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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4660 r.g. dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Generoso Di Biase, come in Parte_1 atti ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Sagliocco, come in atti resistente NONCHE'
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, come in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.07.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- che in data 27.05.2022 l' gli notificava Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 02820229002369832000, per un importo complessivo totale di € 20.441,80, da cui risultava il mancato pagamento dell'avviso di addebito n. 3282018000/7522206000 dell' sede di RT, relativo ai contributi dovuti CP_2
a titolo di Gestione separata e sanzioni, anno 2011, presuntivamente notificata il 21/01/2019, per l'importo di € 2.316,20;
- che sussiste l'interesse ad impugnare l'avviso di addebito notificato e che quest'ultimo risulta impugnabile ai sensi degli artt. 19, lett. D) e 21, primo comma del D. Lgs. n. 546 del 1992;
- che il credito di cui all'avviso di addebito n. 32820180007522206000, relativo all'anno 2011 risulta prescritto in quanto maturato il termine di prescrizione quinquennale. Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo: “in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e del relativo avviso di addebito dell' sede RT, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il CP_2 pregiudizio che verrebbe arrecato da un'eventuale esecuzione;
dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento di per la provincia di Controparte_3
RT e dell'avviso di addebito dell' dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito CP_2 azionato;
vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' , contestando in toto i profili Controparte_3 contenutistici del ricorso, in quanto stimato infondato sia in punto di fatto sia in punto di diritto. In particolare, parte resistente riteneva infondata l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito n. 3282018000/7522206000 in quanto regolarmente notificato in data
21.01.2019, come da relata di notifica offerta in comunicazione dall' . Nel merito, CP_2 contestava l'asserita omessa previa notifica degli atti presupposti e la carenza del presupposto impositivo. Si costituiva in giudizio la parte resistente , impugnando il ricorso, in fatto e in diritto, e CP_2 chiedendone il rigetto. Nello specifico, asseriva l'inammissibilità dell'opposizione per omessa carenza di interesse in assenza di atti esecutivi da parte del concessionario esattoriale stante la regolare notifica dell'avviso di addebito oggetto di giudizio. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., osserva il Tribunale che l'opposizione va rigettata. Si rileva che la tesi attorea, per la quale il ricorrente non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di addebito posto a base dell'intimazione di pagamento, è stata smentita dagli enti convenuti: in particolare, l' ha prodotto copia della relata di notifica degli atti CP_2 presupposti al momento della costituzione in giudizio. Orbene, dalle relate di notifica prodotte si evince che l'avviso di addebito per cui è causa risulta regolarmente notificato, nella data indicata nell'allegato all'intimazione di pagamento, presso il domicilio di parte ricorrente, così come il pregresso avviso bonario
(notificato in data 22.08.2017). Come documentato da parte resistente, risulta notificato al contribuente l'avviso di addebito nr. 328 2018 00075222 06 000, notificato in data 21.01.2019. Si rileva che le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale sono valide ed efficaci. A tale proposito, si osserva che l'art. 30 d.l. n. 78/2010, al comma 1, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata CP_2 mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e al comma 4:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. CP_2
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Nella fattispecie in esame, l'Ente ha proceduto proprio alla notifica degli avvisi di addebito in base alla procedura di cui all'art. 30 citato. Gli avvisi di addebito impugnati risultano correttamente notificati a mezzo posta tramite plico raccomandato inviato all'indirizzo del ricorrente.
Ciò posto, si rileva che la parte ricorrente nulla ha contestato in merito alle relate di notifica tempestivamente depositate all'atto di costituzione in giudizio dagli Enti convenuti. È opportuno rilevare che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12384 del 11.05.2021, ha statuito che “in ipotesi di notifica diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, in applicazione del regolamento postale ordinario, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale (in particolare, la relata) se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(ex plurimis, Cass. sez. 5, 27/05/2011, n. 21714, nonché, tra le più recenti, la sostanzialmente conforme Cass. sez. 5, 10/01/2020, n. 946)”. Nella specie trova applicazione la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. Detta disposizione stabilisce una presunzione di conoscenza, valida per tutte le dichiarazioni recettizie, secondo cui tali dichiarazioni si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. L'avviso di ricevimento in esame, spedito presso l'indirizzo del ricorrente e sottoscritto per ricezione, riporta il numero della raccomandata, che coincide con quello riportato sulla lettera che accompagna l'avviso di addebito.
Non avendo parte ricorrente dimostrato di non averne avuto conoscenza, la comunicazione si intende validamente effettuata. Conclusivamente, l'opposizione va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di che liquida in € CP_2
800,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, se dovute;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di che liquida in € CP_4
800,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, se dovute.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4660 r.g. dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Generoso Di Biase, come in Parte_1 atti ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Sagliocco, come in atti resistente NONCHE'
in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, come in atti resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.07.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- che in data 27.05.2022 l' gli notificava Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 02820229002369832000, per un importo complessivo totale di € 20.441,80, da cui risultava il mancato pagamento dell'avviso di addebito n. 3282018000/7522206000 dell' sede di RT, relativo ai contributi dovuti CP_2
a titolo di Gestione separata e sanzioni, anno 2011, presuntivamente notificata il 21/01/2019, per l'importo di € 2.316,20;
- che sussiste l'interesse ad impugnare l'avviso di addebito notificato e che quest'ultimo risulta impugnabile ai sensi degli artt. 19, lett. D) e 21, primo comma del D. Lgs. n. 546 del 1992;
- che il credito di cui all'avviso di addebito n. 32820180007522206000, relativo all'anno 2011 risulta prescritto in quanto maturato il termine di prescrizione quinquennale. Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo: “in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e del relativo avviso di addebito dell' sede RT, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il CP_2 pregiudizio che verrebbe arrecato da un'eventuale esecuzione;
dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento di per la provincia di Controparte_3
RT e dell'avviso di addebito dell' dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito CP_2 azionato;
vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' , contestando in toto i profili Controparte_3 contenutistici del ricorso, in quanto stimato infondato sia in punto di fatto sia in punto di diritto. In particolare, parte resistente riteneva infondata l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito n. 3282018000/7522206000 in quanto regolarmente notificato in data
21.01.2019, come da relata di notifica offerta in comunicazione dall' . Nel merito, CP_2 contestava l'asserita omessa previa notifica degli atti presupposti e la carenza del presupposto impositivo. Si costituiva in giudizio la parte resistente , impugnando il ricorso, in fatto e in diritto, e CP_2 chiedendone il rigetto. Nello specifico, asseriva l'inammissibilità dell'opposizione per omessa carenza di interesse in assenza di atti esecutivi da parte del concessionario esattoriale stante la regolare notifica dell'avviso di addebito oggetto di giudizio. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., osserva il Tribunale che l'opposizione va rigettata. Si rileva che la tesi attorea, per la quale il ricorrente non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di addebito posto a base dell'intimazione di pagamento, è stata smentita dagli enti convenuti: in particolare, l' ha prodotto copia della relata di notifica degli atti CP_2 presupposti al momento della costituzione in giudizio. Orbene, dalle relate di notifica prodotte si evince che l'avviso di addebito per cui è causa risulta regolarmente notificato, nella data indicata nell'allegato all'intimazione di pagamento, presso il domicilio di parte ricorrente, così come il pregresso avviso bonario
(notificato in data 22.08.2017). Come documentato da parte resistente, risulta notificato al contribuente l'avviso di addebito nr. 328 2018 00075222 06 000, notificato in data 21.01.2019. Si rileva che le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale sono valide ed efficaci. A tale proposito, si osserva che l'art. 30 d.l. n. 78/2010, al comma 1, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata CP_2 mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e al comma 4:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. CP_2
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Nella fattispecie in esame, l'Ente ha proceduto proprio alla notifica degli avvisi di addebito in base alla procedura di cui all'art. 30 citato. Gli avvisi di addebito impugnati risultano correttamente notificati a mezzo posta tramite plico raccomandato inviato all'indirizzo del ricorrente.
Ciò posto, si rileva che la parte ricorrente nulla ha contestato in merito alle relate di notifica tempestivamente depositate all'atto di costituzione in giudizio dagli Enti convenuti. È opportuno rilevare che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12384 del 11.05.2021, ha statuito che “in ipotesi di notifica diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, in applicazione del regolamento postale ordinario, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale (in particolare, la relata) se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(ex plurimis, Cass. sez. 5, 27/05/2011, n. 21714, nonché, tra le più recenti, la sostanzialmente conforme Cass. sez. 5, 10/01/2020, n. 946)”. Nella specie trova applicazione la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. Detta disposizione stabilisce una presunzione di conoscenza, valida per tutte le dichiarazioni recettizie, secondo cui tali dichiarazioni si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. L'avviso di ricevimento in esame, spedito presso l'indirizzo del ricorrente e sottoscritto per ricezione, riporta il numero della raccomandata, che coincide con quello riportato sulla lettera che accompagna l'avviso di addebito.
Non avendo parte ricorrente dimostrato di non averne avuto conoscenza, la comunicazione si intende validamente effettuata. Conclusivamente, l'opposizione va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di che liquida in € CP_2
800,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, se dovute;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di che liquida in € CP_4
800,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, se dovute.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso