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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2024, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4937/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. ssa Valeria Ardoini Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._1
LOCALITÀ CASA DI NOÈ 36 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FERRANTINO LARA DOMENICA (C.F. , che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
GIARDINO 8 16035 RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
OSTIENSI TATIANA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._4
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SANTA MARGHERITA LIGURE il 29/09/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del 28/02/2020 omologato in data 20/06/2020 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANTA MARGHERITA LIGURE il 29/09/2012 dai IGnori
e Parte_1 Parte_3 [...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione o di gestione quotidiana, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, quindi, assunte dal genitore che in quel momento si troverà con il figlio secondo buon senso, responsabilità e diligenza. Eventuali decisioni di emergenza relative alla salute o alla sicurezza di potranno essere assunte dal genitore con il quale il figlio si trova in quel momento, Per_1
ma dovrà esserne immediatamente informato l'altro genitore. Il minore avrà Per_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, IG.ra , Parte_1
attualmente in Rapallo (16035- GE), in Via Località case di Noè, 36.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del minore e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti richiesti;
ogni genitore deve attivarsi per la richiesta di copie dei documenti direttamente dalla o per la scuola e per altre strutture mediche;
ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sanitari che si occupano del bambino ed entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza del figlio, recapiti (indirizzo di casa, di lavoro, numero di cellulare ecc da contattare per urgenze e/o esigenze riguardanti ) che i genitori dovranno Per_1
scambiarsi e tenere sempre aggiornati. All'iscrizione scolastica provvederà la IG.ra Pt_1
dandone informazione al IG. il quale collaborerà fornendo tempestivamente le Pt_2
proprie firme e/o i propri documenti necessari;
Entrambi i genitori manterranno una comunicazione funzionale con il figlio, collaboreranno tra di loro per la miglior gestione del bambino, sosterranno la relazione dell'altro genitore con il minore, non controllando od interferendo nelle comunicazioni genitore/figlio, evitando di squalificare e/o denigrare l'altro genitore, con impegno reciproco a tener alto il valore dell'altro genitore.
2) La casa familiare sita in Rapallo (GE-16035), alla Località Giardino, 8, è già stata assegnata al IG. in sede di separazione personale dei coniugi, unitamente a tutti gli Parte_2
arredi, con contestuale integrale rinuncia in merito da parte della IG. che, in virtù Parte_1
di pregressi accordi tra le parti, ha già provveduto a trasferire altrove la propria residenza, insieme al figlio , e tali statuizioni vengono confermate con il presente ricorso ed Per_1
in costanza di divorzio;
3) Fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, le parti convengono che il padre,
IG. , potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di Parte_2
seguito indicati:
- a fine settimana alternati dal Venerdì alle h.18 quando il papà lo preleverà dalla casa materna, dallo sport o da altro luogo indicato dalla madre, fino alla domenica h.20, quando il padre lo riaccompagnerà alla casa materna;
- nella settimana in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con la mamma, il papà avrà
diritto a n. 2 visite infrasettimanali, entrambe con pernottamento, nei giorni del Martedì e del Giovedì, mentre nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, lo Per_1
stesso avrà diritto a n. 1 visite infrasettimanali con pernottamento nella giornata del
Martedì. In tutti i casi il IG. preleverà il figlio alle h18.30 presso l'abitazione materna Pt_2
o altro luogo indicato dalla madre e lo riaccompagnerà il giorno successivo direttamente a scuola;
il papà, qualora nella giornata successiva al pernotto infrasettimanale di presso di Per_1
sè, non vi fosse scuola, riaccompagnerà il minore alla casa materna od al luogo indicato dalla stessa (i.e. centro estivo) al mattino prima di recarsi al lavoro;
- le vacanze Natalizie rispetteranno il regime dell'alternanza di anno in anno, individuandosi i due periodi dall'ultimo giorno di scuola alle h.18, fino al 30 Dicembre h.18, ed il secondo periodo dalle h.18 del 30 Dicembre sino al primo giorno scolastico con eventuale accompagnamento del bambino direttamente presso la scuola. Lo stesso criterio dell'alternanza annuale varrà per la Pasqua e tutte le altre festività che comportino astensione e/o riposo scolastico, con la differenza che le "altre festività" saranno trascorse integralmente con uno o con l'altro genitore secondo l'alternanza annuale e prevalendo sulla spettanza dell'eventuale fine settimana in cui dovessero cadere, restando successivamente invariato il calendario, salvi impegni lavorativi e/o diversi accordi di volta in volta presi tra i genitori. Ugualmente le festività saranno alternate anche in modo consequenziale le une alle altre, trascorrendo una festività con un genitore e quella immediatamente Per_1
successiva con l'altro (i.e. 25 aprile con un genitore, 1° maggio con l'altro, invertendo l'anno successivo). Resta in ogni caso salva, la facoltà dei genitori di accordarsi in maniera diversa in ottica collaborativa;
- le vacanze estive saranno analogamente vissute sempre in modo alternato con i genitori,
15 giorni ciascuno, anche divisibili in due periodi di una settimana ognuno, nel periodo estivo scelto dal genitore, da concordarsi e comunicarsi all'altro entro e non oltre il 10 Maggio dello stesso anno. Sarà facoltà di entrambi i genitori condurre all'estero, purché Per_1
precedentemente concordato con l'altro genitore, il quale dovrà sempre conoscere la meta del proprio figlio ed avere i recapiti opportuni;
- Entrambi i genitori si impegnano a far svolgere compiti e studi assegnati dalla scuola a quando il minore è con loro, cercando la IG.ra di agevolare le visite Per_1 Pt_1
infrasettimanali del papà, facendo svolgere, ove possibile, in anticipo compiti e lezioni già
assegnati; il padre farà, comunque, eseguire a i compiti e lo studio assegnati Per_1
all'ultimo e tutti quelli necessari per i giorni successivi ai fine settimana di Sua spettanza ed ai periodi di vacanza prolungati, quali quelli Natalizi, estivi e delle altre festività comandate;
- in caso di impedimenti urgenti del papà durante i propri giorni di visita, prima di affidare a persone terze, il papà dovrà provvedere a contattare la madre e, secondo la Per_1
disponibilità di quest'ultima, affidare a lei il minore ed in caso di suo impedimento affidare il bambino ai nonni paterni. Qualora il papà sia nell'impossibilità di rispettare il calendario di visita, dovrà darne immediata comunicazione alla IG.ra , possibilmente - salvo Pt_1
urgenze e/o imprevisti - con un preavviso di almeno 7 giorni, ed in caso di ipotetiche trasferte lavorative- anche se non ancora definitive e confermate- le relative date dovranno essere comunicate alla madre appena il IG. ne è a conoscenza;
Pt_2
- i compleanni di verranno organizzati in collaborazione tra i genitori e/o dalla sola Per_1
madre, con facoltà del papà di parteciparvi;
per i compleanni dei genitori, gli stessi cercheranno di agevolare il genitore festeggiato a trascorrere la giornata con il figlio,
laddove compatibile con le esigenze dello stesso ed i reciproci impegni dei genitori;
4) per quanto concerne la scuola - salvi accadimenti particolari che dovessero richiedere valutazioni differenti nell'interesse del bambino - proseguirà il percorso scolastico Per_1 sia dell'attuale scuola elementare, che della successiva scuola media privata a Rapallo,
presso l'istituto privato Gianelli che già attualmente frequenta, o comunque presso altro istituto privato di analoghe caratteristiche e costi, restando le future valutazioni in merito alle scuole superiori, scelte che verranno condivise tra i genitori, tenute in primaria considerazione le velleità e le necessità del ragazzo;
5) relativamente alle attività ludico/sportive proseguirà in quelle che già pratica -già Per_1
condivise tra i genitori- e, in ogni caso, verranno valutate tra i genitori che si impegnano a prestare il reciproco consenso affinché il ragazzo possa svolgere le attività a lui più congeniali, adoperandosi per accompagnarvelo nei giorni/periodi di propria spettanza. Qualora il papà fosse nell'impossibilità di accompagnare il figlio alle attività settimanali, ne darà comunicazione alla madre, affinché ve lo accompagni quest'ultima laddove per la medesima possibile, in maniera da dare continuità alla pratica;
6) i genitori acconsentono al possesso da parte di di un telefono cellulare- di Per_1
modico valore- al quale entrambi i genitori potranno contattare il figlio in qualunque momento anche a mezzo whatsapp, senza attualmente accesso a Google, argomento che verrà a suo tempo valutato dai genitori di comune accordo. Il bambino sarà, in ogni modo, sempre contattabile anche tramite l'utenza telefonica dell'altro genitore;
7) sarà previsto il reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi anche per l'espatrio di entrambi i genitori e del minore (i.e. passaporto, carta di identità…);
8) Il IG. si obbliga a corrispondere, a mezzo bonifico bancario, alla IG.ra Parte_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1
, la somma di euro 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, Per_1
oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio,
che i genitori concordano di disciplinare come di seguito indicato, anche in deroga alle diverse linee guida/direttive dell'Ill.mo Tribunale adito, purché, quelle ivi già concordate come non necessitanti di ulteriori preventivi accordi (in deroga alle direttive del Tribunale),
avvengano pressoché nei limiti degli importi già attualmente sborsati per quelle oggi già in essere, adeguati all'inflazione e/o alle variazioni di mercato e/o ai nuovi importi eventualmente stabiliti dai singoli enti sportivi/ricreativi/medici/scolastici :
- mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) tickets sanitari;
d)
farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) sedute dallo psicologo per il ciclo in corso e per cui è stato già prestato il consenso antecedentemente alla presentazione del presente ricorso. Per tale voce, in futuro, il padre presta fin d'ora il consenso affinché possa Per_1
nel caso partecipare alle sedute, con costo che verrà sostenuto dalla madre;
f) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, comprensive dell'eventuale apparecchio ortodontico, purché previa esibizione di preventivi, nonché di eventuali occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) visite annuali di controllo presso medici/istituti privati, quali quelle oculistiche, dentistiche, dermatologiche e/o quelle che si dovessero rendere necessarie;
h) le spese medico sanitarie necessarie ed urgenti anche presso medici/istituti privati;
i) le spese per le visite medico/sportive ed i costi per i relativi certificati medici;
l) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) scuola privata di ogni ordine e grado, con tutti i relativi costi di tasse scolastiche, iscrizione, frequenza,
assicurazione; b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica ed ulteriore materiale di cancelleria o comunque richiesto dalla scuola, necessario durante l'intero anno scolastico;
d) dotazione informatica (pc/ tablet)
imposta dalla scuola privata e/o pubblica ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche e/o viaggi culturali con o senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (pullmino/bus/treno) abbonamento e/o biglietti dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
l) corsi di recupero e/o lezioni private;
m) tutte le sopra menzionate spese, anche qualora i genitori converranno che non frequenterà più un Per_1
istituto privato e dovesse proseguire gli studi presso istituti pubblici;
n) tasse universitarie per la frequentazione di istituti Universitari pubblici, unitamente ai costi per i libri ed il materiale;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti Universitari privati, unitamente ai costi per i libri ed il materiale;
b) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche/private o da enti territoriali anche privati); c) corsi di lingue, attualmente lingua inglese;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento, attrezzature e materiale (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), attualmente scherma, f) spese per attività ludiche e ricreative;
g) per i punti d,e, f andranno in ogni modo sempre tenute in debito conto le velleità e le attitudini del minore, con facoltà di entrambi i genitori di non prestare il consenso qualora risultino attività pericolose;
h) costi per emissione/rinnovo dei documenti personali del figlio (i.e. carta di identità, passaporto ecc), i) le spese per il conseguimento del patentino e delle patente B di guida con relative tasse, iscrizioni ecc presso scuole guida (corso, lezioni, esame..); l)
l'acquisto, la manutenzione e le spese relative all'utilizzo del cellulare (comprensivo dei costi relativi all'utenza), del pc e dei veicoli per il figlio (scooter, autovettura, motociclo ecc), comprensivo della loro manutenzione (riparazioni, tassa di proprietà, passaggi di proprietà, assicurazione, benzina ecc), da concordarsi nella sola scelta del modello affinché entrambi i genitori possano valutarne la sostenibilità dei relativi esborsi, con facoltà di non prestare il consenso laddove dovessero risultare costi eccessivi, convenendo fin d'ora di acquistare mezzi sicuri, ma economici, adeguati all'età del ragazzo, così prevedendo anche relativamente al cellulare che dovrà essere un modello base di marche dal valore contenuto;
- extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) baby sitter;
b) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori.
Ulteriori eventuali spese straordinarie non esplicitamente indicate saranno, in ogni modo, corrisposte al 50% da entrambi i genitori, seguendo, però, le direttive del “verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova” e successive modifiche, derogato, invece, per quelle sopra dettagliate che non necessiteranno di ulteriori preventivi accordi.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (e comunque non oltre 10 gg. dal ricevimento della richiesta).
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo messaggio telefonico o email o altra modalità scritta) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dallo stesso. Il rimborso dovrà avvenire nei 5 giorni successivi alla richiesta a mezzo bonifico bancario sul cc intestato all'altro genitore, o con pagamento della propria quota direttamente all'ente interessato qualora dallo stesso consentito. Per quanto riguarda le spese che non richiedono il preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative.
9) Il papà contribuirà, inoltre, al “cambio armadio” del figlio, con refusione alla mamma di parte dei costi dalla stessa sostenuti per l'acquisto del vestiario stagionale, per importo massimo annuale pari ad € 500,00 che il IG. rimborserà alla IG.ra a richiesta della Pt_2 Pt_1
stessa ed entro 5 giorni, a mezzo bonifico bancario, almeno due volte l'anno in prossimità della stagione estiva e di quella invernale (o comunque quando la stessa provvederà agli acquisiti necessari), previa esibizione della documentazione comprovante la spesa effettuata da rammostrare al padre entro 30 giorni dal pagamento. Entrambi i genitori potranno, altresì, provvedere ad ulteriori acquisiti per per quanto necessario per il tempo Per_1
che trascorre con ognuno di essi e se il papà vorrà provvedere direttamente ad acquistare ulteriore vestiario per il minore, potrà trattenerlo presso la propria abitazione al fine di avere una base di cambio presso di sé, restituendo, viceversa alla madre quello che porta Per_1
nei giorni di visita presso il padre, anche se acquistato con il contributo del papà;
10) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori provvederanno a richiedere e a fornire all'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
e le parti concordano che il recupero col modello 730 delle spese relative al figlio minore (mediche, sportive, scolastiche, ecc) verrà richiesto da entrambi i coniugi al 50%;
11) Il papà si impegna, in concomitanza della vendita degli immobili della Società IB Immobiliare
Srl, P.Iva C.F. , (fabbricati siti in Rapallo, Via Cerisola 37/2 e 37/6) di cui lo stesso P.IVA_1
detiene una percentuale di quota, a vincolare in maniera irrevocabile a beneficio esclusivo del figlio l'importo pari al valore del 10% del netto (decurtate, quindi, imposte e tasse) Per_1
dei futuri ricavi provenienti dalla vendita degli immobili societari predetti. Il versamento potrà avvenire per mezzo della stipula di una polizza assicurativa avente quale unico beneficiario irrevocabile e insostituibile il figlio , o a mezzo di versamento su un conto Per_1
corrente intestato al figlio, qualora nel frattempo acceso. Il papà si impegna, inoltre, a non revocare e/o modificare anche relativamente al beneficiario ed agli importi, la polizza “Penso a Te” N. 71001710237 già sottoscritta a favore di in data 20.04.2021. Per_1
Quanto previsto al presente punto, nonché le modalità di ripartizione delle spese straordinarie previste sopra sono condizioni essenziali ed irrinunciabili per addivenire al divorzio consensuale quale unico modo per dirimere le controversie famigliari e sull'accordo sul quantum del contributo al mantenimento del figlio da parte del IG. ed Parte_2
avvengono per volontà delle parti.
12) Il IG. corrisponderà, inoltre, entro 5 giorni dalla data dell'udienza di comparizione Pt_2
delle Parti od equipollente per la rinuncia a comparire, alla IG. l'importo di €1.870,00 Pt_1
(o la somma maggiore che sarà calcolata alla data predetta) a titolo di arretrati Istat sull'assegno di mantenimento stabilito in data 20.06.2020 con l'omologa della separazione e ad oggi mai rivalutato;
13) La domanda per l'ottenimento dell'assegno unico sarà presentata dalla IG.ra , la Parte_1
quale percepirà il 100% del relativo importo;
14) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento per sé medesimi, danno atto di aver risolto ogni intercorsa questione patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere, reciprocamente a nessun titolo, salvo gli adempimenti e gli impegni di cui al presente ricorso;
15) I coniugi si danno sin da ora reciproco consenso all'espatrio per periodi di vacanza/lavoro, sia reciproco, che per il figlio , che potrà essere condotto in vacanza all'estero Per_1
separatamente da entrambi i genitori, purché previe debite informazioni all'altro genitore sul periodo, la durata, il luogo della permanenza, nonché di opportuni recapiti telefonici e non ove contattare il minore, così come autorizzano fin da ora il rilascio e/o il rinnovo dei documenti personali anche validi per l'espatrio (i,e. carta di identità, passaporto) sia dei coniugi che del figlio minore;
Per_1
16) Spese legali compensate;
” Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012,
Numero 35, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'08/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. ssa Valeria Ardoini Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._1
LOCALITÀ CASA DI NOÈ 36 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FERRANTINO LARA DOMENICA (C.F. , che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
GIARDINO 8 16035 RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
OSTIENSI TATIANA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._4
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SANTA MARGHERITA LIGURE il 29/09/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del 28/02/2020 omologato in data 20/06/2020 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANTA MARGHERITA LIGURE il 29/09/2012 dai IGnori
e Parte_1 Parte_3 [...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione o di gestione quotidiana, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, quindi, assunte dal genitore che in quel momento si troverà con il figlio secondo buon senso, responsabilità e diligenza. Eventuali decisioni di emergenza relative alla salute o alla sicurezza di potranno essere assunte dal genitore con il quale il figlio si trova in quel momento, Per_1
ma dovrà esserne immediatamente informato l'altro genitore. Il minore avrà Per_1
collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, IG.ra , Parte_1
attualmente in Rapallo (16035- GE), in Via Località case di Noè, 36.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del minore e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti richiesti;
ogni genitore deve attivarsi per la richiesta di copie dei documenti direttamente dalla o per la scuola e per altre strutture mediche;
ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sanitari che si occupano del bambino ed entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza del figlio, recapiti (indirizzo di casa, di lavoro, numero di cellulare ecc da contattare per urgenze e/o esigenze riguardanti ) che i genitori dovranno Per_1
scambiarsi e tenere sempre aggiornati. All'iscrizione scolastica provvederà la IG.ra Pt_1
dandone informazione al IG. il quale collaborerà fornendo tempestivamente le Pt_2
proprie firme e/o i propri documenti necessari;
Entrambi i genitori manterranno una comunicazione funzionale con il figlio, collaboreranno tra di loro per la miglior gestione del bambino, sosterranno la relazione dell'altro genitore con il minore, non controllando od interferendo nelle comunicazioni genitore/figlio, evitando di squalificare e/o denigrare l'altro genitore, con impegno reciproco a tener alto il valore dell'altro genitore.
2) La casa familiare sita in Rapallo (GE-16035), alla Località Giardino, 8, è già stata assegnata al IG. in sede di separazione personale dei coniugi, unitamente a tutti gli Parte_2
arredi, con contestuale integrale rinuncia in merito da parte della IG. che, in virtù Parte_1
di pregressi accordi tra le parti, ha già provveduto a trasferire altrove la propria residenza, insieme al figlio , e tali statuizioni vengono confermate con il presente ricorso ed Per_1
in costanza di divorzio;
3) Fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, le parti convengono che il padre,
IG. , potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di Parte_2
seguito indicati:
- a fine settimana alternati dal Venerdì alle h.18 quando il papà lo preleverà dalla casa materna, dallo sport o da altro luogo indicato dalla madre, fino alla domenica h.20, quando il padre lo riaccompagnerà alla casa materna;
- nella settimana in cui il bambino trascorrerà il fine settimana con la mamma, il papà avrà
diritto a n. 2 visite infrasettimanali, entrambe con pernottamento, nei giorni del Martedì e del Giovedì, mentre nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, lo Per_1
stesso avrà diritto a n. 1 visite infrasettimanali con pernottamento nella giornata del
Martedì. In tutti i casi il IG. preleverà il figlio alle h18.30 presso l'abitazione materna Pt_2
o altro luogo indicato dalla madre e lo riaccompagnerà il giorno successivo direttamente a scuola;
il papà, qualora nella giornata successiva al pernotto infrasettimanale di presso di Per_1
sè, non vi fosse scuola, riaccompagnerà il minore alla casa materna od al luogo indicato dalla stessa (i.e. centro estivo) al mattino prima di recarsi al lavoro;
- le vacanze Natalizie rispetteranno il regime dell'alternanza di anno in anno, individuandosi i due periodi dall'ultimo giorno di scuola alle h.18, fino al 30 Dicembre h.18, ed il secondo periodo dalle h.18 del 30 Dicembre sino al primo giorno scolastico con eventuale accompagnamento del bambino direttamente presso la scuola. Lo stesso criterio dell'alternanza annuale varrà per la Pasqua e tutte le altre festività che comportino astensione e/o riposo scolastico, con la differenza che le "altre festività" saranno trascorse integralmente con uno o con l'altro genitore secondo l'alternanza annuale e prevalendo sulla spettanza dell'eventuale fine settimana in cui dovessero cadere, restando successivamente invariato il calendario, salvi impegni lavorativi e/o diversi accordi di volta in volta presi tra i genitori. Ugualmente le festività saranno alternate anche in modo consequenziale le une alle altre, trascorrendo una festività con un genitore e quella immediatamente Per_1
successiva con l'altro (i.e. 25 aprile con un genitore, 1° maggio con l'altro, invertendo l'anno successivo). Resta in ogni caso salva, la facoltà dei genitori di accordarsi in maniera diversa in ottica collaborativa;
- le vacanze estive saranno analogamente vissute sempre in modo alternato con i genitori,
15 giorni ciascuno, anche divisibili in due periodi di una settimana ognuno, nel periodo estivo scelto dal genitore, da concordarsi e comunicarsi all'altro entro e non oltre il 10 Maggio dello stesso anno. Sarà facoltà di entrambi i genitori condurre all'estero, purché Per_1
precedentemente concordato con l'altro genitore, il quale dovrà sempre conoscere la meta del proprio figlio ed avere i recapiti opportuni;
- Entrambi i genitori si impegnano a far svolgere compiti e studi assegnati dalla scuola a quando il minore è con loro, cercando la IG.ra di agevolare le visite Per_1 Pt_1
infrasettimanali del papà, facendo svolgere, ove possibile, in anticipo compiti e lezioni già
assegnati; il padre farà, comunque, eseguire a i compiti e lo studio assegnati Per_1
all'ultimo e tutti quelli necessari per i giorni successivi ai fine settimana di Sua spettanza ed ai periodi di vacanza prolungati, quali quelli Natalizi, estivi e delle altre festività comandate;
- in caso di impedimenti urgenti del papà durante i propri giorni di visita, prima di affidare a persone terze, il papà dovrà provvedere a contattare la madre e, secondo la Per_1
disponibilità di quest'ultima, affidare a lei il minore ed in caso di suo impedimento affidare il bambino ai nonni paterni. Qualora il papà sia nell'impossibilità di rispettare il calendario di visita, dovrà darne immediata comunicazione alla IG.ra , possibilmente - salvo Pt_1
urgenze e/o imprevisti - con un preavviso di almeno 7 giorni, ed in caso di ipotetiche trasferte lavorative- anche se non ancora definitive e confermate- le relative date dovranno essere comunicate alla madre appena il IG. ne è a conoscenza;
Pt_2
- i compleanni di verranno organizzati in collaborazione tra i genitori e/o dalla sola Per_1
madre, con facoltà del papà di parteciparvi;
per i compleanni dei genitori, gli stessi cercheranno di agevolare il genitore festeggiato a trascorrere la giornata con il figlio,
laddove compatibile con le esigenze dello stesso ed i reciproci impegni dei genitori;
4) per quanto concerne la scuola - salvi accadimenti particolari che dovessero richiedere valutazioni differenti nell'interesse del bambino - proseguirà il percorso scolastico Per_1 sia dell'attuale scuola elementare, che della successiva scuola media privata a Rapallo,
presso l'istituto privato Gianelli che già attualmente frequenta, o comunque presso altro istituto privato di analoghe caratteristiche e costi, restando le future valutazioni in merito alle scuole superiori, scelte che verranno condivise tra i genitori, tenute in primaria considerazione le velleità e le necessità del ragazzo;
5) relativamente alle attività ludico/sportive proseguirà in quelle che già pratica -già Per_1
condivise tra i genitori- e, in ogni caso, verranno valutate tra i genitori che si impegnano a prestare il reciproco consenso affinché il ragazzo possa svolgere le attività a lui più congeniali, adoperandosi per accompagnarvelo nei giorni/periodi di propria spettanza. Qualora il papà fosse nell'impossibilità di accompagnare il figlio alle attività settimanali, ne darà comunicazione alla madre, affinché ve lo accompagni quest'ultima laddove per la medesima possibile, in maniera da dare continuità alla pratica;
6) i genitori acconsentono al possesso da parte di di un telefono cellulare- di Per_1
modico valore- al quale entrambi i genitori potranno contattare il figlio in qualunque momento anche a mezzo whatsapp, senza attualmente accesso a Google, argomento che verrà a suo tempo valutato dai genitori di comune accordo. Il bambino sarà, in ogni modo, sempre contattabile anche tramite l'utenza telefonica dell'altro genitore;
7) sarà previsto il reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi anche per l'espatrio di entrambi i genitori e del minore (i.e. passaporto, carta di identità…);
8) Il IG. si obbliga a corrispondere, a mezzo bonifico bancario, alla IG.ra Parte_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1
, la somma di euro 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, Per_1
oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio,
che i genitori concordano di disciplinare come di seguito indicato, anche in deroga alle diverse linee guida/direttive dell'Ill.mo Tribunale adito, purché, quelle ivi già concordate come non necessitanti di ulteriori preventivi accordi (in deroga alle direttive del Tribunale),
avvengano pressoché nei limiti degli importi già attualmente sborsati per quelle oggi già in essere, adeguati all'inflazione e/o alle variazioni di mercato e/o ai nuovi importi eventualmente stabiliti dai singoli enti sportivi/ricreativi/medici/scolastici :
- mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) tickets sanitari;
d)
farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) sedute dallo psicologo per il ciclo in corso e per cui è stato già prestato il consenso antecedentemente alla presentazione del presente ricorso. Per tale voce, in futuro, il padre presta fin d'ora il consenso affinché possa Per_1
nel caso partecipare alle sedute, con costo che verrà sostenuto dalla madre;
f) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, comprensive dell'eventuale apparecchio ortodontico, purché previa esibizione di preventivi, nonché di eventuali occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) visite annuali di controllo presso medici/istituti privati, quali quelle oculistiche, dentistiche, dermatologiche e/o quelle che si dovessero rendere necessarie;
h) le spese medico sanitarie necessarie ed urgenti anche presso medici/istituti privati;
i) le spese per le visite medico/sportive ed i costi per i relativi certificati medici;
l) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) scuola privata di ogni ordine e grado, con tutti i relativi costi di tasse scolastiche, iscrizione, frequenza,
assicurazione; b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica ed ulteriore materiale di cancelleria o comunque richiesto dalla scuola, necessario durante l'intero anno scolastico;
d) dotazione informatica (pc/ tablet)
imposta dalla scuola privata e/o pubblica ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche e/o viaggi culturali con o senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (pullmino/bus/treno) abbonamento e/o biglietti dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
l) corsi di recupero e/o lezioni private;
m) tutte le sopra menzionate spese, anche qualora i genitori converranno che non frequenterà più un Per_1
istituto privato e dovesse proseguire gli studi presso istituti pubblici;
n) tasse universitarie per la frequentazione di istituti Universitari pubblici, unitamente ai costi per i libri ed il materiale;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti Universitari privati, unitamente ai costi per i libri ed il materiale;
b) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche/private o da enti territoriali anche privati); c) corsi di lingue, attualmente lingua inglese;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive e pertinente abbigliamento, attrezzature e materiale (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), attualmente scherma, f) spese per attività ludiche e ricreative;
g) per i punti d,e, f andranno in ogni modo sempre tenute in debito conto le velleità e le attitudini del minore, con facoltà di entrambi i genitori di non prestare il consenso qualora risultino attività pericolose;
h) costi per emissione/rinnovo dei documenti personali del figlio (i.e. carta di identità, passaporto ecc), i) le spese per il conseguimento del patentino e delle patente B di guida con relative tasse, iscrizioni ecc presso scuole guida (corso, lezioni, esame..); l)
l'acquisto, la manutenzione e le spese relative all'utilizzo del cellulare (comprensivo dei costi relativi all'utenza), del pc e dei veicoli per il figlio (scooter, autovettura, motociclo ecc), comprensivo della loro manutenzione (riparazioni, tassa di proprietà, passaggi di proprietà, assicurazione, benzina ecc), da concordarsi nella sola scelta del modello affinché entrambi i genitori possano valutarne la sostenibilità dei relativi esborsi, con facoltà di non prestare il consenso laddove dovessero risultare costi eccessivi, convenendo fin d'ora di acquistare mezzi sicuri, ma economici, adeguati all'età del ragazzo, così prevedendo anche relativamente al cellulare che dovrà essere un modello base di marche dal valore contenuto;
- extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) baby sitter;
b) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori.
Ulteriori eventuali spese straordinarie non esplicitamente indicate saranno, in ogni modo, corrisposte al 50% da entrambi i genitori, seguendo, però, le direttive del “verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova” e successive modifiche, derogato, invece, per quelle sopra dettagliate che non necessiteranno di ulteriori preventivi accordi.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (e comunque non oltre 10 gg. dal ricevimento della richiesta).
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo messaggio telefonico o email o altra modalità scritta) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dallo stesso. Il rimborso dovrà avvenire nei 5 giorni successivi alla richiesta a mezzo bonifico bancario sul cc intestato all'altro genitore, o con pagamento della propria quota direttamente all'ente interessato qualora dallo stesso consentito. Per quanto riguarda le spese che non richiedono il preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative.
9) Il papà contribuirà, inoltre, al “cambio armadio” del figlio, con refusione alla mamma di parte dei costi dalla stessa sostenuti per l'acquisto del vestiario stagionale, per importo massimo annuale pari ad € 500,00 che il IG. rimborserà alla IG.ra a richiesta della Pt_2 Pt_1
stessa ed entro 5 giorni, a mezzo bonifico bancario, almeno due volte l'anno in prossimità della stagione estiva e di quella invernale (o comunque quando la stessa provvederà agli acquisiti necessari), previa esibizione della documentazione comprovante la spesa effettuata da rammostrare al padre entro 30 giorni dal pagamento. Entrambi i genitori potranno, altresì, provvedere ad ulteriori acquisiti per per quanto necessario per il tempo Per_1
che trascorre con ognuno di essi e se il papà vorrà provvedere direttamente ad acquistare ulteriore vestiario per il minore, potrà trattenerlo presso la propria abitazione al fine di avere una base di cambio presso di sé, restituendo, viceversa alla madre quello che porta Per_1
nei giorni di visita presso il padre, anche se acquistato con il contributo del papà;
10) Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori provvederanno a richiedere e a fornire all'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
e le parti concordano che il recupero col modello 730 delle spese relative al figlio minore (mediche, sportive, scolastiche, ecc) verrà richiesto da entrambi i coniugi al 50%;
11) Il papà si impegna, in concomitanza della vendita degli immobili della Società IB Immobiliare
Srl, P.Iva C.F. , (fabbricati siti in Rapallo, Via Cerisola 37/2 e 37/6) di cui lo stesso P.IVA_1
detiene una percentuale di quota, a vincolare in maniera irrevocabile a beneficio esclusivo del figlio l'importo pari al valore del 10% del netto (decurtate, quindi, imposte e tasse) Per_1
dei futuri ricavi provenienti dalla vendita degli immobili societari predetti. Il versamento potrà avvenire per mezzo della stipula di una polizza assicurativa avente quale unico beneficiario irrevocabile e insostituibile il figlio , o a mezzo di versamento su un conto Per_1
corrente intestato al figlio, qualora nel frattempo acceso. Il papà si impegna, inoltre, a non revocare e/o modificare anche relativamente al beneficiario ed agli importi, la polizza “Penso a Te” N. 71001710237 già sottoscritta a favore di in data 20.04.2021. Per_1
Quanto previsto al presente punto, nonché le modalità di ripartizione delle spese straordinarie previste sopra sono condizioni essenziali ed irrinunciabili per addivenire al divorzio consensuale quale unico modo per dirimere le controversie famigliari e sull'accordo sul quantum del contributo al mantenimento del figlio da parte del IG. ed Parte_2
avvengono per volontà delle parti.
12) Il IG. corrisponderà, inoltre, entro 5 giorni dalla data dell'udienza di comparizione Pt_2
delle Parti od equipollente per la rinuncia a comparire, alla IG. l'importo di €1.870,00 Pt_1
(o la somma maggiore che sarà calcolata alla data predetta) a titolo di arretrati Istat sull'assegno di mantenimento stabilito in data 20.06.2020 con l'omologa della separazione e ad oggi mai rivalutato;
13) La domanda per l'ottenimento dell'assegno unico sarà presentata dalla IG.ra , la Parte_1
quale percepirà il 100% del relativo importo;
14) I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento per sé medesimi, danno atto di aver risolto ogni intercorsa questione patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere, reciprocamente a nessun titolo, salvo gli adempimenti e gli impegni di cui al presente ricorso;
15) I coniugi si danno sin da ora reciproco consenso all'espatrio per periodi di vacanza/lavoro, sia reciproco, che per il figlio , che potrà essere condotto in vacanza all'estero Per_1
separatamente da entrambi i genitori, purché previe debite informazioni all'altro genitore sul periodo, la durata, il luogo della permanenza, nonché di opportuni recapiti telefonici e non ove contattare il minore, così come autorizzano fin da ora il rilascio e/o il rinnovo dei documenti personali anche validi per l'espatrio (i,e. carta di identità, passaporto) sia dei coniugi che del figlio minore;
Per_1
16) Spese legali compensate;
” Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012,
Numero 35, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'08/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri