Articolo 59 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 58Articolo 60
Versione
4 maggio 1973
Art. 59.
Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all'Amministrazione

Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia la esclusivita', ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, e' punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.
L'Amministrazione puo' inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennita'.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente