Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1177/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Vincenzo Drago (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Enrico Marino (del Foro
[...]
di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellata
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 28.4.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
Con citazione del 28.11.2018 proponeva opposizione al precetto Parte_1
notificatole da il 13.11.18 mercè al quale, in dichiarata virtù Parte_2
ed esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 119/2000 del
04/03/2000 (spedito in forma esecutiva il 06/03/2000 e notificato il 29/03/2000), le veniva intimato il pagamento della somma di €.7.652,76 per sorte capitale e, con l'aggiunta di accessori e spese di precetto, della complessiva somma di €.12.085,57.
Allegava, anzitutto, detta opponente che già addì 10/10/2018 il le aveva Pt_2
notificato atto di precetto con cui, in dichiarata virtù ed esecuzione del medesimo titolo esecutivo, le era stato intimato il pagamento della maggior somma di complessivi €.15.877,13: e di aver già tempestivamente opposto tale primo precetto, con citazione che presso il Tribunale di Catania dava luogo al giudizio contenzioso iscritto al n. 17723/2018 R.G. Controparte, tuttavia, già in data 08.11.2018 – vale a dire, già dopo due giorni che le era stata notificata tale prima citazione - aveva dichiarato di rinunciare al precetto opposto ed aveva, a seguire, notificato alla data ridetta del 13.11.2018 nuovo atto di precetto per la menzionata minor somma complessiva.
Tanto premesso, deduceva essa che la rinuncia del non escludesse Pt_1 Pt_2
che il giudizio incardinato in seguito al nuovo precetto di controparte ed alla sua nuova opposizione dovesse essere riunito – ex art. 39 c.p.c. o comunque ex art. 274
c.p.c. - al giudizio, già pendente, di opposizione avverso detto primo precetto fondato sul medesimo titolo esecutivo: onde potesse infine darsi atto che il predetto avesse, con il suo comportamento, aggravato per essa opponente i costi legali con una duplicazione di processi in relazione alla medesima causa petendi che con maggior diligenza e prudenza ben avrebbe potuto, invece, essere evitata.
Sempre in rito, deduceva altresì l'opponente che, al fine di veder coattivamente soddisfatto il credito portato dal citato titolo esecutivo, fosse in realtà già pendente in danno di essa medesima da molti anni, procedura di espropriazione Pt_1
forzata immobiliare iscritta presso il Tribunale di Catania al n. 90600053/2000 R.G.Es.: e che, pertanto, non si giustificassero infine non solo il primo ma neanche il secondo precetto che il le aveva notificato nel corso di quel 2018. Pt_2
Nel merito, contestava detta opponente la misura degli interessi moratori che le erano stati addebitati in precetto, ed anche che nulla fosse dovuto per spese e competenze di precetto costituendo – come ripeteva - il nuovo precetto duplicazione di quello cui il avendo preso atto degli errori in cui era incorso nello spiccarlo, aveva Pt_2
rinunciato.
Concludeva la n conformità a quanto così riassunto. Pt_1
§§§
Costituitosi in contraddittorio replicava che la nuova Parte_2
intimazione di pagamento che – con il primo precetto cui aveva tempestivamente rinunciato, e poi con il secondo per cui era pure insorta controversia – era stata rivolta alla ben si giustificasse poichè, diversamente da quanto da quest'ultima Pt_1
artatamente addotto, la menzionata procedura di espropriazione forzata immobiliare era stata infine, con ordinanza del 18.12.2018, dichiarata improcedibile dopo che il
G.E. - in seno alla procedura medesima, già instaurata dalla originaria creditrice Meie
Assicurazioni S.p.A. che aveva infine ceduto ad esso opposto, per atto consacrato in scrittura privata del 21.12.2000, il credito portato dal succitato decreto ingiuntivo del
Tribunale di Catania n. 119/2000 –aveva con ordinanza del 23/04/2013 disposto che, ex art. 600 c.p.c., si desse luogo a giudizio di divisione dei cespiti immobiliari già pignorati pro quota, e che il giudizio derivatone si era tuttavia risolto in un nulla di fatto, giusta sentenza del Tribunale di Catania n. 287/17 del 15/06/2017 che, per i motivi in quella sede resi espliciti, nessuna divisione aveva infatti disposto.
Contestava, inoltre, l'istanza di riunione avanzata dalla giacchè – Pt_1
deduceva – la rinuncia a detto primo precetto avrebbe dovuto condurre a dichiarare nel relativo giudizio di opposizione la cessazione della materia del contendere: restando così escluso ogni motivo di connessione idoneo a rilevare ex art. 274 c.p.c.,
e tantomeno ex art. 39 c.p.c. Concludeva il in conformità a quanto così riassunto, chiedendo infine che Pt_2
l'opposizione di controparte fosse rigettata.
§§§
Non avendo, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. le parti articolato mezzi istruttori, veniva prontamente fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali l'adito Tribunale di Catania rigettava, con sentenza n. 3529/2023 del 30.8.2023, l'opposizione della - che stigmatizzava quale “infondata Pt_1
intanto perché i motivi sono apparsi alquanto generici, confusi ma sopratutto non provati” – in ispecie affermando
- che “sulla eccepita continenza della causa con altra portante il n. 17723/18
R.G. va detto che il procedimento era/è stato fatto oggetto di rinuncia da parte dell'opposto, con la richiesta di cessazione della materia del contendere, relativo al precetto notificato alla opponente il 10/10/2018, e con richiesta di compensazione delle spese legali. Ed invero secondo quanto disposto dall'art. 306 c.p.c. l'attore, nel corso di un processo, può reputare opportuno chiudere anzitempo la controversia, senza giungere alle fasi conclusive del procedimento, conservando la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se, ovviamente, gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia. In particolare, il primo comma dell'art. 306 c.p.c. dispone che la rinuncia agli atti comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite, accettazione che non può essere condizionata o contenere riserve. L'estinzione del processo come conseguenza della rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza, come di fatto avvenuto con la sentenza n. 549/2020, che ha definito il procedimento
17723/18 R.G., ragione per cui nessun caso di continenza esiste, avendo la opponente accettato la rinuncia agli atti formulata dall'opposto”,
- che “Per l'effetto nessuna illegittima duplicazione di processi risulta essere stata posta in essere, quindi nessuna responsabilità ai sensi dell'art.96 c.p.c. può essere riconosciuta in capo all'opposto, che ha rinunciato agli atti del precedente procedimento ma che, non avendo dichiarato di rinunciare all'azione, ha riproposto legittimamente l'azione volta al recupero del suo credito nei confronti della opponente: pertanto, nessun risarcimento di danno da responsabilità per illecito processuale può essere riconosciuto in favore della opponente, domanda anche questa inammissibile”,
- che “Del pari infondate e non provate risultano le spese eccessive che secondo la l'opposto avrebbe richiesto con il precetto del 13.11.2018, Pt_1
oggetto della presente opposizione. Invero alla luce della documentazione allegata risultano tali asserzioni essere state genericamente formulate e come tali inammissibili, stante che nell'odierno precetto il sig. richiede solo Pt_2
spese inerenti l'attività processuale inerente il decreto ingiuntivo presupposto di cui le spese legali ivi liquidate, la registrazione del decreto e la notifica;
del pari risulta dallo stesso decreto ingiuntivo l'ordine alla opponente di pagare, oltre che la sorte capitale, anche gli interessi come in domanda indicando come data di partenza il 13 07.1999. Anche in ordine al compenso richiesto per l'atto di precetto risultano rispettati i criteri dati dal D.M.55/2014, per cui anche per tale aspetto così come per tutti gli altri motivi l'opposizione non risulta fondata e come tale va rigettata”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con tempestiva citazione del Parte_1
21.9.2023, appello basato su due motivi.
Deducendo – con il primo – che il Tribunale avesse “errato nella parte in cui ha statuito la non ricorrenza delle condizioni e dei presupposti per la pronuncia ex art. 39 c.p.c. sulla scorta dell'assunto secondo cui “la rinuncia al precetto avverso il quale sia stata già proposta opposizione determina la cessazione della materia del contendere”: infatti – si obiettava – “come da granitica giurisprudenza “La rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11266 del 15 novembre 1993)”.
Conseguentemente, “il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare una ipotesi di continenza di cause ex art. 39 c.p.c. tra il giudizio di opposizione rubricato al n.
17723/2018 R.G. ed il presente avente ad oggetto lo stesso petitum e le stesse parti”.
Ciò posto, l'appellante articolava altro motivo di impugnazione per lamentare l'eccessiva quantificazione delle spese di lite al cui pagamento in favore del in Pt_2
calce alla propria sentenza, il Tribunale l'aveva condannata. Il giudice infatti – si deduceva – “non può discostarsi dai valori medi previsti dalle tariffe professionali di categoria senza una valida e specifica ragione che motivi la sua scelta. Sicché, così come concluso dalla Corte di Cassazione con ordinanza 23 aprile 2020 n. 8146, il giudice è tenuto ad indicare i parametri che lo hanno guidato nella liquidazione giudiziale dandone adeguata motivazione: circostanza NON realizzatasi nel caso di specie”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte Parte_1
adita di “accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3529/2023 pubblicata il 30.08.2023, emessa dal
Tribunale Civile di Catania, Quinta Sezione Civile, Dott.ssa Verzì Carmelina, nell'ambito del giudizio RGN 19635/2018, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui di seguito si riportano: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, IN VIA PRELIMINARE: Ritenere la sussistenza di un'ipotesi di continenza di cause ex art. 39 c.p.c. ovvero disporre ex art. 274 la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale affinché assuma le determinazioni di sua competenza ai fini della riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. 17723/2018 R.G. pendente innanzi a questo medesimo Tribunale.
Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo. NEL MERITO: in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare l'inammissibilità, ovvero la nullità totale o parziale, ovvero l'inefficacia totale o parziale, del precetto notificato in data
13.11.2018 per le motivazioni esposte nel presente libello. Condannare parte opposta ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni - da quantificarsi in via equitativa - cagionati all'odierna opponente per le motivazioni addotte nel presente libello”.
§§§
Costituitosi in seconda istanza – nel contestare l'appello di Parte_2
controparte, che chiedeva che fosse infine rigettato (con la condanna della appellante, oltre che al pagamento delle spese di lite, al pagamento di ulteriore somma di denaro ex art. 96, terzo comma, c.p.c.) - teneva ad evidenziare che nel giudizio di primo grado “all'udienza di prima comparizione e trattazione del 5/07/2019 il difensore della opponente dichiarava preliminarmente di rinunciare alla domanda di riunione formulata nell'atto introduttivo del giudizio ed insisteva in tutte le altre domande, ivi compresa l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, ed il difensore dell'opposto ribadiva quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta depositata in atti, rilevando altresì l'insussistenza dei c.d. “gravi motivi” richiesti ai fini della formulata richiesta di sospensione, per difetto assoluto di prova dei relativi presupposti, non assistita dal necessario fumus boni iuris ed, in ogni caso, difettando di prova alcuna in ordine all'ipotetico periculum in mora. Con ordinanza del
10/12/2019 il Giudice designato rigettava l'istanza di sospensione, per i motivi esposti, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.”: e, conseguentemente, eccepiva “l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 345 c.p.c., con riguardo all'eccezione volta a dichiarare “la continenza di cause ex art. 39 c.p.c.”, posto che in tal guisa prospetta in appello Parte_1
un'eccezione nuova rispetto a quelle formulate in primo grado, posto che in primo grado ha rinunciato alla detta eccezione di continenza all'udienza di comparizione e trattazione del 5/07/2019 ove ha dichiarato, testualmente:“rinuncia alla domanda di riunione formulata nell'atto introduttivo del giudizio, insistendo in tutte le altre domande”. Ed invero la detta eccezione di continenza di cause ex art. 39 c.p.c., rinunziata in primo grado e riproposta in appello, costituisce una nuova eccezione, rispetto a quelle dedotte dalla stessa odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza dei precisazione delle conclusioni del 7/07/2021 (ove ha precisato”come da atti causa e verbali di udienza”) e di quella di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 27/10/.2021, e come tale risulta inammissibile e va disattesa ai sensi dell'art. 345 c.p.c.”.
Nel merito, allo stesso riguardo non mancava di rilevare che “contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante e come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, seguita dalla giurisprudenza di merito, “la rinuncia al precetto avverso il quale sia stata già proposta opposizione determina la cessazione della materia del contendere” (vedi, tra le altre, Cass. 10/12/2013 n. 27538, in Giust. civ. 2013, rv
629322; Cass. 25/05/1998 n. 5207, in Giust. civ. 1998, 1131; Cass. 17/10/1992 n.
11407, in Giust. civ. 1992, 10; Trib. Caltanissetta 5/06/2004, in red. Giuffrè 2006,
Trib. Lucca 6/09/2011, in Foro it. 2012, 12, 3540). Con l'effetto che, nel caso di specie, il citato atto di rinunzia al primo atto di precetto opposto nel giudizio nel giudizio iscritto al n. 17723/18 RG ha determinato la cessazione della materia del contendere nel merito in quello stesso giudizio ed il venire meno dei presupposti logico-giuridici della dedotta continenza di cause, ai sensi dell'art. 39, comma 2,
c.p.c., perché non sussiste, per i motivi esposti, la richiesta identità di “causa petendi” (atteso che il venir meno della controversia di merito nel primo giudizio di opposizione determina l'assenza di identità di “causa petendi” tra i due giudizi)”.
Quanto poi alla pretesa eccessività delle spese di lite riconosciute dal primo giudice, replicava esso che – al di là della genericità del relativo motivo di appello, tale Pt_2
da doversene già sanzionare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. – dovesse darsi atto che “la controversia definita con la sentenza impugnata ha avuto ad oggetto l'opposizione a precetto di pagamento della complessiva somma di € 12.085,87 oltre le spese e gli interessi di mora maturati e, per l'effetto, il valore della controversia in oggetto rientra nello scaglione compreso tra la somma di € 5.200,00 e quella di €
26.000,00 della relativa tabella. Inoltre, lo svolgimento dello stesso procedimento non ha richiesto l'espletamento di attività istruttoria. Pertanto, tenuto conto di tali circostanze e dei richiamati criteri di riferimento della relativa disciplina di cui al d.m. 55/2014 e ss modifiche, sopra meglio evidenziati, la liquidazione delle spese giudiziali compiuta dal Giudice di primo grado nella complessiva somma di €
3.235,00 “oltre spese vive, spese generali al 15% iva e cpa”, risulta coerente con i
“valori medi” (pari alla somma di € 4.835,00) previsti nella relativa tabella dei
“Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale” – aventi un valore compreso tra la somma di € 5.200,00 e quella di € 26.000,00 - con esclusione dei compensi indicati nella stessa tabella per la fase istruttoria, non espletata nel caso di specie (pari alla somma di € 1.600,00) e così corrispondente alla complessiva somma di € 3.235,00 oltre accessori, così come accaduto. Sotto tali profili, quindi, non sussiste alcun “discostamento dai valori medi delle tariffe legali” ed il motivo di appello risulta del tutto infondato”.
§§§
In esito all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., la
Corte rinviava le parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e 281sexies
c.p.c., a successiva udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Il primo motivo di appello si rivela inammissibile per più di un motivo.
Decisivo dovrebbe già dirsi che – così per come fatto valere (come s'è visto) dal Papa
- la abbia riproposto la propria eccezione di continenza ex art. 39 c.p.c. Pt_1
dopo che, in prime cure di giudizio, già alla prima udienza di trattazione del 5 luglio
2019 vi aveva espressamente rinunciato. L'averla riproposta incorre, pertanto, nel divieto di cui al secondo comma dell'art. 345 c.p.c.
Ma se anche a detta eccezione non avesse rinunciato avrebbe dovuto rilevarsi – e comunque lo si rileva – che l'art. 39 c.p.c. sia stato nella specie malamente invocato, atteso che per pacifica esegesi “Gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio) operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ.” (ex ceteris Cass. VI
21761/2013). Le due cause di opposizione a precetto avrebbero dunque potuto, al più, essere riunite ex art. 274 c.p.c.: e tuttavia - ammesso pure che andassero riunite anche d'ufficio, e che a torto ciò sia stato omesso - nella giurisprudenza di legittimità è altrettanto granitico l'arresto che “I provvedimenti in tema di riunione (o meno) di processi, previsti dagli art. 273 e 274 c.p.c., hanno natura ordinatoria e non decisoria, e sono, conseguentemente, insuscettibili di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari” (ex ceteris Cass. II 9906/2001).
Infine, allo stesso riguardo mette pure conto di considerare che al presunto error in procedendo che vizierebbe la sentenza impugnata l'appellante non faceva seguire alcuna censura nel merito della sentenza medesima: donde emerge l'ulteriore inammissibilità del vagliato motivo di impugnazione a mente dell'esegesi, altrettanto pacifica, secondo cui “L'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole è ammissibile solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.
Nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt. 353 e 354 cod. proc. civ., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche questioni di merito: con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione” (ex ceteris Cass. III 2053/2010).
§§§
Del pari inammissibile deve dirsi il secondo motivo dell'appello della Pt_1
perché privo dei requisiti di forma imposti dall'art. 342 c.p.c. pur nel testo meno rigoroso, ratione temporis da applicarsi, novellato dall'art. 3 del D.Lgs. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”). L'aver soltanto dedotto – posta la premessa che il giudice non possa (come si ripete) “discostarsi dai valori medi previsti dalle tariffe professionali di categoria senza una valida e specifica ragione che motivi la sua scelta. Sicché, così come concluso dalla Corte di Cassazione con ordinanza 23 aprile
2020 n. 8146, il giudice è tenuto ad indicare i parametri che lo hanno guidato nella liquidazione giudiziale dandone adeguata motivazione” – che il primo giudice a tanto non si sia attenuto deve dirsi, invero, affatto generico e meramente assertivo a petto della previsione codicistica che, per converso, impone che l'atto di appello, oltre che essere motivato “in modo chiaro, sintetico e specifico”, in relazione al capo della decisione impugnato indichi anche, e soprattutto, “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”: onere – quest'ultimo - nell'assolvimento del quale la avrebbe dovuto darsi, quantomeno, cura di Pt_1
precisare quale fosse secondo la sua ricostruzione la minor misura – rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale - delle spese di giudizio da liquidarsi nella specie.
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno fatte Parte_3
seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022
(del cui scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 va, stante il valore della causa, fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche dell'attività professionale prestata (di minimo impegno in fase di trattazione della causa) – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 1.134,00 x fase studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 1.911,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3529/2023 del 30.8.2023 proposto, con citazione del
21.9.2023, da nei confronti di – così Parte_1 Parte_2
provvede:
- dichiara l'appello inammissibile,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 19.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)