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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2024, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
Francesco CAMPAGNA -Giudice Est.
Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2556 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.12.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il [...]), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Alice Madonia, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via G. Spagnolio 3/H, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] il [...]), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avv.ta Francesca Panuccio Dattola, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Pietro Foti n. 1, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato in data 18.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 09.08.2014;
-considerato che con decreto del 10.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 30.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario
Reggio Calabria in data 09.08.2014; b) dal matrimonio è nato un figlio: Per_1
(22.12.2015), minorenne;
c) con decreto di omologa n. 169/2023 del 14.07.2023 (dep. il
17.07.2023) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data
01.06.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e, comunque, dalla comparizione degli stessi davanti al
Presidente del Tribunale in data 01.06.2023 che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 10.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 18.09.2024 da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria in data 09.08.2014 tra e , il cui atto risulta trascritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 292, Parte II,
Serie A, anno 2014, alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale, consistente in un immobile già di proprietà del sig. , Parte_1 sita in via C.da Sala di Mosorrofa n. 31/S, rimane nella esclusiva disponibilità dello stesso;
2. Nulla disporre in merito all'assegno divorzile a favore della sig.ra in ragione CP_1 della sua autosufficienza economica;
3. Il figlio rimane affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso e continuerà ad essere collocato presso la madre.
Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. Quanto alle modalità di visita per il figlio i genitori convengono che il padre Per_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio: il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 15:00
(il padre lo andrà a prendere presso la madre), sino alle 21:30 dopo cena, riaccompagnandolo presso la madre. In una delle tre giornate, (lunedì, mercoledì o venerdì), concordando con la madre, il padre potrà prendere il figlio all'uscita di Per_1 scuola e tenerlo presso di se, per il pranzo fino alle 21:30 riaccompagnandolo presso la madre.
Durante i mesi estivi (giugno, luglio e agosto) il figlio rimarrà con il padre sino alle ore
21:30 e lo stesso provvederà a riaccompagnarlo presso la madre. Il sabato sera, a settimane alterne, il minore pernotterà con il padre dalle ore 20:45 (orario di rientro del lavoro del
Sig. ) e si fermerà con lo stesso sino alla domenica successiva alle ore 21:30, quando Pt_1 il padre provvederà a riaccompagnarlo presso la madre. Dal mese di giugno sino al mese di agosto compreso anche il sabato – a settimane alterne – il minore starà con il padre dalle 14:30 e si fermerà con lo stesso sino alla domenica successiva sino alle 21:30, concordando l'accompagnamento del minore.
I genitori concordano che potranno sentire telefonicamente il figlio nelle seguenti Per_1 fasce orarie: alle 7:45, alle 13:00 e alle 19:30, restando ferme le preminenti esigenze del minore.
5. Il figlio trascorrerà con il padre una parte delle festività natalizie (a partire Per_1 dal23 dicembre sino al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio da intendersi: 24,25 e 26 dicembre
- vigilia di capodanno e giorno di capodanno - vigilia e giorno dell'epifania) con modalità alternate;
mantenendo le modalità di visita ordinarie, salvo diversi accordi fra i coniugi.
Per le festività pasquali: un anno Pasqua e l'anno dopo lunedì dell'Angelo, fatto salvo diversi accordi fra i coniugi.
Nel periodo estivo il figlio trascorrerà 15 gg., anche non consecutivi nel mese di giugno (a partire dalla terza settimana) luglio e/o agosto, tenendo conto della attività lavorativa dei genitori e fatte salve le necessità del minore. Ogni genitore comunicherà all'altro tempestivamente le date in cui il minore sarà
I periodi di “ponte” previo accordo fra i coniugi, tenendo conto delle esigenze scolastiche e di svago del minore;
saranno divisi concordemente fra i genitori nel rispetto della volontà di . Saranno possibile operare variazioni delle superiori pattuizioni concordate fra Per_1
i genitori. Il giorno del compleanno e dell'onomastico di , il padre sarà libero di Per_1 incontrarlo e di cenare o pranzare (alternandosi con la madre). Resta inteso che il figlio potrà trascorrere con il padre il 19 marzo, festa del papà, il giorno del compleanno del padre e con la Sig.ra la festa della mamma ed il giorno del compleanno della CP_1 medesima.
6. Nel periodo estivo il figlio trascorrerà 15 gg., anche non consecutivi nel mese di giugno
(partire dalla terza settimana) o luglio e/o agosto con il genitore non collocatario, tenendo conto dell'attività lavorativa dei genitori, fatte salve le necessità del minore. I genitori concorderanno per tempo le date di permanenza del minore presso l'uno o l'altro. Ogni genitore avrà cura di comunicare all'altro, il nuovo domicilio.se nel periodo estivo si allontanerà da Reggio. Nel caso in cui un genitore deciderà di recarsi fuori città e condurrà con sé il figlio, comunicherà all'altro almeno dieci giorni prima il luogo in cui si recherà.
7. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per il figlio Pt_1 CP_1 minore, la somma di euro 300,00 entro i primi quindici giorni del mese. L'assegno sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT. Tutte le spese straordinarie per il figlio regolarmente documentate, preventivamente concordate tra i genitori, graveranno su entrambi in ragione del 50%, secondo quanto previsto dal Tribunale di Reggio Calabria.
8. L'assegno unico familiare, in favore del figlio minore, verrà percepito per intero dalla sig.ra in quanto genitore collocatario. Salvo quanto sopra espressamente CP_1 previsto e concordato, i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni aspetto patrimoniale e di non aver allo stato null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo, essendo economicamente autosufficienti.
9. I coniugi si danno assenso reciproco al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio del figlio minore per motivi di studio e/o turismo degli stessi”; -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 11.12.24
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
Francesco CAMPAGNA -Giudice Est.
Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2556 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.12.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il [...]), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Alice Madonia, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via G. Spagnolio 3/H, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] il [...]), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avv.ta Francesca Panuccio Dattola, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Pietro Foti n. 1, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato in data 18.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 09.08.2014;
-considerato che con decreto del 10.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 30.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario
Reggio Calabria in data 09.08.2014; b) dal matrimonio è nato un figlio: Per_1
(22.12.2015), minorenne;
c) con decreto di omologa n. 169/2023 del 14.07.2023 (dep. il
17.07.2023) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data
01.06.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e, comunque, dalla comparizione degli stessi davanti al
Presidente del Tribunale in data 01.06.2023 che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 10.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 18.09.2024 da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria in data 09.08.2014 tra e , il cui atto risulta trascritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 292, Parte II,
Serie A, anno 2014, alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale, consistente in un immobile già di proprietà del sig. , Parte_1 sita in via C.da Sala di Mosorrofa n. 31/S, rimane nella esclusiva disponibilità dello stesso;
2. Nulla disporre in merito all'assegno divorzile a favore della sig.ra in ragione CP_1 della sua autosufficienza economica;
3. Il figlio rimane affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso e continuerà ad essere collocato presso la madre.
Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. Quanto alle modalità di visita per il figlio i genitori convengono che il padre Per_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio: il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 15:00
(il padre lo andrà a prendere presso la madre), sino alle 21:30 dopo cena, riaccompagnandolo presso la madre. In una delle tre giornate, (lunedì, mercoledì o venerdì), concordando con la madre, il padre potrà prendere il figlio all'uscita di Per_1 scuola e tenerlo presso di se, per il pranzo fino alle 21:30 riaccompagnandolo presso la madre.
Durante i mesi estivi (giugno, luglio e agosto) il figlio rimarrà con il padre sino alle ore
21:30 e lo stesso provvederà a riaccompagnarlo presso la madre. Il sabato sera, a settimane alterne, il minore pernotterà con il padre dalle ore 20:45 (orario di rientro del lavoro del
Sig. ) e si fermerà con lo stesso sino alla domenica successiva alle ore 21:30, quando Pt_1 il padre provvederà a riaccompagnarlo presso la madre. Dal mese di giugno sino al mese di agosto compreso anche il sabato – a settimane alterne – il minore starà con il padre dalle 14:30 e si fermerà con lo stesso sino alla domenica successiva sino alle 21:30, concordando l'accompagnamento del minore.
I genitori concordano che potranno sentire telefonicamente il figlio nelle seguenti Per_1 fasce orarie: alle 7:45, alle 13:00 e alle 19:30, restando ferme le preminenti esigenze del minore.
5. Il figlio trascorrerà con il padre una parte delle festività natalizie (a partire Per_1 dal23 dicembre sino al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio da intendersi: 24,25 e 26 dicembre
- vigilia di capodanno e giorno di capodanno - vigilia e giorno dell'epifania) con modalità alternate;
mantenendo le modalità di visita ordinarie, salvo diversi accordi fra i coniugi.
Per le festività pasquali: un anno Pasqua e l'anno dopo lunedì dell'Angelo, fatto salvo diversi accordi fra i coniugi.
Nel periodo estivo il figlio trascorrerà 15 gg., anche non consecutivi nel mese di giugno (a partire dalla terza settimana) luglio e/o agosto, tenendo conto della attività lavorativa dei genitori e fatte salve le necessità del minore. Ogni genitore comunicherà all'altro tempestivamente le date in cui il minore sarà
I periodi di “ponte” previo accordo fra i coniugi, tenendo conto delle esigenze scolastiche e di svago del minore;
saranno divisi concordemente fra i genitori nel rispetto della volontà di . Saranno possibile operare variazioni delle superiori pattuizioni concordate fra Per_1
i genitori. Il giorno del compleanno e dell'onomastico di , il padre sarà libero di Per_1 incontrarlo e di cenare o pranzare (alternandosi con la madre). Resta inteso che il figlio potrà trascorrere con il padre il 19 marzo, festa del papà, il giorno del compleanno del padre e con la Sig.ra la festa della mamma ed il giorno del compleanno della CP_1 medesima.
6. Nel periodo estivo il figlio trascorrerà 15 gg., anche non consecutivi nel mese di giugno
(partire dalla terza settimana) o luglio e/o agosto con il genitore non collocatario, tenendo conto dell'attività lavorativa dei genitori, fatte salve le necessità del minore. I genitori concorderanno per tempo le date di permanenza del minore presso l'uno o l'altro. Ogni genitore avrà cura di comunicare all'altro, il nuovo domicilio.se nel periodo estivo si allontanerà da Reggio. Nel caso in cui un genitore deciderà di recarsi fuori città e condurrà con sé il figlio, comunicherà all'altro almeno dieci giorni prima il luogo in cui si recherà.
7. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per il figlio Pt_1 CP_1 minore, la somma di euro 300,00 entro i primi quindici giorni del mese. L'assegno sarà rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT. Tutte le spese straordinarie per il figlio regolarmente documentate, preventivamente concordate tra i genitori, graveranno su entrambi in ragione del 50%, secondo quanto previsto dal Tribunale di Reggio Calabria.
8. L'assegno unico familiare, in favore del figlio minore, verrà percepito per intero dalla sig.ra in quanto genitore collocatario. Salvo quanto sopra espressamente CP_1 previsto e concordato, i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni aspetto patrimoniale e di non aver allo stato null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo, essendo economicamente autosufficienti.
9. I coniugi si danno assenso reciproco al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio del figlio minore per motivi di studio e/o turismo degli stessi”; -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 11.12.24
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna