Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del 10.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 21260/19 R.G. lav. vertente
TRA
, tutti rapp.ti e difesi dal prof. avv. Giuseppe Ferraro presso lo studio Parte_1 del quale elett.te domiciliano in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10, giusta procure a margine del presente atto RICORRENTE
E
con sede legale in Torino alla P.za San Carlo n. 156 in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore difesa unitamente e CP_2 disgiuntamente dagli avv.ti Angelo Pandolfo e Marialucrezia Turco, in virtù di procura in margine alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Riccardo Raimondi sito in Napoli, Corso Vittorio Emanuele 122/d RESISTENTE
NONCHE'
( Fondo Controparte_3
Pensione complementare per il personale del , in persona del Presidente Controparte_4
e legale rappresentante pro tempore dott. , difeso unitamente e Controparte_5 disgiuntamente dagli Avv.ti Angelo Pandolfo e Marialucrezia Turco, in virtù di procura in margine alla memoria, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Riccardo
Raimondi sito in Napoli, Corso Vittorio Emanuele 122/d RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e sideso dall'avv. CP_6
Ida Verrengia RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
, maturato in forza delle sentenze emesse dal Tribunale di Napoli n. 425 del
[...]
04.12.2003 / 12.01.2004 e n. 3930 del 10/02/09, e per l'effetto condannare CP
( per il periodo dal 1.10.2008 al 31.12.2012 e, per il periodo successivo, il
[...]
Fondo Pensione Complementare per il Personale del ) ovvero tutte le Controparte_4 parti convenute, ciascuna secondo la propria competenza e responsabilità, al pagamento di € 88.303,00 a titolo di differenze pensionistiche maturate per il periodo 1 giugno 2008-30 aprile 2019, oltre le successive già maturate e maturande, da quantificarsi in corso di causa a seguito di nomina di CTU, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maturato al saldo, o, in subordine, a quella diversa somma maggiore o minore accertata come dovuta, anch'essa maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali;
nonché all'adeguamento del trattamento pensionistico di reversibilità. In via subordinata, in caso di omesso e/o irregolare versamento contributivo, chiedeva la condanna di al versamento in favore dell'ente previdenziale dei OP contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge in forza del superiore inquadramento riconosciuto in sede giudiziale;
ovvero la condanna a costituire una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica quantitativamente idonea a riequilibrare il differenziale negativo tra l'importo di ciascun rateo pensionistico che sarebbe stato percepito a titolo di pensione di reversibilità, ovvero, in difetto, autorizzarla alla costituzione diretta della rendita, facendosi riferimento per le quantificazioni all'art. 13 legge 1338/62, ovvero a mezzo ctu;
in via ulteriormente gradata, chiedeva la condanna di al OP risarcimento del danno ex art. 2116 cc, da quantificarsi, allo stato, in euro 88.303,00, oltre accessori di legge e fatto salvo il danno successivo, ovvero, anche a mezzo di ctu, nell'importo pari alla riserva matematica necessaria alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/62. Asseriva la ricorrente che era stata destinataria dal 1.6.2008 della pensione di reversibilità del defunto marito, , dipendente del dal Parte_2 Controparte_4
15.1.64 al 31.7.97; che si era vista liquidare il detto trattamento pensionistico nella misura del 60% della pensione spettante al dante causa;
che nella liquidazione del trattamento pensionistico non si era tenuto conto dell'incremento maturato, dovuto al dante causa in forza delle sentenze emesse da questo Tribunale numero 425/04 e numero
3932/09, entrambe passate in giudicato;
che aveva chiesto alle convenute in data 30.7.14 il ricalcolo del trattamento pensionistico di reversibilità e il pagamento delle relative differenze;
che tanto il Fondo pensione complementare del personale del CP_4 quanto la avevano riscontrato la nota negativamente,
[...] OP sostenendo la seconda che la posizione pensionistica avrebbe potuto essere riesaminata solo all'esito delle determinazioni dell' relativamente alla pensione di base;
che, CP_6
2 stante il mancato adempimento, con nota del 18/6/19 aveva nuovamente chiesto il ricalcolo del detto trattamento pensionistico, senza alcun riscontro.
Dedotto che il proprio dante causa, con ricorso depositato nel 1998, aveva affermato di avere svolto mansioni superiori rientranti nel grado III;
che con sentenza 425/04 questo Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo a far data dal 10.2.1996 il diritto del all'inquadramento nel grado III, qualifica di ingegnere capo della categoria Parte_2 dei tecnici, con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio;
che tale pronuncia era stata confermata sia in appello che in Cassazione;
che con ricorso successivo il aveva promosso azione di Parte_2 quantificazione delle differenze retributive e del TFR maturati a decorrere dal 10/2/96 fino al 31/5/1997, data di cessazione del rapporto, nonché azione di quantificazione delle differenze pensionistiche spettanti in forza del superiore inquadramento;
che nel corso di tale giudizio era deceduto e il processo era stato proseguito dagli eredi;
che con sentenza numero 3932/2009 questo Tribunale aveva condannato al pagamento CP_8 della somma di euro 139.802,92, di cui euro 121.020,05 per differenze pensionistiche maturate dal 1/8/98 fino al decesso (9.5.2008); che pertanto le pronunce sopraindicate spiegavano i loro effetti anche sulla pensione di reversibilità in quanto il trattamento pensionistico di reversibilità deve essere calcolato sulla base del trattamento pensionistico maturato con qualifica di grado III, riconosciuto in sede giudiziale e rideterminato, alla data del decesso, in euro 8035,90, come da conteggi elaborati dal c.t.u. richiamati nella sentenza numero 3932/ 2009. Rimarcava, quanto alla legittimazione passiva delle convenute, che il trattamento pensionistico si compone di due quote, una base a carico dell' e una integrativa a CP_6 carico del Fondo pensione complementare per i dipendenti del (ora Controparte_4
Fondo pensione a prestazione definita del gruppo ); affermato che OP
l'importo di 8035,90 come sopra quantificato ridotto al 60% dà la misura della pensione complessivamente spettante all'unico superstite, essa ricorrente, pari a euro 4821,54, laddove il proprio trattamento pensionistico di reversibilità corrispondeva invece a euro 4256,66, di cui euro 3268,94 per quota base ed euro 987,62 per quota integrativa;
CP_3 che era mancato anche l'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro, che avrebbe dovuto integrare la contribuzione previdenziale del dante causa della quota relativa al superiore livello riconosciutogli, con la conseguenza che le differenze pensionistiche vantate erano state imputate tutte alla quota integrativa e gli arretrati della pensione di reversibilità maturati dal 1/6/98 al 30/4/19 ammontavano a euro 88.303,00.
Concludeva, pertanto, come sopra indicato.
Si costituiva l eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo CP_6 mai avuto contezza né disponibilità delle sentenze 425/2004 e 3930/2009 né dei conteggi prodotti in giudizio;
rimarcava che la pensione categoria Vobanc n. 3012290 aveva decorrenza 1997 e, sulla base della stessa, il 19 giugno 2008 era stata liquidata la
3 pensione di reversibilità Sobanc di cui era titolare la ricorrente, per un ammontare a € 4.713,08, con eventuali differenze a totale carico del fondo CP_3 Controparte_4 eccepiva inoltre che la domanda era improponibile nei propri confronti, non essendo stata preceduta da domanda amministrativa;
che era comunque intervenuta la decadenza ex art. 47 dpr 639/1970 che decorre dalla domanda di pensione del dante causa, unica domanda amministrativa avanzata a esso prima della domanda di reversibilità CP_9 della ricorrente del 18 giugno 2008; che inoltre ogni presunto diritto nei propri confronti era prescritto;
che non era comprensibile il periodo per il quale la ricorrente aveva chiesto l'accredito contributivo ma i contributi erano sicuramente prescritti e non potevano essere versati, in quanto, maturato il termine di prescrizione, il credito contributivo si estingue di diritto, ossia senza necessità dell'eccezione del debitore richiesta in via di regola dall'art. 2938 cod. civ. (L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9); che la prescrizione quinquennale decorreva da quando esso aveva avuto CP_6 conoscenza del rapporto retributivo da cui scaturirebbe l'obbligo contributivo;
che non era intervenuta la denuncia del lavoratore prima dello spirare del termine di prescrizione;
che, quanto all'azione per risarcimento del danno per equivalente, non era parte del giudizio, così come quanto alla domanda di rendita vitalizia, essendo stata avanzata la domanda nei confronti del datore di lavoro (art. 13 della legge 1338/1962), potendo il lavoratore sostituirsi al datore di lavoro solo a condizione che provi di aver tentato di ottenere la costituzione della rendita nei confronti del datore di lavoro e fornisca la prova dei requisiti costitutivi del diritto preteso, con riferimento al rapporto di lavoro ed alle retribuzioni percepite;
che mancava in ogni caso la domanda amministrativa. Concludeva chiedendo in via preliminare la declaratoria di carenza di legittimazione passiva, con riferimento alle domande avanzate dalla ricorrente come sopra specificate;
sempre in via preliminare la declaratoria di improponibilità e decadenza e nel merito il rigetto di ogni domanda nei propri confronti, anche per prescrizione del diritto preteso .
Con riferimento alla domanda subordinata di condanna dei resistenti al pagamento dei contributi omessi chiedeva che , accertata la fattispecie di causa, venisse dichiarato il proprio diritto a ottenere il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nei limiti del non prescritto, oltre alle sanzioni di legge, in riferimento ad eventuali differenze retributive con relativa condanna dei resistenti al pagamento delle corrispondenti somme, oltre accessori e spese di giudizio, sempre nei limiti del non prescritto.
Si costituiva , rilevando che i dipendenti dell'ex OP Controparte_4 erano stati destinatari, come tutti i dipendenti degli istituti di credito pubblici, di un regime previdenziale esclusivo o esonerativo dell'AGO, ai sensi dell'allegato T art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, fino alla cd. riforma Amato- Dlgs 357/1990 che aveva ridisegnato il sistema;
che ai sensi dell'art. 4 del detto Dlgs., per gli iscritti alla gestione speciale (indicati negli art.li 2 e 3 del medesimo D.lgs 357/1990), trova applicazione la garanzia del trattamento di miglior favore individuabile alla stregua del regime
4 pensionistico esclusivo (od esonerativo) dell'GO, dovendo essere individuato il trattamento di cui al regime esclusivo (o esonerativo) che rileva come minuendo, la quota di pensione a carico della gestione speciale che rileva come sottraendo con CP_6 la conseguenza che l'eventuale differenza risultante tra i predetti fattori va posta a carico dei regimi esclusivi (o esonerativi) trasformati in integrativi;
che l'art. 6 prevede che l'Ente creditizio è tenuto a corrispondere l'intero trattamento pensionistico, gestendo direttamente il pagamento degli arretrati e delle rati correnti di competenza della gestione speciale previa stipulazione di apposite convenzioni;
che per garantire CP_6
l'erogazione dei trattamenti integrativi, con accordo collettivo del 27/6/1991, l'allora si era impegnato ad eseguire, con oneri a proprio carico, gli Controparte_4 accantonamenti annui al Fondo per garantire la provvista finanziaria necessaria ad assicurare il mantenimento del suddetto trattamento di miglior favore, che gli apporti finanziari a carico di essa erano determinati annualmente in funzione dell'entità CP_10 delle prestazioni da erogare alla platea dei potenziali beneficiari;
che con successivo accordo collettivo del 27 luglio 2001il e le Organizzazione sindacali Controparte_4 avevano disposto l'esternalizzazione del complessivo sistema previdenziale aziendale e dei correlativi accantonamenti patrimoniali, procedendo all'istituzione di un autonomo soggetto giuridico denominato “Fondo di previdenza complementare per il personale del avente natura giuridica di Fondazione, divenuto, a far data dal 12 Controparte_4 dicembre 2018 “Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa San Paolo”. Quanto ai rapporti tra essa convenuta e l rimarcava che la Convenzione che li CP_6 aveva regolati dal 1999 fino al dicembre 2012 aveva previsto anticipazioni da parte del sulla base di dati provvisori calcolati dall , in quanto veniva erogata da CP_4 CP_9 parte della convenuta stessa al pensionato sia la quota di pensione che la quota di CP_6 pensione integrativa, provvedendo poi a compensare le pensioni pagate per conto CP_6 con i contributi da versare per i dipendenti in servizio, in base alle previsioni dell'art. 6 della Convenzione che, pertanto, esso ente aveva gestito il ruolo di Controparte_11 adiectus solutionis causa in favore dell unico titolare del rapporto previdenziale CP_6 fino al dicembre 2012, data in cui era stata soppressa la Gestione Speciale istituita presso l , il quale dal 1/1/2013 aveva provveduto direttamente CP_6 CP_9 all'erogazione della pensione obbligatoria agli ex dipendenti del che da Controparte_4 allora in poi in capo a essa convenuta era rimasta solo la titolarità del trattamento integrativo, ove dovuto. Precisava la convenuta che la controversia riguardava pensione di reversibilità maturata dopo il 21.08.1990, con riferimento a un lavoratore dell'ex in servizio Controparte_4 alla predetta data che, andato in quiescenza, aveva fruito di un trattamento pensionistico calcolato con le regole dell'Assicurazione generale obbligatoria ( AGO ); che secondo le norme del D.lgs 357/1990, l'allora era tenuto alla garanzia delle condizioni di CP_4 miglior favore, dovendo essere determinato il trattamento pensionistico integrativo a carico del calcolando il minuendo con le regole del regime esclusivo e il CP_3 sottraendo secondo le regole dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), con la
5 conseguenza che la differenza in positivo a favore del pensionato, se esistente, costituiva il trattamento di miglior favore che il era tenuto a garantire con un trattamento CP_3 integrativo. Riassunte le vicende giudiziarie che avevano interessato il dante causa della ricorrente, la convenuta precisava di non avere versato la contribuzione sulla somma di € 17.496,84 corrisposta agli eredi dell' Ing. a titolo di differenze retributive maturate in Parte_2 capo al de cuius, in quanto il dante causa non aveva svolto domanda in ordine al versamento contributivo o, in alternativa, in ordine a soluzioni risarcitorie in ipotesi di prescrizione dei contributi pretesi, neppure nel giudizio volto alla quantificazione delle differenze retributive e pensionistiche scaturenti dal diverso livello delle mansioni svolte;
che gli eredi del compresa la ricorrente, nel subentrare nel processo di Parte_2 quantificazione, non avevano a loro volta ampliato la domanda; che la sentenza n. 3930/2009 aveva condannato al pagamento delle differenze retributive e pensionistiche come da domanda, senza nulla disporre in merito al versamento contributivo corrispondente alle differenze retributive corrisposte;
che nel 2009 i contributi sulle differenze retributive maturate dal per un totale di euro 17.496,84 nel periodo Parte_2 dal 10.11.1995 al 31.7.1997 ( data di cessazione del rapporto ), che esso Istituto bancario era stato condannato a corrispondere, erano inequivocabilmente prescritti;
che esso
, nonostante non fossero di sua competenza, si era addossato comunque in favore CP_9 degli eredi del le differenze pensionistiche maturate dal 1 agosto 1997; che il Parte_2
1 giugno 2008, la ricorrente aveva percepito la pensione di reversibilità liquidata dall nel 60% della pensione del de cuius; che solo con nota del 30.7.2014 e poi con CP_6 nota del 18.6.2009 la ricorrente aveva lamentato che nella liquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità non si era tenuto conto dell'incremento del trattamento pensionistico del dante causa in considerazione delle sentenze predette, chiedendo il ricalcolo con il conseguente pagamento delle differenze pensionistiche maturate e maturande. Precisava che l'Ing. era stato collocato in quiescenza il 1.8.1997 e, dunque, in Parte_2 pieno regime AGO, percependo un trattamento pensionistico in carico alla gestione speciale oltre ad un trattamento pensionistico integrativo in carico, all'epoca, al CP_6
trattamento che veniva erogato per intero dal , conguagliando Controparte_4 CP_4 con l la quota in carico alla gestione speciale, che pertanto, essendo l l'unico CP_6 CP_6 titolare del rapporto previdenziale AGO, si era ingiustamente addossato differenze pensionistiche relative alla gestione speciale che non erano di sua competenza;
che, secondo l'assunto attoreo, pertanto, tale situazione verrebbe a replicarsi nell'attuale sede a proposito del trattamento pensionistico di reversibilità; che del resto la ricorrente, pur riconoscendo che dal 1.1.2013 l e il pagano separatamente le reciproche CP_6 CP_3 quote di trattamento pensionistico di reversibilità, non si era posto il problema di giustificare il motivo per cui, dal 1.1.2013 in poi, il dovrebbe addossarsi anche CP_3 eventuali differenze pensionistiche relative alla quota in capo alla gestione speciale che l eroga in via diretta;
che esso istituto non aveva potuto effettuare il versamento CP_6
6 contributivo in questione, essendo prescritti a giugno 2009, data di pubblicazione della sentenza n. 3930, i contributi relativi al periodo 1995/1997, pur avendo corrisposto in favore degli eredi dell'Ing. differenze pensionistiche per euro 121.020,05; Parte_2 che la propria assenza di responsabilità, che andava ricercata piuttosto nell'errato modo di porre le proprie domande giudiziarie da parte del de cuius e dei suoi eredi, escludeva a priori che potesse essere invocata a suo carico la costituzione di una rendita vitalizia a favore della ricorrente o che possa ritenersi giustificato il risarcimento di un supposto danno, il cui termine di prescrizione pure è decennale;
che, nel caso dell'azione di cui all'art. 2116 c.c. il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e cioè dal momento in cui si sono verificate due condizioni: la prescrizione dei contributi ed il raggiungimento dell'età pensionabile, cosa che nella specie risaliva quanto a entrambe le azioni all'ottobre 2019, laddove i contributi prescritti riguardavano gli anni 1995/1997 e la ricorrente aveva maturato il diritto alla pensione di reversibilità nel giugno 2008, con sentenza sulle differenze retributive pubblicata il 10 giugno 2009. Concludeva chiedendo in via principale il rigetto delle domande svolte dalla ricorrente perché prescritte ed infondate in fatto come in diritto, in via meramente subordinata, ordinare all in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di ricalcolare la CP_6 quota di trattamento di reversibilità della ricorrente cedente in capo alla gestione speciale, tenendo conto dei contributi non versati sulla somma di € 17.496,84, erogata agli eredi nel 2009, a titolo di differenze retributive maturate dal de cuius; Parte_2
b) ordinare al a prestazione definita del Gruppo , in CP_3 OP persona del suo legale rappresentante pro tempore, di rideterminare la quota integrativa, nel confronto tra regole AGO e regole del regime esclusivo indicate in premessa e all'esito c) accertare e dichiarare, se del caso, in caso di contestazione, a mezzo CTU, quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire a titolo di pensione di reversibilità per quota AGO e per quota integrativa rispetto a quanto percepito per l'effetto condannare l e il a prestazione definita del Gruppo CP_6 CP_3
Intesa San Paolo, ciascuno in persona dei propri rappresentanti legali pro tempore e in relazione alla rispettiva quota di competenza, a costituire una rendita vitalizia in favore della ricorrente idonea a riequilibrare il differenziale tra quanto ha percepito e quanto avrebbe dovuto percepire a titolo di pensione di reversibilità; in alternativa d) condannare l e il a prestazione definita del Gruppo Intesa CP_6 CP_3 [...]
, ciascuno in persona dei propri rappresentanti legali pro tempore e in relazione CP alla rispettiva quota di competenza, a risarcire i danni subiti dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 2116 cc., da liquidarsi nelle differenze pensionistiche dalla stessa ad oggi non percepite.
Si costituiva il Fondo Pensione a Prestazione definita , con memoria del OP tutto similare a quella sopra riassunta. Rimarcava che la ricorrente, come dalla stessa
7 riconosciuto, era stata edotta sia dall che da esso Fondo che la Convenzione tra CP_6 ed era scaduta a dicembre 2012 e che da quel momento in poi Controparte_4 CP_6
l avrebbe provveduto direttamente all'erogazione della pensione AGO;
che da quel
CP_6 momento, dunque, la ricorrente avrebbe dovuto indirizzare all la domanda,
CP_6 anch'essa oggi prescritta, volta alla costituzione di una rendita vitalizia;
che a nulla poteva valere la consulenza tecnica di ufficio sulla base del quale il Tribunale, in assenza dell aveva reso la sentenza n..3930/20, non essendo stata data contezza di
CP_6 come l avrebbe ricalcolato la quota cedente alla gestione speciale e avrebbe
CP_6 determinato la provvista in questione, rendendo impossibile in questa sede qualunque valutazione in merito. Concludeva avanzando identiche domande rispetto a quelle formulate da . Parte_3
Disposta consulenza tecnica, in esito alla udienza sopra menzionata la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui era data pubblica lettura.
Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell per non avere quest'ultimo avuto contezza né disponibilità delle sentenze CP_6
425/2004 e 3930/2009, trattandosi di argomento irrilevante, alla luce dell'avvenuta conoscenza di tali pronunce proprio in esito al giudizio che occupa, ed avendo la ricorrente specificato i motivi della domanda anche quanto al periodo dal 1.1.2013, a decorrere dal quale il trattamento pensionistico di base viene erogato direttamente da esso . CP_9
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di decadenza avanzata dall ai CP_6 sensi dell'art. 47 dpr 639/1970, per essere la stessa decorsa dalla domanda di pensione del dante causa, unica prima della domanda di reversibilità della ricorrente del 18 giugno 2008; infatti, nel 2008 la pensione percepita dalla ricorrente veniva ancora erogata per intero dal e non era neppure ancora intervenuta la sentenza di quantificazione;
CP_4 pertanto, è solo dal 1.1.2013 che sussiste la legittimazione passiva dell quanto alla CP_6 propria parte di pensione. Non è applicabile nella specie l'istituto decadenziale ex art. 47 d.p.r. 639/70 in quanto il diritto alla prestazione previdenziale e alla rideterminazione dell'importo pensionistico spettante al dante causa era stato già accertato e riconosciuto con pronuncia passata in giudicato, trattandosi nella specie solo di ricalcolo della pensione di reversibilità, dovuta ex lege alla ricorrente quale erede del de cuius . Parte_2
Venendo al merito, la domanda è fondata, nei limiti di cui si dirà. Sul piano normativo va rammentato quanto segue.
I principi portati della Riforma, sono contenuti negli articoli che seguono: art. 1 D.lgs. 357/1990
8 “ 1. A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1991 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria … : …. c) i titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici …
2. L'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei titolari di trattamenti pensionistici … è effettuata in una gestione speciale che è istituita con la presente disposizione presso l Controparte_12
”.
[...]
b) art. 3 D.lgs. 357/1990
“1. La gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto” (la tabella, relativa alla “Aliquota per il trasferimento della popolazione degli attuali pensionati alla gestione speciale”, fissa nel
85% la percentuale del trattamento pensionistico di cui deve farsi carico la gestione speciale). c) art. 4 D.lgs. 357/1990
“1. Per gli iscritti alla gestione speciale indicati negli articoli 2 e 3 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive ed esornative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare.
2. La differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi rispettivamente dell'art. 2 e dell'art. 3, incrementate per effetto della disciplina di perequazione automatica, è posta a carico dei fondi o casse di cui all'art.5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'art.1”. d) art. 5 D.lgs. 357/1990
“
1. Salvi gli effetti di cui agli articoli 2,3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi … relativi al personale del … . Controparte_4
3. Fermo in ogni caso l'effetto legale di trasformazione delle finalità del fondo o cassa, il consiglio di amministrazione adotta le modificazioni dello statuto del fondo o cassa necessarie per la realizzazione della nuova finalità …”. e) art. 6 D.lgs 357/1990 :
“ 1. Il pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinate ai sensi dell'art. 4, è effettuato per conto dell' dagli Controparte_12 enti creditizi di cui all'art. 1 ovvero dalle società da essi risultanti ai sensi dell'art. L della legge 30 luglio 1990, n. 218, previa stipulazione di apposita convenzione, che deve prevedere il pagamento delle pensioni alla stessa scadenza di quelle erogate dagli
9 originari fondi o enti nonché sistemi di conguaglio fra le somme per prestazioni erogate per conto dell' e i contributi allo stesso Controparte_12 dovuti…” Pertanto, in esito ai provvedimenti assunti dal legislatore con il D.lgs 357/1990, i lavoratori dipendenti e i pensionati del sono stati iscritti dal 1 gennaio Controparte_4
1991 all'assicurazione generale obbligatoria, in una gestione speciale istituita presso l Controparte_12
In conseguenza di ciò, tra gli altri, il regime pensionistico esclusivo del personale del è stato soppresso se non per la nuova finalità di erogare trattamenti Controparte_4 integrativi laddove esistenti . Per gli iscritti alla gestione speciale, infatti, trova applicazione la garanzia del trattamento di miglior favore individuabile a stregua del regime pensionistico esclusivo (od esonerativo) dell'GO . L'Ente creditizio è stato tenuto, comunque, a corrispondere l'intero trattamento pensionistico e a gestire direttamente il pagamento degli arretrati e delle rati correnti anche di competenza della gestione speciale previa stipulazione di apposite CP_6 convenzioni Nello specifico, i rapporti tra il e l sono stati regolati, Controparte_4 CP_6 dal 1999 fino al dicembre 2012 da una Convenzione che ha previsto anticipazioni da parte del sulla base di dati provvisori calcolati dall'Istituto e conguagli Controparte_4 operati a posteriori sulla base di dati definitivi forniti dall CP_6
Sul piano fattuale, una seria di circostanze di fatto sono pacifiche e documentate: la ricorrente è destinataria a decorrere dal 1.6.2008 della pensione di reversibilità del defunto marito, , dipendente del dal 15.1.64 al Parte_2 Controparte_4
31.7.97, deceduto il 9.5.2008; è certo altresì che de cuius a sua volta, in esito a ricorso depositato nel 1998 in cui aveva sostenuto di avere svolto mansioni superiori rientranti nel grado III, si era visto riconoscere, con sentenza 425/04 emessa da altro giudice di questo Tribunale e divenuta definitiva, le mansioni superiori a far data dal 10.2.1996 con inquadramento nel grado III e condanna della resistente – attuale - OP al pagamento delle differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio;
che pertanto egli aveva proposto giudizio di quantificazione delle differenze retributive e del TFR maturati a decorrere dal 10/2/96 fino al 31/5/1998, data di cessazione del rapporto, nonché azione di quantificazione delle differenze pensionistiche spettanti;
che nel corso di tale giudizio era deceduto, venendo il processo proseguito dagli eredi;
che con sentenza numero 3932/2009 questo Tribunale aveva condannato al CP_8 pagamento della somma di euro 139.802,92, di cui euro 121.020,05 per differenze pensionistiche maturate dal 1/8/98 fino al decesso (9.5.2008). Altra circostanza pacifica è rappresentata dall'avvenuta percezione da parte della ricorrente della pensione di reversibilità calcolata ex lege nel 60% della quota di pensione spettante al non adeguata rispetto al riconoscimento giudiziale (chè Parte_2
10 del resto non poteva essere diversamente, in quanto alla data del 1.6.2008 la sentenza di quantificazione ancora non era stata emessa). A quanto esposto, tenuto conto dell'avvenuta maturazione del diritto del al Parte_2 livello superiore come da sentenza del 2014 e del riconoscimento in suo favore del diritto alle relative differenze retributive e pensionistiche (diritto trasmesso agli eredi, stante la prosecuzione del processo di quantificazione da costoro effettuata), deve dirsi entrato nel patrimonio giuridico del de cuius non solo il diritto al superiore inquadramento ma anche quello alle conseguenti differenze pensionistiche. Ne consegue che le risultanze giudiziali di cui si è detto non possono non riverberarsi anche sulla misura della pensione di reversibilità della coniuge, posto che detto diritto si è tramesso alla stessa quale titolare della pensione di reversibilità, con la conseguenza che quest'ultima deve essere determinata prendendo a base della relativa quota la misura del rateo finale di pensione corretto, e non anche di quello antecedente il riconoscimento del livello superiore. In buona sostanza, a tanto consegue il diritto della ricorrente a percepire il trattamento pensionistico di reversibilità calcolato sulla base del trattamento pensionistico maturato con la qualifica di grado III, riconosciuto al de cuius in sede giudiziale e rideterminato definitivamente, alla data del decesso, nell'importo mensile di euro 8035,90. Tale ultimo dato matematico – risultante dalla relazione del c.t.u. di quel procedimento (v. doc. 12 produzione ricorrente) - appare frutto di quanto stabilito con la sentenza n. 3932/09, che espressamente fa propri i conteggi elaborati dal detto c.t.u.. Pertanto, onde pervenire alla determinazione dell'importo di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente – e valutare la correttezza o meno dei relativi calcoli in tal senso
– è stato conferito incarico di c.t.u. tecnico contabile, venendo formulato il seguente quesito: accerti il c.t.u., sulla base degli atti e in particolare della relazione di c.t.u. contabile posta a fondamento della sentenza definitiva n. 3930/09 - che indica l'importo della pensione spettante a come pari, quanto all'ultimo rateo di aprile Parte_2
2008, a euro 8.035,90 mensile - a quanto ammonti la pensione di reversibilità mensilmente spettante a e a quanto ammonti, pertanto, la differenza tra la Parte_4 quota percepita dalla stessa, pari a euro 4.256,66, e quella spettantele, per il Pt_1 periodo dal 1.6.2008 al 30.4.2019 ( e se sia corretto il calcolo totale delle differenze come pari a euro 88.303,00 come sviluppato in ricorso, indicando l'importo corretto, se diverso). In esito alle osservazioni poste in essere dai convenuti e , CP_13 CP_3 veniva inoltre conferito il seguente incarico integrativo: “( dica il c.t.u.) effettuata la verifica circa l'applicazione da parte sua dei corretti tassi di perequazione legale sulla misura della pensione per gli anni 2020, 2022, 2023 , sul fondamento delle circolari in atti, (e) provveda in caso di mancata applicazione all'applicazione stessa, integrando sul punto la c.t.u”.
11 Per come esposto in ricorso e pacifico, le quote di cui si compone la pensione sono due, una quota base a carico dell e l'altra intesa quale quota integrativa a carico del CP_6 convenuto. CP_3
Come sopra precisato, sulla base di apposita convenzione sono state previste fino al dicembre 2012 anticipazioni da parte del che erogava ai pensionati sia la quota di CP_4 pensione che la quota di pensione integrativa;
una volta soppressa la Gestione CP_6 speciale istituita presso l , dal 1/1/2013 detto ha erogato direttamente la CP_6 CP_9 pensione obbligatoria agli ex dipendenti del essendo rimasta al Controparte_4 CP_4 solo la titolarità del trattamento integrativo, ove dovuto. Pertanto, anche le differenze pensionistiche in favore della ricorrente e calcolate in esito alla c.t.u. sono dovute dall e dal a decorrere dal 1.1.2013, mentre quelle CP_6 CP_3 maturate per il più breve periodo pregresso decorrente dal decesso del de cuius (e pertanto dal 1.6.2008 al 31.12.2012), devono essere corrisposte dalla convenuta
[...]
, quale successore ex lege dell'ex . CP Controparte_4
Tanto esposto, la c.t.u. ha determinato le differenze pensionistiche spettanti alla come pari, alla luce di quanto da costei percepito e con riferimento al periodo Pt_1 dal 1/6/2008 al 30/4/2019, a € 91.365,31, precisando sul punto, in particolare, che per il periodo 1/6/2008 – 30/4/2019 ammontano a € 82.968,66, oltre la rivalutazione monetaria per € 4.152,68, e gli interessi per € 4.243,97. La differenza spettante nel periodo oggetto di esame 1/6/2008 – 30/4/2019 ammonta complessivamente a € 91.365,3. Il calcolo è stato svolto previa elaborazione di tabelle, nelle quali sono state esposte le differenze spettanti, considerando l'adeguamento della pensione al costo della vita
“perequazione”, applicando le aliquote ed i limiti degli importi indicati nelle circolari dell . CP_6
A quanto esposto consegue la correttezza, sia pure per difetto, del calcolo effettuato per il periodo in questione da parte della ricorrente, che ha portato all'indicazione della complessiva differenza pensionistica, per il periodo stesso, specifico oggetto di domanda, pari a euro 80.561,63 ( come si evince dal conteggio all'interno del ricorso: infatti, l'importo finale oggetto di domanda, pari a euro 88.303,00, è comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria). Inoltre, poiché nelle conclusioni del ricorso sono state espressamente richieste anche le differenze pensionistiche successive, già maturate e maturande, da quantificarsi in corso di causa, si è ritenuto opportuno assegnare al c.t.u. anche l'ulteriore quesito relativo al periodo dal 1.5.2019 al 31.3.2023, pervenendosi, in base alla indicata tipologia di calcolo, all'importo di euro 35.628,58 ( di cui euro 30.583,89 per sorta). Ne consegue che, non potendo questo giudice pronunciare ultra petita, ai fini della determinazione del complessivo importo relativo alle differenze pensionistiche dovute alla ricorrente nell'intero periodo dal 1.6.2008 al 31.3.23, devono essere sommati gli importi di euro 88. 303,00 e di euro 35.628,58, per un totale di euro 123.931,58, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria fino al 31.12.23.
12 Nell'ambito di tale importo, è stato altresì disposto il calcolo delle differenze dovute dal 1.1.2013 al 31.3.23, le quali, per come precisato nella c.t.u., ammontano a € 78.855,83 oltre rivalutazione monetaria per € 11.830,01 e interessi per € 3.099,97, per un totale di
€ 93.785, 87. A tali importi si perviene sulla base del contenuto della relazione di c.t.u., scientificamente corretto e scevro da errori contabili e sul fondamento delle conclusioni della stessa, secondo le quali: Alla luce di quanto elaborato, emerge quanto segue:
- dall'esame della documentazione in atti;
- dalle elaborazioni effettuate e ampiamente esposte nella presente relazione circa la determinazione della pensione erogata dall' CP_6
- tenuto conto delle retribuzioni indicate nell'estratto previdenziale del de cuius, comunicate all'istituto, che sono di gran lunga superiori a quelle riportate nella CTU della dott.sa e dal Per_1 Controparte_4
- tenuto conto della mancanza di documentazione a supporto dell'effettivo imponibile previdenziale per gli anni 1996 e 1997; la scrivente ritiene correttamente calcolata la pensione erogata dall' CP_6
Relativamente alle differenze di pensione spettanti, le stesse andrebbero imputate al Fondo pensione a Prestazione Definita del Gruppo , anche in virtù della Controparte_1 diverse regole di calcolo applicate alla base della determinazione della pensione. Tale valutazione è stata quasi totalmente avallata ( pag. 9 osservazioni di parte) dal CTP
(All. 6) Per_2
Pertanto, onde pervenire alla determinazione dell'importo a carico di per Controparte_1 il più breve periodo dal 1.6.2008 al 31.12.2012, occorre sottrarre dall'importo totale pari a €123.931,58 dovuto per l'intero periodo, quello dovuto per il più breve periodo dal 1.1.2013 ammontante a euro 93.785,87, pervenendosi alla somma di euro 30.145,71.
Quanto, infine alla ripartizione interna tra e relativamente al periodo dal CP_6 CP_3
1.1.2013, si legge nella relazione del c.t.u.: Partendo dal prospetto della determinazione delle due componenti della pensione della sig.ra dove sono stati calcolati gli importi della pensione di reversibilità Pt_1 CP_6 pari a €. 3.324,98 e della pensione integrativa del Fondo pari a 1.496,56 per il totale di
€. 4.821,54 ed opportunamente perequati nel tempo secondo le regole previste dall' si è provveduto a determinare le differenze sui due trattamenti. CP_6
Non mi sono limitato al solo periodo gennaio 2013 – marzo 2023 in quanto come è stato evidenziato nelle premesse gli oneri delle due pensioni sono sempre stati a carico dell' per la parte della previdenza di base e a carico del Fondo pensioni per la CP_6 parte di previdenza integrativa, ancorché fino al 31 dicembre 2012 il soggetto pagatore era l'ente creditizio in forza della convenzione creditizi. CP_11
Infine, nella c.t.u. è stato precisato che a far data da gennaio 2023 la pensione di reversibilità complessiva, spettante alla sig.ra è pari a € 5.368,53 e come da Pt_1 statini paga prodotti nel corso delle precedenti operazioni peritali, a far data da aprile
13 2023 la quota è regolarmente erogata in € 3.635,95 e che òa pensione di € CP_6
5.368,53 dovrà essere adeguata agli ulteriori valori della perequazione successiva. Essendo stata accolta la domanda avanzata in via principale, non vi è spazio nell'attuale sede per l'esame delle domande subordinate. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico di e del Fondo pensione a prestazione definita in OP OP solido , con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione;
nulla è dovuto dall non essendo stato parte nei giudizi che hanno condotto al riconoscimento del CP_6 livello superiore in favore del dante causa della ricorrente.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento pensionistico di reversibilità sia di base che integrativo, tenendo conto dell'incremento del trattamento pensionistico dovuto al dante causa in forza delle Parte_2 sentenze emesse dal Tribunale di Napoli nn 425/ 2004 e 3930/2009 e per l'effetto condanna al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di Controparte_1 euro 30.145,71 quanto al periodo dal 01/06/2008 al 31/12/2012; condanna altresì l CP_6 in relazione alla quota base pensionistica e il Fondo pensione a prestazione definita del gruppo in relazione alla quota integrativa al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente dell'importo di euro € 93.785, 87 a titolo di differenze pensionistiche maturate nel periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2023, oltre interessi legali sugli importi via via rivalutati dal 1.1.2024 al saldo;
condanna i convenuti e Fondo pensione a prestazione definita OP
, in solido, al pagamento delle spese in favore della ricorrente, spese che OP liquida in complessivi euro 8.920,00, oltre iva , cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari . Napoli, 10.6.25 Il G.L.
Dr.Elisa Tomassi
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