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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 25 dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 1539/2023 emessa e pubblicata il 05.06.2023 dal Tribunale di Foggia,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Carlantonio Nobile del foro di Foggia, giusta procura alle liti in atti,
– appellante –
E CONTRO
L' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario
Almiento del foro di Brindisi per delega in atti,
– appellata –
-------------
La ha proposto innanzi al Tribunale di Foggia ricorso ex art. 447 bis cpc con il Parte_1
quale ha dedotto :
pagina 1 di 5 - di essere subentata, in virtù di conferimento dell'azienda relativa alla ditta individuale nel rapporto locatizio intercorrente tra la detta impresa individuale e Controparte_2
l'attuale come da Parte_2 contratto del 09.02.1998, tacitamente rinnovatosi di 6 anni in sei anni e il cui canone originario è stato incrementato in virtù dell'aumento della superficie calpestabile concessa in godimento;
- che la locazione è proseguita pacificamente sino al 30/1/2020, allorché il Direttore
Generale dell' con proprio atto stragiudiziale portante pari data Controparte_1 ha intimato alla di rilasciare i locali dell'intercorrente locazione, Parte_1 assumendo che gli stessi erano occupati senza titolo, all'uopo fissando per il rilascio la data del 20/2/202, seguita il 12.03.2020 da avviso di rilascio immediato dei locali, eseguito poi a mezzo dei CC, condotta illegittima perché tenuta nella piena vigenza del contratto, in scadenza il 01.01.2028.
Ha richiesto, pertanto, - previa declaratoria della scadenza del contratto il 01.01.2028 e disapplicazione della comunicazione stragiudiziale del Direttore Generale dell'
[...] di Foggia del 30/1/2020 e del successivo Controparte_3 avviso di rilascio immediato del 12/3/2020, nonché di ogni altro atto conseguente o comunque connesso - di dichiarare illegittima la sottrazione del godimento dei locali oggetto del contratto di locazione intercorrente con la detta ordinandole Controparte_1
l'immediata consegna dei locali nella piena disponibilità della conduttrice Parte_1 autorizzando quest'ultima all'esecuzione dei necessari lavori di ripristino del relativo godimento secondo la destinazione contrattualmente convenuta e da individuarsi a mezzo di
CTU, oltre vittoria di spese.
Si è costituita la resistente, eccependo il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA, trattandosi di rapporto concessorio (successivamente esteso ad altri due locali con altro atto integrativo ed oggetto di disdetta in forza di raccomandata del 23.06.2009) e nel merito evidenziando la tardività del ricorso, presentato oltre due anni dopo dal rilascio forzoso del locali, avvenuto legittimamente il 27.03.2020 sulla base dei poteri spettanti all'Ente Pubblico e in forza dell'atto concessorio.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale di Foggia con sentenza n. 1539/2023 ha dichiarato il Pa difetto di giurisdizione del GO in favore del GA, condannando la al pagamento delle spese processuali nei confronti dell' . Controparte_1
Con ricorso depositato il 05.01.2024 la ha proposto appello avverso la prefata Parte_1 sentenza, evidenziando che il Giudice a quo ha erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA, atteso che :
a) opera nel caso di specie il giudicato esterno derivante da precedente decisione
(sentenza n. 1241/2015) con cui il Tribunale di Foggia, decidendo in ordine alla domanda proposta dall'odierna appellata nei confronti del proprio dante causa
[...] in merito al pagamento dei canoni dovuti anche ed in considerazione CP_2 dell'incremento di superficie dei locali occupati;
b) La pregressa controversia non ha ad oggetto il solo pagamento dei canoni locativi (per i quali sussiste la giurisdizione del GO) ma anche l'esatta determinazione del canone pagina 2 di 5 dovuto - aumentato rispetto a quello originario e rispetto al quale il Tribunale ha anche accertato l'inoperatività di transazione intervenuta tra le parti -, sicchè trattasi di controversia che sarebbe spettata al GA in quanto espressione di potestà discrezionale sulla quale il Tribunale ha implicitamente affermato la giurisdizione del GO con pronuncia passata in giudicato avente effetto anche nel corso di tale giudizio;
c) La disdetta del 2009 non è mai pervenuta al conduttore, con conseguente rinnovazione tacita della locazione sino al 01.01.2028;
d) Il ricorso originario risulta specifico quanto alle ragioni addotte a sostegno della domanda, avendo natura di domanda di adempimento del contratto;
e) La parte appellata non avrebbe mai potuto compiere atti di imperio, in quanto carente del relativo potere, dovendo adire l'autorità giudiziaria, non potendo la normativa emergenziale dettata per il Covid 19 violare i diritti soggettivi vantati dalla appellante.
Ha chiesto, pertanto, la riforma dell'impugnato provvedimento, con l'accoglimento delle istanze formulate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello proposto con vittoria Controparte_1 di spese, atteso che la controversia riguarda il contratto di affidamento della gestione del bar all'interno dell'ospedale, rientrante pacificamente nella giurisdizione del GA e non avendo rilievo ai fini di causa la pregressa controversia insorta tra le parti, poiché inerente unicamente la richiesta di pagamento dei canoni locativi formulata dalla
[...]
nei confronti del esulante dalla giurisdizione del Controparte_1 Controparte_2
GA.
Ha, infine, precisato che, ove sussista la giurisdizione del GA, la causa andrà rimessa al primo giudice per la decisione nel merito.
Instaurato il contraddittorio, in assenza di istanza di sospensione ex art. 283 cpc, ha fissato udienza del 12.02.2025 per la discussione e all'esito della stessa, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
------
L'appello proposto è infondato.
Primo e secondo motivo di appello : l'appellante ritiene sussistere la giurisdizione del GO, poiché tra il dante causa dell'appellato (titolare del bar all'interno del Controparte_2 nosocomio di Foggia poi conferito alla srl impugnante) e l'appellata è già Controparte_1 intercorsa per il medesimo rapporto altra controversia – relativa pagamento dei canoni maturati - per la quale il Tribunale di Foggia con sentenza passata in giudicato n. 1241/2015 si è pronunciato nel merito della pretesa fatta valere dalla Azienda concedente, ritenendo – sia pure implicitamente – sussistente la giurisdizione del GO.
Pertanto, a detta dell'appellante, si sarebbe formato il giudicato in ordine alla giurisdizione relativa a tale rapporto, ormai radicatasi in capo al GO e non più controvertibile, non trattandosi di quantificazione del canone compiuta sulla base di mero conteggio aritmetico, tanto da essersi reso necessario l'espletamento di CTU.
I motivi di appello (da esaminarsi congiuntamente) sono infondati.
pagina 3 di 5 Orbene, è qui sufficiente osservare che dalla lettura della sentenza in questione si evince che l'oggetto del giudizio è costituito della richiesta formulata dall'odierna appellata di pagamento dei canoni concessori rimasti impagati e rideterminati dalla PA (e successivamente dall'adita AG) in considerazione della maggiore superficie occupata dall'esercizio commerciale (passata da 90 a 152 mq come si evince dalle pagg. 2, 4 ultimo periodo e 5 della sentenza in atti), nonché sulla base della maturata rivalutazione monetaria come prevista dal comma 5 del contratto del 30.01.1998 (pag. 5 sentenza citata).
E' pertanto evidente – come correttamente riportato nella sentenza impugnata - che la detta controversia ha avuto ad oggetto unicamente questioni relative ad “indennità, canoni ed altri corrispettivi” rimessa ex art. 5 l. 1034/71 ora art. 133, comma 1 lett. c) cpa alla giurisdizione del Giudice Ordinario e ha riguardato questione di natura squisitamente patrimoniale quale il pagamento del maggior canone richiesto dalla PA al concessionario sulla base – per quanto pare evincersi dalla detta sentenza a pag. 2 – del dato “matematico” afferente la sola maggiore superficie occupata da quest'ultimo.
Irrilevante risulta in proposito l'avvenuto espletamento di CTU nel corso del ridetto giudizio, accertamento tecnico necessario per il ricalcolo del canone da effettuarsi non solo
(pag. 5 trattandosi sentenza) sulla base della maggior superficie occupata ma anche della rivalutazione del detto corrispettivo sulla base degli indici ISTAT come previsto nel contratto originario.
Tali elementi indicano che la controversia già definita – ed avente secondo l'appellante carattere pregiudiziale – non ha investito l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, ma ha riguardato un'attività di mero accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali del detto corrispettivo relativo al quantum debeatur
(vedi tra le tante Cass. SS.UU. 11867/2020, SU nn. 24902/2011, 13940/2014, 1597/2018), sicchè quella controversia è stata radicata correttamente innanzi al GO in virtù dell'esclusione della giurisdizione esclusiva del GA prevista per canoni, indennità ed altri corrispettivi e la relativa pronuncia non ha efficacia vincolante nel presente giudizio.
Terzo motivo di appello : efficacia di giudicato cd riflessa della sentenza n. 1241/15, avendo questa preso in esame la difesa del conduttore circa una transazione intercorsa tra le parti in base alla quale le parti avrebbero pattuito la compensazione della morosità maturata con le spese sostenute dal per i lavori effettuati all'interno dei locali per cui è causa, Pt_1 questione soggetta alla giurisdizione del GA.
Il motivo di appello è infondato.
Si osserva in proposito che la circostanza che tra il dante causa dell'appellante e la parte appellata sia intervenuta una transazione non costituisce questione tale da dover incardinare la controversia innanzi al Giudice Amministrativo, trattandosi di fatto impeditivo del diritto dell'appellata di riscuotere i canoni domandati in sede giudiziaria opposto dal concessionario e debitamente esaminato dal Giudice nella sentenza n. 1241/15 e ritenuto infondato e non provato.
pagina 4 di 5 Pertanto, nessuna efficacia vincolante in punto di giurisdizione puo' spiegare nella presente controversia la decisione assunta dal Tribunale di Foggia nella sentenza n. 1241/15 sicchè, non risultando oggetto di appello l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di Prime ha qualificato il rapporto per cui è causa quale contratto di concessione, opera nel caso Pt_3 di specie la giurisdizione esclusiva del GA in applicazione dell'art. 5 l. 1034/71 ora art. 133, comma 1 lett. c) cpa come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza, con conseguente rigetto dell'appello proposto, restando assorbiti tutti gli ulteriori motivi di impugnazione, afferenti il merito della controversia.
Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa e ai minimi di tariffa per la semplicità delle questioni prospettate, seguono la soccombenza.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1539/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Foggia il 01.06.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del pesente giudizio, liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 12.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 25 dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 1539/2023 emessa e pubblicata il 05.06.2023 dal Tribunale di Foggia,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Carlantonio Nobile del foro di Foggia, giusta procura alle liti in atti,
– appellante –
E CONTRO
L' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario
Almiento del foro di Brindisi per delega in atti,
– appellata –
-------------
La ha proposto innanzi al Tribunale di Foggia ricorso ex art. 447 bis cpc con il Parte_1
quale ha dedotto :
pagina 1 di 5 - di essere subentata, in virtù di conferimento dell'azienda relativa alla ditta individuale nel rapporto locatizio intercorrente tra la detta impresa individuale e Controparte_2
l'attuale come da Parte_2 contratto del 09.02.1998, tacitamente rinnovatosi di 6 anni in sei anni e il cui canone originario è stato incrementato in virtù dell'aumento della superficie calpestabile concessa in godimento;
- che la locazione è proseguita pacificamente sino al 30/1/2020, allorché il Direttore
Generale dell' con proprio atto stragiudiziale portante pari data Controparte_1 ha intimato alla di rilasciare i locali dell'intercorrente locazione, Parte_1 assumendo che gli stessi erano occupati senza titolo, all'uopo fissando per il rilascio la data del 20/2/202, seguita il 12.03.2020 da avviso di rilascio immediato dei locali, eseguito poi a mezzo dei CC, condotta illegittima perché tenuta nella piena vigenza del contratto, in scadenza il 01.01.2028.
Ha richiesto, pertanto, - previa declaratoria della scadenza del contratto il 01.01.2028 e disapplicazione della comunicazione stragiudiziale del Direttore Generale dell'
[...] di Foggia del 30/1/2020 e del successivo Controparte_3 avviso di rilascio immediato del 12/3/2020, nonché di ogni altro atto conseguente o comunque connesso - di dichiarare illegittima la sottrazione del godimento dei locali oggetto del contratto di locazione intercorrente con la detta ordinandole Controparte_1
l'immediata consegna dei locali nella piena disponibilità della conduttrice Parte_1 autorizzando quest'ultima all'esecuzione dei necessari lavori di ripristino del relativo godimento secondo la destinazione contrattualmente convenuta e da individuarsi a mezzo di
CTU, oltre vittoria di spese.
Si è costituita la resistente, eccependo il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA, trattandosi di rapporto concessorio (successivamente esteso ad altri due locali con altro atto integrativo ed oggetto di disdetta in forza di raccomandata del 23.06.2009) e nel merito evidenziando la tardività del ricorso, presentato oltre due anni dopo dal rilascio forzoso del locali, avvenuto legittimamente il 27.03.2020 sulla base dei poteri spettanti all'Ente Pubblico e in forza dell'atto concessorio.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale di Foggia con sentenza n. 1539/2023 ha dichiarato il Pa difetto di giurisdizione del GO in favore del GA, condannando la al pagamento delle spese processuali nei confronti dell' . Controparte_1
Con ricorso depositato il 05.01.2024 la ha proposto appello avverso la prefata Parte_1 sentenza, evidenziando che il Giudice a quo ha erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA, atteso che :
a) opera nel caso di specie il giudicato esterno derivante da precedente decisione
(sentenza n. 1241/2015) con cui il Tribunale di Foggia, decidendo in ordine alla domanda proposta dall'odierna appellata nei confronti del proprio dante causa
[...] in merito al pagamento dei canoni dovuti anche ed in considerazione CP_2 dell'incremento di superficie dei locali occupati;
b) La pregressa controversia non ha ad oggetto il solo pagamento dei canoni locativi (per i quali sussiste la giurisdizione del GO) ma anche l'esatta determinazione del canone pagina 2 di 5 dovuto - aumentato rispetto a quello originario e rispetto al quale il Tribunale ha anche accertato l'inoperatività di transazione intervenuta tra le parti -, sicchè trattasi di controversia che sarebbe spettata al GA in quanto espressione di potestà discrezionale sulla quale il Tribunale ha implicitamente affermato la giurisdizione del GO con pronuncia passata in giudicato avente effetto anche nel corso di tale giudizio;
c) La disdetta del 2009 non è mai pervenuta al conduttore, con conseguente rinnovazione tacita della locazione sino al 01.01.2028;
d) Il ricorso originario risulta specifico quanto alle ragioni addotte a sostegno della domanda, avendo natura di domanda di adempimento del contratto;
e) La parte appellata non avrebbe mai potuto compiere atti di imperio, in quanto carente del relativo potere, dovendo adire l'autorità giudiziaria, non potendo la normativa emergenziale dettata per il Covid 19 violare i diritti soggettivi vantati dalla appellante.
Ha chiesto, pertanto, la riforma dell'impugnato provvedimento, con l'accoglimento delle istanze formulate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello proposto con vittoria Controparte_1 di spese, atteso che la controversia riguarda il contratto di affidamento della gestione del bar all'interno dell'ospedale, rientrante pacificamente nella giurisdizione del GA e non avendo rilievo ai fini di causa la pregressa controversia insorta tra le parti, poiché inerente unicamente la richiesta di pagamento dei canoni locativi formulata dalla
[...]
nei confronti del esulante dalla giurisdizione del Controparte_1 Controparte_2
GA.
Ha, infine, precisato che, ove sussista la giurisdizione del GA, la causa andrà rimessa al primo giudice per la decisione nel merito.
Instaurato il contraddittorio, in assenza di istanza di sospensione ex art. 283 cpc, ha fissato udienza del 12.02.2025 per la discussione e all'esito della stessa, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
------
L'appello proposto è infondato.
Primo e secondo motivo di appello : l'appellante ritiene sussistere la giurisdizione del GO, poiché tra il dante causa dell'appellato (titolare del bar all'interno del Controparte_2 nosocomio di Foggia poi conferito alla srl impugnante) e l'appellata è già Controparte_1 intercorsa per il medesimo rapporto altra controversia – relativa pagamento dei canoni maturati - per la quale il Tribunale di Foggia con sentenza passata in giudicato n. 1241/2015 si è pronunciato nel merito della pretesa fatta valere dalla Azienda concedente, ritenendo – sia pure implicitamente – sussistente la giurisdizione del GO.
