Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 22994/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Demontis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Giuliano Parte_1 C.F._1 Giaquinto (C.F. ) e dall'Avv. Corrado Musso Armanni (C.F. C.F._2
) entrambi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, via C.F._3
Terenzio n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giaquinto;
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IVA , con sede legale in Milano, piazza della Controparte_1 P.IVA_1 Trivulziana n. 4/A, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo (C.F. ) e dall'Avv. Andrea
[...] C.F._4
Ornati (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia, via C.F._5
Paolo Emilio Taviani n. 170;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia codesto Illustrissimo Tribunale, ogni altra domanda e/o difesa rigettata: A) in via principale: 1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, totale ovvero parziale, del contratto sottoscritto per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace ovvero nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto assolutamente infondato nel merito e comunque non provato;
2) accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti del rapporto contrattuale sulla base della corretta riclassificazione contabile del medesimo, con eliminazione di interessi usurari ed eventuali commissioni non convenute;
4) accertare e dichiarare il Tasso Effettivo Globale del rapporto contrattuale in essere tra le parti;
5) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del contratto in oggetto nella parte in cui sono stati convenuti ovvero applicati interessi usurari ovvero spese e commissioni illegittime;
6) accertare e dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale;
7) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, totale ovvero parziale, ai sensi degli artt.1175, 1336, 1337 2697 e 1418 c.c., del contratto stipulato inter partes e, per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia o ovvero annullare gli addebiti per interessi ultralegali pagina 1 di 11
8) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, totale ovvero parziale, ai sensi degli artt.1284, 1337, 1337, 1338 e 1376 c.c. c.c., dei due contratti stipulato inter partes per violazione del principio di buona fede per i motivi sopra esposti, e per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia o ovvero annullare gli addebiti per interessi usurari applicati nel corso del rapporto con contestuale revoca e/o inefficacia ovvero nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto assolutamente infondato nel merito e comunque non provato;
B) in via subordinata: 1) nella denegata ipotesi di omesso accoglimento delle domande spiegate in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta applicazione da parte della di tassi usurari ovvero interessi comunque Controparte_3 illegittimi nel contratto de quo sottoscritto tra le Parti, e per l'effetto condannare Parta Opposta alla restituzione delle somme indebitamente locupletate a danno di parte Opponente durante il rapporto, meglio quantificate nella perizia di parte depositata (cfr. doc.2, ultima pagina), ovvero, in via alternativa e concorrente, in virtù di espressa eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c. sollevata in questa sede, condannare l'attuale Opponente alla restituzione della minore somma che sarà accertata in corso di giudizio, e comunque non superiore agli importi meglio quantificati nella perizia di parte depositata (cfr. doc.2 ultima pagina) già versato o ancora da versare dall'Opponente a titolo di spese, competenze, interessi e altre somme non dovute perché pattuite in violazione del divieto penale di usura, per i motivi sopra esposti e meglio precisati nelle relazioni peritali allegate. Con vittoria di spese, compensi, Rimborso 15%, IVA e CPA”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito,
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 6929/2022 del 26/09/2022 RG n. 16509/2022 emesso dal Tribunale di Torino stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
Controparte_1
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fat to ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 6929/2022 del 26/09/2022 RG n. 16509/2022 emesso dal Tribunale di Torino In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Sulla domanda riconvenzionale In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_1 in ordine alle domande svolte in via riconvenzionale dalla signora Parte_1
In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto formulato in via preliminare, rigettare tutte le domande rivolte a in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa. In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla signora , condannare la società Parte_1 Controparte_1 al pagamento del minor importo ritenuto di giustizia.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attrice rappresenta le seguenti circostanze:
- che con decreto ingiuntivo n. 6929/2022 emesso il 22.9.2022 dal Tribunale di Torino
[...] ha chiesto la condanna di al pagamento di € 19.245,46, oltre a interessi come da CP_1 Pt_1 domanda, oltre alle spese del giudizio allegando l'acquisto mediante cessione da di un Controparte_3 credito di pari importo;
- che la modulistica prodotta dalla convenuta in sede monitoria è relativa al solo contratto di prestito personale n. 17863251 stipulato dall'attrice con il 26.6.2017, pur riguardando gli estratti CP_3 conto prodotti anche due ulteriori rapporti, uno di conto corrente e uno di sospeso liquidazione di c/c;
- che non risultano prodotti in giudizio il piano di ammortamento o un prospetto delle rate pagate che consentano la verifica della corretta applicazione delle condizioni contrattuali relative al contratto di prestito;
- che la previsione di un piano di ammortamento c.d. alla francese comporterebbe la produzione di ulteriori interessi derivanti da un'operazione di capitalizzazione degli stessi non computati nel T.A.N.
(tasso annuo nominale), che risulterebbe, perciò, indicato in contratto in misura inferiore a quella reale;
- che la previsione dell'ammortamento alla francese necessiterebbe, inoltre, di espressa approvazione scritta da parte del cliente, che nella fattispecie non sussiste.
La mancata espressa pattuizione del regime di calcolo della rata, ossia la capitalizzazione composta, comporterebbe la violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c. poiché il criterio di determinazione degli interessi non sarebbe conforme alla norma e non soddisferebbe il requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto della clausola, previsto a pena di nullità ex artt. 1418 e 1346 c.c. avrebbe inoltre violato la l. n. 108/1996 in materia di usura poiché nel calcolo del andrebbero CP_3 computati tutti gli oneri collegati all'uso del credito da parte del cliente, compresi gli interessi di mora e le clausole penali, non conteggiate nel T.E.G. rappresentato in contratto.
Il finanziamento sarebbe quindi stato concesso in violazione degli artt. 1346, 1284, commi 2 e 3, 1418
c.c. e 125bis del T.U.B., la conseguenza delle violazioni non comporterebbe la nullità del contratto ma il ricalcolo del piano di rientro ai sensi dell'art. 125bis, comma 7, T.U.B. e porterebbe perciò a un debito della mutuataria pari, al 26.12.2022, a € 10.921,06 con capitale residuo da ammortizzare per €
8.935,41, dai quali andrebbe detratta qualsiasi somma versata a qualunque titolo e non ricavabile dagli estratti conto prodotti in giudizio.
Per i motivi esposti, l'attrice opponente chiede la revoca o la dichiarazione di inefficacia o di nullità del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti e la determinazione del
T.E.G. del rapporto contrattuale posto in essere tra le parti.
In via subordinata, l'opponente domanda l'accertamento dell'applicazione, da parte di Controparte_3 di tassi usurari nel contratto da cui deriva il credito azionato con conseguente condanna di alla CP_1 restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso del rapporto o la condanna dell'opponente alla restituzione della minor somma accertata come dovuta in ragione dell'avvenuta compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c. con quanto già versato.
2) La convenuta contesta la domanda e deduce che:
pagina 3 di 11 - quale cessionaria a seguito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e art. 58
T.U.B., essa è subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti ceduti, ma non nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti, cosicché non sussiste in capo a la CP_1 legittimazione passiva per un'eventuale azione di impugnazione del contratto;
- la presenza, sul contratto, della sola firma del cliente dell'istituto finanziario non è idonea a determinarne la nullità per difetto di forma scritta, dal momento che il perfezionamento del vincolo può avvenire anche tramite l'inizio dell'esecuzione del rapporto;
- posto che non rileva la c.d. usura sopravvenuta, il superamento dei tassi soglia con riguardo agli interessi corrispettivi non si è mai verificato, in quanto il contratto sottoscritto il 26.6.2017 indica il
T.A.N. nella misura del 6,75% e il T.A.E.G. nella misura del 6,98%, mentre il tasso soglia rilevante è pari al 16,96% per il periodo considerato;
- essendo inconcepibile la cumulabilità degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento dei tassi soglia previsti perché si verifichi usurarietà, il contratto di prestito oggetto di causa reca un tasso di mora pari al 7,75%, rientrando così nei limiti del tasso di soglia legale determinato sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio
2011, n. 106. Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4, come indicato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione;
- ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, differentemente da quanto dedotto dall'attrice, non può cumularsi la misura del tasso di interesse previsto in contratto con gli oneri meramente accessori ed eventuali, come gli oneri assicurativi e la commissione per l'estinzione anticipata;
- l'assenza del piano di ammortamento non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, dal momento che questo è direttamente desumibile da tutti i dati presenti e indicati;
- l'eccezione di compensazione sollevata dall'attore non è accoglibile poiché gli asseriti crediti dell'attore esisterebbero eventualmente solo nei confronti della Banca cedente e non della cessionaria del credito, che in ogni caso non si è resa parte di alcun accollo delle posizioni debitorie della prima.
Per tutti i motivi esposti la convenuta opposta chiede il rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 6929/2022 e, in via subordinata, la condanna dell'attrice opponente al pagamento della somma che risulti all'esito dell'istruttoria del giudizio.
In merito alla domanda riconvenzionale proposta in opposizione domanda, in via preliminare, CP_1 dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, in via subordinata e nel merito, il rigetto della stessa e, in via di ulteriore subordine, la condanna di al minor importo accertato in corso di causa. CP_1
3) Con ordinanza del 23.6.2023 è stata rigettata l'istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto avanzata dalla convenuta in sede di prima udienza e sono stati assegnati i termini per l'esperimento della procedura di mediazione. All'udienza del 14.12.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. richiesti dalle parti, e con ordinanza del 26.3.2024 è stata disposta CTU con il seguente quesito: «Il C.T.U. letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, acquisito se del caso e nei limiti dell'art. 198 c.p.c. ogni altro documento contabile utile ai fini della ricostruzione del conteggio dei rapporti di dare e avere tra le parti, ricalcoli il saldo per ogni singolo conto corrente, ordinario e/o accessorio, richiamati in atti, attenendosi ai seguenti criteri: pagina 4 di 11 0. Ricognizione dei rapporti oggetto di indagine
0.1. in generale
Il C.T.U. predisponga: un prospetto riassuntivo, per ciascun rapporto, nel quale dia atto dell'acquisizione (o meno) dei documenti di seguito elencati: contratto di apertura del conto (specificandone la data); estratti conto dall'epoca di apertura del conto a quella di chiusura (con indicazione di quelli eventualmente mancanti); conti scalari dall'epoca di apertura del conto a quella di chiusura (con indicazione di quelli eventualmente mancanti); contratti di apertura di credito;
comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali e documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
comunicazione della chiusura del conto (specificandone la data); un prospetto analitico, per ciascun rapporto, recante l'indicazione delle condizioni economiche applicate, specificando – in particolare – la misura delle competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo) e il loro criterio di calcolo;
dia atto della presenza – agli atti del giudizio – della relativa pattuizione scritta ovvero dei fogli informativi analitici mediante i quali le competenze medesime siano state adeguatamente pubblicizzate (art. 117, comma 7, lett. b) TUB).
2. Usura.
2.1. Indichi, per ciascun rapporto, per ogni trimestre, il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) applicato dalla banca. Nella determinazione del T.E.G., il C.T.U. segua i criteri stabiliti dalla legge 7.3.1996 n.
108 le istruzioni e la formula della Banca d'Italia vigenti pro tempore, tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni comunque collegate all'erogazione del credito, con queste precisazioni: fino al 31.12.2009 (ultima verifica con le istruzioni “febbraio 2006”), verifichi, seguendo il comunicato della Banca d'Italia 2.12.2005, se la c.m.s. applicata è percentualmente superiore alla c.m.s. soglia (pari alla media rilevata x 1,5) e consideri ai fini del T.E.G. (secondo addendo, “oneri”) la commissione eventualmente applicata in eccesso e in ogni caso i premi di polizza esclusi dalla rilevazione del T.E.G.M.;
a partire dall'1.1.2010 (prima verifica con le istruzioni “agosto 2009”) consideri ai fini del T.E.G.
c.m.s., spese e remunerazioni a qualsiasi titolo (escluse tasse e imposte), tenuto conto dell'annualizzazione degli oneri ricorrenti o non occasionali secondo le istruzioni di Banca d'Italia; in ogni caso, consideri ai fini del T.E.G. anche interessi remunerazioni e spese annotati in assenza di pattuizione o in base a pattuizione nulla, nonché gli interessi moratori ancorché esclusi dalla rilevazione del TEGM.
2.2. Utilizzi il tasso soglia vigente pro tempore.
Per il II trimestre 2011, nel corso del quale è entrato in vigore l'art. 8 co. 5 lett. d) del d.l. 13.5.2011 n.
70 (conv. in legge 12.7.2011 n. 106) che ha riformulato la soglia d'usura, sostituendo al criterio originario del tasso medio aumentato della metà, l'aumento “di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali", il C.T.U.: utilizzi il tasso soglia pari al TEGM * 1,5, se il rapporto è stato estinto prima del 13.5.2011; utilizzi il nuovo tasso soglia (TEGM * 1,25 + 4 p.p.) se il rapporto era ancora pendente alla data del
13.5.2011.
2.3. Nel caso che il T.E.G. superi il tasso soglia vigente pro tempore:
pagina 5 di 11 provveda al ricalcolo del debito, eliminando ex art. 1815 co. 2 c.c. tutte le remunerazioni (compresa la c.m.s. applicata e separatamente rilevata fino al 31.12.2009) collegate all'erogazione del credito pertinenti al solo trimestre verificato.
In alternativa: se l'usura si verifica in un trimestre successivo al primo (quello in cui il contratto è stato concluso o modificato anche ai sensi dell'art. 118 TUB) riduca nei limiti del tasso soglia l'ammontare delle remunerazioni (interessi, commissioni ecc.) collegate all'erogazione del credito pertinenti al solo trimestre verificato.
N.B. che implichi eliminazione di tutte le competenze o riduzione nei limiti della soglia il ricalcolo del saldo per usura non deve dare luogo a duplicazioni rispetto agli ulteriori ricalcoli di cui infra. Il
C.T.U. pertanto elimina, sulla base dei quesiti che seguono, soltanto le competenze indebite annotate nei trimestri per i quali non s'è verificato superamento della soglia d'usura. Nel caso di riduzione nei limiti del tasso soglia, il C.T.U. riduce le competenze indebite soltanto per la parte eccedente la differenza tra competenze annotate e tasso soglia. Nel caso di eliminazione totale delle competenze in un trimestre, il C.T.U. si astiene da ulteriori riduzioni in quel trimestre.
3. Interessi
3.1. Assenza di contratto scritto.
Se manca un contratto scritto di c/c (vedi 0.4.), gli interessi sono calcolati al tasso legale ex art. 1284
c.c. fino al primo contratto fatto per iscritto di c/c.
Se il contratto di c/c è stato fatto per iscritto ma:
- manca l'indicazione del tasso di interesse, o
- risulta provato in qualunque modo (vedi 0.3) il riconoscimento di un fido, ma la concessione di credito non è stata formalizzata per iscritto, agli interessi pertinenti gli utilizzi entro i limiti del fido il C.T.U. applichi il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
3.2. Clausola "uso piazza"
Gli interessi sugli addebiti sono calcolati al tasso legale ex art. 1284 c.c. fino all'entrata in vigore della legge 17.2.1992 n. 154. Per il tratto successivo, sui contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di detta legge, e in ogni caso per i contratti conclusi dopo (fatti per iscritto: vedi altrimenti 3.1.) gli interessi sono calcolati al tasso di sostituzione previsto dall'art. 5 legge n. 154 (poi art. 117 co. 7 T.U. bancario).
Il conteggio secondo tale criterio deve farsi:
- fino alla prima comunicazione della banca di variazione del saggio di interessi idonea a soddisfare il requisito di determinatezza del tasso, purché il contratto preveda la facoltà, specificamente approvata per iscritto, di variazione delle clausole ex art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 (attuale art. 118 T.U. bancario),
- in mancanza fino alla conclusione di nuovo contratto idoneo (di c/c o apertura di credito in c/c).
3.3. Interesse ultralegale determinato per iscritto in contratto e/o in successiva comunicazione di variazione autorizzata per contratto (art. 6 legge 17.2.1992 n. 154 e art. 118 T.U. bancario)
Gli interessi sugli addebiti sono calcolati al tasso di interesse debitore previsto nel contratto e/o variazione vigente anno per anno (o frazione). Se il contratto prevede diversi tassi, in funzione delle diverse linee di credito regolate in c/c, o dell'utilizzo entro/oltre i limiti del fido, gli interessi devono pagina 6 di 11 essere calcolati in conformità alle previsioni contrattuali, distinguendo i numeri debitori pertinenti ciascuna linea.
3.4. Interessi creditori.
Se per effetto del ricalcolo del dare-avere il c/c passa da saldo debitore a saldo creditore, gli interessi creditori sono liquidati a fine trimestre, al tasso contrattuale e in difetto a quello legale.
N.B.: agli effetti della risposta al quesito n. 3, il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 co. 7 TUB si applica nella misura minima alle operazioni “attive”, di impiego (interessi debitori) e nella misura massima alle operazioni “passive”, di raccolta (interessi creditori)».
Con ordinanza del 10.9.2024 a seguito del deposito di note scritte delle parti la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stato assegnato termine per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 10.2.2025 la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4) Con riguardo all'eccezione di difetto di legittimità passiva svolta da in merito ai vizi che CP_1 determinerebbero l'invalidità dei singoli rapporti contrattuali intercorsi tra il debitore ceduto, Parte_1
, e la banca cedente, si osserva quanto segue.
[...] Controparte_3
La cessione del credito, avvenuta tramite un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1 e 4 l.
n. 130/1999 e art. 58 T.U.B tra la convenuta e il 22.3.2022, certamente è idonea a far Controparte_3 subentrare la cessionaria nelle posizioni di credito derivanti dai contratti, ma ciò non vale a escludere la possibilità per il debitore di opporre ad essa le eccezioni inerenti alla validità del titolo sul quale il credito si fonda e ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio.
La cessione non può, infatti, pregiudicare la posizione del debitore ceduto, e tanto si evince in particolare dal fatto che il creditore originario per procedere alla cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 c.c. non necessita del consenso del debitore, il che, per ovvie ragioni di equità e di giustizia, non può veder peggiorata la propria posizione.
La conseguenza della cessione non può pertanto essere che, qualora il rapporto che fonda l'esistenza del credito sia affetto da vizi che ne determinano l'invalidità, il debitore non possa farli valere nei confronti del nuovo creditore cessionario (in materia di cessione “in blocco” di crediti: «[Q]uesta Corte ha già avuto modo di precisare, quanto al regime delle eccezioni proponibili, che, in tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà. Ne discende che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (Cass.
10833/2007). E del pari, in tema di cessione del credito, la cui disciplina - come dianzi detto - è applicabile al factoring, si è osservato che il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del pagina 7 di 11 già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi (Cass. 8373/2009)» Cass. civ.,
n. 24657/2016).
La giurisprudenza citata dalla convenuta opposta non è pertinente al caso di specie, poiché si riferisce alla diversa situazione in cui il debitore ceduto pretenda di far valere sul patrimonio della società veicolo cessionaria controcrediti derivanti dal rapporto intercorso con il soggetto cedente e non noti alla società veicolo, con l'inaccettabile conseguenza che si inciderebbe in modo imprevedibile sul patrimonio separato a destinazione vincolata della società veicolo, esponendolo al rischio, esorbitante da quello previsto di mancato incasso per inadempimento dei debitori per inesistenza del credito o perché estinti, che su di esso possano soddisfarsi anche creditori diversi. Per tale motivo la pronuncia citata ammette che i soli controcrediti oggetto di compensazione che possono essere opposti alla cessionaria siano quelli suscettibili di compensazione legale.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di non può trovare accoglimento. CP_1
Dell'eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c. mossa da si dirà in seguito. Parte_1
5) Sempre in via preliminare, con riguardo al rapporto di conto corrente ordinario n. 40822432 e al sospeso liquidazione c/c n. 40822432 si constata che non è stata prodotta la documentazione relativa né in sede di ingiunzione né, successivamente, in questa sede.
In mancanza di qualunque titolo ulteriore all'estratto conto ex art. 50 TUB che legittimi la pretesa del creditore cessionario, non è stato possibile procedere alla verifica dell'eventuale applicazione di tassi usurari né ad ogni altra determinazione a riguardo, non risultando disponibile la prova stessa del credito.
L'analisi della CTU e l'analisi delle domande dell'attrice devono essere pertanto circoscritte al solo contratto di prestito al consumo effettivamente allegato.
6) L'eccezione relativa alla mancata sottoscrizione dell'intermediario del contratto di prestito personale sollevata da è inaccoglibile per quanto già affermato dalle Sezioni Unite della Corte Parte_1 di cassazione in merito ai c.d. contratti monofirma, ossia che «Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass. Sez. U. 23 gennaio 2018, n. 1653; Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018, n. 898), con la precisazione che tale principio di diritto trova applicazione anche in materia di rapporti bancari, rilevando anche per essi l'adozione di comportamento concludenti da parte dell'intermediario che dimostrino la sua volontà di avvalersi del contratto (Cass. civ., n. 16070/2018; Cass. civ., n.
17710/2019).
Nel caso di specie il prestito è stato erogato e la somma è stata messa nella disponibilità dell'attrice, con il che il contratto può ritenersi eseguito.
pagina 8 di 11 7) Nel merito, il metodo di ammortamento alla francese è espressamente previsto nel contratto di prestito personale, debitamente sottoscritto, stipulato da parte attrice con all'art. 3 delle Controparte_3
Condizioni Generali di Contratto (v. doc. 2 allegato alla CTU «[…] Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento “alla francese”, ossia mediante un piano di ammortamento a rate mensili costanti per quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi.»).
La mancata indicazione del regime di capitalizzazione, semplice o composta, non è causa di nullità del contratto, neppure parziale, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che in materia di contratto di mutuo a tasso fisso riportano: «In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma
4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo
2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori"). In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.» (Cass. civ., SS.UU., n.
15130/2024).
Nel contratto allegato sono indicati il TAN nella misura del 6,75% e il TAEG nella misura del 6,98%.
La mancata indicazione del TEG (Tasso Effettivo Globale) nel contratto non rileva di per sé, essendo questo rilevante per il calcolo dell'usurarietà degli interessi e, perciò, in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto.
Peraltro, all'esito della CTU, risulta che il TEG è inferiore al TAEG indicato in contratto (6,943% e
6,98%).
L'eventuale violazione di norme in materia di trasparenza e correttezza da parte dell'intermediario dedotta dall'attore implicherebbe una responsabilità di quest'ultimo cui eventualmente collegare una domanda di tipo risarcitorio, che non risulta essere formulata in questa sede.
8) Considerato che la giurisprudenza espressamente rifiuta la tesi della cumulabilità degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo dell'usurarietà degli stessi, sia se intesa come esigenza generale di sommare gli interessi di mora agli interessi corrispettivi (v. Cass. civ., n. 9237/2020, Cass. civ., n. 22890/2019 e Cass. civ., n. 17447/2019 in motivazione: «gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi pagina 9 di 11 moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perchè si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta»), sia se, riferita al caso in cui il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia calcolato applicando una qualche maggiorazione al saggio degli interessi corrispettivi (Cass. civ., n. 26286/2019: «Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati»), l'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che non sono stati applicati all'attrice tassi usurari con riferimento al contratto di prestito al consumo da questa stipulato con Controparte_3
In particolare, dall'analisi della documentazione posta a sua disposizione la consulente d'ufficio ha dapprima ricostruito il piano di ammortamento riferito al contratto di prestito al consumo n. 17863251 con l'indicazione delle singole rate e della suddivisione della quota capitale e della quota di interessi per ciascuna di esse come ricavabili dai dati presenti all'interno del contratto. Successivamente, si è calcolato il TEG del contratto esaminato nella misura del 6,943% e lo si è confrontato con il tasso soglia individuato dal Decreto Ministeriale relativo al periodo aprile-giugno 2017.
Da tale verifica è emerso che il tasso soglia da considerare quale parametro è pari al 16,9625%, mentre il TEG è calcolato nella misura considerevolmente inferiore del 6,943%.
Deve escludersi, quindi, l'applicazione di tassi usurari all'attrice opponente.
9) L'eccezione di compensazione mossa da parte attrice non può essere accolta per due ordini di motivi, anzitutto perché si fonda unicamente su una perizia di parte e poi perché dei “versamenti a qualsiasi titolo effettuati” non vi è prova alcuna.
10) La domanda dell'attrice può essere, in conclusione, accolta solo parzialmente con riguardo all'accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti risultante dall'istruttoria esperita, dovendosi invece escludere le somme richieste in sede monitoria in ragione dei due rapporti contrattuali di cui non è stata data alcuna prova.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e, in accoglimento della domanda subordinata della convenuta, l'opponente dev'essere condannata al pagamento della minor somma accertata, pari a €
17.132,38, oltre interessi legali sulla sorte capitale a partire dal 10.9.2022, come da domanda svolta in sede monitoria.
11) Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento. pagina 10 di 11
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6929/2022 emesso dal Tribunale di Torino il 22.9.2022.
Condanna a pagare a la somma di € 17.132,38, oltre interessi Parte_1 Controparte_1 legali sulla sorte capitale dal 10.9.2022 fino al saldo.
Condanna a rifondere a le spese legali, che liquida in €, Parte_1 Controparte_1
5.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 25.5.2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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