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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/12/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1818 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2025 al numero 1818, e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso, n. 14, presso l'avv. Parte_1
NN D'CO e l'avv. Riccardo Veltri che la assistono e difendono giusta procura allegata telematicamente alla citazione;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO elettivamente domiciliata in Perugia, via dei Priori, n. 23, presso Controparte_1
l'avv. Marina Cancellotti che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente al monitorio;
CONVENUTO OPPOSTO
e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER L'OPPONENTE
Come da atto di citazione ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione
e deduzione, accertate tutte le circostanze di cui all'espositiva: in via preliminare: accertare l'insussistenza del credito vantato dall'opposta in quanto carente di prova per le causali in atti e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, limitare il credito della Società opposta alla somma che risulterà provata in corso
Pagina 1 di 4 di giudizio. In ogni caso con revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite”.
PER L'OPPOSTO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale - In via principale respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spese del giudizio rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – La società chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Perugia il decreto Controparte_1 ingiuntivo 31 marzo 2025, n. 416, per la somma di euro 52.835,49 oltre accessori e spese, nei confronti di a titolo di corrispettivo di una fornitura di calcestruzzo, Parte_1 esponendo tra l'altro l'avverso riconoscimento stragiudiziale del debito.
2. – Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva la società Parte_1 sostenendo l'omessa prova del credito, per non “evincersi dal ricorso” l'importo concordato e le modalità di pagamento, difettando altresì la prova della effettiva esecuzione del servizio richiesto.
Dando atto che il procedimento che si apre con l'opposizione a decreto ingiuntivo la sola fattura non sufficiente a dimostrare la sussistenza del credito, ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo assumendo nulla dovuto alla controparte.
3. – Si è tempestivamente costituita la società opposta, sostenendo la natura dilatoria dell'opposizione e dando atto di aver prodotto oltre alle fatture le bolle di consegna della merce e un avverso riconoscimento di debito.
4. – Con il provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza e, in vista di tale udienza, solo l'opposto ha prodotto la prima e la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.; la causa quindi è stata chiamata all'udienza del 10 dicembre 2025 e quindi – fatte precisare le conclusioni e disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. come da verbale – trattenuta in decisione.
5. – L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Con l'atto di opposizione la società si è limitata a sostenere l'omessa prova Parte_1 del credito, per non essere stati appunto provati – con riferimento ai servizi comunque da lei richiesti a e comunque da questa prestati – gli importi concordati, Controparte_1 essendo il credito determinato sulla sola base delle fatture;
ha anche contestato l'omessa prova dell'avvenuta esecuzione del servizio.
Al di là dell'evidente contraddittorietà delle difese (dove si assume per un verso che i servizi sono stati prestati, e poi si assume che non vi sia prova di tale circostanza), non può non
Pagina 2 di 4 rilevarsi che in ciascuna delle dieci fatture per le quali si chiede il pagamento sono esposti prezzi e quantitativi, sicchè l'attore in opposizione a decreto ingiuntivo non può limitarsi a contestare l'omessa prova delle pattuizioni contrattuali sottese ma deve – esplicitamente ed univocamente – contestare il fatto storico dell'avvenuta stipulazione del contratto, cioè il fatto storico dell'aver fatto (secondo le varie possibili articolazioni che può assumere una valida stipulazione di un contratto a forma libera) un ordine a quel prezzo, ordine a cui sia seguita l'accettazione, o anche, secondo la natura dell'affare, solo l'esecuzione ex art. 1327 cod. civ.
Fermo che – nella sintesi delle difese dell'opponente – è ammesso espressamente che un ordine vi è stato (assumendo che non vi sia prova “dell'avvenuta effettivamente esecuzione del servizio richiesto”, v. pag. 2 citazione), dunque, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ. il convenuto sostanziale, cioè l'opponente, doveva prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti oggetto di causa, e non limitarsi a sindacare l'esistenza o meno dalla prova di detti fatti, e dunque doveva, se del caso, negare espressamente l'avvenuta stipulazione del contratto ai prezzi e per le quantità indicate dall'attore sostanziale, in difetto dovendosi ritenere ammesso il fatto storico anche a norma dell'art. 115 cod. proc. civ.
Del resto, come noto, la negazione della mancanza di prova del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cft. Cass. civ., Sez. VI - 3, 27 agosto 2020, n. 17889; nello stesso senso, v. Cass. civ., Sez. II – 28 settembre 2017, n.
22701; Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2012, n. 3974; Cass. civ., Sez. III, 3 luglio 2008, n.
18202).
Al di là, poi, della circostanza di fatto della stipulazione contrattuale per le quantità e i prezzi esposti dal creditore (fatto appunto non negato in sé, ma ritenuto sprovvisto di prova, e dunque da ritenersi invece provato in giudizio), è poi infondato l'assunto che non vi sia prova dell'esecuzione della prestazione posto che ciascuna delle dieci fatture prodotte unitamente al ricorso monitorio è munita di (plurimi) documenti di trasporto sottoscritti, non solo dal conducente del mezzo, ma anche dal destinatario della consegna.
Posto dunque che alcuna contestazione è esposta in ordine a tale ampia documentazione, non si vede, quindi, come possa sostenersi che non vi sia prova della esecuzione della prestazione, cioè, in definitiva, della consegna del calcestruzzo per le quantità indicate.
Ne deriva, in definitiva, che l'opposizione va respinta.
6. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opponente, tenendo conto dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio e del d.m. 55/2014, in considerazione
Pagina 3 di 4 dello scaglione di valore oltre i 52.001 euro (minimi: euro 4.217; massimi: euro 12.650).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 31 marzo 2025, n.
416, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in misura di euro 5.000 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia il 12 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2025 al numero 1818, e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso, n. 14, presso l'avv. Parte_1
NN D'CO e l'avv. Riccardo Veltri che la assistono e difendono giusta procura allegata telematicamente alla citazione;
ATTORE OPPONENTE
CONTRO elettivamente domiciliata in Perugia, via dei Priori, n. 23, presso Controparte_1
l'avv. Marina Cancellotti che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente al monitorio;
CONVENUTO OPPOSTO
e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER L'OPPONENTE
Come da atto di citazione ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione
e deduzione, accertate tutte le circostanze di cui all'espositiva: in via preliminare: accertare l'insussistenza del credito vantato dall'opposta in quanto carente di prova per le causali in atti e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, limitare il credito della Società opposta alla somma che risulterà provata in corso
Pagina 1 di 4 di giudizio. In ogni caso con revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite”.
PER L'OPPOSTO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale - In via principale respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spese del giudizio rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – La società chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Perugia il decreto Controparte_1 ingiuntivo 31 marzo 2025, n. 416, per la somma di euro 52.835,49 oltre accessori e spese, nei confronti di a titolo di corrispettivo di una fornitura di calcestruzzo, Parte_1 esponendo tra l'altro l'avverso riconoscimento stragiudiziale del debito.
2. – Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva la società Parte_1 sostenendo l'omessa prova del credito, per non “evincersi dal ricorso” l'importo concordato e le modalità di pagamento, difettando altresì la prova della effettiva esecuzione del servizio richiesto.
Dando atto che il procedimento che si apre con l'opposizione a decreto ingiuntivo la sola fattura non sufficiente a dimostrare la sussistenza del credito, ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo assumendo nulla dovuto alla controparte.
3. – Si è tempestivamente costituita la società opposta, sostenendo la natura dilatoria dell'opposizione e dando atto di aver prodotto oltre alle fatture le bolle di consegna della merce e un avverso riconoscimento di debito.
4. – Con il provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza e, in vista di tale udienza, solo l'opposto ha prodotto la prima e la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.; la causa quindi è stata chiamata all'udienza del 10 dicembre 2025 e quindi – fatte precisare le conclusioni e disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. come da verbale – trattenuta in decisione.
5. – L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Con l'atto di opposizione la società si è limitata a sostenere l'omessa prova Parte_1 del credito, per non essere stati appunto provati – con riferimento ai servizi comunque da lei richiesti a e comunque da questa prestati – gli importi concordati, Controparte_1 essendo il credito determinato sulla sola base delle fatture;
ha anche contestato l'omessa prova dell'avvenuta esecuzione del servizio.
Al di là dell'evidente contraddittorietà delle difese (dove si assume per un verso che i servizi sono stati prestati, e poi si assume che non vi sia prova di tale circostanza), non può non
Pagina 2 di 4 rilevarsi che in ciascuna delle dieci fatture per le quali si chiede il pagamento sono esposti prezzi e quantitativi, sicchè l'attore in opposizione a decreto ingiuntivo non può limitarsi a contestare l'omessa prova delle pattuizioni contrattuali sottese ma deve – esplicitamente ed univocamente – contestare il fatto storico dell'avvenuta stipulazione del contratto, cioè il fatto storico dell'aver fatto (secondo le varie possibili articolazioni che può assumere una valida stipulazione di un contratto a forma libera) un ordine a quel prezzo, ordine a cui sia seguita l'accettazione, o anche, secondo la natura dell'affare, solo l'esecuzione ex art. 1327 cod. civ.
Fermo che – nella sintesi delle difese dell'opponente – è ammesso espressamente che un ordine vi è stato (assumendo che non vi sia prova “dell'avvenuta effettivamente esecuzione del servizio richiesto”, v. pag. 2 citazione), dunque, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ. il convenuto sostanziale, cioè l'opponente, doveva prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti oggetto di causa, e non limitarsi a sindacare l'esistenza o meno dalla prova di detti fatti, e dunque doveva, se del caso, negare espressamente l'avvenuta stipulazione del contratto ai prezzi e per le quantità indicate dall'attore sostanziale, in difetto dovendosi ritenere ammesso il fatto storico anche a norma dell'art. 115 cod. proc. civ.
Del resto, come noto, la negazione della mancanza di prova del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (cft. Cass. civ., Sez. VI - 3, 27 agosto 2020, n. 17889; nello stesso senso, v. Cass. civ., Sez. II – 28 settembre 2017, n.
22701; Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2012, n. 3974; Cass. civ., Sez. III, 3 luglio 2008, n.
18202).
Al di là, poi, della circostanza di fatto della stipulazione contrattuale per le quantità e i prezzi esposti dal creditore (fatto appunto non negato in sé, ma ritenuto sprovvisto di prova, e dunque da ritenersi invece provato in giudizio), è poi infondato l'assunto che non vi sia prova dell'esecuzione della prestazione posto che ciascuna delle dieci fatture prodotte unitamente al ricorso monitorio è munita di (plurimi) documenti di trasporto sottoscritti, non solo dal conducente del mezzo, ma anche dal destinatario della consegna.
Posto dunque che alcuna contestazione è esposta in ordine a tale ampia documentazione, non si vede, quindi, come possa sostenersi che non vi sia prova della esecuzione della prestazione, cioè, in definitiva, della consegna del calcestruzzo per le quantità indicate.
Ne deriva, in definitiva, che l'opposizione va respinta.
6. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opponente, tenendo conto dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio e del d.m. 55/2014, in considerazione
Pagina 3 di 4 dello scaglione di valore oltre i 52.001 euro (minimi: euro 4.217; massimi: euro 12.650).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 31 marzo 2025, n.
416, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in misura di euro 5.000 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia il 12 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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