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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 5439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5439 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
13540/2024
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI FRANCESCA OLIVETO E MARTINO DI PASQUALE
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
1) Accerta e dichiara, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e CP_1
a tempo indeterminato a tempo pieno, con inquadramento nel 1°livello del CCNL Edilizia
e Industria dal 19 giugno 202;
2) Dichiara tenuta e condanna a ripristinare il rapporto di lavoro e a corrispondere CP_1 al ricorrente una indennità onnicomprensiva nella misura di 2,5 mensilità per il calcolo del tfr di € 1.864,79 oltre interessi e rivaluzione monetaria ;
3) Dichiara tenute e condanna la e in solido tra loro al CP_1 CP_2 pagamento delle retribuzione nella misura di euro 4.535,91 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) Condanna le convenute in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti che liquida nella misura di euro 2.900,00 oltre spese generali IVA e cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti Oliveto e Di Pasquale.
Sentenza esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
05/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Camilla ST
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI FRANCESCA OLIVETO E MARTINO DI PASQUALE
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
1) Accerta e dichiara, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e CP_1
a tempo indeterminato a tempo pieno, con inquadramento nel 1°livello del CCNL Edilizia
e Industria dal 19 giugno 202;
2) Dichiara tenuta e condanna a ripristinare il rapporto di lavoro e a corrispondere CP_1 al ricorrente una indennità onnicomprensiva nella misura di 2,5 mensilità per il calcolo del tfr di € 1.864,79 oltre interessi e rivaluzione monetaria ;
3) Dichiara tenute e condanna la e in solido tra loro al CP_1 CP_2 pagamento delle retribuzione nella misura di euro 4.535,91 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) Condanna le convenute in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti che liquida nella misura di euro 2.900,00 oltre spese generali IVA e cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti Oliveto e Di Pasquale.
Sentenza esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
05/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Camilla ST