che “La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite.
4 I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri.”
Resta certo, come anticipato, uno spazio di tutela immutato a fronte di attività esecutive che il contribuente ritenga di censurare :“……….in caso di omessa o invalida notificazione di cartella
o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); mediante atto equipollente alla cartella di può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in
executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n.
40763/21, cit.).”.
E' agevole rilevare da tale arresto come anche la intimazione di pagamento non sia compresa nell'alveo degli atti che legittimino una opposizione all'esecuzione in assenza di concreta attività di recupero;
anzi, risultando considerata quale eventuale presupposto (al pari della cartella) di cui dolere la mancata notifica ma ciò al, solo, fine di contestare la pretesa nel merito.
Sulla base di tale autorevole arresto, allora, va dichiarata la inammissibilità del ricorso introduttivo dell'odierno appellante che non rientra tra i casi strettamente contemplati dalla normativa richiamata e applicabile al presente giudizio;
ricorso, poi, in cui nessuna concreta ed attuale attività esecutiva -di ogni titolo oggetto di ruolo, a prescindere dalla previa notifica degli stessi - è stata allegata.
Le spese di lite del giudizio vanno interamente compensate essendo stata la questione sollevata d'ufficio.
PQM
La Corte così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del primo grado;
2) spese di lite compensate tra le parti.
Il Consigliere est.
5 Dott. Maria Chiodi
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
6