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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Rgac n. 2181/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 2181/2018
TRA
( , sia in proprio che quale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore di Controparte_1
[...] P.IVA_1 [...]
Parte_2 C.F._2 Parte_3
C.F._3 Parte_4
( ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._4
v. Barbara Manca, sito in Rieti via Roma n. 19, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
; CP_2
OPPOSTA CONTUMACE
NONCHE'
(GIA' ), elettivamente domiciliata Controparte_3 CP_3 iusepp Roma viale Giulio Cesare n. 2, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, sia in Parte_1 proprio che quale rappresentante pro tempore di
[...]
nonché Controparte_1 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4 ec dal Tribunale di Civitavecchia che li vedeva ingiunti -la società quale debitrice principale, gli altri quali garanti- al pagamento della somma di euro 540.873,08, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 400278559 acceso in data 29.07.1999, oltre interessi e spese della fase monitoria. Deducevano, in particolare, che i documenti contrattuali erano carenti ed erano mancanti le pattuizioni relative alle condizioni economiche del rapporto;
che erano stati inoltre capitalizzati gli interessi in modo illegittimo ed in assenza di previsione;
che erano stati pattuiti e applicati interessi in misura usuraria;
che le fideiussioni inoltre erano nulle in quanto riproducenti le condizioni del modello Abi ed attuative di intesa anticoncorrenziale. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnavano le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui alla parte motiva del presente atto, avendo i signori nato a [...]_1 il 2 febbraio 1944, cod. fisc. sia in proprio che quale CodiceFiscale_5 legale rappresentante della Controparte_1
corrente in AN IA (RM), via Vittorio Emanuele n. 6,
[...]
, , nata in [...] P.IVA_1 Parte_2
FR . , residente ad CodiceFiscale_6
AN IA (Roma), Via Vittorio (c.a.p. 00061),
, nato in [...], l'[...], cod. fisc. Parte_3 [...]
Viterbo, Piazza Verdi 5d e C.F._7 Parte_4
a Roma il 17.01.1979, cod. fisc.
[...] CodiceFiscale_8 erare la complessiva somma di € 3 pporti di conto corrente per cui è causa”.
2.Si costituiva in giudizio (GIA' ), quale Controparte_3 CP_3 cessionaria del credito rt. 1 stando l'infondatezza dell'opposizione sia in fatto che in diritto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
3.Nessuno si costituiva in giudizio , che rimaneva contumace. CP_2
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di ctu, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. La produzione di tutti gli estratti conto ad opera della quale attore CP_4 sostanziale, risulta necessaria in fase di opposizione. Tal è stato, però, soddisfatto da parte dell'Istituto di credito, producendo con i propri atti, per dare fondamento probatorio al credito ingiunto sulla scorta del saldo passivo del conto, tutti gli estratti conto dall'avvio del rapporto sino alla sua chiusura.
6.Sotto il versante della documentazione contrattuale del rapporto di conto corrente del 29.07.1999 è emerso, invece, che la banca non ha prodotto l'originale del contratto di conto corrente n. 5045/30 depositato solo in copia telematicamente, dal quale però non sono leggibili i tassi creditori e debitori e le commissioni di massimo scoperto pattuite dalle parti. Risulta sottoscritto un documento di sintesi solo il 28.02.2006, contenente alcune condizioni economiche del rapporto n. 5045/30, tra cui tassi, commissioni e spese. Sulla scorta di tali rilievi veniva conferito al ctu di rispondere ai seguenti quesiti: “-per il periodo a far data dall'avvio del rapporto di conto corrente n. 5045/30 acceso il 29.07.1999 e sino al 28.02.2006 -considerando le pattuizioni non leggibili nel contratto del 29.07.1999- ricostruisca il rapporto applicando, in luogo dei tassi applicati dalla banca, il tasso bot dell'art. 117 Tub ed espungendo le commissioni e le spese in quanto non previste e senza capitalizzazione”; - “a far data dal 28.02.2006 e sino alla chiusura, prosegua a ricostruire il rapporto tenendo conto e applicando solo i tassi di interesse contrattuali previsti nel documento di sintesi del 28.02.2006 e solo le commissioni (cms) e le spese in quanto espressamente pattuite in tale documento e con la pari capitalizzazione trimestrale”; - “verifichi l'usura contrattuale alla data del 28.02.2006 tenendo conto delle condizioni previste nel documento di sintesi del 28.02.2006, utilizzando la formula di calcolo prevista dalle Istruzioni della Banca D'Italia e facendo applicazione dei criteri di calcolo elaborati da Cass., Sez. Un., sentenza 20 giugno 2018, n. 16303; nel solo caso di superamento della soglia usuraria alla suddetta data, provveda (senza quindi fare applicazione dei criteri di ricalcolo di cui al precedente capoverso) a proseguire la ricostruzione del saldo del rapporto di conto corrente, nel periodo a far data dal 28.02.2006 e sino alla chiusura, senza applicazione di alcun interesse, commissione o spesa”. Il ctu quindi ha depositato la relazione con la quale, in assenza delle previsioni scritte relative agli interessi, alle commissioni e alle spese, ha ricalcolato il saldo del conto corrente n. 5045/30 acceso il 29.07.1999 e sino al 28.02.2006, applicando gli interessi al saggio bot come previsto dall'art. 117 tub;
mentre per il periodo dal 28.02.2006 sino alla chiusura, rilevando usura contrattuale (“considerando un TAN pari al 14,000%, un'aliquota CMS pari al 1,250% e spese trimestrali pari a euro 90,00, il TAEG è pari al 21,054% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 14,070%” ma anche oltre la soglia indicata dalla banca “relativa alle “Aperture di credito in conto corrente fino a € 5.000” (18,870%)”) secondo i criteri delineati dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Un., sentenza 20 giugno 2018, n. 16303) ha ricalcolato il saldo senza applicazione di alcun interesse, osservando in CP_ particolare di avere fatto -come richiesto nelle osservazioni del ctp di applicazione della formula “BANCA ITALIA 2006: ((INT + ECCEDENZA CM 365 / DEBITORI) + SPESE TEG / ACCORDATO, così come specificato al punto 7”. In applicazioni di tale premesse, il saldo contabile del rapporto di conto corrente oggetto di causa è passato da euro “-522.068,01” a quello risultante dal riconteggio effettuato “che è di € -328.752,41” precisando che “La differenza tra i saldi è scomponibile in € 140.183,78 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 5.527,96 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 37.919,75 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Dalla ricostruzione dei movimenti effettuata è emersa una differenza contabile di € 9.684,11, dovuta alle rettifiche applicate alle date valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati”.
7.In ordine alla nullità delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI del 2003 sanzionato dalla Banca di Italia con provvedimento del 2005 in quanto integrante gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 comma 2 della L. antitrust n. 287 del 1990, appare assorbente il rilievo relativo al mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sul garante, di documentare la censura producendo il CP_ provvedimento della ed il modello ABI conforme alla fideiussione, posto che la natura amministrativa dei provvedimenti citati rende inoperante il principio iura novit curia. La questione, sebbene sia sempre soggetta al potere-dovere di rilievo officioso, presuppone in ogni caso la necessità di una valutazione, sulla scorta dei documenti ritualmente acquisiti al giudizio. Orbene, a tal proposito, non può non rilevarsi come non sia stato prodotto né il modello Abi 2003, nè il provvedimento della B.I. di accertamento dell'infrazione (n. 55 del 2005), né il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al quale il provvedimento prestava adesione, quest'ultimi atti amministrativi per i quali non opera il principio iura novit curia (in tal senso anche Cass. Civ. n. 9679/2020). Sotto ulteriore ragione di infondatezza dell'eccezione va osservato che la conseguenza di una eventuale nullità deve ritenersi parziale essendo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel senso che in tema di fideiussioni bancarie secondo lo schema ABI viene sancita l'applicazione della nullità parziale alle sole clausole contrattuali illecite, permanendo la validità della fideiussione nella restante parte (cfr Cass. Civ. Sez. Un. n. 41994/2021). Infatti la citata pronuncia ha statuito che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" (Cass. S.U. n. 41994/2021). Dall'applicazione di questo principio al caso di specie discende il rigetto dell'eccezione di inoperatività delle fideiussioni in quanto l'opponente, nel costituirsi in giudizio, né ha invocato la nullità parziale delle fideiussioni né ha prospettato sotto quali profili essa potrebbe produrre effetti sul diritto della controparte al pagamento del debito derivante dal mutuo, ad esempio deducendo la nullità del mutuo oppure la decadenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c. che prevede che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. In altri termini, può affermarsi che l'interesse alla declaratoria della nullità parziale della fideiussione era legato alla tempestiva prospettazione di fatti idonei ad incidere sulla pretesa creditoria della controparte, come la decadenza del fideiussore ex art. 1957 c.c. determinata dal venir meno della deroga contenuta nella citata pattuizione, la quale, tuttavia, non è rilevabile d'ufficio. Vi è ancora un ultimo motivo di infondatezza dell'opposizione in relazione alla inoperatività delle fideiussioni. Lo schema contrattuale predisposto dall'ABI giudicate contrarie all'art. 2, co. 2, lett. a, L. n. 287 del 1990 è stato oggetto di un'intesa restrittiva della concorrenza, secondo quanto accertato dalla Banca d'Italia con il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, col quale l'autorità di vigilanza ha ritenuto che l'uso combinato delle clausole di cui ai punti 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di reviviscenza) del modello ABI dell'ottobre 2002, di per sé valide se inserite in una libera contrattazione perché non modificanti norme codicistiche inderogabili, producesse in caso di applicazione uniforme un effetto restrittivo della concorrenza illecito ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. n. 287/1990 in danno dei consumatori. Le disposizioni di cui allo schema ABI hanno trovato uniforme applicazione, trattandosi di aspetto, anche questo, già vagliato dalla Banca d'Italia nel citato provvedimento del 2 maggio 2005, ove ne dà atto al punto 93 ("Le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI"), ed ancora al punto 60 ("L'esame della contrattualistica relativa alla fideiussione omnibus, pertanto, ha posto in evidenza come i testi negoziali in uso nella prassi bancaria disciplinano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole oggetto di istruttoria"). Tuttavia, nel caso concreto, non può assumere carattere di prova privilegiata l'accertamento contenuto nel provvedimento di Banca d'Italia, a fronte di fideiussione rilasciata in periodo relativo all'anno 2012 (in particolare in data 23.10.2012) e, quindi, oltre la cornice temporale esaminata dall'Autorità di Vigilanza. Al di fuori ed oltre la cornice temporale, in presenza di uno schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, per la prova della perdurante vigenza, al momento della stipulazione della fideiussione impugnata, di un'intesa illecita, occorreva la dimostrazione dell'uniforme applicazione - sintomatica di un'intesa ancora in atto - da parte delle banche, inclusa quella opposta, delle clausole già ritenute pregiudizievoli della concorrenza da parte della Banca d'Italia. Il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate integra un elemento costitutivo dell'eccezione; per cui quale elemento costitutivo dell'eccezione, esso deve essere provato dall'opponente, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.. Prova che nella specie è mancata, perché gli opponenti si sono limitati ad affermare che la fideiussione da loro sottoscritta riproduceva le clausole che erano state censurate dall'Autorità di vigilanza del sistema bancario e non ha prodotto modelli in uso, relativamente all'anno 2012, ad un numero elevato di banche, tra le quali i maggiori istituti di credito, tali da poter ritenere provato che tra gli istituti di credito e la vi era l'impiego Controparte_2 uniformemente e in modo cogente dello ssione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia. La mancanza di prova della perdurante applicazione uniforme delle clausole da parte di tutti gli istituti di credito, per il periodo relativo all'anno 2012 successivo al provvedimento della Banca d'Italia, determina l'infondatezza dell'eccezione.
8.In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta, con revoca del decreto ingiuntivo n. 383/2018 del Tribunale di Civitavecchia e condanna di sia in proprio che quale rappresentante pro tempore Parte_1
nonché Controparte_1 CP_1
Parte_2 Parte_3 [...]
3 Parte_4 favore di (GIA' ) oltre interessi legali Controparte_3 CP_3 dalla do
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, al valore della somma riconosciuta ad
, all'esito della lite e all'attività processuale svolta. Controparte_3
poste definitivamente in capo ad . Controparte_3
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 383/2018 emesso dal Tribunale di Civitavecchia, CONDANNANDO, per le causali di cui in motivazione, sia in proprio che quale Parte_1 rappresentante pro tempo Controparte_1
nonché
[...] Parte_2
Parte_3 Parte_4 della somma di euro 328.752,41 in favore di (GIA' Controparte_3
) oltre interessi legali dalla doma CP_3
-CONDANNA sia in proprio che quale rappresentante Parte_1 pro tempore di Controparte_1
nonché
[...] Parte_2 Parte_3
Parte_4 [...]
) delle spese di lite da liquid CP_3 CP_3 somma di euro 15.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_3
(GIA' ). CP_3
Si comunichi.
Civitavecchia 1.04.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 2181/2018
TRA
( , sia in proprio che quale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore di Controparte_1
[...] P.IVA_1 [...]
Parte_2 C.F._2 Parte_3
C.F._3 Parte_4
( ), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._4
v. Barbara Manca, sito in Rieti via Roma n. 19, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
; CP_2
OPPOSTA CONTUMACE
NONCHE'
(GIA' ), elettivamente domiciliata Controparte_3 CP_3 iusepp Roma viale Giulio Cesare n. 2, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, sia in Parte_1 proprio che quale rappresentante pro tempore di
[...]
nonché Controparte_1 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4 ec dal Tribunale di Civitavecchia che li vedeva ingiunti -la società quale debitrice principale, gli altri quali garanti- al pagamento della somma di euro 540.873,08, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 400278559 acceso in data 29.07.1999, oltre interessi e spese della fase monitoria. Deducevano, in particolare, che i documenti contrattuali erano carenti ed erano mancanti le pattuizioni relative alle condizioni economiche del rapporto;
che erano stati inoltre capitalizzati gli interessi in modo illegittimo ed in assenza di previsione;
che erano stati pattuiti e applicati interessi in misura usuraria;
che le fideiussioni inoltre erano nulle in quanto riproducenti le condizioni del modello Abi ed attuative di intesa anticoncorrenziale. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnavano le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare illegittimo, nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui alla parte motiva del presente atto, avendo i signori nato a [...]_1 il 2 febbraio 1944, cod. fisc. sia in proprio che quale CodiceFiscale_5 legale rappresentante della Controparte_1
corrente in AN IA (RM), via Vittorio Emanuele n. 6,
[...]
, , nata in [...] P.IVA_1 Parte_2
FR . , residente ad CodiceFiscale_6
AN IA (Roma), Via Vittorio (c.a.p. 00061),
, nato in [...], l'[...], cod. fisc. Parte_3 [...]
Viterbo, Piazza Verdi 5d e C.F._7 Parte_4
a Roma il 17.01.1979, cod. fisc.
[...] CodiceFiscale_8 erare la complessiva somma di € 3 pporti di conto corrente per cui è causa”.
2.Si costituiva in giudizio (GIA' ), quale Controparte_3 CP_3 cessionaria del credito rt. 1 stando l'infondatezza dell'opposizione sia in fatto che in diritto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
3.Nessuno si costituiva in giudizio , che rimaneva contumace. CP_2
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di ctu, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. La produzione di tutti gli estratti conto ad opera della quale attore CP_4 sostanziale, risulta necessaria in fase di opposizione. Tal è stato, però, soddisfatto da parte dell'Istituto di credito, producendo con i propri atti, per dare fondamento probatorio al credito ingiunto sulla scorta del saldo passivo del conto, tutti gli estratti conto dall'avvio del rapporto sino alla sua chiusura.
6.Sotto il versante della documentazione contrattuale del rapporto di conto corrente del 29.07.1999 è emerso, invece, che la banca non ha prodotto l'originale del contratto di conto corrente n. 5045/30 depositato solo in copia telematicamente, dal quale però non sono leggibili i tassi creditori e debitori e le commissioni di massimo scoperto pattuite dalle parti. Risulta sottoscritto un documento di sintesi solo il 28.02.2006, contenente alcune condizioni economiche del rapporto n. 5045/30, tra cui tassi, commissioni e spese. Sulla scorta di tali rilievi veniva conferito al ctu di rispondere ai seguenti quesiti: “-per il periodo a far data dall'avvio del rapporto di conto corrente n. 5045/30 acceso il 29.07.1999 e sino al 28.02.2006 -considerando le pattuizioni non leggibili nel contratto del 29.07.1999- ricostruisca il rapporto applicando, in luogo dei tassi applicati dalla banca, il tasso bot dell'art. 117 Tub ed espungendo le commissioni e le spese in quanto non previste e senza capitalizzazione”; - “a far data dal 28.02.2006 e sino alla chiusura, prosegua a ricostruire il rapporto tenendo conto e applicando solo i tassi di interesse contrattuali previsti nel documento di sintesi del 28.02.2006 e solo le commissioni (cms) e le spese in quanto espressamente pattuite in tale documento e con la pari capitalizzazione trimestrale”; - “verifichi l'usura contrattuale alla data del 28.02.2006 tenendo conto delle condizioni previste nel documento di sintesi del 28.02.2006, utilizzando la formula di calcolo prevista dalle Istruzioni della Banca D'Italia e facendo applicazione dei criteri di calcolo elaborati da Cass., Sez. Un., sentenza 20 giugno 2018, n. 16303; nel solo caso di superamento della soglia usuraria alla suddetta data, provveda (senza quindi fare applicazione dei criteri di ricalcolo di cui al precedente capoverso) a proseguire la ricostruzione del saldo del rapporto di conto corrente, nel periodo a far data dal 28.02.2006 e sino alla chiusura, senza applicazione di alcun interesse, commissione o spesa”. Il ctu quindi ha depositato la relazione con la quale, in assenza delle previsioni scritte relative agli interessi, alle commissioni e alle spese, ha ricalcolato il saldo del conto corrente n. 5045/30 acceso il 29.07.1999 e sino al 28.02.2006, applicando gli interessi al saggio bot come previsto dall'art. 117 tub;
mentre per il periodo dal 28.02.2006 sino alla chiusura, rilevando usura contrattuale (“considerando un TAN pari al 14,000%, un'aliquota CMS pari al 1,250% e spese trimestrali pari a euro 90,00, il TAEG è pari al 21,054% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 14,070%” ma anche oltre la soglia indicata dalla banca “relativa alle “Aperture di credito in conto corrente fino a € 5.000” (18,870%)”) secondo i criteri delineati dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Un., sentenza 20 giugno 2018, n. 16303) ha ricalcolato il saldo senza applicazione di alcun interesse, osservando in CP_ particolare di avere fatto -come richiesto nelle osservazioni del ctp di applicazione della formula “BANCA ITALIA 2006: ((INT + ECCEDENZA CM 365 / DEBITORI) + SPESE TEG / ACCORDATO, così come specificato al punto 7”. In applicazioni di tale premesse, il saldo contabile del rapporto di conto corrente oggetto di causa è passato da euro “-522.068,01” a quello risultante dal riconteggio effettuato “che è di € -328.752,41” precisando che “La differenza tra i saldi è scomponibile in € 140.183,78 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 5.527,96 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 37.919,75 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Dalla ricostruzione dei movimenti effettuata è emersa una differenza contabile di € 9.684,11, dovuta alle rettifiche applicate alle date valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati”.
7.In ordine alla nullità delle fideiussioni in quanto conformi allo schema ABI del 2003 sanzionato dalla Banca di Italia con provvedimento del 2005 in quanto integrante gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 comma 2 della L. antitrust n. 287 del 1990, appare assorbente il rilievo relativo al mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sul garante, di documentare la censura producendo il CP_ provvedimento della ed il modello ABI conforme alla fideiussione, posto che la natura amministrativa dei provvedimenti citati rende inoperante il principio iura novit curia. La questione, sebbene sia sempre soggetta al potere-dovere di rilievo officioso, presuppone in ogni caso la necessità di una valutazione, sulla scorta dei documenti ritualmente acquisiti al giudizio. Orbene, a tal proposito, non può non rilevarsi come non sia stato prodotto né il modello Abi 2003, nè il provvedimento della B.I. di accertamento dell'infrazione (n. 55 del 2005), né il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al quale il provvedimento prestava adesione, quest'ultimi atti amministrativi per i quali non opera il principio iura novit curia (in tal senso anche Cass. Civ. n. 9679/2020). Sotto ulteriore ragione di infondatezza dell'eccezione va osservato che la conseguenza di una eventuale nullità deve ritenersi parziale essendo l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel senso che in tema di fideiussioni bancarie secondo lo schema ABI viene sancita l'applicazione della nullità parziale alle sole clausole contrattuali illecite, permanendo la validità della fideiussione nella restante parte (cfr Cass. Civ. Sez. Un. n. 41994/2021). Infatti la citata pronuncia ha statuito che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" (Cass. S.U. n. 41994/2021). Dall'applicazione di questo principio al caso di specie discende il rigetto dell'eccezione di inoperatività delle fideiussioni in quanto l'opponente, nel costituirsi in giudizio, né ha invocato la nullità parziale delle fideiussioni né ha prospettato sotto quali profili essa potrebbe produrre effetti sul diritto della controparte al pagamento del debito derivante dal mutuo, ad esempio deducendo la nullità del mutuo oppure la decadenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c. che prevede che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. In altri termini, può affermarsi che l'interesse alla declaratoria della nullità parziale della fideiussione era legato alla tempestiva prospettazione di fatti idonei ad incidere sulla pretesa creditoria della controparte, come la decadenza del fideiussore ex art. 1957 c.c. determinata dal venir meno della deroga contenuta nella citata pattuizione, la quale, tuttavia, non è rilevabile d'ufficio. Vi è ancora un ultimo motivo di infondatezza dell'opposizione in relazione alla inoperatività delle fideiussioni. Lo schema contrattuale predisposto dall'ABI giudicate contrarie all'art. 2, co. 2, lett. a, L. n. 287 del 1990 è stato oggetto di un'intesa restrittiva della concorrenza, secondo quanto accertato dalla Banca d'Italia con il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, col quale l'autorità di vigilanza ha ritenuto che l'uso combinato delle clausole di cui ai punti 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di reviviscenza) del modello ABI dell'ottobre 2002, di per sé valide se inserite in una libera contrattazione perché non modificanti norme codicistiche inderogabili, producesse in caso di applicazione uniforme un effetto restrittivo della concorrenza illecito ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. n. 287/1990 in danno dei consumatori. Le disposizioni di cui allo schema ABI hanno trovato uniforme applicazione, trattandosi di aspetto, anche questo, già vagliato dalla Banca d'Italia nel citato provvedimento del 2 maggio 2005, ove ne dà atto al punto 93 ("Le verifiche compiute nel corso dell'istruttoria hanno mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI"), ed ancora al punto 60 ("L'esame della contrattualistica relativa alla fideiussione omnibus, pertanto, ha posto in evidenza come i testi negoziali in uso nella prassi bancaria disciplinano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole oggetto di istruttoria"). Tuttavia, nel caso concreto, non può assumere carattere di prova privilegiata l'accertamento contenuto nel provvedimento di Banca d'Italia, a fronte di fideiussione rilasciata in periodo relativo all'anno 2012 (in particolare in data 23.10.2012) e, quindi, oltre la cornice temporale esaminata dall'Autorità di Vigilanza. Al di fuori ed oltre la cornice temporale, in presenza di uno schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, per la prova della perdurante vigenza, al momento della stipulazione della fideiussione impugnata, di un'intesa illecita, occorreva la dimostrazione dell'uniforme applicazione - sintomatica di un'intesa ancora in atto - da parte delle banche, inclusa quella opposta, delle clausole già ritenute pregiudizievoli della concorrenza da parte della Banca d'Italia. Il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate integra un elemento costitutivo dell'eccezione; per cui quale elemento costitutivo dell'eccezione, esso deve essere provato dall'opponente, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.. Prova che nella specie è mancata, perché gli opponenti si sono limitati ad affermare che la fideiussione da loro sottoscritta riproduceva le clausole che erano state censurate dall'Autorità di vigilanza del sistema bancario e non ha prodotto modelli in uso, relativamente all'anno 2012, ad un numero elevato di banche, tra le quali i maggiori istituti di credito, tali da poter ritenere provato che tra gli istituti di credito e la vi era l'impiego Controparte_2 uniformemente e in modo cogente dello ssione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia. La mancanza di prova della perdurante applicazione uniforme delle clausole da parte di tutti gli istituti di credito, per il periodo relativo all'anno 2012 successivo al provvedimento della Banca d'Italia, determina l'infondatezza dell'eccezione.
8.In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta, con revoca del decreto ingiuntivo n. 383/2018 del Tribunale di Civitavecchia e condanna di sia in proprio che quale rappresentante pro tempore Parte_1
nonché Controparte_1 CP_1
Parte_2 Parte_3 [...]
3 Parte_4 favore di (GIA' ) oltre interessi legali Controparte_3 CP_3 dalla do
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, al valore della somma riconosciuta ad
, all'esito della lite e all'attività processuale svolta. Controparte_3
poste definitivamente in capo ad . Controparte_3
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 383/2018 emesso dal Tribunale di Civitavecchia, CONDANNANDO, per le causali di cui in motivazione, sia in proprio che quale Parte_1 rappresentante pro tempo Controparte_1
nonché
[...] Parte_2
Parte_3 Parte_4 della somma di euro 328.752,41 in favore di (GIA' Controparte_3
) oltre interessi legali dalla doma CP_3
-CONDANNA sia in proprio che quale rappresentante Parte_1 pro tempore di Controparte_1
nonché
[...] Parte_2 Parte_3
Parte_4 [...]
) delle spese di lite da liquid CP_3 CP_3 somma di euro 15.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_3
(GIA' ). CP_3
Si comunichi.
Civitavecchia 1.04.2025
Il giudice
Daniele Sodani