TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 908 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
24/06/1977,
e
c.f. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
26/02/1977,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Edda GRASSELLI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono sia pronunciata la loro separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria dimora in residenze e domicili diversi. Si dà atto che i coniugi hanno già fissato la propria dimora in domicili diversi.
2) Il figlio verrà affidato in maniera condivisa ai due genitori e la sua Per_1
residenza resterà fissata presso l'abitazione materna, già casa familiare che verrà assegnata alla SI.ra . Controparte_2
Sulle modalità di visita, i genitori concordano di applicare il regime di collocamento paritario del minore che, a settimane alternate, starà presso la mamma dal lunedì dopo la scuola al lunedì successivo quando finita la scuola e si recherà presso l'abitazione paterna per fermarsi presso la medesima fino al lunedì successivo e via così. I coniugi saranno liberi di modificare i giorni in base alle esigenze del figlio o degli stessi.
Le vacanze estive verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno,
garantendo almeno due settimane, anche non consecutive, di ferie con ciascun genitore.
Durante il periodo delle vacanze di Natale si applicherà il regime di collocamento paritario sopra previsto avendo cura di comprendere nella prima settimana il giorno di Natale e quello del 31 dicembre e nella seconda settimana il primo gennaio e il giorno dell'Epifania, e alternando negli anni le
2 festività di spettanza, salvo diversi accordi tra i genitori.
Nel periodo Pasquale i genitori si alterneranno di anno in anno per trascorrere la Pasqua con il figlio.
3) Nonostante le parti abbiano concordato che il figlio trascorrerà lo stesso tempo con entrambi i genitori, considerata la disparità di reddito tra le parti, il padre s'impegna a contribuire al mantenimento del figlio con un importo mensile di euro 100,00 che verrà versato alle coordinate del conto corrente bancario intestato alla madre entro il giorno 17 di ogni mese a decorrere dal deposito del presente ricorso congiunto. L'adeguamento ISTAT opererà
decorsi 12 mesi dal deposito del presente ricorso congiunto.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di ben conoscere.
L'assegno unico spetterà al 100% alla madre per far fronte alla sperequazione dei redditi delle parti.
4) Nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti.
5) Con il presente atto i coniugi intendono altresì riconoscere di proprietà
esclusiva della sig.ra il veicolo Toyota Yaris targato DT960VR. CP_2
6) I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per il figlio . Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento
3 del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MALO (VI) in data
11/06/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla collocazione dello Per_1
stesso presso entrambi i genitori secondo il concordato regime paritetico organizzato a settimane alterne, con residenza anagrafica presso la madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
4 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Malo (VI), Via Leonardo da Vinci n. 43/2 in favore di Controparte_2
quale genitore convivente con il figlio minore;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per il figlio
; Per_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo
5 tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, uniti in matrimonio in MALO (VI) in data 11/06/2005 con atto CP_2
trascritto al n. 20, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di MALO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 908 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
24/06/1977,
e
c.f. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
26/02/1977,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Edda GRASSELLI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono sia pronunciata la loro separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria dimora in residenze e domicili diversi. Si dà atto che i coniugi hanno già fissato la propria dimora in domicili diversi.
2) Il figlio verrà affidato in maniera condivisa ai due genitori e la sua Per_1
residenza resterà fissata presso l'abitazione materna, già casa familiare che verrà assegnata alla SI.ra . Controparte_2
Sulle modalità di visita, i genitori concordano di applicare il regime di collocamento paritario del minore che, a settimane alternate, starà presso la mamma dal lunedì dopo la scuola al lunedì successivo quando finita la scuola e si recherà presso l'abitazione paterna per fermarsi presso la medesima fino al lunedì successivo e via così. I coniugi saranno liberi di modificare i giorni in base alle esigenze del figlio o degli stessi.
Le vacanze estive verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno,
garantendo almeno due settimane, anche non consecutive, di ferie con ciascun genitore.
Durante il periodo delle vacanze di Natale si applicherà il regime di collocamento paritario sopra previsto avendo cura di comprendere nella prima settimana il giorno di Natale e quello del 31 dicembre e nella seconda settimana il primo gennaio e il giorno dell'Epifania, e alternando negli anni le
2 festività di spettanza, salvo diversi accordi tra i genitori.
Nel periodo Pasquale i genitori si alterneranno di anno in anno per trascorrere la Pasqua con il figlio.
3) Nonostante le parti abbiano concordato che il figlio trascorrerà lo stesso tempo con entrambi i genitori, considerata la disparità di reddito tra le parti, il padre s'impegna a contribuire al mantenimento del figlio con un importo mensile di euro 100,00 che verrà versato alle coordinate del conto corrente bancario intestato alla madre entro il giorno 17 di ogni mese a decorrere dal deposito del presente ricorso congiunto. L'adeguamento ISTAT opererà
decorsi 12 mesi dal deposito del presente ricorso congiunto.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%
ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di ben conoscere.
L'assegno unico spetterà al 100% alla madre per far fronte alla sperequazione dei redditi delle parti.
4) Nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti.
5) Con il presente atto i coniugi intendono altresì riconoscere di proprietà
esclusiva della sig.ra il veicolo Toyota Yaris targato DT960VR. CP_2
6) I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per il figlio . Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento
3 del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MALO (VI) in data
11/06/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 12/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla collocazione dello Per_1
stesso presso entrambi i genitori secondo il concordato regime paritetico organizzato a settimane alterne, con residenza anagrafica presso la madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
4 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Malo (VI), Via Leonardo da Vinci n. 43/2 in favore di Controparte_2
quale genitore convivente con il figlio minore;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per il figlio
; Per_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo
5 tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
, uniti in matrimonio in MALO (VI) in data 11/06/2005 con atto CP_2
trascritto al n. 20, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di MALO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6