Pertanto, a detta dell'appellante, si sarebbe formato il giudicato in ordine alla giurisdizione relativa a tale rapporto, ormai radicatasi in capo al GO e non più controvertibile, non trattandosi di quantificazione del canone compiuta sulla base di mero conteggio aritmetico, tanto da essersi reso necessario l'espletamento di CTU.
I motivi di appello (da esaminarsi congiuntamente) sono infondati.
pagina 3 di 5 Orbene, è qui sufficiente osservare che dalla lettura della sentenza in questione si evince che l'oggetto del giudizio è costituito della richiesta formulata dall'odierna appellata di pagamento dei canoni concessori rimasti impagati e rideterminati dalla PA (e successivamente dall'adita AG) in considerazione della maggiore superficie occupata dall'esercizio commerciale (passata da 90 a 152 mq come si evince dalle pagg. 2, 4 ultimo periodo e 5 della sentenza in atti), nonché sulla base della maturata rivalutazione monetaria come prevista dal comma 5 del contratto del 30.01.1998 (pag. 5 sentenza citata).
E' pertanto evidente – come correttamente riportato nella sentenza impugnata - che la detta controversia ha avuto ad oggetto unicamente questioni relative ad “indennità, canoni ed altri corrispettivi” rimessa ex art. 5 l. 1034/71 ora art. 133, comma 1 lett. c) cpa alla giurisdizione del Giudice Ordinario e ha riguardato questione di natura squisitamente patrimoniale quale il pagamento del maggior canone richiesto dalla PA al concessionario sulla base – per quanto pare evincersi dalla detta sentenza a pag. 2 – del dato “matematico” afferente la sola maggiore superficie occupata da quest'ultimo.
Irrilevante risulta in proposito l'avvenuto espletamento di CTU nel corso del ridetto giudizio, accertamento tecnico necessario per il ricalcolo del canone da effettuarsi non solo
(pag. 5 trattandosi sentenza) sulla base della maggior superficie occupata ma anche della rivalutazione del detto corrispettivo sulla base degli indici ISTAT come previsto nel contratto originario.
Tali elementi indicano che la controversia già definita – ed avente secondo l'appellante carattere pregiudiziale – non ha investito l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, ma ha riguardato un'attività di mero accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali del detto corrispettivo relativo al quantum debeatur
(vedi tra le tante Cass. SS.UU. 11867/2020, SU nn. 24902/2011, 13940/2014, 1597/2018), sicchè quella controversia è stata radicata correttamente innanzi al GO in virtù dell'esclusione della giurisdizione esclusiva del GA prevista per canoni, indennità ed altri corrispettivi e la relativa pronuncia non ha efficacia vincolante nel presente giudizio.
Terzo motivo di appello : efficacia di giudicato cd riflessa della sentenza n. 1241/15, avendo questa preso in esame la difesa del conduttore circa una transazione intercorsa tra le parti in base alla quale le parti avrebbero pattuito la compensazione della morosità maturata con le spese sostenute dal per i lavori effettuati all'interno dei locali per cui è causa, Pt_1 questione soggetta alla giurisdizione del GA.
Il motivo di appello è infondato.
Si osserva in proposito che la circostanza che tra il dante causa dell'appellante e la parte appellata sia intervenuta una transazione non costituisce questione tale da dover incardinare la controversia innanzi al Giudice Amministrativo, trattandosi di fatto impeditivo del diritto dell'appellata di riscuotere i canoni domandati in sede giudiziaria opposto dal concessionario e debitamente esaminato dal Giudice nella sentenza n. 1241/15 e ritenuto infondato e non provato.
pagina 4 di 5 Pertanto, nessuna efficacia vincolante in punto di giurisdizione puo' spiegare nella presente controversia la decisione assunta dal Tribunale di Foggia nella sentenza n. 1241/15 sicchè, non risultando oggetto di appello l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di Prime ha qualificato il rapporto per cui è causa quale contratto di concessione, opera nel caso Pt_3 di specie la giurisdizione esclusiva del GA in applicazione dell'art. 5 l. 1034/71 ora art. 133, comma 1 lett. c) cpa come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza, con conseguente rigetto dell'appello proposto, restando assorbiti tutti gli ulteriori motivi di impugnazione, afferenti il merito della controversia.
Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa e ai minimi di tariffa per la semplicità delle questioni prospettate, seguono la soccombenza.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1539/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Foggia il 01.06.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del pesente giudizio, liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 12.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
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