Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/05/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2153/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2153/2022, avente ad oggetto:
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.), riservata in decisione all'udienza del 7.3.2025 (con concessione dei termini ridotti ex art. 190
c.p.c.), promossa da:
(CF: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: rapp. e difesi dall'avv.to Angelo Giustino
[...] C.F._2
(CF: ) ed Alessandra Salerno (C.F. ), C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in Afragola Trav. G.
Pascoli n. 22
PARTE ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 11
Pasqualina Buonanno (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._5
P.zza Matteotti, 2 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, e Parte_1
Con convenivano in giudizio la dinanzi a questo Parte_2 CP_1
Tribunale deducendo di essere titolari del conto corrente n. 16009000074491358,
presso la spa , filiale di Gricignano d'Aversa, e che in data 18.5.2021, CP_1
alle ore 13:01, il riceveva un sms proveniente dal medesimo profilo di Pt_1
pagina 2 di 11 messaggistica ufficiale della spa che si andava ad aggiungersi ad altri CP_1
già ricevuti dal contatto ufficiale della spa convenuta. A sostegno della domanda gli attori deducevano ancora che, stante a quanto rilevato, il faceva legittimo Pt_1
affidamento sulla genuina identità del mittente, riconducibile inequivocabilmente alla spa convenuta, che aveva utilizzato l'abituale canale di comunicazione per fornire informazioni al proprio cliente. Ciò ritenendo, il procedeva nelle operazioni Pt_1
richieste, ma inutilmente, finchè veniva contattato telefonicamente da un operatore presumibilmente riconducibile alle spa a cui forniva il proprio codice CP_1
identificativo e che lo invitava a seguire le istruzioni per effettuare le operazioni di sblocco/riattivazione del bancomat, ed attendere una successiva comunicazione.
Tardando quest'ultima, il attivava l'applicazione sul proprio cellulare, da cui Pt_1
rilevava un addebito di euro 7.500,00 alle ore 13,59 ed un secondo di euro 7.000,00
alle ore 14,10 proprio mentre era in linea telefonica con il numero verde della spa convenuta. Gli attori deducevano, infine, che, una volta disconosciute le operazioni come fraudolente in quanto non riferibili e/o riconducibili al ne chiedevano Pt_1
ragione alla spa convenuta che, però, si rifiutava di rimborsare gli importi sottratti.
Si costituiva la convenuta spa affermando che le operazioni erano CP_1
regolari essendo il fatto di cui gli attori se ne dolevano in domanda, causato solo per colpa e negligenza del . Pt_1
Esame p reliminare necessario è quello sul rispetto delle condizioni dell'azione,
della legittimatio ad causam dell'interesse ad agire delle parti, ex art. 100 cpc. emersi pagina 3 di 11 dalla documentazione prodotta.
I documenti versati in atti dimostrano la legittimazione delle parti nel presente giudizio, mai oggetto di contestazione tra le stesse.
Risulta, inoltre, preliminarmente al presente giudizio, esaurito il procedimento di mediazione, la cui materia rientra tra quelle obbligatorie ex lege.
Nel merito della lite, si tratta di azione di ripetizione di somme sottratte a causa di operazioni telematiche dal conto corrente degli attori ed a loro dire mai autorizzate,
avvenute a seguito di una assunta mancanza dei sistemi di sicurezza della convenuta.
Conformemente a Cass. ord. 9721/20, la normativa specifica di riferimento è da ritrovare nel dlgs. 11/2010 il quale all'art. 11 sancisce che “Qualora l'utente di servizi
di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o
sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore dei
servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata,
correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del
malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri
inconvenienti”. In sostanza, si introduce una sorta di presunzione di responsabilità
dell'Istituto bancario cui resta a carico l'onere di provare la sua estraneità ai fatti,
rectius di aver adottato tutte le possibili accortezze per evitare il pregiudizio in capo al cliente. Tale responsabilità sussiste ed opera anche per le operazioni effettuate nei momenti immediatamente precedenti la denunzia di furto e richiesta di blocco.
pagina 4 di 11 Secondo un indirizzo interpretativo in materia, ciò che deve venire in rilievo è la diligenza richiesta all'accorto banchiere nell'esercizio della propria attività ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c., il quale prevede che “nell'adempimento delle obbligazioni
inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell'attività esercitata”; in altri termini, la diligenza esigibile dal professionista nell'esercizio delle sue attività è una diligenza pregnante -speciale e rafforzata-, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione a loro richiesta (sul punto, Cassazione civile, sez. III, 25/9/2012, n.
16254). Valorizzando tale ultimo aspetto, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che
“nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività
esercitata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. In particolare, nel rapporto
contrattuale di home banking, la banca ha la veste di contraente qualificato, che non
ignaro delle modalità di frode mediante phishing da tempo note nel settore, è tenuto
ad adeguarsi all'evoluzione dei nuovi sistemi di sicurezza” (Tribunale Milano, sez.
VI, 4/12/2014). In particolare, poi, la Corte di legittimità ha ritenuto fondati i motivi di un ricorso facendo riferimento sia alle norme in tema di diligenza nel mandato da parte della banca e di responsabilità contrattuale, sia a quelle in tema di esercizio di attività pericolosa, osservando che “non può essere omessa (...) la verifica
dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la
sicurezza del servizio (...); infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha
pagina 5 di 11 natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera
professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura
dell'accorto banchiere“ (Cass. 12.6.2007, n. 13777; Cass. 19.1.2016, n. 806), e concludendo che “anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del
sistema (ciò che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare del tutto
ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi
di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare
la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di
un'utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a
comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo”
(Cassazione civile, sez. I, 3/2/2017, n. 2950).
Tanto premesso in diritto, venendo all'esame della vicenda dedotta in giudizio, si osserva innanzitutto che non risulta contestato che si versi in una situazione di pishing nel senso sopra chiarito, cioè che terzi hanno posto in essere operazioni sui conti dell'attore utilizzando credenziali e codici di accesso carpiti fraudolentemente
(cfr. copia messaggi sms allegati del tutto riconducibili alla spa anche CP_1
per un utente normalmente accorto) e che, operando secondo le false disposizioni ricevute esclusivamente al fine di garantirsi l'attività della carta, la sottraevano la somma indicata (cfr. denuncia ed estratto conto allegato agli atti). Ebbene, alla luce degli esposti principi, deve osservarsi che è ravvisabile una responsabilità in capo alla
Con convenuta per non aver predisposto idonee misure di sicurezza volte ad evitare un pagina 6 di 11 utilizzo illegittimo da parte di terzi di conti dei propri clienti, e che quelle poste in essere nella specie non hanno avuto l'effetto sperato.
A ciò si aggiunga che, per il fenomeno di cui è stato vittima l'attore, sarebbero bastati accorgimenti tecnici ormai comuni nella prassi bancaria come -ad esempio- il blocco immediato delle movimentazioni al momento del ripetersi di addebiti di importo rilevante in brevissimo tempo, da ritenere con certezza operazioni fraudolente, entrambe peraltro non giustificabili con il flusso dei movimenti del conto, pratica già adottata da svariate società di gestione di carte di credito.
La possibilità di intervento da parte dell'intermediario, infatti, si sarebbe potuta rilevare decisiva per evitare l'azione delittuosa di terzi, predisponendo un blocco automatico in caso di operazioni ritenute sospette. Nel caso di specie, l'attore subiva la prima sottrazione fraudolenta dal proprio c/c alle ore 13,59 del 18.5.2021, dopo aver ricevuto il fraudolento ed ingannevole SMS alle ore 13,01 e, quindi, procedere in buona fede alle operazioni in pishing richieste dai truffatori. Il riceveva, Pt_1
poi, la seconda sottrazione in modo strettamente ravvicinato nel tempo, a conferma del fatto che era in corso una gestione anomala del c/c che, in ogni caso, la spa
[...]
non era riuscita ad impedire con i sistemi a sua disposizione, evidentemente CP_1
inadeguati all'uopo.
Dall'estratto allegato agli atti, infatti, si rileva che le ingenti somme furono sottratte dal conto degli attori in data 18.5.2021, nell'arco temporale di poco più di 11
minuti; se la spa convenuta avesse avuto a disposizione un sistema efficace, tale che pagina 7 di 11 le operazioni rilevatesi poi fraudolenti fossero state raffrontate in tempo reale con le altre precedenti, e cioè attraverso una verifica immediata dell'andamento di spesa dei correntisti così come tracciato nel c/c, l'operatore bancario avrebbe potuto bloccare ogni transazione eseguita con sospetta operatività.
Tale fatto, unito alle altre risultanze emergenti dagli atti di causa, determina il convincimento nel Giudicante che sia la spa convenuta ad essere inadempiente rispetto alle obbligazioni al cui adempimento era tenuta nei confronti dell'attore, tra cui -innanzitutto- la sicurezza dei servizi di pagamento prestati;
ciò in quanto, un suo comportamento improntato alla diligenza speciale e rafforzata -cui sopra si faceva riferimento-, tanto più ove si consideri il tipo di attività svolta dalla chiamata e la necessità, rientrante nel proprio rischio professionale, di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema dei pagamenti, avrebbe dovuta indurla ad approntare misure di certo molto più idonee, volte a verificare la riconducibilità delle operazioni alla effettiva volontà del cliente, evitando, così, un utilizzo illegittimo dei codici da parte di terzi ed il verificarsi di qualsivoglia danno.
Gli obblighi della banca, anche secondo alcune delle decisioni dell'AR
AR AN (Organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128-bis della legge bancaria), si spingerebbero fino a ricomprendere un approfondito monitoraggio delle operazioni disposte su internet dalla clientela….
«La condotta dell'intermediario appare, inoltre, priva della necessaria diligenza
anche con riguardo ad ulteriori e connessi obblighi derivanti dalla propria posizione
pagina 8 di 11 contrattuale, con particolare riguardo al costante e scrupoloso monitoraggio delle
transazioni on line da parte dei correntisti (cfr., per tutte, dec. n. 1477/2011); tale
dovere, infatti, consente all'intermediario di verificare il regolare andamento delle
operazioni e di segnalare quelle che appaiono anomale, come è avvenuto nel caso di
specie, tenuto conto che — per i bonifici di cui si discute — si tratta di operazioni
effettuate in un ristretto lasso temporale e nei confronti del medesimo beneficiario,
ponendosi in contraddizione con la usuale operatività del conto del ricorrente». In
questo tratto, gli orientamenti dell'AR AR AN paiono più rigidi della giurisprudenza di merito, posto che, in alcuni precedenti, si era escluso che in capo all'azienda di credito sussista un onere di questo tipo, tenuto anche conto che molte di tali operazioni vengono disposte a sportelli bancari chiusi.
In conclusione, non avendo la spa convenuta dedotto e, tantomeno dimostrato di aver predisposto alcuno dei descritti sistemi di “verifica rafforzata”, si ritiene accertato il suo inadempimento e, quindi, va accolta la domanda avanzata dagli attori per il recupero degli importi illegittimamente sottratti dal conto corrente bancario da loro tenuto presso la spa la quale va, per i motivi spiegati, condannata a CP_1
pagare la somma di Euro 14.750,00, oltre interessi legali dalla data del fatto e sino al soddisfo, costituendo tali importi danno emergente.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello pagina 9 di 11 scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III,
8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez.
III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da e Parte_1
nei confronti della spa , così provvede: Parte_2 CP_1
- In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la spa
[...]
al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di euro CP_1
14.500,00, oltre interessi dal fatto al soddisfo;
- Condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso professionale ed € 264,00
per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
pagina 10 di 11 Aversa, 17/05/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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