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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/10/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 224/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Pagliuca Luigi Giudice dott. Bartolotti Francesco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede legale in Verona, Viale Dell'Industria n. 38, Cod. Fisc. / P.Iva: Parte_1 P.IVA_1
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da , con cui lo stesso ha domandato l'apertura CP_1 della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 40 C.C.I. a mezzo pec e che la società resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente, il quale agisce in forza di un credito da lavoro di € 11.537,23 precettato sulla base di decreto ingiuntivo;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- esercita un'attività commerciale (gestione di ristoranti, trattorie, piezzerie, bar, self Parte_1 service, discoteche, sale da ballo, esercizi alberghieri, camping, etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.; pagina 1 di 3 - la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risultato comprovato in maniera adeguata e sufficiente: i) dal mancato pagamento del credito vantato dal ricorrente;
ii) dall'esito infruttuoso dell'esecuzioni mobiliare dallo stesso promossa;
iii) dal mancato deposito del bilancio d'esercizio 2024; iv) dalla presenza di debiti iscritti a ruolo per € 55.189,74;
- i debiti risultanti dall'istruttoria superano complessivamente la soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., mentre, per quel che riguarda il limite dimensionale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3, C.C.I., la debitrice, non costituendosi nel procedimento, si è sottratta all'onere probatorio su di essa spettante, e, in mancanza del bilancio d'esercizio 2024 e delle dichiarazioni fiscali relative al medesimo anno, la prova della sua non assoggettabilità a liquidazione giudiziale non può trarsi neppure dalla documentazione acquisita;
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Verona, Parte_1
Viale Dell'Industria n. 38, Cod. Fisc. / P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore il dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., Persona_1 il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 2 febbraio 2026, h. 12.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
pagina 2 di 3 7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 3 ottobre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Attanasio Monica Presidente dott. Pagliuca Luigi Giudice dott. Bartolotti Francesco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
con sede legale in Verona, Viale Dell'Industria n. 38, Cod. Fisc. / P.Iva: Parte_1 P.IVA_1
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. presentato da , con cui lo stesso ha domandato l'apertura CP_1 della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza è stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 40 C.C.I. a mezzo pec e che la società resistente non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente, il quale agisce in forza di un credito da lavoro di € 11.537,23 precettato sulla base di decreto ingiuntivo;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- esercita un'attività commerciale (gestione di ristoranti, trattorie, piezzerie, bar, self Parte_1 service, discoteche, sale da ballo, esercizi alberghieri, camping, etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.; pagina 1 di 3 - la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risultato comprovato in maniera adeguata e sufficiente: i) dal mancato pagamento del credito vantato dal ricorrente;
ii) dall'esito infruttuoso dell'esecuzioni mobiliare dallo stesso promossa;
iii) dal mancato deposito del bilancio d'esercizio 2024; iv) dalla presenza di debiti iscritti a ruolo per € 55.189,74;
- i debiti risultanti dall'istruttoria superano complessivamente la soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., mentre, per quel che riguarda il limite dimensionale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3, C.C.I., la debitrice, non costituendosi nel procedimento, si è sottratta all'onere probatorio su di essa spettante, e, in mancanza del bilancio d'esercizio 2024 e delle dichiarazioni fiscali relative al medesimo anno, la prova della sua non assoggettabilità a liquidazione giudiziale non può trarsi neppure dalla documentazione acquisita;
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Verona, Parte_1
Viale Dell'Industria n. 38, Cod. Fisc. / P.Iva: P.IVA_1
2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3) NOMINA curatore il dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., Persona_1 il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi- IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 2 febbraio 2026, h. 12.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
pagina 2 di 3 7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 3 ottobre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
pagina 3 di 3