Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 62. Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare 1. Il Consiglio della magistratura militare delibera:
a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari; b) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; c) sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari; d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge. 2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta salva l'applicazione dell' articolo 1, lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13 . 3. Il Consiglio, inoltre:
a) esprime pareri e puo' far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare; b) da' pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie; c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio; d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento. 4. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa puo' avanzare proposte o proporre osservazioni. 5. Il Ministro della difesa puo' intervenire alle adunanze del Consiglio se ne e' richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non puo' essere presente alle deliberazioni.
Nota all'art. 62:
- Il testo del comma 1, lettera f), dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1991, n. 14, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:
a)-e) (omissis);
f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato; ».
a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari; b) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; c) sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari; d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge. 2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta salva l'applicazione dell' articolo 1, lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13 . 3. Il Consiglio, inoltre:
a) esprime pareri e puo' far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare; b) da' pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie; c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne da' comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio; d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento. 4. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa puo' avanzare proposte o proporre osservazioni. 5. Il Ministro della difesa puo' intervenire alle adunanze del Consiglio se ne e' richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non puo' essere presente alle deliberazioni.
Nota all'art. 62:
- Il testo del comma 1, lettera f), dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1991, n. 14, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:
a)-e) (omissis);
f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato; ».
Commentari • 2
- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 1
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La (teorica) eccezionalità dell'informazione privilegiata: rilevanza dell'indagine. - 2.1. Il rischio di conformità nella gestione dell'informazione privilegiata. - 2.1.1. Individuazione dell'informazione privilegiata. - 2.1.2. Il ritardo della pubblicazione. - 2.2. Conclusioni preliminari sulla rilevanza dell'informazione privilegiata. - 3. Perché limitare la circolazione dell'informazione privilegiata? - 4. Circolazione dell'informazione privilegiata e rapporti partecipativi. - 4.1. Emittenti quotati e loro società controllate. - 4.2. La società quotata e i suoi soci. - 4.2.1. La società quotata eterodiretta. - 4.2.2. Soci che esercitano il controllo o …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 14
- 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/07/2025, n. 5743Provvedimento: Pubblicato il 03/07/2025 N. 05743/2025REG.PROV.COLL. N. 03893/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3893 del 2022, proposto da Comune di Martinengo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Santarelli, Ernesto Nicola Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Santarelli in Roma, via Asiago n. 8; contro Cortenuova S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
- edilizia libera·
- principio di sussidiarietà·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 62 legge regionale n. 12/2005·
- prevalenza disciplina regionale·
- art. 10-bis legge n. 241/1990·
- eccesso di potere·
- sanatoria abusi edilizi·
- art. 6 d.P.R. n. 380/2001·
- difetto di motivazione