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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 27 MARZO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 17029 DELL'ANNO 2024
Il Giudice, dichiara che la presente udienza è sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e che ambo le parti hanno depositato note scritte ove hanno congiuntamente chiesto definirsi il giudizio con pronuncia di cessata materia del contendere;
decide, dunque, la controversia, sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero N. 17029/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 17029 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(codice fiscale ), (codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ed (codice fiscale ), rapp.ti e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Ermanno Ferraro, presso il quale elett.te domiciliano in Napoli alla Via Egiziaca a
Pizzofalcone n. 87, come da procura in atti
OPPONENTI
E
, c.f. , p.iva , in persona dell'amministratore unico sig. CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Gaeta, con cui elettivamente domicilia in Controparte_2
Castellammare di Stabia alla via Guglielmo Marconi n. 87, come da procura in atti
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna controversia traeva origine dalla opposizione proposta dagli opponenti, di cui in epigrafe, avverso il decreto ingiuntivo n. 2963/2024 dell'importo di euro 32237,20, ottenuto da nei CP_1 loro confronti, quali eredi del sig. per il pagamento delle forniture di prodotti in Persona_1 pelletteria espletate in favore della omonima ditta individuale.
A sostegno dell'opposizione assumevano: di non essere eredi del sig , quanto piuttosto Persona_1 meri chiamati all'eredità, non ancora accettata, nonché l'inidoneità della documentazione posta a corredo della domanda a comprovare il credito reclamato dall'opposta. Concludevano chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento di tutti i motivi di opposizione
Costituita in giudizio l'opposta resisteva in fatto e diritto all'avversa opposizione, di cui chiedeva il rigetto. In via incidentale, proponeva actio interrogatoria per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità da parte degli opponenti, ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p
Non venivano depositate dalle parti memorie ex art 171 ter c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza di trattazione del 27 marzo 2025, le parti allegavano l'atto di transazione, intervenuto nelle more del giudizio, con il quale le stesse definivano tra loro ogni ragione di dare ed avere, dando atto che la transazione aveva avuto piena esecuzione.
Per tale motivo esse concludevano chiedendo pronunciarsi la cessata materia del contendere, con spese giudiziali integralmente compensate e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, al Tribunale non resta che prendere atto del sopravvenire di detta transazione ( v. allegato al deposito del 28.02.2025) e del consequenziale disinteresse delle parti ad ogni pronuncia di natura contenziosa, sui fatti oggetti di giudizio, per come d'altronde espressamente e concordemente manifestato.
Si giustifica pertanto la richiesta pronuncia di cessata materia del contendere.
Al riguardo, giova in ricordare che tale statuizione può essere per l'appunto adottata, anche d'ufficio, quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 23289/07).
In particolare, la fattispecie che occupa è certamente integrata quando, successivamente all'instaurazione del giudizio, le parti addivengano alla conciliazione delle lite (cfr. Cass. civ. n.
5594/98).
Nel caso in esame, il disinteresse delle parti ad una pronuncia di natura contenziosa nell'ambito dell'odierno giudizio, emerge espressamente dal tenore dell'atto di transazione, di cui parte opposta dà atto del pieno adempimento, nonché dall'esplicita richiesta in tal senso concordemente formulata.
È, allora, venuta meno la concreta utilità del provvedimento originariamente richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, dovendo tale utilità sussistere non solo nel momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche nel momento della decisione della causa.
Tanto giustifica la pronuncia di cessazione della materia del contendere
Spese compensate, avuto riguardo al tenore degli accordi intercorsi tra le parti
Alla pronuncia di cessata materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, peraltro come anche questo oggetto di richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
2963/2024;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli, 27/03/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 27 MARZO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 17029 DELL'ANNO 2024
Il Giudice, dichiara che la presente udienza è sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e che ambo le parti hanno depositato note scritte ove hanno congiuntamente chiesto definirsi il giudizio con pronuncia di cessata materia del contendere;
decide, dunque, la controversia, sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero N. 17029/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 17029 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(codice fiscale ), (codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ed (codice fiscale ), rapp.ti e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Ermanno Ferraro, presso il quale elett.te domiciliano in Napoli alla Via Egiziaca a
Pizzofalcone n. 87, come da procura in atti
OPPONENTI
E
, c.f. , p.iva , in persona dell'amministratore unico sig. CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Gaeta, con cui elettivamente domicilia in Controparte_2
Castellammare di Stabia alla via Guglielmo Marconi n. 87, come da procura in atti
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna controversia traeva origine dalla opposizione proposta dagli opponenti, di cui in epigrafe, avverso il decreto ingiuntivo n. 2963/2024 dell'importo di euro 32237,20, ottenuto da nei CP_1 loro confronti, quali eredi del sig. per il pagamento delle forniture di prodotti in Persona_1 pelletteria espletate in favore della omonima ditta individuale.
A sostegno dell'opposizione assumevano: di non essere eredi del sig , quanto piuttosto Persona_1 meri chiamati all'eredità, non ancora accettata, nonché l'inidoneità della documentazione posta a corredo della domanda a comprovare il credito reclamato dall'opposta. Concludevano chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento di tutti i motivi di opposizione
Costituita in giudizio l'opposta resisteva in fatto e diritto all'avversa opposizione, di cui chiedeva il rigetto. In via incidentale, proponeva actio interrogatoria per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità da parte degli opponenti, ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p
Non venivano depositate dalle parti memorie ex art 171 ter c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza di trattazione del 27 marzo 2025, le parti allegavano l'atto di transazione, intervenuto nelle more del giudizio, con il quale le stesse definivano tra loro ogni ragione di dare ed avere, dando atto che la transazione aveva avuto piena esecuzione.
Per tale motivo esse concludevano chiedendo pronunciarsi la cessata materia del contendere, con spese giudiziali integralmente compensate e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, al Tribunale non resta che prendere atto del sopravvenire di detta transazione ( v. allegato al deposito del 28.02.2025) e del consequenziale disinteresse delle parti ad ogni pronuncia di natura contenziosa, sui fatti oggetti di giudizio, per come d'altronde espressamente e concordemente manifestato.
Si giustifica pertanto la richiesta pronuncia di cessata materia del contendere.
Al riguardo, giova in ricordare che tale statuizione può essere per l'appunto adottata, anche d'ufficio, quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 23289/07).
In particolare, la fattispecie che occupa è certamente integrata quando, successivamente all'instaurazione del giudizio, le parti addivengano alla conciliazione delle lite (cfr. Cass. civ. n.
5594/98).
Nel caso in esame, il disinteresse delle parti ad una pronuncia di natura contenziosa nell'ambito dell'odierno giudizio, emerge espressamente dal tenore dell'atto di transazione, di cui parte opposta dà atto del pieno adempimento, nonché dall'esplicita richiesta in tal senso concordemente formulata.
È, allora, venuta meno la concreta utilità del provvedimento originariamente richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, dovendo tale utilità sussistere non solo nel momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche nel momento della decisione della causa.
Tanto giustifica la pronuncia di cessazione della materia del contendere
Spese compensate, avuto riguardo al tenore degli accordi intercorsi tra le parti
Alla pronuncia di cessata materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, peraltro come anche questo oggetto di richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
2963/2024;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli, 27/03/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero