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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/06/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 235 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Luigi Di Iorio come da procura allegata all'atto di appello appellanti ed il primo appellato incidentale
E
Controparte_1
con sede in Chieti,
[...] in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Tittaferrante come da procura in calce alla comparsa di costituzione
appellata ed appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1132 del
Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata il 02/08/2022, in materia di permuta di immobili
Conclusioni degli appellanti
“In via principale e nel merito: in accoglimento del presente appello riformare la sentenza n.
1132 del 02.08.2022 emessa dal Tribunale di Pescara, Sezione civile, giudice il dott. Carmine Di Fulvio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5511/2014, depositata in cancelleria in data
02.08.2022, nella parte in cui “2) Dispone la riduzione del corrispettivo dovuto dalla parte convenuta a parte attrice e alla parte terza chiamata, in virtù del contatto di permuta oggetto di causa stipulato dalle parti in data 4.7.2002, al valore di € 443.321,44 (di cui € 232.405,60 già corrisposto); 3) rigetta le restanti domande proposte da parte attrice nei confronti della parte convenuta”; nonché nella parte in cui “5) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, a carico delle parti nella misura di 1/3 per ciascuna”;
e per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure nelle prime memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. che qui si riportano:
“A) accerti e dichiari sussistente il diritto di esclusiva proprietà dell'attore sui beni immobili siti in Pescara ed identificati NCEU al Foglio 32 particella 2280 sub 13, sub 14; sub 15; sub 16; sub 33; sub 34; sub 35; sub 7, sub 8; sub 255; sub 256; sub 257; sub 258 e sub 259;
B) accerti e dichiari sussistente il diritto di proprietà dell'attore, in ragione di quota pro indiviso pari al 50% con
, sui beni immobili siti in Pescara alla via Parte_2
Tirino, costituiti da locali commerciali ed identificati al NCEU al Foglio 32, particella 2280 sub 41, sub 42, sub 149, sub 150, sub 153, sub 154, sub 155, sub 156, sub 165, sub 167, sub 168 e sub 286.
C) accerti e dichiari il grave inadempimento della convenuta consistente nel diniego all'immissione in Controparte_1 possesso dei beni immobili di proprietà dell'attore, per
l'effetto condanni la predetta al pagamento, a titolo di penale, della somma pari ad euro duecento giornalieri a far data dal
01/01/2009 sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata
E) nella denegata ipotesi di accertamento relativa alla non titolarità dei beni indicati in narrativa, in capo alla CP_1
e quindi all'attore, accerti e dichiari il diritto dell'esponente ad ottenere l'adempimento dei contratti rispettivamente ripassati con i convenuti, per l'effetto condanni a consegnare ed immettere in Controparte_2 possesso l'esponente di numero sette appartamenti e sette locali garages in una delle palazzine costruite dalla in CP_1
Pescara sul terreno ceduto dall'attore, nonché numero uno (n. 1) locale commerciale, al piano terraneo, della superficie netta di metri quadri centoquindici (mq 115) circa in comunione, per quota pari al 50%, con la Sig.ra (C.F. Parte_2
) ovvero al corrispettivo pari ad una C.F._1 CP_3 superficie lorda di q. 500 di terziario (uffici e negozi) effettuati gli eventuali conguagli fra le parti,
F) accerti e dichiari il diritto dell'attore ad entrare nel pieno possesso e disponibilità sui suddetti beni, per l'effetto condanni i convenuti, ciascuno per la quota di propria spettanza,
a consegnare all'esponente i beni suindicati, immettendolo nel pieno ed esclusivo possesso e disponibilità dei beni immobili liberi da persone e cose;
G) in ogni caso rigetti tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, precisamente rigetti la riconvenzionale di rivolta alla riduzione della CP_1 permuta nonché la domanda ex art 96 cpc di per l'effetto CP_3 ordini al competente reggente dell'Agenzia delle Entrate (già
Ag. del Territorio) di Pescara, la trascrizione dell'acquisto di proprietà in favore dell'esponente. Con il favore delle spese e competenze tutte del giudizio.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata – appellante incidentale
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dei suesposti motivi e rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, istanza e produzione
− rigettare integralmente l'appello proposto perché inammissibile e comunque infondato in punto di diritto e di fatto, ivi comprese le istanze istruttorie, così confermando sul punto le parti ex adverso impugnate della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1132/2022 del Tribunale di Pescara e resa nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG 5511/2014.
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
− in accoglimento dei motivi di appello incidentale accogliere integralmente le domande proposte nel merito in primo grado dalla convenuta (appellata in questa sede) e, per l'effetto, CP_1 riformare la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1132/2022 del
Tribunale di Pescara e resa nell'ambito del giudizio iscritto al
n. RG n R.G. 5511 /2014 limitatamente ai capi che, anche solo parzialmente, non hanno accolto le pretese ed eccezioni della
e le sue domande come di seguito riproposte: (I) In CP_1 via principale rigettare tutte le domande proposte siccome infondate in fatto ed in diritto;
(ii) in via subordinata e riconvenzionale accogliere la domanda riconvenzionale e, quindi, disporre la riduzione del prezzo ai sensi degli articoli 1555,
1484 e 1480 c.c. nella misura indicata in narrativa ovvero nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito di apposita consulenza tecnica d'ufficio, o comunque in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge”;
− condannare gli appellanti alle spese, competenze ed onorari del primo grado di giudizio, in accoglimento del motivo di appello incidentale all'uopo spiegato, e del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e cassa di previdenza come per legge.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1132 pubblicata in data 2 agosto 2022 il
Tribunale Ordinario di Pescara condannava la convenuta
[...]
Controparte_1
a pagare all'attore, sig.
[...] T_
la somma di € 129.300,00 a titolo di penale per il
[...] ritardo nella consegna degli immobili oggetto del contratto di permuta stipulato il 4/7/2002; disponeva la riduzione ad €
443.321,44 (di cui € 232.405,60 già corrisposti) del corrispettivo dovuto da al sig. ed alla sig.ra CP_1 T_
, moglie del sig. anche lei parte del Parte_2 T_ predetto contratto, terza chiamata in causa, stante l'evizione parziale subita dalla convenuta;
rigettava le ulteriori domande proposte dal sig. nei confronti di , aventi ad T_ CP_1 oggetto la condanna della convenuta a consegnargli i beni immobili oggetto del contratto o altri beni equivalenti;
condannava la sig.ra a rifondere a le spese Pt_2 CP_1 del giudizio;
compensava le spese processuali fra il sig. T_
e ; poneva infine le spese della consulenza tecnica CP_1 espletata a carico delle parti nella misura di un terzo ciascuna.
1.1. Il Tribunale esponeva che il sig. aveva dedotto T_ che in data 21/11/1996 lui e la moglie Parte_2 avevano stipulato con un contratto Controparte_4 preliminare di permuta con cui si erano impegnati a cedere a quest'ultima un appezzamento di terreno sito in Pescara, località Colle Cetrullo, dell'estensione di circa mq 21.949, pattuendo il corrispettivo in parte in denaro, per £ 450.000.000, già versati in contanti, e per il residuo da corrispondere mediante la cessione a lui ed alla moglie di immobili pari al
20% della cubatura che sarebbe stata edificata da sul CP_1 terreno;
che nel preliminare le parti si erano date atto che era pendente dinanzi al Tribunale di Pescara un giudizio promosso nei confronti dei promittenti permutanti da CP_5 Parte_3
(poi divenuta , la quale aveva chiesto il
[...] CP_6 trasferimento in suo favore ai sensi dell'art. 2932 c.c. di parte del terreno promesso a , oggetto di un precedente CP_1 preliminare stipulato il 23/11/1982 dai sig.ri e T_ Pt_2 con la predetta;
che aveva Parte_4 CP_1 dato atto che l'esito del contenzioso non avrebbe costituito causa di recesso dal contratto o motivo di azioni o pretese nei confronti dei venditori e si era impegnata a subentrare loro negli impegni assunti nei confronti della Parte_4
; che in data 4/7/2002 l'esponente attore e la sig.ra
[...]
avevano stipulato con il contratto definitivo Pt_2 CP_1 di «permuta-divisione», con cui avevano trasferito a CP_1 il terreno edificabile oggetto del preliminare, dell'estensione di mq. 22.490, e aveva ceduto loro le unità immobiliari CP_1 facenti parte del lotto numero uno compreso nel complesso edilizio da realizzare, e precisamente quattordici appartamenti siti in vari piani di una delle palazzine da costruire, quattordici locali garage e un locale commerciale al piano terreno, con la specificazione che tali unità immobiliari sarebbero divenute di proprietà dei permutanti mano a mano che venivano realizzate e sarebbero state accatastate direttamente a loro nome;
che il predetto contratto prevedeva che le unità immobiliari dovevano essere consegnate entro e non oltre il termine di validità delle concessioni edilizie e che, in caso di ritardo nella consegna, era stabilita una penale giornaliera pari ad euro 200,00, salvo il maggior danno;
che nell'art. 5 del contratto si dava atto che gli immobili oggetto della permuta erano liberi da diritti altrui od iscrizioni pregiudizievoli
«fatta eccezione per il contenzioso giudiziario vertente tra i signori e e la società Parte_1 Parte_2
" ", di cui è stato trascritto presso Parte_4 la Conservatoria dei RR.II. di Pescara in data 11 febbraio 1986 ai nn. 1403/1144, l'atto di citazione introduttivo. In merito a tale pendenza [CO.C.E.A.] solleva i signori e Parte_1 da ogni responsabilità pretesa e/o reclamo Parte_2 al riguardo, sollevando questi ultimi dall'onere di proseguire il giudizio o di costituirsi in esso in tutti i suoi gradi essendo stato edotto il medesimo delle Controparte_1 conseguenze derivanti dalla successione a titolo particolare nel diritto controverso nonché dei diritti ad esso spettanti ex art.
111 c.p.c. ed assumendosi ogni onere relativo a detto giudizio, ivi compreso quello inerente la cancellazione della trascrizione del suindicato atto di citazione presso l'Ufficio del Territorio di Pescara. Il manleva, infine, i signori Controparte_1
e da ogni pretesa fatta valere Parte_1 Parte_2 nei confronti degli stessi in dipendenza di detto giudizio»; che nell'art. 9 del contratto era stata disposta la divisione degli immobili fra i coniugi con effetto dalla data della sottoscrizione, per cui lui e la moglie risultavano titolari esclusivi di 7 appartamenti ciascuno da realizzarsi nel lotto 1,
e di 7 locali garage, mentre il locale commerciale era escluso dalla divisione, restando così in comunione fra i coniugi;
che non aveva mai consegnato gli immobili realizzati nel CP_1 lotto 1; che il Tribunale di Pescara con sentenza in data
8/8/2001 aveva rigettato le domande proposte da
[...]
ma che la Corte d'appello dell'Aquila con Parte_4 sentenza in data 31/5/2005 aveva invece accolto la domanda di ed aveva trasferito a quest'ultima società ai sensi CP_3 dell'art. 2932 c.c. la proprietà dell'appezzamento di terreno oggetto del contratto preliminare stipulato il 23 novembre 1982, parzialmente coincidente con il terreno oggetto della permuta conclusa con;
che tale pronuncia era passata in CP_1 giudicato, avendo la Corte di Cassazione rigettato il ricorso proposto da CO.C.E.A. con sentenza depositata il 17 luglio 2012.
1.2. Il Tribunale riferiva che il sig. aveva dedotto T_ di avere diritto, in virtù del contratto del 4/7/2002, di entrare in possesso delle unità immobiliari realizzate nella palazzina
1 da , stante la manleva rilasciatagli da quest'ultima,
CP_1 risultando conseguentemente egli estraneo alle vicende intercorse fra e , ed aveva chiesto che venisse
CP_1 CP_3 accertato il suo diritto di proprietà esclusiva sui sette appartamenti e i sette garage meglio descritti in atti, realizzati nel lotto 1 da ed il suo diritto di
CP_1 proprietà per la quota del 50%, in comunione con la moglie, sui locali commerciali indicati nell'atto di citazione;
che venisse inoltre accertato il grave inadempimento della convenuta per la mancata consegna dei predetti beni e venisse
CP_1 condannata al pagamento a titolo di penale di una somma pari a
200,00 euro al giorno a decorrere dal 01/01/2009 e sino al soddisfo;
che in subordine l'attore aveva chiesto che, ove fosse risultato che non era proprietaria dei beni indicati, CP_1 la convenuta venisse condannata a consegnargli sette appartamenti e sette locali garage siti in una delle altre palazzine costruite sul terreno cedutole dall'attore, nonché un locale commerciale, sito al piano terreno, in comunione, per quota pari al 50%, con la sig.ra o che Parte_2
venisse condannata a versargli il corrispettivo pari ad CP_3 una superficie lorda di mq 500 di terziario (uffici e negozi) in esecuzione del contratto preliminare stipulato con
[...]
che venisse accertato il suo diritto di Parte_4 entrare nel possesso dei beni indicati e le convenute venissero condannate, ciascuna per la quota di spettanza, a consegnarglieli;
che venissero rigettate tutte le domande proposte dalle altre parti.
1.3. Il Tribunale riferiva che si erano costituite in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_6 proposte dall'attore e la sua condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; e eccependo Controparte_4
l'improponibilità della domanda, stante la clausola arbitrale contenuta nel contratto, chiedendo nel merito il rigetto delle domande proposte dall'attore e, in via riconvenzionale, la riduzione del corrispettivo pattuito ai sensi degli articoli
1555, 1484 e 1480 c.c., stante l'evizione subita;
che era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra la quale si era costituita in Parte_2 giudizio, eccependo l'improponibilità della domanda riconvenzionale formulata da alla luce della clausola CP_1 arbitrale contenuta nel contratto di permuta, nonché
l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di mediazione e chiedendo nel merito il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
1.4. Il Tribunale esponeva che con sentenza parziale n.
1175 pubblicata il 4/7/2019 erano state rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti;
erano state inoltre rigettate le domande proposte dall'attore nei confronti di nell'atto di citazione, essendo risultato che CP_3 quest'ultima società aveva ceduto a terzi il terreno oggetto del preliminare del 1982 prima della costruzione degli edifici per cui è causa e non era pertanto mai divenuta proprietaria di essi;
era stata dichiarata inammissibile la domanda di esecuzione del contratto preliminare del 1982, proposta dal sig. nei T_ confronti di nella prima memoria ex art. 183, comma 6, CP_3
c.p.c.; era stata rigettata la domanda di SOCEDIM di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. ed il giudizio era stato definito fra il sig. e con condanna dell'attore a rifondere T_ CP_3 alla predetta convenuta le spese di lite.
1.5. Nessuna delle parti impugnava la predetta sentenza né proponeva riserva di appello in riferimento ad essa.
1.6. Con ordinanza in pari data la causa era stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio fra il sig. T_ la sig.ra e al fine di espletare consulenza Pt_2 CP_1 tecnica d'ufficio per determinare l'ammontare del corrispettivo dovuto dalla convenuta all'attore ed alla sig.ra a Pt_2 seguito dell'evizione subita, mediante l'individuazione delle unità immobiliari da trasferire loro in cambio del terreno validamente permutato.
1.7. Espletato tale incombente, il Tribunale nella sentenza definitiva determinava il valore contrattuale del terreno permutato e non interessato dall'evizione in euro 443.321,44, calcolato in base al corrispettivo pattuito di 67,14 euro/mq per
6.603 mq, spettanti nella misura di € 221.660,72, pari alla metà, rispettivamente al sig. ed alla sig.ra T_ Pt_2
1.7.1. Tenuto conto del pagamento in danaro già ricevuto dall'attore e dalla moglie, individuava le unità immobiliari e il conguaglio in danaro che sarebbe spettato ai predetti a seguito dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo proposta da , consistenti CP_1 in un appartamento e un garage spettanti all'attore, con conguaglio in suo favore di € 25.085,42, e in un appartamento e un garage per la sig.ra , con conguaglio in suo favore Pt_2 di € 19.354,59.
1.7.2. Il Tribunale evidenziava tuttavia che la sig.ra non aveva proposto domande e che, essendo emerso che le Pt_2 unità immobiliari spettanti all'attore erano state oggetto di decreto di trasferimento ad un terzo, a seguito di esecuzione immobiliare subita dal sig. , a quest'ultimo avrebbe T_ potuto essere riconosciuto unicamente il conguaglio, ma egli non aveva proposto domanda di pagamento, cosicché doveva essere accolta unicamente la domanda riconvenzionale di con CP_1 riduzione del valore del corrispettivo alla misura di €
443.321,44, di cui € 232.405,60 già corrisposto in danaro, come indicato nell'art. 1 dell'atto notarile di permuta.
1.8. Il Tribunale accoglieva infine la domanda del sig.
di condanna di al pagamento della penale per il T_ CP_1 ritardo nella consegna degli immobili, limitandone l'importo ad euro 100,00 al giorno, pari alla metà di quanto pattuito nel contratto di permuta in favore dell'attore e della moglie, con decorrenza dall'accatastamento degli immobili e sino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello che aveva trasferito la proprietà del terreno a . CP_3
1.8.1. Il Tribunale evidenziava che la circostanza che nel
2005, prima che gli immobili fossero accatastati, la Corte
d'appello aveva già trasferito il terreno a non escludeva CP_3
l'inadempimento dell'obbligazione di consegna da parte di atteso che la pronuncia resa ai sensi dell'art. 2932 CP_1
c.c. ha natura costitutiva ed acquista efficacia solo al momento del suo passaggio in giudicato, cosicché nel periodo intercorso fra l'accatastamento dei beni a nome dell'attore e il deposito della sentenza della Corte di cassazione del 17/7/2012, che aveva rigettato il ricorso di contro la sentenza della Corte CP_1
d'appello, la convenuta era tenuta a consegnare gli immobili al sig. , perché solo con il deposito della sentenza della T_
Suprema Corte aveva subito l'evizione di essi.
2. Con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2023 i sig.ri e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza sopra indicata sulla base di un unico motivo, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1 Con comparsa depositata il 18/5/2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto.
2.1.1. proponeva inoltre appello incidentale CP_1 avverso la sentenza impugnata sulla base di due motivi, chiedendone la riforma nella parte in cui aveva accolto nei suoi confronti la domanda del sig. di condanna al pagamento T_ della penale contrattuale e chiedendo inoltre la condanna di quest'ultimo a rifonderle le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
2.2 L'udienza di precisazione delle conclusioni del
1°/10/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate rinviavano ai rispettivi atti introduttivi.
2.2.1. Con ordinanza in data 4/10/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Con l'unico motivo di appello i sig.ri e T_ Pt_2 lamentano l'erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado delle clausole del contratto del 4/7/2002 che disciplinavano la garanzia per evizione.
3.1. Gli appellanti deducono che le parti non avevano escluso radicalmente la garanzia per evizione nel contratto di permuta, ma l'avevano prevista in via generale, escludendola per la sola ipotesi di eventuale trasferimento giudiziale in favore di di una parte del terreno oggetto di permuta. CP_3
3.2. Richiamano l'art. 5 del contratto del 4/7/2002, evidenziando che l'acquirente si era assunta l'intera CP_1 responsabilità del giudizio all'epoca pendente con CP_6
, esonerandoli dal parteciparvi e manlevandoli da ogni
[...] pretesa fatta valere nei loro confronti in dipendenza dello stesso.
4. L'appello proposto dai sig.ri e deve T_ Pt_2 essere dichiarato inammissibile.
4.1 Come risulta dalle conclusioni degli appellanti trascritte in epigrafe, i sig.ri e hanno T_ Pt_2 riprodotto in appello le medesime conclusioni formulate in primo grado nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., insistendo nella richiesta di condanna di e al CP_1 CP_3 trasferimento in favore del sig. degli immobili oggetto T_ del contratto di permuta o, in subordine, di altri immobili equivalenti e di condanna di all'esecuzione del CP_6 contratto preliminare stipulato nel 1982 nonché nella richiesta di pagamento della penale nella misura di euro 200,00 al giorno.
4.2. Tale generica richiamo delle richieste formulate in primo grado non tiene conto dello svolgimento del giudizio dinanzi al Tribunale né si confronta con le motivazioni delle sentenze pronunciate dal primo giudice ed impedisce a questo Collegio di comprendere su quali domande gli appellanti intendano effettivamente insistere.
4.2.1. Va in primo luogo evidenziato che non è parte CP_3 del presente giudizio, essendo stata definita la causa nei suoi confronti con la sentenza parziale in data 4/7/2019, non impugnata.
4.2.2. Gli appellanti hanno chiesto inoltre la riforma del capo 3) del dispositivo della sentenza definitiva (relativo al rigetto delle “restanti domande proposte da parte attrice nei confronti della parte convenuta”) e sub 5) (relativo al pagamento delle spese della CTU, poste a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna), ma non hanno svolto argomentazioni a sostegno di tali loro pretese né hanno fatto specifico riferimento alle motivazioni della sentenza relative ai capi di cui chiedono la riforma.
4.2.3. I sig.ri e inoltre ammettono che con T_ Pt_2 la pubblicazione della sentenza della Cassazione del 17/7/2012
è divenuta definitiva l'evizione subita da , ma CP_1 continuano ad insistere nella richiesta di accertamento della proprietà del sig. sugli immobili indicati nel contratto T_ di permuta, edificati sul terreno trasferito a e di CP_3 condanna di alla consegna di essi. Chiedono poi in CP_1 subordine la consegna di altri immobili ma nessuna indicazione forniscono al fine dell'individuazione di essi.
4.3. Ove poi si volesse ritenere che le censure degli appellanti, a prescindere dalle conclusioni contenute nell'atto di appello, sono volte unicamente ad ottenere il rigetto della domanda riconvenzionale di di riduzione del CP_1 corrispettivo, anche sotto tale profilo l'appello risulta inammissibile.
4.3.1. Nella sentenza non definitiva in data 4/7/2019 il
Tribunale in riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da di riduzione del corrispettivo della permuta CP_1 affermò: “Detta domanda riconvenzionale va istruita ammettendo la consulenza tecnica invocata dalla , come da separata CP_1 ordinanza e per le ragioni esposte nella stessa ordinanza”.
4.3.2. La sentenza non definitiva contiene quindi una motivazione per relationem alla coeva ordinanza, nella quale si legge che “non sussistono elementi da cui desumere che il trasferimento dei terreni oggetto di permuta del 4.7.2002 è stato stipulato a rischio e pericolo del compratore ( ), CP_1 atteso che all'art. 1 i permutanti cedono e trasferiscono reciprocamente i beni 'con ogni più ampia garanzia di legge in fatto e in diritto' e all'art.5 'volendosi assumere in caso diverso la responsabilità per l'evizione .., dichiarano e garantiscono che gli immobili oggetto dei rispettivi trasferimenti appartengono loro in piena ed assoluta proprietà
e disponibilità'; detta clausola, intesa nel suo senso letterale, appare denotare la volontà delle parti di assumere la garanzia per evizione, piuttosto che quella di escluderla nella misura più radicale, al punto cioè da determinare la natura aleatoria del negozio;
anche alla luce della dichiarazione contrattuale riportata, la manleva invocata dall'attore appare limitata alle pretese fatte valere contro i coniugi nell'ambito del giudizio all'epoca pendente tra gli stessi e la CP_3 nonché all'assunzione dell'onere di proseguire il giudizio e di ogni costo ad esso relativo;
l'accoglimento della domanda della
ex art. 2932 c.c. ha determinato il trasferimento in CP_3 capo alla stessa società e poi al Trust Clem della proprietà di parte dei terreni oggetto del contratto di permuta ripassato tra
i coniugi e , sicché appare configurata un'evizione CP_1 parziale subita dal convenuto, che giustifica la CP_1 domanda di riduzione del corrispettivo formulata in via riconvenzionale”. 4.3.3. Come detto, i sig.ri e non fecero T_ Pt_2 riserva d'appello avverso la sentenza non definitiva, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione in ordine alla fondatezza della domanda di riduzione del corrispettivo.
4.4. Va poi aggiunto che le argomentazioni del Tribunale risultano fondate.
4.4.1. Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la volontà di stipulare un contratto a rischio e pericolo dell'acquirente con riferimento ad oltre due terzi del terreno oggetto della permuta non emerge dalle clausole contrattuali, essendo il corrispettivo pattuito secondo i prezzi di mercato ed avendo assunto quale unico obbligo in caso di evizione CP_1 quello di manlevare le controparti dalle eventuali azioni intentate nei loro confronti, come risulta dall'art. 5 del contratto del 4/7/2002, riportato al punto 1.1. che precede, né la garanzia per evizione può ritenersi implicitamente esclusa per effetto della conoscenza da parte di della pendenza CP_1 del contenzioso giudiziario in ordine alla proprietà del bene oggetto del contratto (Cass. n. 5561 del 2015, Cass. n. 20877 del 2011).
4.4.2. Le pattuizioni intercorse fra gli odierni appellanti e valgono a limitare gli effetti della garanzia per CP_1 evizione, escludendo pretese risarcitorie da parte dell'appellata, ma non modificano la causa del contratto di compravendita trasformandolo, come di fatto preteso dagli appellanti, in un contratto aleatorio privo dei caratteri della sinallagmaticità.
4.4.3. Ritenuta quindi la sussistenza della garanzia ed essendosi verificata l'evizione di oltre due terzi del terreno permutato per effetto dell'accoglimento della domanda di CP_3 proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., correttamente il Tribunale ha accolto la domanda di di riduzione del CP_1 corrispettivo pattuito.
4.4.4. Per ciò che attiene al quantum della riduzione, il
Tribunale ha fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica espletata, rispetto alle quali nessuna specifica doglianza è stata sollevata dagli appellanti.
5. Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto da
, con il primo motivo l'appellante lamenta la CP_1 violazione degli artt. 2652 c.c. e 2932 c.c., 81 e 100 c.p.c. con riferimento alla sua condanna al pagamento della penale contrattuale.
5.1. deduce che erroneamente il Tribunale aveva CP_1 fondato la sua decisione sulla natura costitutiva della sentenza pronunciata ex art. 2932 c.c., passata in giudicato il 17/7/2012, non considerando la retrodatazione degli effetti traslativi al momento della trascrizione della domanda giudiziale di , CP_3 risalente al 1986, sicché nel periodo compreso fra il 1°/1/2009 ed il 17/7/2012, rispetto al quale era stata calcolata la penale da ritardo, il sig. non poteva considerarsi proprietario T_ degli immobili.
5.2. L'appellante incidentale aggiunge che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione ad agire e di interesse del sig. tenuto conto che alla T_ data del 23/10/2014 di notificazione dell'atto di citazione introduttivo in primo grado del presente giudizio era già passata in giudicato la sentenza della Corte d'appello che aveva trasferito a la porzione di terreno su cui erano stati CP_3 edificati gli immobili oggetto della domanda di consegna proposta dal sig. . T_
6. Le doglianze di non meritano accoglimento. CP_1
6.1. Correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda di consegna degli immobili formulata dal sig. essendo stata T_ frattanto la proprietà di essi traferita agli aventi causa di a seguito dell'accoglimento della domanda ex art. 2932 CP_3
c.c. proposta da quest'ultima società.
6.1.1. Il Tribunale ha tuttavia accolto la domanda del sig.
di condanna di al pagamento della penale da T_ CP_1 ritardo per il periodo intercorrente fra l'accatastamento degli immobili ed il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. in ossequio al principio più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo la quale, poiché gli effetti della sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso si producono soltanto con il passaggio in giudicato, sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore del bene ed ha diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni scaturenti da tale sua qualità
(si veda Cass. n. 12236 del 2015, secondo la quale qualora, pendente un giudizio concernente il pagamento di canoni locatizi rimasti inadempiuti, sopravvenga, all'esito di un diverso procedimento tra le stesse parti, una sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto di locazione al conduttore, quest'ultimo resta obbligato a corrispondere alla controparte i canoni non versati fino alla data del passaggio in giudicato della decisione).
7. Con il secondo motivo di appello lamenta la CP_1 compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado nei rapporti con il sig. e chiede la riforma del relativo T_ capo della sentenza del Tribunale per effetto del rigetto della domanda del sig. di pagamento della penale in accoglimento T_ del primo motivo dell'appello incidentale.
7.1. Al rigetto di tale motivo consegue pertanto il rigetto anche delle doglianze di in ordine alla CP_1 regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado. 8. Alla luce del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti.
9. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione delle rispettive impugnazioni, calcolato secondo l'effettivo valore della controversia, che risulta di euro 638.779,71 per gli appellanti principali, pari al valore della quota di spettanza del sig.
indicato nell'art. 9 del contratto di permuta, avendo T_ egli chiesto l'accertamento della proprietà di tutti gli immobili a lui assegnati in sede di divisione, e pari ad euro
129.300,00 per quanto attiene all'appellante incidentale, essendo tale l'importo della penale che è stata CP_1 condannata a pagare in primo grado, oggetto del gravame da lei proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da
[...]
; Controparte_1
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di appello;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e , Parte_1 Pt_2 Parte_2 in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, calcolato in base all'effettivo valore della controversia, pari ad euro 638.779,71;
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di
[...] contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale proposta, calcolato in base all'effettivo valore della controversia, pari ad euro
129.300,00.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 3/6/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 235 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Luigi Di Iorio come da procura allegata all'atto di appello appellanti ed il primo appellato incidentale
E
Controparte_1
con sede in Chieti,
[...] in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Tittaferrante come da procura in calce alla comparsa di costituzione
appellata ed appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1132 del
Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata il 02/08/2022, in materia di permuta di immobili
Conclusioni degli appellanti
“In via principale e nel merito: in accoglimento del presente appello riformare la sentenza n.
1132 del 02.08.2022 emessa dal Tribunale di Pescara, Sezione civile, giudice il dott. Carmine Di Fulvio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5511/2014, depositata in cancelleria in data
02.08.2022, nella parte in cui “2) Dispone la riduzione del corrispettivo dovuto dalla parte convenuta a parte attrice e alla parte terza chiamata, in virtù del contatto di permuta oggetto di causa stipulato dalle parti in data 4.7.2002, al valore di € 443.321,44 (di cui € 232.405,60 già corrisposto); 3) rigetta le restanti domande proposte da parte attrice nei confronti della parte convenuta”; nonché nella parte in cui “5) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, a carico delle parti nella misura di 1/3 per ciascuna”;
e per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure nelle prime memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. che qui si riportano:
“A) accerti e dichiari sussistente il diritto di esclusiva proprietà dell'attore sui beni immobili siti in Pescara ed identificati NCEU al Foglio 32 particella 2280 sub 13, sub 14; sub 15; sub 16; sub 33; sub 34; sub 35; sub 7, sub 8; sub 255; sub 256; sub 257; sub 258 e sub 259;
B) accerti e dichiari sussistente il diritto di proprietà dell'attore, in ragione di quota pro indiviso pari al 50% con
, sui beni immobili siti in Pescara alla via Parte_2
Tirino, costituiti da locali commerciali ed identificati al NCEU al Foglio 32, particella 2280 sub 41, sub 42, sub 149, sub 150, sub 153, sub 154, sub 155, sub 156, sub 165, sub 167, sub 168 e sub 286.
C) accerti e dichiari il grave inadempimento della convenuta consistente nel diniego all'immissione in Controparte_1 possesso dei beni immobili di proprietà dell'attore, per
l'effetto condanni la predetta al pagamento, a titolo di penale, della somma pari ad euro duecento giornalieri a far data dal
01/01/2009 sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata
E) nella denegata ipotesi di accertamento relativa alla non titolarità dei beni indicati in narrativa, in capo alla CP_1
e quindi all'attore, accerti e dichiari il diritto dell'esponente ad ottenere l'adempimento dei contratti rispettivamente ripassati con i convenuti, per l'effetto condanni a consegnare ed immettere in Controparte_2 possesso l'esponente di numero sette appartamenti e sette locali garages in una delle palazzine costruite dalla in CP_1
Pescara sul terreno ceduto dall'attore, nonché numero uno (n. 1) locale commerciale, al piano terraneo, della superficie netta di metri quadri centoquindici (mq 115) circa in comunione, per quota pari al 50%, con la Sig.ra (C.F. Parte_2
) ovvero al corrispettivo pari ad una C.F._1 CP_3 superficie lorda di q. 500 di terziario (uffici e negozi) effettuati gli eventuali conguagli fra le parti,
F) accerti e dichiari il diritto dell'attore ad entrare nel pieno possesso e disponibilità sui suddetti beni, per l'effetto condanni i convenuti, ciascuno per la quota di propria spettanza,
a consegnare all'esponente i beni suindicati, immettendolo nel pieno ed esclusivo possesso e disponibilità dei beni immobili liberi da persone e cose;
G) in ogni caso rigetti tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, precisamente rigetti la riconvenzionale di rivolta alla riduzione della CP_1 permuta nonché la domanda ex art 96 cpc di per l'effetto CP_3 ordini al competente reggente dell'Agenzia delle Entrate (già
Ag. del Territorio) di Pescara, la trascrizione dell'acquisto di proprietà in favore dell'esponente. Con il favore delle spese e competenze tutte del giudizio.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CAP come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata – appellante incidentale
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dei suesposti motivi e rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, istanza e produzione
− rigettare integralmente l'appello proposto perché inammissibile e comunque infondato in punto di diritto e di fatto, ivi comprese le istanze istruttorie, così confermando sul punto le parti ex adverso impugnate della sentenza del Tribunale di Pescara n. 1132/2022 del Tribunale di Pescara e resa nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG 5511/2014.
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
− in accoglimento dei motivi di appello incidentale accogliere integralmente le domande proposte nel merito in primo grado dalla convenuta (appellata in questa sede) e, per l'effetto, CP_1 riformare la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1132/2022 del
Tribunale di Pescara e resa nell'ambito del giudizio iscritto al
n. RG n R.G. 5511 /2014 limitatamente ai capi che, anche solo parzialmente, non hanno accolto le pretese ed eccezioni della
e le sue domande come di seguito riproposte: (I) In CP_1 via principale rigettare tutte le domande proposte siccome infondate in fatto ed in diritto;
(ii) in via subordinata e riconvenzionale accogliere la domanda riconvenzionale e, quindi, disporre la riduzione del prezzo ai sensi degli articoli 1555,
1484 e 1480 c.c. nella misura indicata in narrativa ovvero nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito di apposita consulenza tecnica d'ufficio, o comunque in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge”;
− condannare gli appellanti alle spese, competenze ed onorari del primo grado di giudizio, in accoglimento del motivo di appello incidentale all'uopo spiegato, e del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e cassa di previdenza come per legge.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1132 pubblicata in data 2 agosto 2022 il
Tribunale Ordinario di Pescara condannava la convenuta
[...]
Controparte_1
a pagare all'attore, sig.
[...] T_
la somma di € 129.300,00 a titolo di penale per il
[...] ritardo nella consegna degli immobili oggetto del contratto di permuta stipulato il 4/7/2002; disponeva la riduzione ad €
443.321,44 (di cui € 232.405,60 già corrisposti) del corrispettivo dovuto da al sig. ed alla sig.ra CP_1 T_
, moglie del sig. anche lei parte del Parte_2 T_ predetto contratto, terza chiamata in causa, stante l'evizione parziale subita dalla convenuta;
rigettava le ulteriori domande proposte dal sig. nei confronti di , aventi ad T_ CP_1 oggetto la condanna della convenuta a consegnargli i beni immobili oggetto del contratto o altri beni equivalenti;
condannava la sig.ra a rifondere a le spese Pt_2 CP_1 del giudizio;
compensava le spese processuali fra il sig. T_
e ; poneva infine le spese della consulenza tecnica CP_1 espletata a carico delle parti nella misura di un terzo ciascuna.
1.1. Il Tribunale esponeva che il sig. aveva dedotto T_ che in data 21/11/1996 lui e la moglie Parte_2 avevano stipulato con un contratto Controparte_4 preliminare di permuta con cui si erano impegnati a cedere a quest'ultima un appezzamento di terreno sito in Pescara, località Colle Cetrullo, dell'estensione di circa mq 21.949, pattuendo il corrispettivo in parte in denaro, per £ 450.000.000, già versati in contanti, e per il residuo da corrispondere mediante la cessione a lui ed alla moglie di immobili pari al
20% della cubatura che sarebbe stata edificata da sul CP_1 terreno;
che nel preliminare le parti si erano date atto che era pendente dinanzi al Tribunale di Pescara un giudizio promosso nei confronti dei promittenti permutanti da CP_5 Parte_3
(poi divenuta , la quale aveva chiesto il
[...] CP_6 trasferimento in suo favore ai sensi dell'art. 2932 c.c. di parte del terreno promesso a , oggetto di un precedente CP_1 preliminare stipulato il 23/11/1982 dai sig.ri e T_ Pt_2 con la predetta;
che aveva Parte_4 CP_1 dato atto che l'esito del contenzioso non avrebbe costituito causa di recesso dal contratto o motivo di azioni o pretese nei confronti dei venditori e si era impegnata a subentrare loro negli impegni assunti nei confronti della Parte_4
; che in data 4/7/2002 l'esponente attore e la sig.ra
[...]
avevano stipulato con il contratto definitivo Pt_2 CP_1 di «permuta-divisione», con cui avevano trasferito a CP_1 il terreno edificabile oggetto del preliminare, dell'estensione di mq. 22.490, e aveva ceduto loro le unità immobiliari CP_1 facenti parte del lotto numero uno compreso nel complesso edilizio da realizzare, e precisamente quattordici appartamenti siti in vari piani di una delle palazzine da costruire, quattordici locali garage e un locale commerciale al piano terreno, con la specificazione che tali unità immobiliari sarebbero divenute di proprietà dei permutanti mano a mano che venivano realizzate e sarebbero state accatastate direttamente a loro nome;
che il predetto contratto prevedeva che le unità immobiliari dovevano essere consegnate entro e non oltre il termine di validità delle concessioni edilizie e che, in caso di ritardo nella consegna, era stabilita una penale giornaliera pari ad euro 200,00, salvo il maggior danno;
che nell'art. 5 del contratto si dava atto che gli immobili oggetto della permuta erano liberi da diritti altrui od iscrizioni pregiudizievoli
«fatta eccezione per il contenzioso giudiziario vertente tra i signori e e la società Parte_1 Parte_2
" ", di cui è stato trascritto presso Parte_4 la Conservatoria dei RR.II. di Pescara in data 11 febbraio 1986 ai nn. 1403/1144, l'atto di citazione introduttivo. In merito a tale pendenza [CO.C.E.A.] solleva i signori e Parte_1 da ogni responsabilità pretesa e/o reclamo Parte_2 al riguardo, sollevando questi ultimi dall'onere di proseguire il giudizio o di costituirsi in esso in tutti i suoi gradi essendo stato edotto il medesimo delle Controparte_1 conseguenze derivanti dalla successione a titolo particolare nel diritto controverso nonché dei diritti ad esso spettanti ex art.
111 c.p.c. ed assumendosi ogni onere relativo a detto giudizio, ivi compreso quello inerente la cancellazione della trascrizione del suindicato atto di citazione presso l'Ufficio del Territorio di Pescara. Il manleva, infine, i signori Controparte_1
e da ogni pretesa fatta valere Parte_1 Parte_2 nei confronti degli stessi in dipendenza di detto giudizio»; che nell'art. 9 del contratto era stata disposta la divisione degli immobili fra i coniugi con effetto dalla data della sottoscrizione, per cui lui e la moglie risultavano titolari esclusivi di 7 appartamenti ciascuno da realizzarsi nel lotto 1,
e di 7 locali garage, mentre il locale commerciale era escluso dalla divisione, restando così in comunione fra i coniugi;
che non aveva mai consegnato gli immobili realizzati nel CP_1 lotto 1; che il Tribunale di Pescara con sentenza in data
8/8/2001 aveva rigettato le domande proposte da
[...]
ma che la Corte d'appello dell'Aquila con Parte_4 sentenza in data 31/5/2005 aveva invece accolto la domanda di ed aveva trasferito a quest'ultima società ai sensi CP_3 dell'art. 2932 c.c. la proprietà dell'appezzamento di terreno oggetto del contratto preliminare stipulato il 23 novembre 1982, parzialmente coincidente con il terreno oggetto della permuta conclusa con;
che tale pronuncia era passata in CP_1 giudicato, avendo la Corte di Cassazione rigettato il ricorso proposto da CO.C.E.A. con sentenza depositata il 17 luglio 2012.
1.2. Il Tribunale riferiva che il sig. aveva dedotto T_ di avere diritto, in virtù del contratto del 4/7/2002, di entrare in possesso delle unità immobiliari realizzate nella palazzina
1 da , stante la manleva rilasciatagli da quest'ultima,
CP_1 risultando conseguentemente egli estraneo alle vicende intercorse fra e , ed aveva chiesto che venisse
CP_1 CP_3 accertato il suo diritto di proprietà esclusiva sui sette appartamenti e i sette garage meglio descritti in atti, realizzati nel lotto 1 da ed il suo diritto di
CP_1 proprietà per la quota del 50%, in comunione con la moglie, sui locali commerciali indicati nell'atto di citazione;
che venisse inoltre accertato il grave inadempimento della convenuta per la mancata consegna dei predetti beni e venisse
CP_1 condannata al pagamento a titolo di penale di una somma pari a
200,00 euro al giorno a decorrere dal 01/01/2009 e sino al soddisfo;
che in subordine l'attore aveva chiesto che, ove fosse risultato che non era proprietaria dei beni indicati, CP_1 la convenuta venisse condannata a consegnargli sette appartamenti e sette locali garage siti in una delle altre palazzine costruite sul terreno cedutole dall'attore, nonché un locale commerciale, sito al piano terreno, in comunione, per quota pari al 50%, con la sig.ra o che Parte_2
venisse condannata a versargli il corrispettivo pari ad CP_3 una superficie lorda di mq 500 di terziario (uffici e negozi) in esecuzione del contratto preliminare stipulato con
[...]
che venisse accertato il suo diritto di Parte_4 entrare nel possesso dei beni indicati e le convenute venissero condannate, ciascuna per la quota di spettanza, a consegnarglieli;
che venissero rigettate tutte le domande proposte dalle altre parti.
1.3. Il Tribunale riferiva che si erano costituite in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_6 proposte dall'attore e la sua condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; e eccependo Controparte_4
l'improponibilità della domanda, stante la clausola arbitrale contenuta nel contratto, chiedendo nel merito il rigetto delle domande proposte dall'attore e, in via riconvenzionale, la riduzione del corrispettivo pattuito ai sensi degli articoli
1555, 1484 e 1480 c.c., stante l'evizione subita;
che era stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra la quale si era costituita in Parte_2 giudizio, eccependo l'improponibilità della domanda riconvenzionale formulata da alla luce della clausola CP_1 arbitrale contenuta nel contratto di permuta, nonché
l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di mediazione e chiedendo nel merito il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
1.4. Il Tribunale esponeva che con sentenza parziale n.
1175 pubblicata il 4/7/2019 erano state rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti;
erano state inoltre rigettate le domande proposte dall'attore nei confronti di nell'atto di citazione, essendo risultato che CP_3 quest'ultima società aveva ceduto a terzi il terreno oggetto del preliminare del 1982 prima della costruzione degli edifici per cui è causa e non era pertanto mai divenuta proprietaria di essi;
era stata dichiarata inammissibile la domanda di esecuzione del contratto preliminare del 1982, proposta dal sig. nei T_ confronti di nella prima memoria ex art. 183, comma 6, CP_3
c.p.c.; era stata rigettata la domanda di SOCEDIM di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. ed il giudizio era stato definito fra il sig. e con condanna dell'attore a rifondere T_ CP_3 alla predetta convenuta le spese di lite.
1.5. Nessuna delle parti impugnava la predetta sentenza né proponeva riserva di appello in riferimento ad essa.
1.6. Con ordinanza in pari data la causa era stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio fra il sig. T_ la sig.ra e al fine di espletare consulenza Pt_2 CP_1 tecnica d'ufficio per determinare l'ammontare del corrispettivo dovuto dalla convenuta all'attore ed alla sig.ra a Pt_2 seguito dell'evizione subita, mediante l'individuazione delle unità immobiliari da trasferire loro in cambio del terreno validamente permutato.
1.7. Espletato tale incombente, il Tribunale nella sentenza definitiva determinava il valore contrattuale del terreno permutato e non interessato dall'evizione in euro 443.321,44, calcolato in base al corrispettivo pattuito di 67,14 euro/mq per
6.603 mq, spettanti nella misura di € 221.660,72, pari alla metà, rispettivamente al sig. ed alla sig.ra T_ Pt_2
1.7.1. Tenuto conto del pagamento in danaro già ricevuto dall'attore e dalla moglie, individuava le unità immobiliari e il conguaglio in danaro che sarebbe spettato ai predetti a seguito dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo proposta da , consistenti CP_1 in un appartamento e un garage spettanti all'attore, con conguaglio in suo favore di € 25.085,42, e in un appartamento e un garage per la sig.ra , con conguaglio in suo favore Pt_2 di € 19.354,59.
1.7.2. Il Tribunale evidenziava tuttavia che la sig.ra non aveva proposto domande e che, essendo emerso che le Pt_2 unità immobiliari spettanti all'attore erano state oggetto di decreto di trasferimento ad un terzo, a seguito di esecuzione immobiliare subita dal sig. , a quest'ultimo avrebbe T_ potuto essere riconosciuto unicamente il conguaglio, ma egli non aveva proposto domanda di pagamento, cosicché doveva essere accolta unicamente la domanda riconvenzionale di con CP_1 riduzione del valore del corrispettivo alla misura di €
443.321,44, di cui € 232.405,60 già corrisposto in danaro, come indicato nell'art. 1 dell'atto notarile di permuta.
1.8. Il Tribunale accoglieva infine la domanda del sig.
di condanna di al pagamento della penale per il T_ CP_1 ritardo nella consegna degli immobili, limitandone l'importo ad euro 100,00 al giorno, pari alla metà di quanto pattuito nel contratto di permuta in favore dell'attore e della moglie, con decorrenza dall'accatastamento degli immobili e sino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello che aveva trasferito la proprietà del terreno a . CP_3
1.8.1. Il Tribunale evidenziava che la circostanza che nel
2005, prima che gli immobili fossero accatastati, la Corte
d'appello aveva già trasferito il terreno a non escludeva CP_3
l'inadempimento dell'obbligazione di consegna da parte di atteso che la pronuncia resa ai sensi dell'art. 2932 CP_1
c.c. ha natura costitutiva ed acquista efficacia solo al momento del suo passaggio in giudicato, cosicché nel periodo intercorso fra l'accatastamento dei beni a nome dell'attore e il deposito della sentenza della Corte di cassazione del 17/7/2012, che aveva rigettato il ricorso di contro la sentenza della Corte CP_1
d'appello, la convenuta era tenuta a consegnare gli immobili al sig. , perché solo con il deposito della sentenza della T_
Suprema Corte aveva subito l'evizione di essi.
2. Con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2023 i sig.ri e proponevano appello Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza sopra indicata sulla base di un unico motivo, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1 Con comparsa depositata il 18/5/2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1
eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto.
2.1.1. proponeva inoltre appello incidentale CP_1 avverso la sentenza impugnata sulla base di due motivi, chiedendone la riforma nella parte in cui aveva accolto nei suoi confronti la domanda del sig. di condanna al pagamento T_ della penale contrattuale e chiedendo inoltre la condanna di quest'ultimo a rifonderle le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
2.2 L'udienza di precisazione delle conclusioni del
1°/10/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate rinviavano ai rispettivi atti introduttivi.
2.2.1. Con ordinanza in data 4/10/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Con l'unico motivo di appello i sig.ri e T_ Pt_2 lamentano l'erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado delle clausole del contratto del 4/7/2002 che disciplinavano la garanzia per evizione.
3.1. Gli appellanti deducono che le parti non avevano escluso radicalmente la garanzia per evizione nel contratto di permuta, ma l'avevano prevista in via generale, escludendola per la sola ipotesi di eventuale trasferimento giudiziale in favore di di una parte del terreno oggetto di permuta. CP_3
3.2. Richiamano l'art. 5 del contratto del 4/7/2002, evidenziando che l'acquirente si era assunta l'intera CP_1 responsabilità del giudizio all'epoca pendente con CP_6
, esonerandoli dal parteciparvi e manlevandoli da ogni
[...] pretesa fatta valere nei loro confronti in dipendenza dello stesso.
4. L'appello proposto dai sig.ri e deve T_ Pt_2 essere dichiarato inammissibile.
4.1 Come risulta dalle conclusioni degli appellanti trascritte in epigrafe, i sig.ri e hanno T_ Pt_2 riprodotto in appello le medesime conclusioni formulate in primo grado nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., insistendo nella richiesta di condanna di e al CP_1 CP_3 trasferimento in favore del sig. degli immobili oggetto T_ del contratto di permuta o, in subordine, di altri immobili equivalenti e di condanna di all'esecuzione del CP_6 contratto preliminare stipulato nel 1982 nonché nella richiesta di pagamento della penale nella misura di euro 200,00 al giorno.
4.2. Tale generica richiamo delle richieste formulate in primo grado non tiene conto dello svolgimento del giudizio dinanzi al Tribunale né si confronta con le motivazioni delle sentenze pronunciate dal primo giudice ed impedisce a questo Collegio di comprendere su quali domande gli appellanti intendano effettivamente insistere.
4.2.1. Va in primo luogo evidenziato che non è parte CP_3 del presente giudizio, essendo stata definita la causa nei suoi confronti con la sentenza parziale in data 4/7/2019, non impugnata.
4.2.2. Gli appellanti hanno chiesto inoltre la riforma del capo 3) del dispositivo della sentenza definitiva (relativo al rigetto delle “restanti domande proposte da parte attrice nei confronti della parte convenuta”) e sub 5) (relativo al pagamento delle spese della CTU, poste a carico delle parti nella misura di 1/3 ciascuna), ma non hanno svolto argomentazioni a sostegno di tali loro pretese né hanno fatto specifico riferimento alle motivazioni della sentenza relative ai capi di cui chiedono la riforma.
4.2.3. I sig.ri e inoltre ammettono che con T_ Pt_2 la pubblicazione della sentenza della Cassazione del 17/7/2012
è divenuta definitiva l'evizione subita da , ma CP_1 continuano ad insistere nella richiesta di accertamento della proprietà del sig. sugli immobili indicati nel contratto T_ di permuta, edificati sul terreno trasferito a e di CP_3 condanna di alla consegna di essi. Chiedono poi in CP_1 subordine la consegna di altri immobili ma nessuna indicazione forniscono al fine dell'individuazione di essi.
4.3. Ove poi si volesse ritenere che le censure degli appellanti, a prescindere dalle conclusioni contenute nell'atto di appello, sono volte unicamente ad ottenere il rigetto della domanda riconvenzionale di di riduzione del CP_1 corrispettivo, anche sotto tale profilo l'appello risulta inammissibile.
4.3.1. Nella sentenza non definitiva in data 4/7/2019 il
Tribunale in riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da di riduzione del corrispettivo della permuta CP_1 affermò: “Detta domanda riconvenzionale va istruita ammettendo la consulenza tecnica invocata dalla , come da separata CP_1 ordinanza e per le ragioni esposte nella stessa ordinanza”.
4.3.2. La sentenza non definitiva contiene quindi una motivazione per relationem alla coeva ordinanza, nella quale si legge che “non sussistono elementi da cui desumere che il trasferimento dei terreni oggetto di permuta del 4.7.2002 è stato stipulato a rischio e pericolo del compratore ( ), CP_1 atteso che all'art. 1 i permutanti cedono e trasferiscono reciprocamente i beni 'con ogni più ampia garanzia di legge in fatto e in diritto' e all'art.5 'volendosi assumere in caso diverso la responsabilità per l'evizione .., dichiarano e garantiscono che gli immobili oggetto dei rispettivi trasferimenti appartengono loro in piena ed assoluta proprietà
e disponibilità'; detta clausola, intesa nel suo senso letterale, appare denotare la volontà delle parti di assumere la garanzia per evizione, piuttosto che quella di escluderla nella misura più radicale, al punto cioè da determinare la natura aleatoria del negozio;
anche alla luce della dichiarazione contrattuale riportata, la manleva invocata dall'attore appare limitata alle pretese fatte valere contro i coniugi nell'ambito del giudizio all'epoca pendente tra gli stessi e la CP_3 nonché all'assunzione dell'onere di proseguire il giudizio e di ogni costo ad esso relativo;
l'accoglimento della domanda della
ex art. 2932 c.c. ha determinato il trasferimento in CP_3 capo alla stessa società e poi al Trust Clem della proprietà di parte dei terreni oggetto del contratto di permuta ripassato tra
i coniugi e , sicché appare configurata un'evizione CP_1 parziale subita dal convenuto, che giustifica la CP_1 domanda di riduzione del corrispettivo formulata in via riconvenzionale”. 4.3.3. Come detto, i sig.ri e non fecero T_ Pt_2 riserva d'appello avverso la sentenza non definitiva, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione in ordine alla fondatezza della domanda di riduzione del corrispettivo.
4.4. Va poi aggiunto che le argomentazioni del Tribunale risultano fondate.
4.4.1. Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la volontà di stipulare un contratto a rischio e pericolo dell'acquirente con riferimento ad oltre due terzi del terreno oggetto della permuta non emerge dalle clausole contrattuali, essendo il corrispettivo pattuito secondo i prezzi di mercato ed avendo assunto quale unico obbligo in caso di evizione CP_1 quello di manlevare le controparti dalle eventuali azioni intentate nei loro confronti, come risulta dall'art. 5 del contratto del 4/7/2002, riportato al punto 1.1. che precede, né la garanzia per evizione può ritenersi implicitamente esclusa per effetto della conoscenza da parte di della pendenza CP_1 del contenzioso giudiziario in ordine alla proprietà del bene oggetto del contratto (Cass. n. 5561 del 2015, Cass. n. 20877 del 2011).
4.4.2. Le pattuizioni intercorse fra gli odierni appellanti e valgono a limitare gli effetti della garanzia per CP_1 evizione, escludendo pretese risarcitorie da parte dell'appellata, ma non modificano la causa del contratto di compravendita trasformandolo, come di fatto preteso dagli appellanti, in un contratto aleatorio privo dei caratteri della sinallagmaticità.
4.4.3. Ritenuta quindi la sussistenza della garanzia ed essendosi verificata l'evizione di oltre due terzi del terreno permutato per effetto dell'accoglimento della domanda di CP_3 proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., correttamente il Tribunale ha accolto la domanda di di riduzione del CP_1 corrispettivo pattuito.
4.4.4. Per ciò che attiene al quantum della riduzione, il
Tribunale ha fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica espletata, rispetto alle quali nessuna specifica doglianza è stata sollevata dagli appellanti.
5. Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto da
, con il primo motivo l'appellante lamenta la CP_1 violazione degli artt. 2652 c.c. e 2932 c.c., 81 e 100 c.p.c. con riferimento alla sua condanna al pagamento della penale contrattuale.
5.1. deduce che erroneamente il Tribunale aveva CP_1 fondato la sua decisione sulla natura costitutiva della sentenza pronunciata ex art. 2932 c.c., passata in giudicato il 17/7/2012, non considerando la retrodatazione degli effetti traslativi al momento della trascrizione della domanda giudiziale di , CP_3 risalente al 1986, sicché nel periodo compreso fra il 1°/1/2009 ed il 17/7/2012, rispetto al quale era stata calcolata la penale da ritardo, il sig. non poteva considerarsi proprietario T_ degli immobili.
5.2. L'appellante incidentale aggiunge che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione ad agire e di interesse del sig. tenuto conto che alla T_ data del 23/10/2014 di notificazione dell'atto di citazione introduttivo in primo grado del presente giudizio era già passata in giudicato la sentenza della Corte d'appello che aveva trasferito a la porzione di terreno su cui erano stati CP_3 edificati gli immobili oggetto della domanda di consegna proposta dal sig. . T_
6. Le doglianze di non meritano accoglimento. CP_1
6.1. Correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda di consegna degli immobili formulata dal sig. essendo stata T_ frattanto la proprietà di essi traferita agli aventi causa di a seguito dell'accoglimento della domanda ex art. 2932 CP_3
c.c. proposta da quest'ultima società.
6.1.1. Il Tribunale ha tuttavia accolto la domanda del sig.
di condanna di al pagamento della penale da T_ CP_1 ritardo per il periodo intercorrente fra l'accatastamento degli immobili ed il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. in ossequio al principio più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo la quale, poiché gli effetti della sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso si producono soltanto con il passaggio in giudicato, sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore del bene ed ha diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni scaturenti da tale sua qualità
(si veda Cass. n. 12236 del 2015, secondo la quale qualora, pendente un giudizio concernente il pagamento di canoni locatizi rimasti inadempiuti, sopravvenga, all'esito di un diverso procedimento tra le stesse parti, una sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto di locazione al conduttore, quest'ultimo resta obbligato a corrispondere alla controparte i canoni non versati fino alla data del passaggio in giudicato della decisione).
7. Con il secondo motivo di appello lamenta la CP_1 compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado nei rapporti con il sig. e chiede la riforma del relativo T_ capo della sentenza del Tribunale per effetto del rigetto della domanda del sig. di pagamento della penale in accoglimento T_ del primo motivo dell'appello incidentale.
7.1. Al rigetto di tale motivo consegue pertanto il rigetto anche delle doglianze di in ordine alla CP_1 regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado. 8. Alla luce del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti.
9. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione delle rispettive impugnazioni, calcolato secondo l'effettivo valore della controversia, che risulta di euro 638.779,71 per gli appellanti principali, pari al valore della quota di spettanza del sig.
indicato nell'art. 9 del contratto di permuta, avendo T_ egli chiesto l'accertamento della proprietà di tutti gli immobili a lui assegnati in sede di divisione, e pari ad euro
129.300,00 per quanto attiene all'appellante incidentale, essendo tale l'importo della penale che è stata CP_1 condannata a pagare in primo grado, oggetto del gravame da lei proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da
[...]
; Controparte_1
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di appello;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e , Parte_1 Pt_2 Parte_2 in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, calcolato in base all'effettivo valore della controversia, pari ad euro 638.779,71;
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di
[...] contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale proposta, calcolato in base all'effettivo valore della controversia, pari ad euro
129.300,00.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 3/6/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi