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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10537/2024
Tribunale Ordinario di MO
SEZIONE TERZA CIVILE
All'udienza dell'12 giugno 2025, alle ore 10:04, sono comparsi l'avv. Pietro Gambino per i ricorrenti, e l'avv. Simona Sciarrino, in sostituzione dei procuratori costituiti per la resistente, i quali discutono oralmente la causa riportandosi agli atti difensivi e in particolare alle note conclusive. L'avv. Gambino insiste in particolare nella distrazione delle spese di lite dichiarandosi antistatario.
Il Giudice
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti:
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10537/24 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
02.04.1973, (figli del de cuius nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto il 01.10.2004) in proprio e anche n. q. di eredi legittimi della madre
[...]
(moglie di , nata a [...] il [...] e deceduta il Per_2 Persona_1
20.08.2016, , nato a [...] il [...], n. q. di erede legittimo della Persona_3
madre , nonché , nata a [...] il [...], e Persona_2 Parte_3
nato a [...] il [...], n.q. di eredi di , nato a Controparte_1 Persona_4
MO il 03.03.1970 e deceduto il 28.06.2017, già erede legittimo della madre
[...]
, tutti elettivamente domiciliati ai fini del giudizio in MO, via Terra Santa n. 6, Per_2
presso lo studio dell'avv. Pietro Gambino, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
2 C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Trieste, via Genova n.1, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in MO, via
Marchese di Villabianca n. 54, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Salvatore Infantino, dal quale è
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di
Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro, in virtù di procura speciale depositata nel fascicolo telematico;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni da morte
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da , , in proprio e n.q. di eredi Parte_1 Parte_2
di , soltanto n.q. di erede di , e Persona_2 Persona_3 Persona_2 [...]
e , n.q. di eredi di , a sua volta in proprio e n.q. di erede Pt_3 Controparte_1 Persona_4
di contro con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il Persona_2 Controparte_2
21.02.2024:
1) condanna la al pagamento in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1
105.960,19, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo,
a titolo di danno parentale iure proprio, al netto dell'acconto ricevuto da Controparte_2
2) condanna la al pagamento in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_2
98.936,33, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo, a titolo di danno parentale iure proprio, al netto dell'acconto ricevuto da Controparte_2
3) condanna la al pagamento in favore di e Controparte_2 Parte_3 Controparte_1
n.q. di eredi di , della somma di € 98.936,33 a titolo di danno parentale iure Persona_4
proprio spettante a e loro trasmesso iure hereditatis, da ripartirsi pro quota Persona_4
ereditaria di ½ ciascuno;
- condanna la al pagamento in favore di , , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e e questi ultimi due n.q. di eredi di Persona_3 Parte_4 Controparte_1
3 , della somma di € 60.274,68, oltre interessi al tasso legale dalla data della Persona_4
presente pronuncia fino al soddisfo, a titolo di danno parentale spettante alla madre
[...]
e trasmesso iure hereditatis ai figli , , e Persona_2 Parte_1 Pt_2 Per_3
, da ripartirsi pro rispettiva quota ereditaria di ¼ ciascuno in favore dei figli, e, per Per_4
la quota di ¼ di pertinenza di , ai suoi eredi e Persona_4 Parte_3 [...]
, da ripartirsi tra questi ultimi pro quota ereditaria di ½ ciascuno, al netto CP_1
dell'acconto già corrisposto alla da;
Per_2 Controparte_2
4) condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite dagli stessi sostenute, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Pietro Gambino, spese che liquida in € 26.393,00, di cui € 1.713,00 per spese vive ed € 24.680,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
5) indica nella società resistente la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 25.01.2024 e debitamente notificato alla resistente il 21.02.2024, , in proprio e n.q. di eredi della Controparte_2 Parte_5
madre , soltanto n.q. di erede della madre Persona_2 Persona_3 [...]
, e n.q. di eredi (la prima quale coniuge e il secondo Per_2 Parte_3 Controparte_1
quale figlio) di , quest'ultimo in proprio ed anche per la quota a lui spettante quale Persona_4
erede della madre , convenivano in giudizio (d'ora innanzi Persona_2 Controparte_2
denominata, per brevità soltanto chiedendone la condanna al risarcimento dei danni di CP_2
natura non patrimoniale patiti per la morte di (rispettivamente, padre di Persona_1 Pt_1
, e e marito di , danni da quantificarsi
[...] Pt_2 Per_3 Per_4 Persona_2
nella misura indicata in ricorso o nella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
4 Assumevano, infatti, che:
- era deceduto in data 01.10.2004 per “fibrosi polmonare interstiziale asbesto Persona_1
correlata”, causata della esposizione alle fibre di amianto durante il periodo di svolgimento del suo rapporto di lavoro dal 27.12.1951 al 31.03.1953 e dal 18.03.1956 al 31.12.1987 alle dipendenze della presso lo stabilimento di MO, con le mansioni di saldatore CP_2 Controparte_3
nelle costruzioni e riparazioni navali;
- l aveva rilasciato a la dichiarazione di esposizione al rischio amianto ai CP_4 Persona_1
fini conseguimento dei benefici previdenziali per malattia professionale di cui all'art. 13, comma 8,
della legge 257/1992;
- ai fini civilistici, pertanto, la società doveva ritenersi responsabile della morte del CP_2
loro congiunto ai sensi degli artt. 1218, 1228, 2043, 2049, 2050, 2059 e 2087 c.c.;
- la responsabilità dei Direttori pro tempore della società resistente per la morte di
[...]
era già stata accertata in sede penale con sentenza n. 5067 pronunciata dal Tribunale di Per_1
MO il 30.10.2015, che aveva dichiarato e (Direttori pro- Controparte_5 Controparte_6
tempore), colpevoli per il reato loro ascritto di cui all'art.589 c.c. (omicidio colposo) e li aveva condannati, per quanto concerne le statuizioni civili, al risarcimento di tutti i danni arrecati alle costituite parti civili (moglie e figli), rimettendo le stesse avanti al Giudice civile per la relativa liquidazione, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva;
- la sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di MO del 30.10.2015 era stata riformata dalla Corte di Appello di MO con sentenza di assoluzione n. 4900 del 28.09.2022, la quale era stata, a sua volta, annullata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 31664
dell'11.06.2024, che aveva dichiarato la prescrizione del reato e confermato le statuizioni civili,
acquistando autorità di cosa giudicata;
- il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale doveva liquidarsi secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e dalle Tabelle del Tribunale
di Milano.
5 La resistente, costituitasi tempestivamente, eccepiva, in via preliminare: 1) l'inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies per difetto dei presupposti di legge, in quanto le domande avversarie avrebbero richiesto un'istruzione non sommaria;
2) l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio vantato dai ricorrenti, dovendosi far risalire il dies a quo del termine prescrizionale, di durata quinquennale, alla data della morte di 3) l'inammissibilità e/o Persona_1
l'infondatezza della richiesta risarcitoria avanzata da per carenza di prova della Parte_3
titolarità del relativo diritto azionato in ragione del fatto che la non aveva dimostrato di aver Pt_3
contratto matrimonio con in regime di comunione dei beni. Persona_4
Nel merito, deduceva la non decisività nel presente giudizio della sentenza penale di condanna passata in giudicato, che doveva ritenersi vincolante per il giudice civile limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della riferibilità dello stesso agli imputati, ma non anche alla concreta esistenza di un danno risarcibile, restando perciò
impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito;
assumeva, infine, l'infondatezza delle domande avversarie, sia nell'an che nel
quantum, e ne chiedeva il rigetto, o in subordine, la riduzione delle pretese risarcitorie di controparte, tenuto conto di quanto già ricevuto a titolo di provvisionale dai ricorrenti.
All'udienza odierna del 12.06.2025, la causa, dopo il rigetto delle prove orali articolate dalle parti, veniva posta in decisione all'esito della discussione orale.
Tanto premesso, in primo luogo, occorre esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità
del ricorso ex art. 281 decies, sollevata da CP_2
L'eccezione è infondata.
Invero, l'inammissibilità del ricorso non può farsi derivare, di per sé, dal fatto che la causa richiede - in ipotesi - un'istruzione non complessa, essendo prevista dall'art. 281 duodecies, primo comma c.p.c., che il giudice disponga, ove non ricorrano i presupposti del rito semplificato, la
6 prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, provvedimento che nella specie non è
stato adottato, non ravvisandosene i presupposti.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, anche questa
è destituita di fondamento.
In primo luogo, si rileva che la domanda risarcitoria proposta dai congiunti per il danno da perdita del rapporto parentale ha natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c., essendo i congiunti estranei al rapporto di lavoro tra il dipendente e il datore di lavoro.
Così qualificata la natura della responsabilità della fatta valere, ai fini della CP_2
determinazione del termine prescrizionale, occorre quindi fare riferimento all'art. 2947 c.c., ai sensi del quale il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato,
ovvero nel più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, se il fatto è considerato dalla legge come reato.
Ora, in ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla violazione degli obblighi di prevenzione del rischio sui luoghi di lavoro si configura il reato di omicidio colposo e dunque occorre verificare il termine di prescrizione di tale reato (cfr. i principi espressi da Cass. n.
20934/2015, n. 7553/2012, S.U. n. 576/2008 e S.U. n.581/2008 in materia di emotrasfusioni e mutuabili anche nella presente materia).
Detto termine varia a seconda che si tratti, sostanzialmente, di fatto anteriore o successivo alla legge n. 251/2005 (c.d. , salva la specifica disciplina per i processi penali pendenti alla data Per_5
della sua entrata in vigore, che non rileva in questa sede.
In tema di prescrizione del reato, la legge RI ha riformato l'art. 157 c.p. stabilendo, come regola generale, che la durata della prescrizione non può essere superiore al massimo edittale della pena, fissando tuttavia una soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Inoltre, ha aggiunto all'art. 157 c.p. il comma sesto, secondo cui i termini di cui sopra sono raddoppiati per alcune fattispecie di reato, tra cui quella di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ex art. 589, primo comma, c.p..
7 Quindi, mentre fino al 2005 la durata della prescrizione veniva calcolata in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell'illecito contestato al reo (fissando, per quanto qui rileva, la prescrizione in 10 anni per i delitti puniti, nel massimo, con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, come il reato di omicidio colposo), l'attuale configurazione della norma,
invece, rimanda direttamente alla pena massima, fermo restando i limiti della soglia minima di 6
anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni e il raddoppio dei termini per la nuova fattispecie di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il delitto di omicidio colposo si consuma nel tempo e nel luogo in cui si verifica la morte della persona offesa ed è a tale momento, quindi, che occorre riferirsi per verificare la disciplina della prescrizione applicabile.
Nella specie, il decesso di è avvenuto il 1° ottobre 2004, ossia prima Persona_1
dell'entrata in vigore della legge RI (avvenuta l'8 dicembre 2005), sicché il termine di prescrizione applicabile al reato e, per l'effetto, all'azione civile ai sensi dell'art. 2947 c.c. è di anni
10, stabilito dalla normativa pre-riforma.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice –
“Nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ.,
occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal
legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine
di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e
non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole. (Fattispecie relativa al delitto di
lesioni colpose da circolazione stradale, la cui prescrizione, quinquennale alla data del fatto, era divenuta
sessennale al momento del giudizio)” (in termini la massima di Cass. n.13407/12).
“Infatti, sebbene il regime della prescrizione penale sia cambiato (L. 5 dicembre 2005, n. 251), va,
tuttavia, osservato che la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, è
quella prevista alla data del fatto, mentre i principi di cui all'art. 2 c.p., attengono solo agli aspetti penali, per
8 effetto di successioni di leggi penali nel tempo” (in termini Cass. n. 7553/2012, conforme Cass. S.U. n.
581/2008).
Per di più, la disciplina del termine di prescrizione per il reato di omicidio con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro era di maggiore sfavore rispetto alla disciplina precedente a causa del raddoppio del termine.
Dunque, nel caso in esame, dovendo individuarsi l'exordium prescritionis nella data del decesso di (01.10.2004), il termine prescrizionale di dieci anni non era ancora decorso né Persona_1
alla data della notifica alla effettuata anche a mezzo pec, del primo atto Controparte_2
interruttivo della prescrizione (05.12.2009), né a quella del secondo atto interruttivo (16.07.2018),
atti con cui i congiunti avevano formulato richiesta di risarcimento del danno e messa in mora della (vedi allegati al ricorso dal n. 7 al n. 8.4). CP_2
Ne consegue che, alla data di deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio (25.01.2024),
la prescrizione non era ancora maturata;
e ciò anche a voler ignorare gli atti di costituzione di parte civile nel processo penale degli odierni ricorrenti, aventi efficacia interruttiva della prescrizione fino alla sentenza penale definitiva.
Quanto, poi, alla terza eccezione preliminare sollevata dalla società resistente (inammissibilità
e/o infondatezza della richiesta risarcitoria avanzata da per carenza di prova della Parte_3
titolarità del relativo diritto azionato), la stessa è infondata.
Invero, la ricorrente ha provato di avere contratto matrimonio con in Pt_3 Persona_4
regime di comunione dei beni (vedi all. H. alla memoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.
depositata in data 26.02.2024).
Peraltro, il regime patrimoniale in costanza di matrimonio appare del tutto ininfluente, perché
non vi è dubbio che, quale coniuge, la è chiamata all'eredità del marito ed è Pt_3 Persona_4
erede per comportamento concludente, con conseguente legittimazione ad azionare tutti i diritti spettanti al marito a lei trasmessi iure hereditatis, e precisamente: il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale patito da per la morte del padre e il danno Persona_4 Persona_1
9 trasmesso a , quale figlio, pro quota ereditaria dalla madre Persona_4 Persona_2
per la perdita del rapporto parentale di quest'ultima a causa della morte del marito.
Invero, tale ultimo diritto è stato acquisito al patrimonio del figlio , per essere Persona_4
quest'ultimo deceduto dopo la madre.
Passando, dunque, all'esame del merito, la sentenza n. 5607/2015 emessa dal Tribunale di
MO in data 30.10.2015 ha dichiarato e colpevoli del “del Parte_6 Controparte_6
delitto di cui all'art. 589/1°, 2° e 3° c.p. perché ciascuno nella qualità di Direttore pro-tempore dello
Stabilimento di MO della - (già CP_2 Controparte_7 Controparte_8
e , ed in particolare: nella qualità di Direttore pro-
[...] Controparte_8 Parte_6
tempore dello Stabilimento di MO della Fincantieri - (già Controparte_7 [...]
limitatamente al periodo dal 1.7.1979 al 15.10.1982, Controparte_9
nella qualità di Direttore pro-tempore dello Stabilimento di MO della Fincantieri - Controparte_6
(già e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_8
limitatamente al periodo dal 15.10.1984 al 30.11.1988, per colpa generica nonché per negligenza,
imprudenza, imperizia, violazione di leggi e regolamenti, consistite nell'aver omesso di adottare anche le più
elementari misure di prevenzione finalizzate ad evitare l'inalazione di polveri e fibre di amianto durante
l'attività lavorativa - ad esempio non dotandolo di abito da lavoro, mascherina idonea, berretto o cuffia, non
provvedendo a aspirare la polvere di amiamo prodotta durante il lavoro con idonei strumenti localizzati, non
disponendo che i locali dove l'attività lavorativa veniva svolta venissero costantemente lavati e bagnati, non
prevedendo che il lavoratore esposto, al termine del lavoro, sì lavasse e cambiasse la tuta indossata, non
prevedendo una durata del lavoro limitata nel tempo con periodi di interruzioni di alcuni mesi o anni per
consentire ai polmoni di liberarsi delle polveri di amianto inalate (come previsto, tra l'altro, prima dall'ari 21
D.P.R. 303/56 e dagli artt. 140 lett. f) e 157 D.P.R. 1124/65 e poi dal D.L.vo 277/91) cagionavano il
decesso del dipendente (in servizio dal 27.12.51 al 31.12.86 con mansioni di Persona_1
saldatore elettrico) in quanto affetto da asbestosi, con l'aggravante dell'essere stato commesso il fatto con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). In MO il 01.10.2004 (data del
10 decesso).” (vedi capo di imputazione n.31 a pag. 19 della sentenza e dispositivo a pagg. 97 e 98
della sentenza, sub all. E del ricorso).
La sentenza della Corte di Appello n.4900/2022, annullando la sentenza di primo grado, ha assolto il Cortesi da tutti i reati ascrittigli (invero per il è stata dichiarata l'estinzione dei Pt_6
reati per morte del reo) ed ha altresì revocato ogni statuizione civile, ma la Corte di Cassazione,
con la sentenza n.31664/2024 ha annullato, per il la sentenza assolutoria della Corte di CP_6
Appello agli effetti penali, dichiarando prescritto il reato, ed ha inoltre annullato la sentenza in ordine alla revoca delle statuizioni civili.
È di fondamentale importanza evidenziare che gli atti espletati nel processo penale e le sentenze conclusive costituiscono prova atipica pienamente utilizzabile nel processo civile.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – cui si aderisce
– “Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio
convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i
risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse
contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie.” (in termini la massima di Cass.
n.8603/2017; conformi Cass. n.25067/2018, n.840/2015 e n. 3102/2002).
Nel caso in esame, in primo luogo, risulta provato il profilo lavorativo di Persona_1
presso il Cantiere di MO e l'esposizione ad amianto (vedi certificato e CP_2 CP_4
relazione AUSL, rispettivamente sub allegati nn. 4 e 10 del ricorso).
Il , infatti, risulta assunto il 27.12.1951 in qualità di saldatore elettrico e il suo rapporto di Per_4
lavoro si è protratto sempre con la stessa mansione di saldatore elettrico fino al 31.12.1987, con l'unica interruzione dal 31.03.1953 al 18.05.1956 (vedi allegati citati nn.4 e 10).
La relazione ispettiva della Ausl 6 di MO, su delega di indagini sulla malattia professionale del sig. , attesta poi che nella mappatura storica effettuata dal presso il Per_4 CP_10
di MO, riguardante le figure professionali esposte ad una concentrazione CP_11
11 media annua superiore a 0,1 ff/cc nelle otto ore giornaliere, è compresa la mansione di saldatore elettrico (vedi allegato n.10).
Inoltre, la sentenza n. 5607/2015 del Tribunale penale di MO, sulla base della documentazione menzionata in motivazione e prodotta anche nel presente giudizio in allegato al ricorso, ha accertato:
1) l'esistenza della patologia di asbestosi polmonare;
2) la derivazione di tale patologia dall'esposizione ad amianto patita in ambiente lavorativo;
3) la sussistenza di comportamenti omissivi ascrivibili agli imputati;
4) il nesso causale tra i comportamenti omissivi ascritti agli imputati e le esposizioni patogenetiche;
5) la colposità dei comportamenti omissivi ascritti agli imputati in ragione della prevedibilità della patogeneticità delle esposizioni in questione e dell'evitabilità delle medesime esposizioni.
Gli accertamenti effettuati in sede penale sono interamente da condividere e confutano le questioni riproposte dalla resistente in ordine: alla contestata diagnosi in termini di certezza della patologia di asbestosi;
alla carenza di prova dell'avvenuta esposizione del sig. a 25 Per_4
ff/ml/anni con conseguente venir meno del nesso causale tra la pretesa esposizione ad amianto e la patologia lamentata (asbestosi polmonare); all'assenza di normativa specifica che in merito all'uso di mezzi e presidi specifici a tutela della salute da esposizione ad amianto fino al 1986;
all'assenza nel mercato di dispositivi di protezione individuale e/o collettiva in grado di prevenire l'emersione della patologia asbesto correlata.
In ordine alla prima delle succitate contestazioni di parte resistente, infatti, nella sentenza penale del Tribunale di MO, è stato condivisibilmente argomentato: “Gli imputati hanno
valorizzato un certificato medico a firma del dott. , della divisione di Pneumologia dell'Ospedale Per_6
Cervello, nel quale si attesta che, durante il ricovero, non vennero effettuate indagini specifiche per
l'identificazione dell'agente patogeno responsabile della fibrosi polmonare e che, pertanto, la riconducibilità
all'asbesto di tale fibrosi sarebbe stata dedotta unicamente dall'anamnesi lavorativa del soggetto. Inoltre non
sarebbero documentate indagini radiologiche né in alcun documento si parlerebbe della presenza di placche
12 pleuriche. Insomma, le uniche prove strumentali presenti sarebbero le prove spirometriche che
dimostrerebbero un deficit ventilatorio di tipo ostruttivo, tipico del forte fumatore, ma non del soggetto con
asbestosi, che al contrario dovrebbe presentarsi con franca restrizione. Senonchè, deve piuttosto ritenersi -
come sostenuto, invece, dalle parti civili- (vedi pagina 731 della Consulenza dei periti e Per_7
, ma anche dalle dichiarazioni della dott.ssa dello S.pre.s.a.l. di MO) la Per_8 Per_9
correttezza della diagnosi di asbestosi polmonare con sufficiente grado di certezza riconducibile
alla lunga esposizione all'amianto del , patita durante l'attività lavorativa. Invero Per_4
l'esistenza di una sindrome ostruttiva richiamata dalle difese degli imputati e collegata certamente al
tabagismo non appare inficiare la correttezza della diagnosi di asbestosi polmonare, stante comunque la
certa e contestuale presenza di fibrosi polmonare bilaterale. Ancora va detto che, pur in mancanza di
referto TAC, l richiama in una certificazione in atti (del 26 giugno 2007) un esame TAC eseguito CP_4
nel 2004 nel quale era stato evidenziato un quadro di fibrosi interstiziale diffusa oltre ad ispessimenti
pleurici. Ciò posto, non può dirsi certo che causa del decesso sia stata la sola asbestosi, avendo svolto
certamente la broncopenumopatia cronica ostruttiva imputabile al fumo di sigaretta un ruolo sicuramente
rilevante. Ciò non esclude affatto che la contemporanea, certa presenza della fibrosi polmonare ed il danno da
asbestosi abbiano aggravato il quadro e favorito il decesso per insufficienza respiratoria del ” (vedi Per_4
pagg. 88 -90 della sentenza sub allegato E del ricorso).
Per quanto concerne il nesso causale, pertanto, sebbene il decesso del sia ascrivibile a Per_4
più cause concorrenti, ciò non è sufficiente a determinare l'interruzione del nesso causale tra la condotta colposa inadempiente della società resistente e l'evento morte, rappresentandone la prima una concausa.
In proposito la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di responsabilità civile,
qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e
di una causa naturale, - tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima -
l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono
derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece
13 rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.” (in termini Cass.
n. 13037/2023 e Cass. n. 26851/2023).
Con riguardo al secondo rilievo formulato da parte resistente (carenza di prova dell'avvenuta esposizione del sig. a 25 ff/ml/anni con conseguente venir meno del nesso causale tra la Per_4
pretesa esposizione ad amianto e la patologia lamentata di asbestosi polmonare), nella citata sentenza n. 5607/2015 si è condivisibilmente richiamato un consolidato orientamento della
Suprema Corte, la quale “anche su questo punto, si è già pronunciata rimarcando il fatto che gli obblighi
del datore di lavoro in materia di prevenzione delle malattie professionali scattano anche qualora le
concentrazioni non superino determinati parametri quantitativi: "nell'attuale contesto legislativo italiano
non v'è spazio per una interpretazione del concetto dei valori limite come soglia a partire dalla qua/e sorga
per / destinatari dei precetti l'obbligo di prevenzione". Ciò equivarrebbe, infatti, sempre secondo il supremo
collegio, ad istituire una vera e propria "zona franca" nella quale ricadrebbero quei casi non contemplati
dalla statistica [« Pertanto i valori limite vanno intesi come semplice soglia di allarme, il cui superamento –
fermo restando il dovere di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche, organizzative e procedurali
concretamente realizzabili per eliminarlo e per ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze,
acquisite in base al progresso tecnico- comporti l'avvio di una ulteriore complementare attività di
prevenzione soggettiva, articolata su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli e
fornitura di mezzi personali di protezione diretto a limitare la durata dell'esposizione degli addetti alle fonti
di pericolo» (Cass. Sez. IV penale 38891/2010) ]. II concetto è stato ribadito anche dalla recentissima
decisione del supremo collegio (33311/2012) nel procedimento contro i vertici dello stabilimento CP_2
di AR : "sulla base degli svolti accertamenti i lavoratori, almeno sino all'anno 1987, erano stati posti a
contatto di concentrazioni di fibre di amianto superiori al limite di due fibre per millimetro d'aria. Anche ove
detta soglia non fosse stata raggiunta, il titolare della posizione di garanzia non poteva dirsi esonerato da
ogni possibile ulteriore attività di prevenzione, stante che il limite in parola costituiva solo una mera soglia
di allarme". Può dirsi certo, allora, che ben prima dell'insediamento degli imputati e Pt_6 CP_6
al vertice alla dirigenza della di MO era già stata CP_12 Controparte_13
acquisita la consapevolezza della nocività dell'amianto. Inoltre, già da tempo, vigevano le norme poste a
14 tutela delle patologie di carattere professionale indotte dall'inalazione di polveri nocive, fra le quali,
ovviamente, era compreso anche l'amianto (ma anche i cristalli di silicio).” (vedi pag. 64 della sent. n.
5607/2015 del Tribunale di MO).
Quanto, poi, alla prevedibilità ed evitabilità della malattia professionale pienamente condivisibile è la ricostruzione operata dal Tribunale di MO, condivisa dalla Suprema Corte di
Cassazione che, nella sentenza n.5607/2015, ha individuato come principali regole cautelari violate il D.P.R. n.303/1956, la Legge n. 1024/1965 in tema di asbestosi e silicosi e il D.M. 18.4.1973 del
Ministro del Lavoro e della Sanità, oltre a quella generale di diligenza, prudenza e perizia consacrata nell'art.2087 c.c..
Passando all'esame delle questioni relative al profilo della colpevolezza dell'illecito civile, deve ritenersi che e quali direttori del cantiere navale nei periodi Parte_6 Controparte_6
indicati (circostanza questa pacifica), avevano il potere e il dovere di adottare e/o far adottare tutte le misure di prevenzione più idonee a proteggere l'integrità psico – fisica dei lavoratori del cantiere, della quale erano garanti ai sensi del combinato disposto degli artt.2087 c.c. e 40 cpv c.p.
(vedi Cass. pen. n.38991/2010).
Inoltre, – come la sentenza penale del Tribunale di MO, ritualmente acquisita al giudizio,
ha messo condivisibilmente in evidenza - a nulla rileva la successione nel tempo delle varie posizioni di garanzia perché “In caso di successione di posizioni di garanzia, in base al principio
dell'equivalenza delle cause, il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad
interrompere il rapporto di causalità tra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante
e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente
determinata” ( vedi Cass. pen. n.27959/2008).
Ne consegue l'affermazione della responsabilità di per il fatto illecito dei suoi CP_2
Direttori ex art.2049 c.c..
Ravvisati – alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti – tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria da perdita dal rapporto parentale, ne consegue che la
15 convenuta va condannata a risarcire ai ricorrenti i danni da perdita del rapporto parentale patiti in conseguenza del fatto illecito.
Passando, quindi, all'accertamento del danno, occorre effettuare un accertamento in ordine alla sussistenza e all'intensità del vincolo affettivo che legava i congiunti al de cuius.
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice -
“In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato,
ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che
l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando
la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la
sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a
differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra
alcuna allegazione o dimostrazione.” (in termini la massima di Cass. n.25541/2022) ed ancora
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in
capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il
superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere
valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e
superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato
pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza
impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un
incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa
da quella della vittima).” (in termini la massima di Cass. n. 22397/2022; conforme Cass. n.
9010/2022).
Nel presente giudizio si ritiene la sussistenza in concreto di un danno parentale iure proprio
della moglie e dei figli di , fondandosi il legame affettivo su una presunzione di Persona_1
comune esperienza in ragione dello stretto vincolo parentale.
Per di più, costituisce prova atipica, utilizzabile nel presente giudizio, anche la sentenza n.
3888/2021 del Tribunale civile di MO (passata in autorità di giudicato) con la quale è stato
16 riconosciuto a il diritto al risarcimento del danno iure proprio patito per la morte Persona_3
del padre.
Ciò posto, occorre precisare che per il danno parentale iure proprio dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi di recente – cui questa
Sezione ha ritenuto di uniformarsi in quanto condivisibile – al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie
(vedi Cass. n.11689/2022, n. 26301/2021, n.26300/2021 e n. 10579/2021).
Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate nel 2024, le quali, nella parte relativa alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di decesso per la perdita del rapporto parentale sono fondate sul sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Le tabelle di Milano individuano precisamente cinque parametri per la liquidazione del risarcimento all'interno del rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altro/altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), e
17 attribuiscono un punteggio fisso o variabile (per la qualità ed intensità della relazione affettiva fino a 30 punti) ai parametri enucleati da moltiplicare per una somma di denaro (costituente il valore del singolo punto di danno non patrimoniale).
La suddetta quantificazione viene effettuata, quindi, alla luce delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024.
Tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 previsto per la perdita del coniuge, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (16 punti per 68 anni compiuti di
[...]
), per l'età del congiunto (16 punti per 64 anni compiuti di ), per la Per_1 Persona_2
convivenza tra congiunto e vittima (16 punti), per la qualità ed intensità della relazione affettiva
(15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Nessun punteggio viene attribuito per la sopravvivenza di altri congiunti, stante la sopravvivenza di congiunti in numero superiore a quello minimo previsto dalle Tabelle di Milano
per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di € 246.393,00 (€ 3.911,00 x 63
punti), che porta a riconoscere a un risarcimento del danno non patrimoniale Persona_2
iure proprio pari ad € 246.393,00.
Tuttavia, si ritiene di applicare un abbattimento forfettario di un terzo dell'importo come sopra indicato, pervenendo al risultato di € 172.475,10, in quanto, nella quantificazione del danno,
occorre tenere conto, alla luce dei principi giurisprudenziali della Suprema Corte sopra richiamati,
del ruolo concausale svolto dalla broncopenumopatia cronica ostruttiva, imputabile al fumo di sigaretta, nella morte di , come bene evidenziato in sede penale. Persona_1
Passando alla liquidazione del danno iure proprio patito dai figli del de cuius, tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 previsto per la perdita di un genitore, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (16 punti per 68 anni compiuti di , per l'età del Persona_1
congiunto (24 punti per 27 anni compiuti di e 22 punti per i 31 anni di Parte_1 Per_4
18 e per i 34 anni di all'1.10.2004) e per la qualità ed intensità della relazione Pt_2 Persona_4
affettiva (15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Nessun punteggio viene attribuito per la convivenza e per la sopravvivenza di altri congiunti,
stante l'assenza di convivenza e la sopravvivenza di congiunti in numero superiore a quello minimo previsto dalle Tabelle di Milano per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di € 215.105,00 (€ 3.911,00 x 55
punti) per il danno patito da ed € 207.283,00 ciascuno (€ 3.911,00 x 53 punti) per il Parte_1
danno patito da e . Parte_2 Per_4
Tuttavia, anche in questo caso, tenuto conto del ruolo concausale svolto dalla broncopenumopatia cronica ostruttiva imputabile al fumo di sigaretta nella morte di
[...]
, si ritiene di applicare un abbattimento forfettario di un terzo degli importi come sopra Per_1
quantificati pervenendo al risultato di € 150.573,50 per il danno patito da ed € Parte_1
145.098,10 ciascuno per il danno patito da e , che porta a riconoscere a Parte_2 Per_4
un risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio pari ad € 150.573,5 ed a Parte_1
e un risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio pari ad € Parte_2 Per_4
145.098,10 ciascuno.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale (danno da perdita del rapporto parentale), rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno
(data del 1.10.2004), e procedere, quindi, alla rivalutazione dalla data di insorgenza fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U.
19 n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n.
16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale,
ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Ciò posto, come risulta dalla memoria ex art. 281 duodecies, comma quarto, c.p.c. di parte ricorrente depositata il 26.02.2025, in esecuzione della sent. n. 5607/2015, a dicembre CP_2
2015 ha corrisposto a titolo di provvisionale a la somma di € 120.000,00 e a Persona_2
, , e la somma di € 65.000,00 ciascuno. Parte_1 Pt_2 Per_3 Per_4
Tali somme vanno scomputate, quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più
recente, “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un
acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che
consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero
rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli
interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il
periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la
20 detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (
vedi Cass. n.6347/2014).
Come bene argomentato nella sentenza citata “Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti
pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza di questa Corte ha
indicato agli interpreti due modalità alternative, ritenute equipollenti:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (vuoi devalutando entrambi alla
data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e
calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013; Sez.
3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al
pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene
calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi (supra, p.6.4):
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal
pagamento dell'acconto alla liquidazione (Cass. 10-3-1990 n. 1982; Cass.
8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991
n. 10149; Cass. 18.10.1991 n. 11014; Cass.
1.7.1994 n. 6228).
6.8. Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in quanto finalizzati pur sempre
ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., questa Corte ritiene preferibile sul piano della matematica
finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del
denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il
creditore ha perduto la possibilità di investire (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo
dovutogli, e non soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto. ( in termini un passo della motivazione di Cass. n.6347/2014).
Procedendo alla stregua dei principi illustrati dalla sentenza sopra citata – che si condividono -,
a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 172.475,10 per il danno parentale subito da , € 150.573,50 per il danno patito da ed € Persona_2 Parte_1
21 145.098,10 ciascuno per il danno patito da e ), si determina il “danno Parte_2 Per_4
iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 01.10.2004 (€
119.525,36 per il danno parentale subito da , € 104.347,54 per il danno patito Persona_2
da ed € 100.553,08 ciascuno per il danno patito da e ), Parte_1 Parte_2 Per_4
quindi dal capitale devalutato si scomputa l'acconto di € 100.925,15 corrisposto a
[...]
e di € 54.667,79 ciascuno corrisposto a , e (pari agli Per_2 Parte_1 Pt_2 Per_4
acconti di € 120.000,00 e di € 65.000,00 devalutati dalla data della corresponsione del dicembre 2015
alla stessa data del decesso dell'1.10.2004), pervenendo al capitale residuo devalutato di € 18.600,21
per il danno iure proprio patito da , di € 49.679,75 per il danno iure proprio Persona_2
patito da ed € 45.885,29 ciascuno per il danno iure proprio patito da Parte_1 Parte_2
e , che deve essere progressivamente rivalutato anno per anno fino alla data della odierna Per_4
decisione (€ 26.840,10 per il danno iure proprio patito da e di € 71.687,88 per il Persona_2
danno iure proprio patito da ed € 66.212,47 ciascuno per il danno iure proprio patito Parte_1
da e ). Parte_2 Per_4
Ai fini del corretto calcolo del danno da mora, invece:
- sull'intero capitale devalutato alla data del decesso di € 119.525,36 per il danno parentale iure
proprio di , di € 104.347,54 per il danno parentale iure proprio patito da Persona_2 Pt_1
ed € 100.553,08 ciascuno per il danno parentale iure proprio patito da e
[...] Parte_2
si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sino alla Per_4
data di corresponsione dell'acconto di dicembre 2015 (€ 30.607,15 per interessi da riconoscere a
[...]
€ 26.720,51 per interessi da riconoscere a ed € 25.748,87 per Persona_2 Parte_1
interessi da riconoscere a e ciascuno); Parte_2 Per_4
- sulla somma capitale residua al netto dell'acconto devalutata alla data del sinistro (€ 18.600,21
per il danno iure proprio patito da , di € 49.679,75 per il danno iure proprio Persona_2
patito da ed € 45.885,29 ciascuno per il danno iure proprio patito da e Parte_1 Parte_2
) e poi rivalutata alla data dell'acconto di dicembre 2015 (rispettivamente € 22.115,65 per il Per_4
22 danno iure proprio patito da , di € 59.069,22 per il danno iure proprio patito da Persona_2
ed € 54.557,61 ciascuno per il danno iure proprio patito da e ) Parte_1 Parte_2 Per_4
si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data di corresponsione dell'acconto di dicembre 2015 sino alla data odierna (rispettivamente € 2.827,43 per interessi da riconoscere a , € 7.551,80 per interessi da riconoscere a Persona_2 Pt_1
ed € 6.974,99 per interessi da riconoscere a e ciascuno).
[...] Parte_2 Per_4
Alla luce dei criteri che precedono è possibile concludere che:
- il danno parentale iure proprio patito da per la morte del coniuge Persona_2
rivalutato con interessi al netto dell'acconto, ammonta a complessivi € Persona_1
60.274,68, di cui € 33.434,58 (€ 30.607,15 + € 2.827,43) per interessi, da attribuire ai figli
, , e , pro rispettiva quota ereditaria di ¼ ciascuno, Parte_1 Pt_2 Per_3 Per_4
e, per la quota di ¼ di , ai suoi eredi e da Persona_4 Parte_3 Controparte_1
ripartirsi pro quota ereditaria di ½ ciascuno tra questi ultimi;
- il danno parentale iure proprio patito da per la morte del padre Parte_1 [...]
, rivalutato con interessi al netto dell'acconto, ammonta a complessivi € 105.960,19, Per_1
di cui € 34.272,31 (€ 26.720,51 + € 7.551,80) per interessi;
- il danno parentale iure proprio patito, rispettivamente, da e per la Parte_2 Per_4
morte del padre , rivalutato con interessi al netto dell'acconto, ammonta a Persona_1
complessivi € 98.936,33 ciascuno, di cui € 32.723,86 c (€ 25.748,87+ € 6.974,99) per interessi;
la somma di € 98.936,33, spettante a per il danno parentale, andrà poi Persona_4
attribuita a e , n.q. di eredi del predetto , da Parte_3 Controparte_1 Persona_4
ripartirsi pro quote ereditarie spettanti di ½ ciascuno.
Va, pertanto, disposta la condanna della resistente al pagamento delle somme Controparte_2
come sopra liquidate, sulle quali vanno poi riconosciuti gli interessi, al tasso legale, dalla data presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
23 Le spese del presente giudizio sostenute da tutti i ricorrenti seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del paragrafo n.2 dei parametri forensi di cui al D.M.
n.147/2022 con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 (in cui rientra la domanda accolta di importo più elevato), applicando i valori medi su tutte le fasi, con riduzione del valore base del compenso liquidabile per una parte del 30% (stante l'identità delle questioni di fatto e di diritto affrontate) e applicazione dell'aumento del 30% per ciascuna delle parti in aggiunta alla prima.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice - “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si
determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da
più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno
ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore
più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che
ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in
diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione
di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato.” e “In tema di
liquidazione degli onorari l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha
sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando,
tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della
differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo
va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i
primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in
diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte,
ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha
ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di
risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del
24 quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo).” (in termini le massime di Cass. civ.
n.10367/2024).
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro,
rilevato che nella fattispecie si configura una figura di reato, si indica nella società resistente la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
MO, il 12 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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