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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1022/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.Laura Masetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Viale Verdi n. 23/E;
appellante
contro
:
(CF ); CP_1 C.F._2
(CF ); Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Loris Moschetta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Farra di Soligo (TV), Via Patrioti n. 47;
appellati;
nonché contro
(CF ); Controparte_2 C.F._4
(CF ); CP_3 C.F._5
appellati contumaci.
In punto a: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2290/23, pubblicata il 6 dicembre 2023.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto dal signor e, per l'effetto, riformare la Parte_3 sentenza impugnata n. 2290/2023 emessa dal Tribunale di Treviso, G.O.T. Dott.ssa Sonia Andreatta, R.G. N. 2399/21 pubblicata il 6.12.2023 mai notificata, in accoglimento delle conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado. Si chiede, in particolare, che la Corte Voglia tener conto dei documenti nn. E1
-E2 prodotti in date 6/06/2024 e 11/11/2024 che dimostrano la dichiarazione di abuso edilizio notificato dal (TV) dopo il deposito Parte_4 della sentenza di primo grado. Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte appellata dinanzi il Tribunale per i motivi in atto”.
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
“In via preliminare: per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, respingere, in quanto infondata, l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
nel merito: per le ragioni ed i titoli di cui in atti e in accoglimento delle formulate deduzioni ed eccezioni, respingere, in quanto infondato in fatto e in diritto, il gravame e confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 2290/2023 del Tribunale di Treviso;
In ogni caso, condannare l'attore appellante a rifondere ai convenuti appellati le spese del doppio grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni
in fatto e diritto della decisione
1. I DI convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale CP_1 Parte_2 di Treviso gli altri fratelli e DI , e al Parte_3 CP_2 CP_3 fine di far accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dei punti 1, 2 e 3 della delibera di cui all'assemblea della comunione ereditaria del defunto
[...]
, tenutasi in data 13.3.2021. Per_1
2. I ricorrenti, in quanto dissenzienti, impugnavano la suddetta delibera sostenendo:
- quanto al punto 1), che detta delibera, vertendo su atto eccedente l'ordinaria amministrazione (negatoria servitutis) che implica modifica della cosa comune, avrebbe dovuto essere assunta all'unanimità dei comunisti o, quanto meno, con la maggioranza dei 2/3 del valore della cosa comune ai sensi dell'art. 1108, comma 1, 2 e 3 c.c., mentre era stata assunta con la maggioranza dei 3/5, con il voto contrario di e;
CP_1 Parte_2
- quanto al punto 2), che la delibera sarebbe un atto di straordinaria amministrazione, avendo ad oggetto l'eliminazione dal terreno comune di una costruzione, recante pregiudizio alla cosa comune e comportante una spesa eccessivamente gravosa (art. 1108 c.c.), per cui doveva essere assunta all'unanimità o, quanto meno, con la maggioranza dei 2/3 del valore della cosa comune (art. 1108 c.c.), mentre la delibera è stata assunta con la maggioranza dei 3/5; la delibera sarebbe, altresì, censurabile per indeterminatezza dell'oggetto e dell'argomento della deliberazione ex art. 1105, comma 3, c.c.;
- quanto al punto 3), che la delibera, essendo relativa alla messa in vendita del complesso mobiliare costituito dagli attrezzi da lavoro facenti parte dell'azienda agricola del defunto sarebbe atto eccedente l'ordinaria Persona_2 amministrazione per cui doveva essere assunta a maggioranza dei 2/3 terzi del valore della cosa comune ex art. 1108, comma 2, c.c. o, quanto meno, a maggioranza delle quote di comproprietà, mentre il voto favorevole dei resistenti ha raggiunto solo i 6/15 delle quote, considerata la proprietà di di 1/3 dei suddetti beni;
la delibera sarebbe stata, pertanto, Parte_5 adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge;
in ogni caso, detta delibera sarebbe censurabile per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1105, comma 3, c.c. e viziata da eccesso di potere e, pertanto, annullabile ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. e dell'art. 1105, comma 2. c.c..
3. Si costituivano in giudizio e , chiedendo il Parte_3 CP_2 rigetto delle domande svolte da parte ricorrente per infondatezza.
Si costituiva altresì il quale chiedeva l'accertamento della piena CP_3 validità ed efficacia delle delibere impugnate quanto al quorum e al merito.
4. In corso di causa parte ricorrente depositava il verbale di assemblea tenutasi il 27.1.2022 e non impugnato dalle parti assenti, con cui sono state revocate le delibere assunte il 13.3.2021 ed impugnate nel giudizio dinanzi al Tribunale.
Con nota congiunta di trattazione scritta i procuratori delle parti davano atto della cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
5. Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e, ritenendo che la delibera impugnata fosse invalida quanto ai punti 1) e 3), compensava tra le parti in ragione di 1/3 le spese di lite, condannando i resistenti in solido tra loro al pagamento in favore dei ricorrenti dei residui 2/3.
6. Contro la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2290/23 ha promosso appello il sig. , convenendo in giudizio e e Parte_3 CP_1 Parte_2 comunicando l'appello altresì a e;
questi ultimi Controparte_2 CP_3 sono rimasti contumaci.
7. L'atto di appello è affidato a cinque motivi: a) con il primo motivo parte appellante sostiene che la delibera di demolizione di un pollaio in comproprietà poteva essere presa con qualunque maggioranza, anche non qualificata, dal momento che tale costruzione era abusiva;
b) con il secondo motivo deduce che il pollaio in questione sarebbe stato costruito abusivamente dal sig. sul mappale n. 599 foglio n. 25 in CP_1 comproprietà con tutti i fratelli, ma utilizzato esclusivamente da , CP_1 sicché anche in questo caso non sarebbero state necessarie maggioranze qualificate;
c) con il terzo motivo rileva che la volontà delle parti era quella di far stimare gli attrezzi agricoli caduti in successione prima di procedere alla loro vendita, la quale, all'esito della decisione assembleare, non sarebbe comunque stata posta in essere, anche perché all'assemblea del 13.3.2021 non era stata convocata , anch'essa coerede. Parte_5
d) con il quarto motivo chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
e) con il quinto motivo eccepisce l'improcedibilità della causa di primo grado per non essere stata espletata la media conciliazione obbligatoria.
Questo motivo però è stato poi rinunciato esplicitamente da parte appellante.
8. I primi due motivi di appello sono infondati.
Il manufatto, la cui demolizione è stata oggetto di delibera, si trova su terreno comune e risulta pertanto in comproprietà tra gli eredi e condomini partecipanti all'assemblea di condominio. La delibera sulla sua rimozione richiede pertanto, la maggioranza qualificata e non quella semplice, trovando, nel caso di specie, applicazione l'art. 1108, comma 2, c.c., come riconosciuto dal Giudice di primo grado, con conseguente invalidità della delibera sul punto per non essere stata assunta con le maggioranze previste per legge, a prescindere dal carattere abusivo o meno del manufatto.
9. Anche gli altri due motivi (terzo e quarto) di appello riguardanti la vendita delle attrezzature e le spese processuali, sono infondati.
La delibera relativa alla vendita delle attrezzature è indubbiamente un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, che è stato adottato con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, pari ai 2/3 del valore della cosa comune, e il fatto che la vendita non sia poi di fatto stata eseguita non è rilevante ai fini dell'accoglimento della censura. Va pertanto confermata la correttezza della decisione del primo giudice di compensare parzialmente le spese di lite, in ragione della prevalente soccombenza dei resistenti.
10. La reiezione dell'appello conduce alla conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello, così confermando l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 3.500,00, oltre al 15% spese generali, 4% CPA ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 7 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1022/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.Laura Masetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Viale Verdi n. 23/E;
appellante
contro
:
(CF ); CP_1 C.F._2
(CF ); Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Loris Moschetta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Farra di Soligo (TV), Via Patrioti n. 47;
appellati;
nonché contro
(CF ); Controparte_2 C.F._4
(CF ); CP_3 C.F._5
appellati contumaci.
In punto a: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2290/23, pubblicata il 6 dicembre 2023.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto dal signor e, per l'effetto, riformare la Parte_3 sentenza impugnata n. 2290/2023 emessa dal Tribunale di Treviso, G.O.T. Dott.ssa Sonia Andreatta, R.G. N. 2399/21 pubblicata il 6.12.2023 mai notificata, in accoglimento delle conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado. Si chiede, in particolare, che la Corte Voglia tener conto dei documenti nn. E1
-E2 prodotti in date 6/06/2024 e 11/11/2024 che dimostrano la dichiarazione di abuso edilizio notificato dal (TV) dopo il deposito Parte_4 della sentenza di primo grado. Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte appellata dinanzi il Tribunale per i motivi in atto”.
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
“In via preliminare: per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, respingere, in quanto infondata, l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
nel merito: per le ragioni ed i titoli di cui in atti e in accoglimento delle formulate deduzioni ed eccezioni, respingere, in quanto infondato in fatto e in diritto, il gravame e confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 2290/2023 del Tribunale di Treviso;
In ogni caso, condannare l'attore appellante a rifondere ai convenuti appellati le spese del doppio grado di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni
in fatto e diritto della decisione
1. I DI convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale CP_1 Parte_2 di Treviso gli altri fratelli e DI , e al Parte_3 CP_2 CP_3 fine di far accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dei punti 1, 2 e 3 della delibera di cui all'assemblea della comunione ereditaria del defunto
[...]
, tenutasi in data 13.3.2021. Per_1
2. I ricorrenti, in quanto dissenzienti, impugnavano la suddetta delibera sostenendo:
- quanto al punto 1), che detta delibera, vertendo su atto eccedente l'ordinaria amministrazione (negatoria servitutis) che implica modifica della cosa comune, avrebbe dovuto essere assunta all'unanimità dei comunisti o, quanto meno, con la maggioranza dei 2/3 del valore della cosa comune ai sensi dell'art. 1108, comma 1, 2 e 3 c.c., mentre era stata assunta con la maggioranza dei 3/5, con il voto contrario di e;
CP_1 Parte_2
- quanto al punto 2), che la delibera sarebbe un atto di straordinaria amministrazione, avendo ad oggetto l'eliminazione dal terreno comune di una costruzione, recante pregiudizio alla cosa comune e comportante una spesa eccessivamente gravosa (art. 1108 c.c.), per cui doveva essere assunta all'unanimità o, quanto meno, con la maggioranza dei 2/3 del valore della cosa comune (art. 1108 c.c.), mentre la delibera è stata assunta con la maggioranza dei 3/5; la delibera sarebbe, altresì, censurabile per indeterminatezza dell'oggetto e dell'argomento della deliberazione ex art. 1105, comma 3, c.c.;
- quanto al punto 3), che la delibera, essendo relativa alla messa in vendita del complesso mobiliare costituito dagli attrezzi da lavoro facenti parte dell'azienda agricola del defunto sarebbe atto eccedente l'ordinaria Persona_2 amministrazione per cui doveva essere assunta a maggioranza dei 2/3 terzi del valore della cosa comune ex art. 1108, comma 2, c.c. o, quanto meno, a maggioranza delle quote di comproprietà, mentre il voto favorevole dei resistenti ha raggiunto solo i 6/15 delle quote, considerata la proprietà di di 1/3 dei suddetti beni;
la delibera sarebbe stata, pertanto, Parte_5 adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge;
in ogni caso, detta delibera sarebbe censurabile per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1105, comma 3, c.c. e viziata da eccesso di potere e, pertanto, annullabile ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. e dell'art. 1105, comma 2. c.c..
3. Si costituivano in giudizio e , chiedendo il Parte_3 CP_2 rigetto delle domande svolte da parte ricorrente per infondatezza.
Si costituiva altresì il quale chiedeva l'accertamento della piena CP_3 validità ed efficacia delle delibere impugnate quanto al quorum e al merito.
4. In corso di causa parte ricorrente depositava il verbale di assemblea tenutasi il 27.1.2022 e non impugnato dalle parti assenti, con cui sono state revocate le delibere assunte il 13.3.2021 ed impugnate nel giudizio dinanzi al Tribunale.
Con nota congiunta di trattazione scritta i procuratori delle parti davano atto della cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
5. Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e, ritenendo che la delibera impugnata fosse invalida quanto ai punti 1) e 3), compensava tra le parti in ragione di 1/3 le spese di lite, condannando i resistenti in solido tra loro al pagamento in favore dei ricorrenti dei residui 2/3.
6. Contro la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2290/23 ha promosso appello il sig. , convenendo in giudizio e e Parte_3 CP_1 Parte_2 comunicando l'appello altresì a e;
questi ultimi Controparte_2 CP_3 sono rimasti contumaci.
7. L'atto di appello è affidato a cinque motivi: a) con il primo motivo parte appellante sostiene che la delibera di demolizione di un pollaio in comproprietà poteva essere presa con qualunque maggioranza, anche non qualificata, dal momento che tale costruzione era abusiva;
b) con il secondo motivo deduce che il pollaio in questione sarebbe stato costruito abusivamente dal sig. sul mappale n. 599 foglio n. 25 in CP_1 comproprietà con tutti i fratelli, ma utilizzato esclusivamente da , CP_1 sicché anche in questo caso non sarebbero state necessarie maggioranze qualificate;
c) con il terzo motivo rileva che la volontà delle parti era quella di far stimare gli attrezzi agricoli caduti in successione prima di procedere alla loro vendita, la quale, all'esito della decisione assembleare, non sarebbe comunque stata posta in essere, anche perché all'assemblea del 13.3.2021 non era stata convocata , anch'essa coerede. Parte_5
d) con il quarto motivo chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
e) con il quinto motivo eccepisce l'improcedibilità della causa di primo grado per non essere stata espletata la media conciliazione obbligatoria.
Questo motivo però è stato poi rinunciato esplicitamente da parte appellante.
8. I primi due motivi di appello sono infondati.
Il manufatto, la cui demolizione è stata oggetto di delibera, si trova su terreno comune e risulta pertanto in comproprietà tra gli eredi e condomini partecipanti all'assemblea di condominio. La delibera sulla sua rimozione richiede pertanto, la maggioranza qualificata e non quella semplice, trovando, nel caso di specie, applicazione l'art. 1108, comma 2, c.c., come riconosciuto dal Giudice di primo grado, con conseguente invalidità della delibera sul punto per non essere stata assunta con le maggioranze previste per legge, a prescindere dal carattere abusivo o meno del manufatto.
9. Anche gli altri due motivi (terzo e quarto) di appello riguardanti la vendita delle attrezzature e le spese processuali, sono infondati.
La delibera relativa alla vendita delle attrezzature è indubbiamente un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, che è stato adottato con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, pari ai 2/3 del valore della cosa comune, e il fatto che la vendita non sia poi di fatto stata eseguita non è rilevante ai fini dell'accoglimento della censura. Va pertanto confermata la correttezza della decisione del primo giudice di compensare parzialmente le spese di lite, in ragione della prevalente soccombenza dei resistenti.
10. La reiezione dell'appello conduce alla conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello, così confermando l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 3.500,00, oltre al 15% spese generali, 4% CPA ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 7 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi